Tutela della riservatezza Clausole campione

Tutela della riservatezza. 1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 22.11.2021 (sub Allegato n. 2), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Tutela della riservatezza. 1. Le Parti hanno l’obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
Tutela della riservatezza. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni della stazione appaltante di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell’appalto. I dati dovranno essere utilizzati dal Contraente esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e non potranno essere divulgati per nessun motivo. In particolare, il Contraente sarà obbligato a: ▪ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l’esecuzione dell’appalto; ▪ non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l’esecuzione delle prestazioni, neanche dopo la scadenza dell’appalto, salvo i casi in cui la stazione appaltante abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso; ▪ adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l’obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti. Il Contraente potrà tuttavia citare i contenuti essenziali del contratto nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare di appalti. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell’appalto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Tutela della riservatezza. Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Tutela della riservatezza. L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005, al Regolamento UE 679/2016, al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e previste dalle misure minime ICT adottate dalla Città Metropolitana ai sensi della circolare 2/2017 di Agid, nonché tutte le misure necessarie sulla base dei Provvedimenti del Garante in vigore. L’Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dei lavori, anche con modalità informatiche, sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali, l’appaltatore si impegna a:
Tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione. I medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei, che informatici nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative dell’Azienda USL, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall’Ente per scopi amministrativi e fiscali. Il conduttore è titolare dei diritti di cui all’art. 7 del codice Privacy. Titolare del trattamento è l’Azienda USL. Responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell’U.O.C. Patrimonio. Letto, approvato e sottoscritto IL LOCATORE IL CONDUTTORE AZIENDA USL DI BOLOGNA IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, che approvano espressamente e specificamente, in particolare i patti di cui ai punti: 2), 3), 4), 5), 6) 9), 10), 12), 13), 15), 17), 19), 20).
Tutela della riservatezza. Al fine di tutelare la riservatezza ed evitare la divulgazione e l’utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate, la Società dovrà utilizzare lo stesso livello di diligenza, che in ogni caso dovrà essere quantomeno ragionevole, ed assumere come minimo le stesse misure normalmente adottate per tutelare le proprie informazioni di natura strettamente riservata e si impegna affinché i suoi Rappresentanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate siano vincolati da un accordo di riservatezza dal contenuto analogo alle disposizioni di questo Accordo, con effetto antecedente alla divulgazione delle Informazioni Riservate a tali Rappresentanti. Le Informazioni Riservate apprese durante la Due Diligence non possono essere utilizzate dalla Società per alcun motivo che non riguardi strettamente le valutazioni di cui alla Due Diligence stessa e la eventuale formulazione di offerte di acquisto del Complesso Aziendale. La Società sarà, altresì, responsabili in via solidale, per i danni derivanti a GCA o a terzi per qualsiasi divulgazione delle Informazioni Riservate che dovesse essere operata ad opera di propri collaboratori e/o rappresentanti e rappresentati. Nessuna disposizione contenuta nel presente Accordo obbliga la Società a concludere un accordo con GCA, e la Società mantiene il diritto di terminare, a propria esclusiva discrezione, qualsiasi trattativa di cui al presente Accordo.
Tutela della riservatezza. Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione. In particolare le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante apposita indicazione o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione: − diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto; − viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti; − viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie in...
Tutela della riservatezza. L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2005 e al Documento programmatico sulla sicurezza del Committente. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d’appalto e l’esecuzione del relativo servizio, devono essere raccolti presso la Città Metropolitana di Genova e devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento. L’Appaltatore è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto, ed ad osservare le specifiche istruzioni eventualmente ricevute dal Committente. L’Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti. È fatto obbligo al fornitore di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:
Tutela della riservatezza. La Ditta ………………………………………….. dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. La Ditta ………………………………………….. è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.