RITENUTO. che: la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.
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RITENUTO. che: che l'insediamento di un nuovo istituto scolastico permetterà la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale promozione della sicurezza urbana e la coesione sociale; che tale riqualificazione avrà riguardo all’efficienza energetica degli edifici e delle reti tecnologiche; promozione della qualità architettonica e dell’arredo urbano; riduzione dei tempi di percorrenza per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011fruizione dei servizi, con cui una progettualità orientata agli obiettivi prestazionali dell’insediamento in coerenza con le linee guida dal MIUR per la progettazione dell’edilizia scolastica (DM 11 aprile 2013); che la contestuale previsione di realizzare una mensa universitaria e dei laboratori sia attuale e rispondente allo sviluppo del Polo Universitario di Vicenza, visto che anche l'anno accademico 2018/19 ha visto un incremento di popolazione scolastica universitaria del 3,9%, raggiungendo il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune ragguardevole numero di Terni le avevano comunicato 1130 studenti complessivi; che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sedeVicenza e la Provincia di Vicenza abbiano una concomitanza di interessi per sottoscrivere un protocollo di intesa per attuare detto intervento di interesse pubblico; che il procedimento di valorizzazione dell’area è volto a realizzare un obiettivo di interesse pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quosenza oneri rilevanti per gli Enti vicentini; la s.p.aLR 11/04, che attribuisce al PAT la funzione di delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo e al PI la funzione di disciplinare gli interventi di trasformazione del territorio; la proposta di valorizzazione dell'area Ex Caserma Borghesi risulta coerente e compatibile con il PAT e rispetta la legislazione e la pianificazione sovraordinata; la suddetta proposta, come rappresentato negli elaborati allegati prevede la INTEGRAZIONE DELL'ART. Banca Nazionale 44 COMMA 6, come segue: Le aree classificate come Zona per l’istruzione (Fa) sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo e scuole medie superiori ed altre, esistenti e di nuovo impianto. Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%. Nei complessi scolastici dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare, separate dagli spazi pedonali. I parcheggi pubblici delle aree per l’istruzione di tipo prescolastico e scolastico dell’obbligo sono previsti nella misura minima di 4 posti auto per classe. Per le aree per l’istruzione superiore nella misura minima di 8 posti auto per classe. In apposito sito dovranno altresì prevedersi, per l’istruzione dell’obbligo e superiore, spazi attrezzati per la sosta di biciclette e motocicli nella misura di 2 ogni 5 studenti Le aree classificate come Zona per l’istruzione (Fa) sono destinate ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo e scuole medie superiori ed altre, esistenti e di nuovo impianto. Per le nuove costruzioni si applica il Rapporto di copertura massimo pari a 40%. Nei complessi scolastici dovranno essere previste apposite aree da destinare alla sosta veicolare, separate dagli spazi pedonali. I parcheggi pubblici delle aree per l’istruzione di tipo prescolastico e scolastico dell’obbligo sono previsti nella misura minima di 4 posti auto per classe. Per le aree per l’istruzione superiore nella misura minima di 8 posti auto per classe. In apposito sito dovranno altresì prevedersi, per l’istruzione dell’obbligo e superiore, spazi attrezzati per la sosta di biciclette e motocicli nella misura di 2 ogni 5 studenti L’area Fa “ex Caserma Borghesi” di Borgo Casale è destinata al sistema educativo di diverso ordine e grado e all’implementazione dei servizi all’Università di Vicenza, gli interventi si attuano con i parametri e nei limiti riportati di seguito. Sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione nel rispetto del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni rapporto di inammissibilità sollevate copertura massimo complessivo pari al 60% del lotto. Gli spazi per l'attività motoria e sportiva complementari potranno essere ricavati sulla sommità degli edifici purché attrezzati con zone d’ombra e protetti con parapetti alti almeno m 1,30 per evitare scavalcamenti. La dotazione a parcheggio esclusivo è stabilita nella misura di 1 mq ogni 5 mq di Su. La superficie dovrà essere reperita con almeno il 50% di parcheggio effettivo al netto dell'area di manovra. Il 20% minimo della superficie a parcheggio deve essere ricavata all'interno del lotto. La restante quota deve essere reperita a non più di 500 metri in linea d'aria dal pubblico ministero vanno entrambe disatteseplesso scolastico; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le partialternativa, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle partiprevisto un servizio di trasporto scolastico, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte le cui modalità di fruizione saranno definite dalla convenzione di cui al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902)comma 5 che la Provincia si è resa disponibile a fornire: ◦ studio di compatibilità idraulica ; il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale ◦ altro approfondimento tecnico richiesto dal Comune al fine di Terni - eminentemente realizzare tale procedimento di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.valorizzazione pubblico;
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Sources: Protocollo Di Intesa
RITENUTO. che: la s.p.a. Banca Nazionale Per le motivazioni che precedono, di approvare l’Avviso Pubblico, di avvenuto ricevimento di una proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato di cui all’ allegato sub lettera A), al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; Di stabilire l’affissione del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente predetto Avviso sul sito web ed all'Albo Pretorio del Comune dell’Aquila per 30 giorni solari e continuativi, per consentire una adeguata evidenza pubblica e così favorire la ricezione di Terni le avevano comunicato eventuali ulteriori proposte di Partenariato Speciale Pubblico Privato alternative a quella ricevuta; Di dare atto che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullitàl’Avviso, come anchela proposta già ricevuta, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine ulteriori eventuali proposte che ne fossero state effettosaranno ricevute nei termini di pubblicazione richiamati, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente non comportano per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scrittealcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, contestando l’ammissibilità de ricorsoné per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del Comune, che si riserva, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia ogni caso e in sede giudiziariaqualsiasi momento, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente qualsiasi procedura conseguente consentendo, a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al meritorichiesta dei proponenti, la sussistenza restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa; Di dare atto, inoltre, che in caso di un reale presentazione di offerte concorrenti, sarà nominata apposita Commissione che procederà ad una valutazione comparativa delle offerte pervenute, secondo i criteri indicati nell’Allegato 2 al Bando approvato con la mentovata Ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e concreto interesse ad agire della stessa s.p.aUmbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, CassLe Avv. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902)▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ai quali si fa espresso rinvio; il rapporto dedotto in giudizio nella specie è Di nominare la Dott.ssa Iole di natura prettamente civilisticaGiampietro, derivando dalla conclusione Funzionario P.O. del Settore AQ Progetti Speciali per la Rinascita – Programma RESTART, azioni di contratti - della cui validità nella sostanza si controvertesistema, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione promozione territoriale e rilancio economico Responsabile del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoroprocedimento, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.quale è in possesso di tutti i requisiti prescritti;
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Sources: Determinazione Dirigenziale
RITENUTO. che: la s.p.a. Banca Nazionale necessario promuovere lo sviluppo economico del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota territorio nel rispetto del patrimonio naturale e culturale, della popolazione residente e dei turisti, attuando inoltre politiche di differenziazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica; - indispensabile intervenire secondo coerenti e condivisi indirizzi strategici, in data 1 giugno 2011modo coordinato e con un’immagine unitaria, con cui il Vice Sindaco pur nel rispetto delle identità locali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e il Dirigente dispersione di risorse finanziarie ed umane; - opportuno attuare un programma di sviluppo del Comune tessuto produttivo locale attraverso azioni di Terni promozione turistica anche mediante progetti di marketing territoriale e di marketing turistico, improntati a criteri di sostenibilità ambientale; - auspicabile consolidare i legami tra gli Enti, le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere Imprese e le determine che ne fossero state effettoAssociazioni coinvolte nella promozione della Via degli Dei, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato indirizzandoli in modo particolare alla creazione di un illegittimo e abnorme provvedimento progetto di autotutela, avente per oggetto valorizzazione attraverso la pretesa - e insussistente - nullità creazione di negozi di diritto privatoofferte turistiche mirate a diversi target; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo conformemente agli indirizzi strategici definiti annualmente dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, Regioni ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); ▇▇-Romagna e Toscana, e ferme restando le autonomie dei singoli firmatari, fatta salva la facoltà delle Città metropolitane, che subentreranno alle Province, di recedere dal presente protocollo, ovvero di richiedere modifiche o integrazioni entro un anno dal suo subentro, - definire entro il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte2015, in seguito modo condiviso, un piano triennale che contenga strategie, obiettivi ed azioni, temporalmente definite e sostenibili economicamente, finalizzate alla valorizzazione e alla promozione turistica del territorio attraversato dalla Via degli Dei, con individuazione di strategie di marketing territoriale e turistico a livello nazionale e internazionale; In particolare il piano di fattibilità dovrà definire azioni di breve e medio termine finalizzate a: - definire e condividere un programma annuale di iniziative strategiche per la valorizzazione del sistema turistico legato alla Via degli Dei; - definire le modalità di coordinamento delle iniziative di promozione turistica attuate da ogni Ente ed Associazione che possono contribuire allo sviluppo turistico del territorio attraversato dalla Via degli Dei; - promuovere una strategia comune a lungo termine finalizzata alla tutela e alla promozione della Via degli Dei; - promuovere la creazione di linee guida comuni, standard operativi, servizi ed iniziative per la qualificazione del sistema turistico congiunte tra Enti, Associazioni e Imprenditori, finalizzate alla promozione della Via degli Dei, nonché il coordinamento di progetti già in atto lungo il percorso di questa via; - preservare, promuovere e rendere accessibile a tutti il patrimonio storico, culturale e ambientale lungo la Via degli Dei; - identificare e valorizzare i siti del patrimonio ambientale, storico, architettonico e culturale esistente lungo la Via degli Dei; - aumentare la consapevolezza circa l’importanza della Via degli Dei, nonché dei servizi e delle offerte turistiche lungo il percorso, anche dando visibilità alle contestazioni sollevate iniziative e ai progetti sviluppati lungo la via; - promuovere progetti pilota che possano fungere da modelli di riferimento per la valorizzazione turistica delle vie storiche dal punto di vista turistico, culturale e ambientale; - creare una partnership con soggetti privati e pubblici operanti in via stragiudiziale campo turistico, al fine di sviluppare prodotti e servizi rivolti ad ogni potenziale target di pubblico; - improntare gli interventi e le azioni che verranno poste in essere secondo principi di sostenibilità sociale e culturale. Il presente protocollo, con decorrenza dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato1 novembre 2014, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere ha durata triennale. Potrà essere rinnovato per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativoun ulteriore triennio dai firmatari previo accordo formale degli stessi.
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Sources: Protocollo d'Intenti
RITENUTO. che: accordare nel eventuale caso di estensione del contratto che si prevede, fin da ora, possa essere posta in essere, qualora ci sia il rinnovo della Convenzione Consip in argomento; della copertura economica del suddetto importo sul capitolo SC01.0314, in capo al CDR 00.02.01.04 del Servizio Tecnologia della Direzione Generale nel bilancio anno 2023; che il contratto conseguente alla adesione alla convenzione in argomento spiegherà i suoi effetti sino al 23/05/2023, scadenza naturale della convenzione Consip in argomento, e che pertanto è necessario prevedere una quota di impegno nel bilancio 2023; tutto ciò salvo estensione del contratto nel caso di rinnovo della suddetta Convensione Consip, che dovrà prevedere anche un nuovo relativo impegno; dover nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs n.50/2016 l’▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Direttore del Servizio Sicurezza IT della Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, il quale dispone della qualifica professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico in argomento, nonché la s.p.apredisposizione dei successivi adempimenti amministrativi; dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto l'▇▇▇. Banca Nazionale ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ funzionario della Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, il quale dispone della qualifica professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’ incarico in argomento, nonché la predisposizione dei successivi adempimenti amministrativi; per il RUP, DEC e per il Direttore del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011Servizio, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullitàD.Lgs. n. 165 /2001, come anchemodificato dalla Legge n. 190/2012, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, 241/1990 e degli artt. 7, 21- septies 15 e 21-novies e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, dell’art. 31 42 del regolamento Consob D.Lgs. n. 11522/9850/2016, sostenendo essersi trattato e di un illegittimo e abnorme provvedimento cause di autotutela, avente incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; di dover richiedere al RUP la redazione di tutti gli atti conseguenti per l’espletamento della procedura in oggetto la pretesa - e insussistente - nullità ai fini dell’adesione al suddetto accordo quadro; di negozi di diritto privatodover provvedere in merito; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.DETERMINA
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Sources: Determination of Contract
RITENUTO. che le opere oggetto degli atti in argomento rivestono carattere di estremo interesse per la Regione Campania e per il Ministero dei Trasporti in quanto facenti parte del Sistema ferroviario della Metropolitana Regionale previsto dalla intesa istituzionale quadro sottoscritta il 18/12/2001 nel contesto della legge n. 443 del 2001; - che: , conseguentemente, risulta essere di comune interesse della Regione Campania e del Ministero dei Trasporti porre in essere ogni opportuna iniziativa volta a perfezionare le procedure connesse al trasferimento delle competenze e funzioni amministrative di cui al decreto legislativo 422/97, per la s.p.aprosecuzione del programma d’interventi infrastrutturali ex lege n. 910/86; - che, pertanto, la conclusione dei procedimenti amministrativi, già posti dal comma 1 dell’art. Banca Nazionale 21 del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011citato D. Lgs. n. 422/97 nelle competenze dello Stato, sarà assicurata con cui provvedimenti della Regione Campania; - che, ad avvenuto trasferimento delle competenze, il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti Ministero dei Trasporti e la carenza Regione Campania prendono atto della qualificazione dell’operatorenon opponibilità nei confronti del Ministero dei Trasporti di ogni azione e diritto comunque derivante dalla Convenzione, dagli Atti Integrativi, Atti Aggiuntivi e decreti di approvazione dei progetti esecutivi e da ogni ulteriore circostanza o fatto derivante dal programma di ammodernamento e potenziamento di cui in premessa ed emersi sino alla data odierna, anche se accertati successivamente e/o non abbiano ancora prodotto i loro effetti; a sostegno - che, ad avvenuto trasferimento delle competenze, il Ministero dei Trasporti e la Regione Campania prendono atto altresi della domanda non opponibilità nei confronti del Ministero dei Trasporti di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 diritti o pretese aventi ad oggetto oneri conseguenti da atti di definizione del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privatocontenzioso, che hanno posto non abbiano trovato copertura finanziaria con le parti in posizione del tutto paritariarisorse residue della legge 910/86, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire trasferite alla Regione con il giudice amministrativo.presente Accordo
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Sources: Accordo Integrativo
RITENUTO. che: la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato CONSIDERATO DATO ATTO opportuno provvedere altresì alla nomina di un illegittimo soggetto diverso dal RUP per l'esercizio del ruolo e abnorme provvedimento dei compiti del Direttore dell'esecuzione, in attuazione di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorsoquanto previsto dalle richiamate Linee guida n. 3, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia il valore di ciascun contratto è superiore a € 500.000,00; di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto in sede giudiziariaesame, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.aai sensi e per gli effetti di cui agli artt. Banca Nazionale 101 e 102 del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione D.Lgs. 50/2016 e del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le partiD.M 7 marzo 2018 n.49, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale il funzionario tecnico del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutteSettore Impianti ed Energia, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ che ha supportato il Responsabile del Settore sopra richiamato nelle attività istruttorie del contratto in scadenza; che nella relazione del Settore Impianti ed Energia soprarichiamata si propone tra le varie anche la costituzione del gruppo di lavoro ai sensi della DGR n. 9/51 del 22.02.2019 in quanto trattasi di appalto di manutenzione di importo rilevante e ad alto valore tecnologico con attività da eseguire su tutto il territorio regionale anche in emergenza; pertanto della rilevanza e pluralità degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per l’espletamento delle attività propedeutiche alla stipula dei contratti in argomento, nonché delle attività rientranti nella gestione esecutiva degli stessi, si rende necessaria l'individuazione del gruppo di lavoro sopra richiamato per il contratto in parola, costituito così come segue: Gruppo di lavoro di cui al Regolamento Incentivi DGR 9/51 2019 FUNZIONE NOMINATIVO COMPITI % INCENTIVO TAB. 11 ottobre 2011 2 RUP ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Coordinamento dell’ufficio a supporto -coincide con il Responsabile della programmazione e dell'affidamento, è incaricato dei compiti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all’ultimo aggiornamento delle Linee Guida n. 20902); 3 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzionetore- Controllo dell'Esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali in collaborazione con il rapporto dedotto DEC, 28 DEC ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio - Tenuta della contabilità - Accertamento della conformità delle prestazioni 30 alle condizioni contrattuali - Attività connesse alle modifiche e variazioni contrattualie - Controllo e verifica dei servizi in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di fase esecutiva - Controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio - Tenuta della contabilità - Accertamento della conformità delle prestazioni alle condizioni contrattuali - Attività connesse alle modifiche e variazioni contrattuali - Formulazione Proposta Atti Aggiuntivi SUPPORTO TECNICO RUP/DEC ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Supporto in tutte le attività del RUP propedeutiche alla stipula dei contratti - Supporto nella stipula dei contratti tramite il portale di CONSIP - Collaborazione per : Controlli , Adempimenti Anac, - Verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti generali in capo ai contraenti, supporto tecnico in fase esecutiva 14 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP ▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Consulenza in materia contabile - Adempimenti contabili - Predisposizione degli atti contabili comprese liquidazioni e pagamenti in favore del contraente, adempimenti agli obblighi di Trasparenza, dalla fase programamtoria alla fse di affidamento ed esecuzione del contratto, 18 ATTESO di dover definire e approvare il quadro economico, comprensivo dei fondi per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. calcolati in conformità alle indicazioni fornite nel Regolamento approvato dalla D.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019, dalla determinazione del Direttore generale della cui validità nella sostanza si controverteCentrale regionale di committenza prot. n.4624 Rep. n. 185 del 9 giugno 2020 e dalla D.G.R.n. 19/21 del 21.05.2021, in come di seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune riepilogati: A Importo Contratto € 1.216.086,52 B Importo Fondo Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di Terni - eminentemente € 500.000,00 + 1,5% di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità € 716.086,52) € 20.741,30 C IVA al 22% di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.A € 257.539,03 D IMPORTO TOTALE DELLA SPESA (A+B+C) € 1.504.366,85 DATO ATTO DATO ATTO EVIDENZIATA VISTO CONSIDERATO
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Sources: Adesione All'accordo Quadro Consip
RITENUTO. che: , per ciò che concerne le annualità fino al 2007, se da un lato è necessario adeguarsi al contenu- to delle summenzionate sentenze di T.A.R. Campania e Consiglio di Stato, pervenendo alla stipula di accordi diretti tra la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti Regione e gli Ospedali Fatebenefratelli di Benevento e di Napoli, è altrettanto indispensabile non modificare l’entità dei volumi programmati e dei correlati limiti di spesa già fissati dalle delibere della Giunta Regionale per tali esercizi; - che, a tal fine, pare opportuno dare mandato all’Assessorato alla Sanità affinché definisca con gli Ospedali Fatebenefratelli di Benevento e di Napoli gli accordi relativi alla programmazione dei volu- mi di prestazioni ed ai correlati limiti di spesa per gli esercizi fino al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso2007, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio coerenza con i vincoli già definiti a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni suo tempo dai provvedimenti regionali sopra citati ed anche al fine di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; eliminare ogni contenzioso pregresso in ordine alla prima remunerazione dell’attività degli Ospedali Fatebenefratelli di Benevento e di Napoli, riservandosi ogni provvedimento in caso di mancato raggiungimento di un’intesa; - per ciò che è basata sul rilievo dell’assenza concerne le annualità 2008 - 2010 di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione dover disciplinare i rapporti tra la Regione Campa- nia e l’Ospedale del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa Sacro Cuore di Gesù di Benevento della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto Provincia Religiosa di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, S. ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902)▇▇ dell’Ordine Ospedaliero di S. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ e tra la Regione Campania e che l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli della Provincia Religiosa di S. ▇▇▇▇▇▇ dell’Ordine Ospedaliero di S. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ in ordine ai limiti di spesa e ai volumi di attività nel rispetto dei vincoli imposti dal Piano di rientro di cui alla DGRC 460/2007, compatibilmente con la programmazione sanitaria e nel rispetto del vin- colo di bilancio ai sensi della normativa sopra richiamata; il rapporto dedotto - che al fine di dare attuazione alle disposizioni citate, secondo i principi ed i criteri definiti nella stes- sa normativa regionale in giudizio nella specie è materia di natura prettamente civilisticalimiti di spesa, derivando dalla conclusione dopo numerosi incontri e dopo aver vagliato ap- profonditamente ogni possibilità di contratti - della cui validità nella sostanza si controvertecorrispondere alle richieste economiche dell’Istituto, l’Assessorato alla Sanità ha elaborato e sottoposto al rappresentante legale degli Ospedali Fatebe- nefratelli di Benevento e di Napoli, in seguito alle contestazioni sollevate una apposita riunione tenutasi il 24 novembre 2008 (di cui si allega verbale) una proposta organica di accordo per l’esercizio 2008 e, in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privatoprovvisoria, che hanno posto le parti anche per gli esercizi 2009 e 2010, in posizione del tutto paritariacui sono fissati, nonostante applicando all’Istituto la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo programmazione regionale defi- nita dalle DGRC n. 517/07 e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore n. 1268/08 ed ampiamente illustrata nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.primo CONSIDERATO delle premesse alla presente delibera:
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Sources: Accordo Tra Regione Campania E Provincia Religiosa Di S. Pietro
RITENUTO. che: integrante, contenente la s.p.a. Banca Nazionale definizione tecnica, economica e gestionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria perimetro dei servizi e nel quale viene confermato, fra gli altri, l'importo totale del contratto in € 1.216.036,52, oltre all'IVA, così come sopra richiamato; la nota relazione istruttoria a cura del Settore Impianti ed Energia in data 1 giugno 201123/06/2022, allegata alla presente, nella quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del PES con cui il Vice Sindaco e il Dirigente evidenza del Comune di Terni le avevano comunicato fatto che i contratti servizi offerti sono necessari e altamente desiderabili per il regolare ed efficiente funzionamento del sistema telefonico degli uffici regionali, ovvero adeguati alle esigenze prospettate nel piano dei fabbisogni; opportuno aderire al predetto Accordo Quadro alle Condizioni previste nel PES per assicurare la continuità di finanza derivata stipulati dall’ente erogazione dei servizi di gestione e manutenzione centrali e apparati VOIP, compresi tutti i servizi connessi, per un periodo di 48 mesi; quindi di dover procedere con l’istituto l'adesione all'AQ in parola servizi di credito dovevano intendersi affetti da nullitàgestione e manutenzione dei sistemi IP e Postazioni di lavoro (PDL) per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 4 con decorrenza il primo di luglio p.v. e scadenza il 30 di giugno 2026, in continuità col precedente contratto, attraverso la sottoscrizione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura (ODF) alla Società Fastweb S.p.a. (in RTI) su portale CONSIP Acquisti in rete della P.A. per una spesa complessiva, come ancheindicata nel PES, consequenzialmentedi € 1.216.036,52, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effettoIVA esclusa, data l’esistenza di costi occulti e la carenza cui € 67. 446,00 per interventi a consumo relativi a cablaggi ed € 253.440,00 per service desk, oltre ad € 50,00 per oneri della qualificazione dell’operatoresicurezza non soggetti a ribasso, così come definito nell'istruttoria tecnica sopra citata; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse CIG Originario del Lotto 4 dell'Accordo Quadro è [8133329B68] e che si è provveduto a richiedre il CIG DERIVATO [9278838359]; opportuno provvedere alla nomina della figura di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.aRUP ai sensi dell'art. Banca Nazionale 101 del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale CCP e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 delle Linee guida n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato3 sopra richiamate, che hanno posto si individua nella figura del Responsabile del Settore Impianti ed Energia, già DEC del contratto in scadenza e che pertanto possiede le parti competenze professionali necessarie allo svolgimento del ruolo in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.argomento;
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Sources: Adesione All'accordo Quadro Consip
RITENUTO. chedi dare visibilità al Progetto europeo ed al relativo finanziamento, così come espressamente previsto dall' art 29 del contratto di finanziamento; - di provvedere a decorare l'esterno dell'auto (car wrapping) con una grafica orientata ad informare e promuovere il Progetto ed i suoi contenuti attraverso i loghi del progetto, dell'Unione Europea e un richiamo alla mobilità elettrica; visto che il Comune ha provveduto a ricercare il servizio di car wrapping sul mercato elettronico della P.A. ,MEPA e ha constatato l'assenza del servizio di car wrapping stesso; vista la necessità di verificare la tipologia del servizio disponibile ed addivenire ad una stima dei costi dello stesso: - il Comune ha provveduto ad effettuare una nuova ricerca in rete; - la s.p.a. Banca Nazionale nuova ricerca è stata limitata alla Provincia di Trieste per ridurre al massimo i costi di trasporto del Lavoro mezzo da e verso il Comune e la ditta aggiudicataria e vista la necessità di confrontarsi con la ditta stessa al fine di pervenire alla versione definitiva della grafica da riprodurre; Considerato che - la ricerca attraverso le parole car wrapping ha impugnato davanti prodotto solo 2 risultati (Speed Glass e Bro&Sis); - al Tribunale amministrativo regionale fine di garantire maggior trasparenza il Comune ha quindi allargato la ricerca utilizzando le parole “adesivi per l’Umbria la nota in data 1 giugno 2011auto a Trieste” e “articoli pubblicitari a Trieste” che hanno prodotto rispettivamente i seguenti risultati: Speed Glass, con cui il Vice Sindaco Bro&Sis e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato Intergrafica Pubblicitaria, MeTPromo e LoudAdV; atteso inoltre che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, gli uffici hanno provveduto ad inviare a tutte le delibere e cinque (5) ditte individuate le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza richieste di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte conservate agli atti; atteso che entro il termine ultimo riportato dalle lettere di dichiarare richiesta per la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato ricezione dell'offerta sono pervenute le sue requisitorie scritte, contestando l’ammissibilità de ricorso, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziaria, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima risposte delle seguenti ditte: - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutteIntergrafica Pubblicitaria, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902); ▇ ▇'▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇, ▇▇▇▇▇▇▇: offerta economica di euro 950,00 esclusa IVA al 22%, - Speed Glass, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 22/C, Trieste: ha risposto che non fanno il rapporto dedotto in giudizio nella specie è di natura prettamente civilistica, derivando dalla conclusione di contratti - della cui validità nella sostanza si controverte, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privato, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativo.servizio richiesto;
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Sources: Service Agreement
RITENUTO. che: che la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la nota in data 1 giugno 2011Regione Umbria, con cui il Vice Sindaco e il Dirigente del Comune di Terni le avevano comunicato che i contratti di finanza derivata stipulati dall’ente con l’istituto di credito dovevano intendersi affetti da nullità, come anche, consequenzialmente, tutte le delibere e le determine che ne fossero state effetto, data l’esistenza di costi occulti e la carenza della qualificazione dell’operatore; a sostegno della domanda di annullamento dell’atto la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 21- septies e 21-novies e dell’art. 31 del regolamento Consob n. 11522/98, sostenendo essersi trattato di un illegittimo e abnorme provvedimento di autotutela, avente per oggetto la pretesa - e insussistente - nullità di negozi di diritto privato; la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, con istanza di regolamento preventivo, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, segnalando che il proprio interesse è di accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione, i quali erano stati stipulati senza alcuna procedura di gara; il Comune di Terni non ha svolto attività difensive in questa sede; il pubblico ministero ha presentato le sue requisitorie scrittePerugia e la locale Camera di Commercio, contestando l’ammissibilità de ricorsocostituirono, in quanto sull’aspetto sostanziale della vicenda non era insorta controversia in sede giudiziariacon atto notarile, nè alcuna questione circa la giurisdizione era stata posta nel giudizio a quo; la s.p.al’Umbria Trust 2005-2010 (per brevità, Trust), con provvista di danaro fornito dalla pre- detta Fondazione, assegnandogli lo scopo di prov- vedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione ed allo sviluppo dell’aeroporto umbro di ▇. Banca Nazionale del Lavoro ha presentato una memoria; le eccezioni di inammissibilità sollevate dal pubblico ministero vanno entrambe disattese; in ordine alla prima - che è basata sul rilievo dell’assenza di una effettiva res litigiosa portata alla cognizione del giudice - si deve obiettare che invece una controversia in sede giudiziaria è in atto tra le parti, per iniziativa della s.p.a. Banca Nazionale de lavoro, nè può formare oggetto di verifica in questa sede, poichè non attiene alla giurisdizione ma al merito, la sussistenza di un reale e concreto interesse ad agire della stessa s.p.a. Banca Nazionale del lavoro; quanto all’altra eccezione, è sufficiente osservare che il regolamento preventivo può essere richiesto anche dalla parte attrice, ove abbia ragionevole motivo di dubitare della sussistenza della giurisdizione dei giudice da essa stessa adito, indipendentemente dalla formulazione di contestazioni sul punto ad opera dell’altra parte (v., tra le altre, Cass. s.u. 12 luglio 2011 n. 15237); l’individuazione del plesso giurisdizionale cui compete la cognizione di una controversia deve essere compiuta alla stregua del criterio della consistenza effettiva delle situazioni giuridiche delle parti, prescindendo dalle prospettazioni e dalle richieste, eventualmente improprie, rivolte al giudice (v., per tutte, ▇▇▇▇. 11 ottobre 2011 n. 20902)▇▇ nel quinquennio 2005-2010, prevedendo altresì che eventuali beni residui sareb- bero stati devoluti, alla cessazione del trust, alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dai disponenti; che, appunto, sulle somme via via ricevute come apporti monetari da uno dei disponesti, segnatamente, la Fon- dazione Cassa di Risparmio di Perugia, il rapporto dedotto in giudizio Trust pagò l’imposta sulle donazioni, nella misura massima dell’8%, della quale ha successivamente richiesto il rimborso, con istanza del 16 settembre 2009, impu- gnando il silenzio-rifiuto opposto dall’ Amministra- zione finanziaria; che la Commissione tributaria provinciale di Peru- gia ha accolto il ricorso, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Um- bria, la quale ha respinto l’appello erariale osser- vando che “l’imposta di donazione non deve colpire l’atto giuridico, ma solo ed esclusivamente l’arricchimento del soggetto che riceve un bene o denaro dal donante”, che “non tutte le disposizioni che creano vincoli di destinazione sono da consi- derare donazioni”, che quindi “non possono scon- tare l’imposta (...) quei vincoli che non hanno una effettiva donazione riconosciuta come tale dal diritto civile”, e che nella specie è “non si configura donazione, ma semplice conferimento (partita di natura prettamente civilisticagiro, derivando dalla conclusione volgarmente parlando) finalizzato ad uno scopo ben preciso - incremento e valorizzazione dell’aeroporto di contratti - Perugia -, con obbligo di versa- mento del residuo alla Regione o ad altro ente pubblico”, per cui “non ci sono i presupposti per l’applicazione dell’imposta”; che l’Agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cas- sazione della cui validità nella sostanza si controvertesentenza, in seguito alle contestazioni sollevate in via stragiudiziale dal Comune di Terni - eminentemente di diritto privatoaffidando il ricorso ad un unico motivo, che hanno posto le parti in posizione del tutto paritaria, nonostante la qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo; deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti a al quale vanno rimesse le parti; le spese dei giudizi davanti a Tribunale amministrativo regionale il Trust resiste con controricorso e davanti a questa Corte vengono compensate per giusti motivi, stante l’errore nel quale la stessa s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, la cui richiesta viene ora accolta, era incorsa nell’adire il giudice amministrativomemoria.
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Sources: Trattamento Fiscale Dell’atto Di Dotazione Del Trust