Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Clausole campione

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione della rilevanza e delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, la Società ha adottato il documento sulla valutazione del rischio negli ambienti di lavoro. E’ fatto, pertanto, espresso rinvio a tale documento per quanto concerne i principi e le misure disciplinari applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La nuova norma in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro richiama, assieme alle più recenti disposizioni legislative , i principali soggetti che operano, a livello aziendale, nell’ambito del proprio ruolo ed in un contesto coordinato dall’impresa, per perseguire le finalità di tutela indicate dalla legge. L’art. 59, disciplina il numero e la procedura elettiva del rappresentante per la sicurezza; rimanda agli oraganismi paritetici le funzioni di orientamento , di promozione delle iniziative formative e di conciliazione, al livello di prima istanza, delle controversie relative ai diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 626/94. Pre quanto non disciplinato dalla norma in esame valgono le disposizioni del D.Lgs. 626/94. La norma conferma (già previsto dall’art. 39 ex CCNL 31.10.1995), il diritto dell’azienda di effettuare, in conformità alle disposizioni di legge, le visite mediche preassuntive, ed evidenzia un ulteriore diritto datoriale, quale quello di sottoporre il personale, avvalendosi del medico competente, ad accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica, se non in alcuni casi espressamente previsti dalla legge (D.lgs. n. 626/94). Una questione ampliamente discussa sul piano interpretativo è quella della applicabilità o meno dell’art. 5 della l. n. 300/70, che vieta al datore di lavoro di far eseguire controlli sulla idoneità fisica dei lavoratori tramite privati anche in fase preassuntiva e del rapporto di tale disciplina con quella degli accertamenti sanitari obbligatori previsti dagli artt.16 e 17 del D.lgs. n. 626/94. In tema di accertamenti sanitari sui lavoratori assumendi la giurisprudenza della Cassazione è divisa. Secondo un primo orientamento, più antico, riconducibile principalmente alle sentenze di Cassazione n. 288/74 e n. 706/76, è comunque riconosciuta, al datore di lavoro, la facoltà di sottoporre a visita medica preventiva ogni lavoratore destinato ad essere assunto. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che l’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 che vieta accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, sia destinato ad operare unicamente sugli accertamenti relativi ai lavoratori con i quali si è già costituito il rapporto di lavoro. Anche la Cassazione ...
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. ELMEC dichiara che l’attività verrà svolta all’interno dei propri locali o in quelli del subfornitore da lei identificato, con personale altamente qualificato, in locali e mediante strumentazioni e macchinari idonei e rispondenti alle normative tecniche e di sicurezza applicabili.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (in vigore dall'1.1.05).
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In riferimento all’applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro i destinatari, nell’ambito del ruolo ricoperto all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di Lavoro, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti alle emergenze, lavoratore) devono adeguarsi affinché le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e negli altri documenti rappresentativi correlati allo stesso (es: piani, procedure e Istruzioni di Lavoro) siano rigorosamente applicate, con particolare riferimento alla segnalazione rispettivamente al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o all’OdV di tutte quelle situazioni di pericolo e/o incidente, anche potenziale, che si verificassero nello svolgimento delle attività della Società, nella logica della prevenzione e del controllo e monitoraggio costante. In riferimento all’applicazione della normativa vigente in materia di impatti ambientali e lotta all’inquinamento, i destinatari devono adeguarsi affinché le disposizioni generali del D.lgs. 152/06 e s.m.i. siano rigorosamente applicate, con particolare riferimento alla segnalazione all’Amministratore Unico o all’OdV di tutte quelle situazioni di pericolo e/o incidente, anche potenziale, che si verificassero nello svolgimento delle attività della Società, nella logica della prevenzione e del controllo e monitoraggio costante.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le parti si impegnano affinché i professionisti partecipanti al progetto vengano formati sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. Con la firma del presente accordo, il Dipartimento dichiara che i propri professionisti sono in possesso della attestazione di frequenza al corso relativo alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativo al D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. I partecipanti al progetto si impegnano al rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali previste da Azienda USL Toscana Centro, delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 230/1995), sorveglianza sanitaria e delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del COVID-19, laddove vigenti.
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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.