Common use of PREMESSO CHE Clause in Contracts

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Tesoreria, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

PREMESSO CHE. l’articolo 1 la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Legge 29 ottobre 1984Sicurezza Stradale e indica che lo stesso viene attuato attraverso programmi annuali; - la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività connesse all‘attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “4° e 5° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” - da qui in avanti denominato “4° e 5° Programma” – da finanziarsi rispettivamente con le risorse rese disponibili dalla legge 296/06 per l’anno 2008 e 2009 e a tale fine ha preventivamente organizzato una fase di consultazione e concertazione con le Regioni, le Province Autonome, l’UPI e l’ANCI, per acquisire gli elementi conoscitivi e valutativi più opportuni per determinare contenuti e modalità applicative del suddetto programma; - in materia di sicurezza stradale il Ministero svolge funzioni di indirizzo, programmazione generale, coordinamento, perequazione e di verifica generale complementari alle funzioni di regolamentazione, di programmazione operativa, di impulso e di verifica puntuale proprie delle Regioni, e che in relazione al rapporto di sussidiarietà esistente tra i due livelli di governo si ritiene opportuno organizzare le azioni del 4° e 5° Programma tenendo conto dei diversi e complementari ruoli dello Stato da un lato e delle Regioni e Province autonome dall’altro; - la Conferenza Unificata nella seduta del 18 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole sul “4° e 5° Programma” e sui criteri di riparto delle risorse previste dall’art. 1, comma 1035 delle legge 27 dicembre 2006, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato296; • ai sensi dell’articolo 35- il CIPE, c. 8 con delibera n. 108 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 8218 dicembre 2008, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale”4° Programma”, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse finanziarie per l’annualità 2008 ed il “5° Programma”, limitatamente all’impostazione programmatica nelle more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009; - con Decreto n. 296 del 29/12/2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2009, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti di ripartizione delle risorse finanziarie del 4° e 5° Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le risorse finanziarie di cui al 4° programma secondo le percentuali richiamate nella Tabella A (allegata al decreto), procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° programma, di cui alla Tabella B (allegata al decreto); - con Decreto Dirigenziale n. 5331 dei 30/12/2008, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 20/1/2009 e restituito con nota n. 712 del 27/5/2009, é stato disposto l’impegno delle risorse pari a 53 milioni di euro a favore di Regioni e Province autonome secondo gli importi indicati nella ripartizione del citato Decreto Ministeriale; - con Decreto n. 563 del 10 luglio 2009 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse relative all’esercizio finanziario 2009; - con Decreto Dirigenziale n. 4857 del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 15 febbraio 2010, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’impegno delle risorse ministeriali relative al 5° Programma pari ad € 31.350.000,00 per l’anno 2009, disponendo altresì la ripartizione regionale delle risorse secondo le percentuali richiamate nella citata Tabella A allegata al decreto, dalla quale si evince l’assegnazione alla Regione Puglia della somma di € 1.914.262,35 a valere sulle risorse del 5° Programma; - per l’utilizzo delle risorse della V annualità del PNSS I’Assessorato Regionale ai Trasporti, coerentemente con i macro obiettivi di sicurezza stradale cosi come previsti dal PNSS, e con successive disposizioni è stato modificato in funzione della visione strategica regionale ampia e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari diversificata in materia di documentazione amministrativamobilità sicura e sostenibile, ha ritenuto di intervenire per la prima volta in maniera mirata a favore della tutela della sicurezza degli utenti ”non motorizzati”, vale a dire pedoni e ciclisti, mediante il cofinanziamento della redazione dei piani della mobilità ciclistica comunali e provinciali, ai sensi della normativa di settore vigente (L. 366/98, DM 557/99, L.R. n. 1/2013); - la proposta progettuale denominata “Piano…in bici”, predisposta dai competenti uffici della Regione Puglia e trasmessa al MIT — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con nota prot. 474 dei 29/05/2012, ha ricevuto parere di compatibilità con nota prot. n. 3169 dell’11/06/2012; con successiva nota prot. n. 5042 dell’8 settembre 2012 il Ministero ha chiarito che, avendo il progetto “Piano…in bici”, previsto il finanziamento di strumenti di rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale con somme a disposizione della Regione Puglia quale soggetto attuatore, per l’utilizzo della quota non assegnata per via competitiva agli enti locali, sarebbe stato necessario uno specifico accordo con ANCI e UPI; - con Delibera di Giunta n. 1922 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha provveduto all’approvazione dello schema di convenzione ministeriale afferente il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS; in data 19/11/2012 é stata sottoscritta la convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per il trasferimento dei fondi relativi al 4° e 5° Programma di Attuazione del PNSS; - con decreto n. 56 del 04/04/2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato alla Corte dei Conti in data 15/05/2013, è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata tra Ministero e Regione concernente il IV e V programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; - in data 13/12/2013 e è stato sottoscritto il verbale di accordo tra Regione Puglia, UPI-ANCI con il quale si è: • riscontrato l’impegno della Regione Puglia a mettere a disposizione la somma di € 50.000,00 del bilancio regionale per l’attività di “assistenza tecnica progettuale”; • concordato di destinare al Progetto “Piano…in bici”, riguardante il D.Lgs. 23.01.2002cofinanziamento della redazione dei piani delle reti ciclabili da parte degli Enti Locali pugliesi (ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2013 sulla mobilità ciclistica) da finanziarsi con le risorse di cui al V Programma, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per secondo le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueseguenti modalità:

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Sources: Piano Della Mobilità Ciclistica, Liquidazione E Pagamento

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984Il presente accordo opera nel rispetto: - del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso 82 e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statosuccessive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, (d’ora innanzi indicato come “CAD”); • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 - del D.L. 24 gennaio decreto legge 18 ottobre 2012, n. 1, 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo L. 17 dicembre 2012, n. 27 221; - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalifunzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 c. 1-bis del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha approvato recante il codice dell’amministrazione «Codice dell'amministrazione digitale»”; - del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e con successive disposizioni è stato modificato e integratoche abroga la direttiva 97/5/CE”, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 37, c. 6, del decreto stesso; • il D.P.R. 28.12.2000- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 445196 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - di ogni provvedimento e/o documentazione amministrativapredisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell’art. 79 del CAD; • il D.Lgs- della determinazione commissariale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito AgID) n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”; - della deliberazione della Giunta regionale n. 1611 del 13 novembre 2015 recante “Approvazione dell’adesione della regione al nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 23.01.200281 del d.lgs 82/2005 (“Codice dell’amministrazione digitale”), n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo con funzione di intermediario tecnologico a favore degli enti pubblici valdostani aderenti e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni nuovo modello di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:gestione delle entrate regionali”;

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Sources: Accordo Di Adesione Alla Piattaforma Regionale Dei Pagamenti

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984l’art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell’EIM previste dall’art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali, ora Dipartimento per gli affari regionali e ss.mm.ii.le autonomie, della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010; - l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle funzioni dell’EIM, il Dipartimento per gli affari regionali, ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca; - con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti l’8 ottobre 2019, è stata prevista la sospensione stato conferito alla dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, consigliere del succitato regime ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 Capo del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate Dipartimento per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli affari regionali e le indicazioni operative riportate nella Circolare autonomie ed è stata assegnata la titolarità del M.E.F.Centro di responsabilità amministrativa n. 7 “Affari regionali e autonomie”, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - con il decreto del Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 per gli affari regionali e le autonomie – Cons. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – del 24 marzo 20127 novembre 2019, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione registrato dall’Ufficio del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) bilancio e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiariscontro di regolarità amministrativa – contabile al n. 3473 in data 13 novembre 2019, al Cons. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è assegnata la gestione, con i relativi poteri di spesa, delle risorse di cui ai capitoli di bilancio 434, 446, 447, 451, 932 e 933; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 - ai sensi dell’art. 4 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE decreto del Parlamento Europeo e Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.12.199930 novembre 2010, relativo ad un quadro comunitario nell’ambito delle finalità istituzionali del DARA ed in particolare per dare continuità alle competenze dell’EIM, rientrano le firme elettronicheattività di ricerca sui territori montani ed in particolare quelle legate ai diversi aspetti ambientali e territoriali, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani; • il D.P.R. 7.04.2003- l’Università svolge studi e didattica anche su tematiche riguardanti le caratteristiche e la salvaguardia ambientale dei ghiacciai e dei loro ecosistemi, in una ottica di conoscenza e sviluppo sostenibile della montagna italiana; - l’art. 15 della legge n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di coordinamento in materia attività di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:interesse comune;

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Sources: Convenzione Operativa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 disposizioni specifiche del D. Lgs. n. 279 165/2001 prevedono: ✓ all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”; ✓ all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i ✓ all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti del 1997Ministero dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, le entrate affluite sul conto comma 1”; ▪ i controlli in materia di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per l’effettuazione effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei pagamenti disposti dall’Entecosti della stessa con i vincoli di bilancio, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazionealle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, ▪ come meglio precisato nella circolare n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012Stato, alle quali l’organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Tesoriere dovrà attenersi Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la gestione del servizio in oggettocompatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI ▪ il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica Ordinativo finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;

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Sources: Accordo Integrativo Al Contratto Collettivo

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984legge 13 novembre 2009, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato172, ha nuovamente istituito il Ministero della Salute; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8- l’articolo 47-ter, a decorrere dal 01/01/2017comma 1, lett. a) del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero della Salute svolga, tra l’altro, funzioni in materia di programmazione tecnico – sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate; - l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, prevede che la Direzione generale della programmazione sanitaria svolga, tra l’altro, funzioni di monitoraggio e qualificazione della rete dell’offerta sanitaria, realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza, alle attività del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell'Assistenza Sanitaria; - con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2017 – foglio 218, è stato conferito al ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ l’incarico di Direttore generale della programmazione sanitaria - l’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, sia realizzato un Sistema di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS); - l’articolo 1, comma 289, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’art. 1, comma 798, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per le amministrazioni finalità di cui al citato comma 288, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche ordinino gli incassi o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari; - il decreto 17 giugno 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e i pagamenti delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, ha istituito il Sistema nazionale di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS), di cui al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informaticicitato art. 1, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite comma 288, della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalilegge 23.12.2005, n. 679/2016 è entrato in vigore 266, definendo le modalità di attuazione ed affidandone il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 supporto tecnico alla Direzione generale della programmazione sanitaria; - nell’ambito del 18/04/2018 dell’AGID SiVeAS rientrano tutte le attività di monitoraggio, verifica e controllo dell’assistenza sanitaria, promozione e valutazione dell’efficienza gestionale delle strutture sanitarie, promozione e valutazione dell’efficacia e della qualità dell’assistenza sanitaria, promozione e valutazione dell’appropriatezza, accreditamento e organizzazione dell’offerta, riorganizzazione della rete ospedaliera, accessibilità, assistenza socio sanitaria, mobilità sanitaria internazionale, assistenza transfrontaliera, programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria, monitoraggio e qualificazione della rete dell’offerta sanitaria, realizzazione di misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni)appropriatezza ed efficienza; - il D. Lgs 07 marzo 2005decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 82502 e successive modificazioni, ha approvato indirizza le azioni del Servizio sanitario nazionale verso il codice dell’amministrazione digitalerispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e linee guida e stabilisce l’adozione in via ordinaria del metodo della verifica e della revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori; - la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, che all’art. 1, commi 173 e 174 detta disposizioni volte a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle Regioni nonché delle aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e con successive al comma 180 detta disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativapiani di rientro dai deficit sanitari; • il D.Lgs. 23.01.2002- l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 102271/CSR), recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento prevede in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueparticolare:

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Sources: Accordo Di Collaborazione

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al Volontariato ospedaliero/Sostegno ai sensi dell’articolo 35pazienti e sostegno ai caregiver svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, c. 8 a seguito dello svolgimento del D.L. 24 gennaio 2012suddetto tavolo, n. 1ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Carpi, convertito i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention

PREMESSO CHE. l’articolo 1 CDP Immobiliare SGR S.p.A. (la “SGR”), con sede in Roma, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇, iscritta al n. 10372531003 del Registro delle Imprese di Roma, società soggetta all’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A., è autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con Provvedimento della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni Banca d’Italia ed è iscritta all’Albo delle SGR di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo cui all’art. 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. comma 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. LgsD.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”) - Sezione Gestori di FIA, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge con matricola n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia126; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza del Fondo (il “Regolamento”) originariamente denominato “Fondo Investimenti per il trattamento Turismo”è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SGR del 23 luglio 2014, efficace dal 30 ottobre 2014. In data 30 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato talune modifiche al Regolamento, tra cui la ridenominazione di “Fondo Investimenti per il Turismo” in “Fondo Nazionale del Turismo”, approvate dall’Assemblea dei dati personaliPartecipanti del Fondo in data 17 dicembre 2020. L’Assemblea dei Partecipanti del Fondo, n. 679/2016 nella predetta seduta, ha altresì approvato ulteriori modifiche al Regolamento, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021, approvata dall’Assemblea dei Partecipanti del Fondo in data 01 dicembre 2021, il Regolamento è entrato stato oggetto di ulteriori modifiche per recepire gli effetti della trasformazione del Fondo in vigore un fondo comune di investimento immobiliare multicomparto riservato di tipo chiuso, mediante l’istituzione di due comparti del Fondo stesso, ivi incluso il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime Comparto B al quale la presente richiesta di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni)sottoscrizione fa riferimento; • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, l’attività svolta dalla SGR è disciplinata dal TUF e con successive disposizioni è stato modificato la SGR vi provvede nel rispetto delle norme di legge e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico regolamentari vigenti e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia delle Autorità di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:▇▇▇▇▇▇▇▇▇;

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Sources: Subscription Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984la società (di seguito “Richiedente”), con sede legale in , via/piazza/corso n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni intende partecipare alla procedura di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata asta prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione aggiudicazione di capacità di stoccaggio (di seguito la “Procedura”) sull’hub Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito “Edison Stoccaggio”), per la stipula di un contratto per la prestazione da parte di Edison Stoccaggio del servizio in oggetto; • Servizio di Stoccaggio di Modulazione (di seguito “Contratto”), sulla base delle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.M. 22 febbraio 2018, art.1, dalla Deliberazione ARERA 121/2018/R/gas e da quanto previsto nel Codice di Stoccaggio, per quanto compatibile con la Legge n. 196/2009sopra richiamata normativa, all’articolo 14approvato dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2007, commi 8, 8-bis n.116/07 e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard pubblicato sul sito internet di Edison Stoccaggio (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioniseguito “Codice”); • Edison Stoccaggio ha richiesto, in virtù di quanto previsto al sotto-paragrafo 5.2 del capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” del Codice, il D. Lgs 07 marzo 2005rilascio a proprio favore di una polizza assicurativa, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia relazione ai casi di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE mancata sottoscrizione del Parlamento Europeo e Contratto o di stipula del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario Contratto per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni quantitativi inferiori a quelli indicati nella proposta di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:Contratto inviata da Edison Stoccaggio al Richiedente.

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Sources: Procedura Per l'Assegnazione Della Capacità Di Stoccaggio

PREMESSO CHE. l’articolo la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante") - Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 della Legge 29 ottobre 1984comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni 509, in qualità di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni organismo di tesoreria provinciale dello Stato; • diritto pubblico ai sensi dell’articolo 35dell'art. 1, c. 8 co. 10-ter del D.L. 24 gennaio 2012n. 162 del 2008, convertito in L. 22/12/2008, n. 1201, così come modificato dall’art. 32, comma 12, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012in L. 15/7/2011, n. 27 11 – in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2017 ha indetto una gara a procedura aperta ex art. 60 del d. Lgs.50/2016 per la stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti e ss.mm.iiservizi di installazione, configurazione, manutenzione per l’aggiornamento delle reti LAN e WI-FI per la sede della CNPADC sita in Roma, via Mantova, 1. - CIG: 7108336070, alle condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri e nel presente e Schema di Contratto – mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GURI in data 21/06/2017 e pubblicato sul “profilo del committente” ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ (di seguito, per brevità anche solo “Sito”); A seguito dello svolgimento della gara, ___________, è risultata prima nella graduatoria di merito, avendo presentato un’offerta tecnica ed economica, in allegato al presente contratto [All. 1 e 2], risultata, al termine della valutazione della commissione di gara, la migliore offerta presentata; la CNPADC, pertanto, all’esito delle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti dichiarati al momento della presentazione dell’offerta, ha aggiudicato definitivamente, con comunicazione prot. __________/17 del __/__/2017, la fornitura menzionata a __________/; con la medesima comunicazione, è stata prevista richiesta all’Aggiudicatario la sospensione presentazione della documentazione necessaria alla sottoscrizione del succitato regime di tesoreria unicaContratto; l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula che, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997anche se non materialmente allegata al presente atto, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato ne forma parte integrante e sostanziale sostanziale, ivi inclusa la prescritta polizza fideiussoria a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente attoContratto alle condizioni, tra modalità e termini di seguito stabiliti. ___________, dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Comune di Lentini Capitolato d’Oneri, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della fornitura e delle prestazioni da eseguire e, si conviene in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e si stipula quanto segue:per la formulazione dell’Offerta;

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Sources: Contract for the Supply of Products and Services for Installation, Configuration, and Maintenance of Lan and Wi Fi Networks

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai •ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgsdell'art. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 15 della legge 29 ottobre 19847 agosto 1990, n. 720n.241, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F.successive modificazioni, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni, "Possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"; •la tematica oggetto del presente accordo rientra negli obiettivi strategici previsti da EFSA (European Food Safety Authority) nella nuova strategia (2021-2027) che prevede di garantire la formazione per future esigenze in termini di analisi del rischio (Sustainability of RA); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 •ai sensi del decreto legislativo 23.01.200230 giugno 1993, n. 10270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono enti di diritto pubblico, nonché organi tecnico-scientifici dei quali si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Ministero della salute, che ne esercita al contempo la vigilanza; Tutto ciò premesso•la DGOCTS e IZSLT hanno stipulato un Accordo Quadro dal titolo: Convenzione per attività di supporto al Focal Point Italiano di EFSA del 07 Ottobre 2022, che disciplina le attività di collaborazione e considerato supporto al Focal point italiano di EFSA nell’ambito della Valutazione del Rischio in Sicurezza Alimentare e che tra le attività previste è compresa la progettazione ed erogazione di corsi di formazione; •la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, quale autorità competente per la comunicazione e la valutazione del rischio in sicurezza alimentare, ritiene necessario formare gli enti riconosciuti organismi competenti ai sensi dell’art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002, in particolare per quanto attiene le metodologie e la creazione di reti a supporto della valutazione del rischio. È altresì in grado di offrire personale qualificato per la partecipazione alle iniziative del progetto per illustrare il ruolo di EFSA e i sistemi di comunicazione e valutazione del rischio. •che il progetto prevede la messa a disposizione da parte integrante dell’Istituto di proprie risorse idonee a svolgere le attività descritte, nell’arco del periodo dal 31/12/2022 al 31/12/2023 e sostanziale potrà eventualmente essere prorogato per soli sei mesi con atto scritto; •I costi derivanti dal presente accordo sono a carico della contabilità speciale Fondo IGRUE conto n. 23211 - contabilità speciale n. 5842, SALUTEEFSA_ACC Progetto Focal Point nazionale di EFSA, fino ad un massimo di 10.000,00 € (diecimila/00); •che l’erogazione del presente attocontributo è prevista secondo la modalità descritta nell’Accordo di Collaborazione, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueovvero:

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Sources: Accordo Di Collaborazione

PREMESSO CHE. l’articolo 1 ⮚ Con la Deliberazione della Legge 29 ottobre 1984Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata sul BURL n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 del 14 aprile 2016, sono state approvate le operazioni “Linee di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi indirizzo per la gestione del servizio in oggettoProgramma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017; ⮚ Con la Legge DGR n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8716 del 29/11/2016 sono state approvate dalla Regione Lazio le disposizioni per l’attuazione della Misura 20 “Assistenza Tecnica” al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia2020; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ⮚ Con la successiva Determinazione n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 G02630 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, 06/03/2017 la Direzione Regionale Agricoltura ha approvato il codice dell’amministrazione digitalePiano degli Interventi, dove vengono dettagliati gli ambiti omogenei di intervento, le risorse finanziarie e le tipologie di spesa ammissibili relativi all’attivazione della sopracitata Misura 20 e ha indicata ARSIAL quale soggetto responsabile dell’attuazione (e ss.mm.ii. con successive disposizioni determinazione G09594 del 15/07/2019); ⮚ Con determinazione del Direttore Generale f.f. n. 111 del 05/03/2021, proposta dall’Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Osservatorio Faunistico, è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico consolidato del Piano Operativo 2020-2022 della Misura 20 Assistenza tecnica PSR Lazio 2014-2020 e si è dato mandato all’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali di provvedere alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle nuove selezioni del personale Misura 20 richieste dall’AdG; ⮚ Con la DGR n. G03966 del 12/04/2021 sono state approvate le modifiche al Piano operativo per il triennio 2020-2022, con relativi allegati, adottato da ARSIAL con la suddetta determinazione direttoriale n. 111 del 5 marzo 2021, che costituisce il documento progettuale di ARSIAL per il periodo 2020-2022 relativamente agli interventi di cui detta Agenzia regionale costituisce il soggetto responsabile dell’attuazione nell’ambito della misura 20 Assistenza tecnica e sono state approvate le modifiche e il testo consolidato al 12 aprile 2021 del Piano degli interventi della Misura 20; ⮚ Con Determinazione del Direttore Generale f.f. di ARSIAL n. 691 del 16/10/2019 è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla selezione di n. 3 figure professionali di livello “Junior”, con contratto di consulenza di cui n. 1 unità con profilo di ”Esperto in facilitazione e supporto alla gestione dei tavoli di partenariato” (ACR: FAC-J), per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 - "Assistenza Tecnica" – Piano operativo 2020/2022, impegnate in attività per l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL; ⮚ Con determinazione del Direttore Generale f.f. n. 42 del 27/01/2021 è stata approvata la graduatoria di merito relativa agli esiti della suddetta selezione; ⮚ Con determinazione del Direttore Generale n. 95 del 19/02/2021 è stato conferito l’incarico di consulenza alla vincitrice; ⮚ Con determinazione del Direttore Generale f.f. di ARSIAL n. del è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria di merito e il conferimento dell’incarico di consulenza al dott. Dell’▇▇▇▇ per il supporto all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio, nel livello e nel profilo sopra indicato; ⮚ Il rapporto tra l’ARSIAL e il dott. Dell’▇▇▇▇ sarà regolato secondo le modalità e le clausole contenute nel presente contratto di consulenza; ⮚ E’ esclusivo interesse delle disposizioni legislative e regolamentari in materia parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dal rapporto di documentazione amministrativacollaborazione; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:contratto,

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Sources: Consultancy Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984il Ministero, per la certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, ha inteso avvalersi dell’attività di una società di revisione contabile; • con determina a contrarre 5 febbraio 2014 prot. n. 948, come modificata con DD prot. n. 3645 del 16 giugno 2014, il Ministero ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54, 55 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 720 che dispone che 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l’indizione di una gara a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni procedura aperta per l’affidamento del servizio di incasso e pagamento siano effettuate certificazione dei conti FEAGA E FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015-2016 E 2017 per un importo pari a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato2.595.000,00 IVA esclusa; • con verbale XX/XX/XXXX prot. n. XXXXXXXX la commissione di ▇▇▇▇ ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara; • il Ministero, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012dell’art. 12 comma 1 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 1163, convertito ha provveduto con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012atto del XXXXXXX, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgsprot. n. 279 del 1997XXXXXXX, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettoalla aggiudicazione definitiva; • la Legge predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX come da comunicazioni in atti; • l’Amministrazione ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari dichiarati in gara dall’appaltatore, giusta provvedimento n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-terXX/XX/XXXX prot. n. XXXXXXXX in atti; • l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a decorrere dal 01/01/2017seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC eccezion fatta per le Pubbliche Amministrazioni); • verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni cui esito negativo non è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale pervenuto alla data del presente atto; • stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, tra in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 17; • è decorso il Comune termine di Lentini e trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, si conviene e si stipula quanto segue:come previsto dall’art. 79 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

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Sources: Contratto Di Appalto

PREMESSO CHE. l’articolo 1 l’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 29 ottobre 1984legge 28 dicembre 2015, n. 720 208, ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e che dispone che a decorrere dal 30 l’art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e l’art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1984 le operazioni 2017, n. 123, hanno esteso l’agevolazione anche agli investimenti realizzati, rispettivamente, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES); • l’art. 57 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha apportato modificazioni al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, in tema di incasso zone economiche speciali; • con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021 sono state apportate modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità nelle zone economiche speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato(ZES), approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021; • ai sensi dell’articolo 3515, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 1241, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025attività di interesse comune; • ai sensi dei commi 3 dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del proprio Statuto, l’Agenzia esercita funzioni di assistenza ai contribuenti e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997agli utenti, le entrate affluite sul conto assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazioneconsulenza ai soggetti interessati dal sistema della fiscalità; • che durante ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del proprio Regolamento di Amministrazione, l’organizzazione e il periodo funzionamento dell’Agenzia si ispirano, tra gli altri, ai principi di sospensione del regime semplificazione dei rapporti con i contribuenti e facilitazione dell’accesso ai servizi di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984assistenza e informazione, n. 720privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F.di razionale impiego delle risorse disponibili, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo un’adeguata diffusione sul territorio delle strutture di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; servizio. • il regolamento Regolamento (UE) europeo recante norme per l’individuazione 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) disciplina la protezione delle misure minime di sicurezza per il persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioniregolamento generale sulla protezione dei dati); • il D. Lgs 07 marzo 2005decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 82196, ha approvato come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contiene il codice dell’amministrazione digitale“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con successive disposizioni è stato modificato riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e integratoche abroga la direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”); • il D.P.R. 28.12.2000Commissario, n. 445per le finalità istituzionali connesse ai suoi compiti, ha approvato il testo unico manifestato l’esigenza di instaurare una collaborazione strutturata con l’Agenzia, per l’erogazione di servizi prioritari di assistenza dedicata di primo livello sulle tematiche fiscali a carattere generale relative alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella zona economica speciale; • l’Agenzia intende assicurare un adeguato presidio e riscontro alle esigenze manifestate dal Commissario, nello spirito di massima disponibilità e doverosa collaborazione istituzionale, nei limiti delle disposizioni legislative risorse umane e strumentali disponibili; • le Parti, ferme restando le vigenti prerogative normative, statutarie e regolamentari in materia e nel rispetto del principio di documentazione leale collaborazione e di buon andamento dell’attività amministrativa; • il D.Lgs, condividono pertanto l’opportunità di promuovere modalità di collaborazione attiva, con riferimento all’operatività del sistema del credito di imposta connesso agli investimenti nella Zona Economica Speciale, finalizzate alla corretta applicazione delle relative disposizioni, anche nell’interesse del rapido sviluppo degli investimenti e dell’economia nelle aree interessate. 23.01.2002Tanto premesso e considerato, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:Parti

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Sources: Protocollo d'Intesa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 ✓ La Vostra Società ha aderito in data 13 marzo 2020 all’ACCORDO PER IL CREDITO 2019 - “Imprese in Ripresa 2.0”; ✓ Il 17 dicembre 2020 l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto un terzo Addendum che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la accesso alla sospensione del succitato regime di tesoreria unicapagamento delle rate dei finanziamenti (quota capitale), secondo quanto previsto dall’articolo 7 dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’accordo per il credito 2019 così come modificato dagli Addenda del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/20256 marzo e 22 maggio 2020; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo ✓ La durata massima di sospensione del regime pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la durata massimo di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 19849 mesi, durata massima che deve essere diminuita degli eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 720, 18 e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e successive modifiche ovvero dell’Accordo per il tramite Credito 2019, così come modificato dai predetti Addenda, TANTO PREMESSO ai fini dell’ammissione alle misure dell’Accordo dichiara: - di avere una situazione economica e finanziaria che consente di provare continuità aziendale; - di non avere canoni scaduti (non pagati o pagati parzialmente) da oltre 90 giorni dalla data della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiapresente; - che il regolamento europeo recante norme per l’individuazione contratto oggetto della richiesta di sospensione era in essere alla data del 31 gennaio 2020; - di rientrare tra le imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”; - di non aver usufruito sul presente contratto di sospensione o allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della presente, ad eccezione delle misure minime facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale; - di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93non avere a proprio carico alcun pregiudizievole e/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:o procedura concorsuale pendente.

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Sources: Accordo Per Il Credito 2019

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al Volontariato ospedaliero/Sostegno ai sensi dell’articolo 35pazienti e sostegno ai caregiver svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, c. 8 a seguito dello svolgimento del D.L. 24 gennaio 2012suddetto tavolo, n. 1ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Mirandola, convertito i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 19848, comma 1-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 720 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che “Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del ● il comma 1-ter del menzionato art. 8 dispone che a “A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine ● l’articolo 8, comma 2, del suddetto decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, prevede che “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente ● l’articolo 8, comma 3, del menzionato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, prevede che “Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le ● la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 1984 aprile 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, individua tra gli obiettivi strategici che la Società di cui al predetto articolo dovrà conseguire, tra gli atri, “incentivare lo sviluppo e l’implementazione del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto ● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società di cui al comma 2 del sopra citato articolo 8, denominata “PagoPA S.p.A.”, e sono stati individuati i criteri e le operazioni modalità per la costituzione della medesima, all’art. 1, comma 4 prevede che la Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di incasso cui ai commi 1 e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 3 dell’art. 8 del D.L. 24 gennaio 2012citato decreto-legge; ● lo Statuto della Società all’art. 4, n. comma 1, convertito lett. l) dispone che la Società ha per oggetto lo ● con modificazioni dalla Legge atto notarile del 24 marzo 2012luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779 è stata costituita la società PagoPA S.p.A.; ● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 27 e ss.mm.ii.1580, è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; ● con decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019, Reg.ne-Succ. n. 1659, è stata prevista la sospensione definita l’organizzazione interna del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., suddetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio trasformazione digitale; Considerato che: ● in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi virtù dell’art. 8, 8comma 1-bis e 8-terter citato, a decorrere dal 01/01/20171° gennaio 2020, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi funzioni, i compiti e i pagamenti poteri conferiti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e Commissario straordinario saranno attribuiti al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato che li eserciterà per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza; ● per quanto sopra, i progetti PDND e IO, attualmente affidati al Commissario straordinario, transiteranno, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 8, nelle competenze del neo costituito Dipartimento per la trasformazione digitale; ● al fine di assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma PagoPa nonché lo sviluppo e l’implementazione dei progetti IO e PDND, il Presidente del Consiglio dei ministri, in virtù dell’art. 8, comma 3 sopra menzionato può esercitare le funzioni attribuitegli dalla norma in argomento, oltre che per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi delle competenze e delle strutture della società PagoPA, ● lo sviluppo e l’implementazione di IO e PDND sono attività strettamente connesse alla realizzazione e all’evoluzione della Piattaforma PagoPA; ● per quanto sopra, la gestione unitaria delle attività di sviluppo ed implementazione della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme PagoPa e dei progetti in argomento si rende necessaria al fine ultimo di rendere servizi digitali innovativi in favore di cittadini ed imprese nonché per l’individuazione delle misure minime assicurare la capillare diffusione del sistema di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce pagamento elettronico attraverso la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10piattaforma medesima; Tutto ciò premessoquanto sopra precisato, premesso e considerato parte integrante considerato, le Parti convengono e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula stipulano quanto segue:

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Sources: Contract

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984− l'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1104, convertito con modificazioni in legge n. 132/2019, a far data dal 1° gennaio 2020, ha trasferito le competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema paese dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); − l'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 20 dicembre 2019, recante modifica del decreto n. 233 del 3 febbraio 2017, ha previsto la costituzione, nell'ambito della DGSP, dell'Ufficio XIII - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione, il quale è subentrato alla Divisione V della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del MISE, nella gestione della attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Legge 24 marzo 2012misura "Voucher Internazionalizzazione" di cui al decreto ministeriale 17 luglio 2017; − con decreto del 17 gennaio 2019, n. 27 5120/1/bis, il Ministro degli affari esteri e ss.mm.ii.della cooperazione internazionale ha provveduto, nei confronti del titolare della DGSP, all’assegnazione, per l’anno 2020, delle disponibilità finanziarie dei capitoli di bilancio di competenza, nonché dei maggiori stanziamenti eventualmente assegnati sugli stessi capitoli a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi; − con il decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 23 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 12 settembre 2019, registro n. 1817, foglio 36137, l’Amb. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è stata prevista stato nominato Direttore Generale della DGSP; − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la sospensione del succitato regime razionalizzazione degli interventi di tesoreria unicasostegno pubblico alle imprese”, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997a norma dell'articolo 4, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le entrate affluite sul conto agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entequalsiasi genere, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazioneconcessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi; • che durante il periodo di sospensione − l’articolo 3 del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 720123, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F.prevede, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni), la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono; • il D. Lgs 07 marzo 2005− l’articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 82133, ha approvato il codice dell’amministrazione digitaleconvertito, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 445164, ha approvato come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica Invitalia quale società in house dello Stato; − con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari riordino della disciplina vigente in materia di documentazione amministrativacontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; • il D.Lgs. 23.01.2002, − l’articolo 5 del decreto legislativo n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento 50/2016 definisce i principi comuni in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un’amministrazione pubblica; − l’articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23.01.2002del 18 aprile 2016, n. 1050, iscrive di diritto Invitalia nell’elenco delle Stazioni appaltanti qualificate; Tutto ciò premesso− l’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera p) del medesimo decreto; − l’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del Ministero, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Invitalia, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato; − il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 18 agosto 2020 (di seguito: decreto 18/8/2020) – registrato dalla Corte dei Conti il 22 settembre 2020, n. 2173 – stabilisce le condizioni per la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, finalizzati all’acquisizione di servizi consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese (di seguito: mPI), nonché delle reti soggetto composte da almeno due mPI; − gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo svolgimento di attività di interesse generale; − l’articolo 3 del decreto 18/8/2020 prevede che, per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione dell’intervento e all’erogazione del contributo di cui al medesimo decreto 18/8/2020, il Ministero si avvale, sulla base di appositi accordi convenzionali di Invitalia; − l’articolo 2, comma 2 del decreto 18/8/2020 prevede che le risorse finanziarie destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo decreto 18/8/2020 ammontano a euro 32 milioni; − il decreto 18/8/2020 prevede – nelle premesse - che il Ministero si riserva di destinare all’attuazione della misura di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle micro e piccole imprese di cui al medesimo decreto 18/8/2020 ulteriori risorse finanziarie fino a un importo complessivo di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro a valere sul bilancio dell’ICE/Agenzia; − il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2020, ha ripartito il Fondo, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinando alla misura agevolativa, di cui al decreto 18/8/2020, risorse pari a 18 milioni di euro; − il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero ha richiesto al Direttore Generale dell’ICE/Agenzia, con lettera n. MAE0107739 del 24 settembre 2020, l’adozione dei provvedimenti di competenza per il trasferimento di 20 milioni di euro in favore di Invitalia, soggetto gestore della misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto 18/8/2020; − con separato atto, Invitalia e ICE/Agenzia disciplinano le modalità di trasferimento e rendicontazione della somma di 20 milioni di euro, di cui al paragrafo precedente; − l’articolo 3 del decreto 18/8/2020 stabilisce che gli oneri complessivi per le attività di gestione dell’intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura nel limite del 4% (quattro per cento) delle stesse; − l’articolo 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (c.d. pantouflage). I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati; − l’articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che, nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo; − in seguito all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 459 a 463, Invitalia è stata sottoposta a puntuali atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l’organizzazione e l’attività da essa svolta; - Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero e/o da altre amministrazioni dello Stato; - la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 145146, con cui Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - il riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, con cui la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, tramite propria nota prot. n. 328196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e considerato può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; - l’art. 192, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house; - l’articolo 1, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, stabilisce che gli atti di convenzione stipulati da Invitalia in qualità di soggetto in house devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3; - l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; - l'articolo 10, comma 14-bis, del citato decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che Invitalia possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali; - il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte integrante delle amministrazioni statali committenti; - secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e sostanziale lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), la DGSP si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente attoConvenzione, tra con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia; - l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; - l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il Comune corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di Lentini costi generali; - con nota prot. 3610/79804 del 20 luglio 2020 , la DGSP ha richiesto all’Agenzia di presentare un’apposita proposta progettuale per la prestazione di servizi a supporto della gestione/attuazione dell’intervento agevolativo “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Digital Export Manager”, nonché a fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, ai sensi dell’articolo 192, punto 2 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al “correttivo” decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56); - con nota prot. 123923 del 7 agosto 2020 - INV-INV, Invitalia ha trasmesso alla DGSP la proposta di Piano pluriennale delle attività 2020-2023, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta; - con nota del 9 settembre 2020 il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, avuto riguardo all’oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si conviene ha comunicato ad Invitalia l’approvazione del Piano pluriennale delle attività e si stipula quanto segue:dei costi 2020- 2023; - con nota prot. 29477 del 29 settembre 2020 il Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera

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Sources: Convenzione

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; - ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; - ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; - che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; - la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; - il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); - il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; - il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; - il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; - il Comune di Martellago si è dotato del manuale informatico approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 13/09/2017; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini Martellago e , si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria Comunale

PREMESSO CHE. l’articolo 1 le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Legge 29 Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 19842009, n. 720 che dispone che 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi norma dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 201211 della legge 18 giugno 2009, n. 69” - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione; - l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale, prevedendo l’implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie; - sulla base delle previsioni di cui all’articolo 1, convertito comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico “da parte di farmacisti opportunamente formati con modificazioni dalla le modalità di cui al comma 465 e previa acquisizione del consenso informato”, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale; - le attività stabilite dal richiamato art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge 24 marzo 2012di Bilancio 2021), come sopra riportato, si innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 27 153; - il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.258 – risulta abilitato all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e ss.mm.ii.moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 1, comma 465, della Legge 178/2020, come stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce “Formazione”; - il vaccino si somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale; - ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 23.01.20029 aprile 2008, n. 1081 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. - spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l’onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione; Tutto ciò premesso- l’offerta della somministrazione dei vaccini anti Sars CoV-2 presso le farmacie convenzionate avverrà nell’ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; - di avviare la somministrazione dei vaccini anti SARS CoV-2 da parte delle farmacie convenzionate a norma dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall’art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo ▇▇▇▇, ▇. ▇▇ (▇▇ “Sostegni”); - che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica; - che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale – nell’ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell’Allegato 1 al presente Accordo; - che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce “Formazione”; - che l’esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate; - che la somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell’Allegato 4 al presente Accordo; - che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e considerato parte integrante di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali; - che ai sensi e sostanziale per gli effetti dell’art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19. Il Ministro della salute Il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Il Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) Il Presidente dell’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) da inviare tramite e-mail a: Azienda sanitaria territorialmente competente Ordine dei Farmacisti territorialmente competente Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm ▪ le informazioni contenute nel presente attomodulo devono inoltre essere inserite – al fine di ricomprendere la Farmacia nell’elenco regionale delle Farmacie aderenti - nell’apposito modulo (forms di office) disponibile al seguente URL breve: modulo di adesione Io sottoscritto, tra il Dr. / Dott.ssa , titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della Farmacia Indirizzo della Farmacia Comune Provincia Azienda Sanitaria di Lentini riferimento Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino anti SARS- CoV2 in Farmacia e , si conviene accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e si stipula quanto segue:di aver letto in tutte le sue parti.

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Sources: Accordo Quadro Per La Somministrazione Dei Vaccini Anti Sars Cov 2

PREMESSO CHE. l’articolo 1 L’articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio legge 28 giugno 2012, n. 192 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese; - Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all’articolo 4, comma 2, la necessità di fissare, con apposito decreto interministeriale, i criteri per la concessione di tali prestazioni; - In attuazione della citata disposizione normativa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473; - Il succitato decreto n. 83473/2014 ha previsto, all’articolo 6, comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 marzo dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014; - Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, all’articolo 44, comma 6, ha stabilito che “per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015”; - La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha previsto che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016”; - Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo all’articolo 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, a norma del quale “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e ss.mm.iile Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro”. La disposizione normativa “è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome”; - La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”; - La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l’avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura, da parte delle Regioni e Province autonome, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti; - La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che, solo a completamento del processo di decretazione, le Regioni e le Province autonome potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le medesime dovranno assumersi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite; - l’Istituto ha trasmesso alla Regione Puglia, con nota prot. INPS.005.14062017.0010188 del 14/06/2017, l’elenco dei decreti pervenuti in Sistema Informativo Percettori, e che la Regione Puglia ha comunicato, con note prot. n. 47251 del 06/07/2020 e n. 6998 del 13/07/2021 sotto la propria responsabilità, di aver completato la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e la chiusura della decretazione relativa al trattamento di cui all’art. 1, commi 251 e 253 della L.n. 145/2018, inserendo tutti i decreti in banca dati percettori, e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’Istituto, assumendosi al contempo la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite; - L’Istituto ha comunicato alla Regione Puglia, per il tramite del MLPS con pec del 17/05/2021, la quantificazione delle risorse a disposizione della stessa che ammontano a euro 36.728.312,00, come risultanti dalla nota INPS prot. n. 40/1075 del 03/02/2021 inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione; - La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione – Div I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 04/08/2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 per un importo, riferito a Regione Puglia, pari a euro 38.007.226,88; - La Regione Puglia, con DGR n. …del …., è stata prevista ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, oggetto della presente Convenzione, pari a euro ……. , in coerenza con la sospensione quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l’indicazione che le stesse saranno finalizzate per erogazione delle prestazioni di cui trattasi; - Il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del succitato regime 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 dell’1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l’INPS di tesoreria unicastipulare convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente “ a condizione che la stipula delle convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entegli scopi originari previsti dalla disposizione), fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo conseguenti all’accertamento e all’individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di somme a specifica destinazione; • che durante cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del decreto legislativo del 24 settembre 2016, - Con la medesima nota il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Ragioniere Generale dello Stato n. 11 si è espresso positivamente previa la possibilità per l’INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che “tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province Autonome da rimborsare all’INPS solo a consuntivo”, e che “nel caso di risorse a carico del 24 marzo 2012Fondo per l’occupazione la fase di consuntivazione investe anche l’azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; - il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009relativo alla protezione delle persone fisiche, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per disciplina il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni)“Regolamento UE”; - il D. Lgs 07 marzo 2005decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 196 “Codice in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 10101 (di seguito, recepisce per brevità, solo “Codice privacy”), contiene disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento UE; - l’Autorità Garante per la direttiva 1999/93/CE Protezione dei dati personali, con provvedimento n.393 del Parlamento Europeo 2 luglio 2015, ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”; - l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del Consiglio del 13.12.199930 luglio 2019, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni stabilito nuove modalità di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

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Sources: Convenzione

PREMESSO CHE. l’articolo con nota del 10 giugno 2019, il Direttore p.t. del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro formulava ad ARTI una proposta di collaborazione in materia di politiche energetiche, a fronte delle plurime attività nelle quali la Regione Puglia è coinvolta in subiecta materia; • in riscontro alla citata richiesta, con nota del 31 agosto 2019, ARTI provvedeva a trasmettere una proposta di scheda progettuale denominata “Assistenza in materia di Politiche Energetiche” di importo pari ad Euro 300.000,00, ricomprendente interventi sia in tema delle fonti energetiche rinnovabili (FER) che sul tema dell’efficienza energetica (EE); • con DGR n. 1555 del 2 agosto 2019 la Giunta Regionale deliberava di approvare la scheda intervento “Assistenza in materia di Politiche Energetiche” e lo schema accordo di cooperazione ARTI – Regione Puglia a cui seguiva in data 23 ottobre 2019 la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione tra le parti; • con nota prot. ARTI/52 del 17/01/2020 ARTI comunicava l’avvio delle attività oggetto dell’Accordo di Cooperazione; • in corso di esecuzione delle attività contemplate dall’Accordo, con nota prot. ARTI/979 del 24 settembre 2020 (prot. regionale n. AOO_159/PROT/24–09–2020/0006577) ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Accordo, ARTI richiedeva il differimento temporale della Legge 29 ottobre 1984durata delle attività progettuali in ragione del rallentamento delle stesse a causa dello stato emergenziale da COVID 19, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statostesse risorse già stanziate con la citata DGR n. 1555/2019; • con nota AOO_159/PROT/28–09–2020/0006676 la Sezione accoglieva positivamente detta richiesta di slittamento temporale della durata delle attività progettuali fino al 30 giugno 2021 a valere sulle risorse programmate con la citata DGR n. 1555/2019, condividendo le ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata da ARTI; • con ulteriore nota prot. ARTI/1049 dell’11 giugno 2021 (prot. regionale n. AOO_159/PROT/14–06– 2021/0006341) ARTI chiedeva un ulteriore differimento della durata delle attività progettuali in ragione della necessità di completare l’implementazione delle attività nell’ambito delle risorse programmate con la citata DGR n. 1555/2019, richiesta che trovava accoglimento con nota della Sezione prot. n. AOO_159/PROT/22–06–2021/0006643, ai sensi dell’articolo 35dell’art. 4 comma 1 dell’Accordo, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino fino al 31/12/202530 settembre 2021; • ai sensi le attività svolte in forza della collaborazione hanno consentito l’esame e l’istruttoria di numerosissimi procedimenti amministrativi (così contribuendo allo smaltimento dell’arretrato in capo alla Regione Puglia) e la prosecuzione dell’attività di analisi, studio e monitoraggio dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997procedimenti in corso, le entrate affluite nonché l’attuazione dell’Avviso sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazioneReddito energetico regionale previsto dalla legge regionale 42/2019; • che durante il periodo sicchè, con DGR n. 1524 del 27 settembre 2021 la Giunta Regionale approvava la scheda–progetto presentata da ARTI, denominata “Proroga delle attività di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari Assistenza in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002Politiche Energetiche” nonché lo schema di addendum finalizzato all’estensione temporale delle attività previste dal citato Accordo sino al 30 giugno 2022, n. 10con riguardo alle attività connesse alla fase di lancio dell’Avviso sul reddito energetico regionale, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni demandando alle strutture regionali l’adozione degli atti amministrativi necessari all’attuazione dell’Accordo di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:cooperazione.

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Sources: Accordo Di Cooperazione

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984L’articolo 40 del d.lgs. 165/2001, n. 720 che dispone al comma 3 sexies, prevede che a decorrere dal 30 agosto 1984 corredo di ogni contratto integrativo le operazioni pubbliche amministrazioni redigono una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre a certificazione da parte degli Organi di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni controllo di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35cui all’art. 40 bis, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. comma 1, convertito del medesimo decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012il dipartimento della funzione pubblica. In data 19.07.2012, con circolare n. 27 e ss.mm.ii.25 il MEF, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012Stato, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone evidenziando che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioniseguenti fattispecie di contrattazione integrativa valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno (collegio dei revisori), ai sensi dell’art. 40 bis già citato: • contratti integrativi normativi (c.d. articolato) - si tratta di atti che definiscono la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009); • il D. Lgs 07 marzo 2005contratti integrativi economici - costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, n. 82su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, ha approvato il codice dell’amministrazione digitaleCcrl o Ccpl), e con successive disposizioni è stato modificato e integratoad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno; • il D.P.R. 28.12.2000contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), n. 445, ha approvato il testo unico che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle disposizioni legislative cornici di regole disciplinate dalla legge e regolamentari in materia dal contratto collettivo di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:primo livello.

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Sources: Accordo Decentrato Integrativo

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984la legge 7 agosto 1990, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni 241, all’art. 15 disciplina lo svolgimento in collaborazione di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni attività di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiainteresse comune tra amministrazioni; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalidecreto legislativo 26 agosto 2016, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime 179, contenente “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 63, comma 5, prevede che Il Commissario, nell'ambito delle proprie competenze e limitatamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, può • il codice dell’amministrazione digitaledecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e con successive disposizioni è stato modificato e integratoregistrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1580, istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri; • il D.P.R. 28.12.2000decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, n. 445recante l’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha approvato come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l’articolo 24-ter, prevede che il testo unico Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di documentazione amministrativatrasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; • con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti in pari data al n. 328, il ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ è stato nominato Ministro senza portafoglio; • con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; • con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 marzo 2021 al n. 685, sono state delegate al predetto Ministro, inter alia, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale è altresì specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale; • l’Università Iuav di Venezia, ai sensi dello statuto dell’Ateneo medesimo, emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2018, è costituita in ente pubblico di istruzione superiore, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; • l’Ateneo è dotato di personalità giuridica e di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dallo statuto dell’Ateneo medesimo, nel quale è specificato che “L'autonomia dell’ateneo, nel rispetto dei principi dell’articolo 33 della Costituzione italiana, è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca”; • il D.Lgs. 23.01.2002Dipartimento per la Trasformazione Digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, n. 10a tal fine, recepisce la direttiva 1999/93/CE dà attuazione alle direttive del Parlamento Europeo Presidente in materia e del Consiglio del 13.12.1999assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettronicheanche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell’Agenda digitale Europea; • il D.P.R. 7.04.2003Dipartimento, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, esercita poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni cui competono tali adempimenti e può, altresì, sottoscrivere protocolli d’intesa, convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati ai fini dell’espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale; • l’Ateneo, come previsto nel proprio statuto: (i) favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società; (ii) persegue la qualità più elevata dell’istruzione e della formazione; (iii) garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all’inserimento sociale e professionale; • l’Ateneo, nell’esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto dall’art. 3 del proprio statuto, può promuovere, organizzare e gestire in materia collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

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Sources: Accordo a Titolo Gratuito

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 disposizioni specifiche del D. Lgs. n. 279 165/2001 prevedono: ✓ all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”; ✓ all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso ✓ all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti del 1997Ministero dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, le entrate affluite sul conto comma 1”; ▪ i controlli in materia di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per l’effettuazione effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei pagamenti disposti dall’Entecosti della stessa con i vincoli di bilancio, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazionealle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, ▪ come meglio precisato nella circolare n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012Stato, alle quali l’organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Tesoriere dovrà attenersi Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “norma per norma la gestione del servizio in oggettocompatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI ▪ il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica Ordinativo finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;

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Sources: Accordo Sulle Modalità Di Utilizzo Del Fondo Per La Retribuzione Di Posizione E Di Risultato Dell’area Della Dirigenza Per L’anno 2019

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al Volontariato ospedaliero/Sostegno ai sensi dell’articolo 35pazienti e sostegno ai caregiver svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, c. 8 a seguito dello svolgimento del D.L. 24 gennaio 2012suddetto tavolo, n. 1ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Vignola, convertito i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984l’ISTAT, in qualità di soggetto del Sistema statistico nazionale, concorre alla produzione e alla diffusione dell’informazione statistica ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato322; - l’ISTAT, ai sensi dell’articolo 35dell’art. 15, c. 8 comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 1322, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012provvede all’esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale ed affidate all’esecuzione dell’Istituto; - l’ISTAT, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per lo svolgimento dei propri compiti si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali; - il 7° Censimento generale dell’agricoltura è compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, ed è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-22, in corso di formalizzazione; - il Piano generale di censimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura (di seguito PGC) approvato dal Consiglio dell’ISTAT in data 11 giugno 2020, a seguito del parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze espresso con nota del 14 febbraio 2020, prot. n.1755, e dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020 comunicata con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAR del 8 maggio 2020 prot. 77617 P_4 37.2.9, detta le linee di indirizzo e la disciplina generale in merito alla pianificazione, all’organizzazione e all’esecuzione delle operazioni relative al predetto 7° Censimento Generale dell’Agricoltura; - il paragrafo 2.11.4. del PGC individua i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), istituiti con D.M. 27 e ss.mm.ii.marzo 2001, è stata prevista la sospensione del succitato regime successivamente modificato con D.M. 27 marzo 2008, che risultino in possesso di tesoreria unicaspecifici requisiti, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997quali organi di censimento cui verranno affidati i compiti connessi alla raccolta dei dati censuari tramite tecnica CAPI, sino al 31/12/2025; • previa stipula di apposita Convenzione a titolo oneroso con l’ISTAT, ai sensi dei commi dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74; - il paragrafo 2.11.3 del PGC prevede il coinvolgimento dell’AGEA nell’ambito del 7° Censimento generale dell’agricoltura, quale organo censuario alla luce delle competenze ad - ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgscitato d.lgs. n. 279 74 del 199721 maggio 2018, l’AGEA svolge funzioni di Organismo pagatore nazionale per l’erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell’Unione europea, e funzioni di Organismo di coordinamento; - in particolare, l’AGEA, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all’art. 3, comma 5, lettera p), del d.lgs. n. 74 del 21 maggio 2018, promuove l’applicazione uniforme delle attività relative ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 6 del medesimo d.lgs. n. 74/2018, e a tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività; - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2002, l’Ufficio di statistica di AGEA è stato inserito nel Sistema statistico nazionale (Sistan), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 322/1989; - il Protocollo di Intesa per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole stipulato tra l’ISTAT, l’AGEA, le entrate affluite sul conto Regioni e Province autonome ed il Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAFT), approvato in sede di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate Conferenza permanente per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entei rapporti tra lo Stato, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo le Regioni e le Province autonome di somme a specifica destinazioneTrento e Bolzano il 27 luglio 2017, ha disposto una collaborazione tecnico-scientifica tra i suddetti soggetti; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 - l’art. 15 della legge 29 ottobre 19847 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone prevede che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo standard (OPI – Ordinativo svolgimento in collaborazione di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiaattività di interesse comune; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs- l’art. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 9 del decreto legislativo 23.01.2002n. 322/1989 tutela il segreto statistico stabilendo, n. 10; Tutto ciò premessoin particolare, che i dati raccolti, nell’ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale, non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

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Sources: Censimento Generale Dell’agricoltura

PREMESSO CHE. l’articolo 1 in data [data] è stato sottoscritto l’atto di adesione tra Finlombarda S.p.A. e [DENOMINAZIONE] relativo alla Convenzione Credito Adesso PMI, MID CAP e Liberi Professionisti (nel seguito, per brevità, “Convenzione”); per l’esecuzione della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni Convenzione richiamata al punto precedente [DENOMINAZIONE] tratterà dati personali di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni titolarità di tesoreria provinciale dello Stato; • Regione Lombardia in relazione ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.iiquali Finlombarda S.p., A. è stata prevista nominata Responsabile con Atto di nomina del 19/07/2019 e successive integrazioni; Finlombarda S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento dati, individua [DENOMINAZIONE] come Sub-Responsabile, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la sospensione tutela degli interessati; Ai fini del succitato regime di tesoreria unicapresente Atto valgono, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997singolare o al plurale, le entrate affluite sul conto seguenti definizioni: Normativa privacy, indica il complesso di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere norme costituito (1) dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard Regolamento (OPI – Ordinativo di pagamento e incassoUE) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE 2016/679 del Parlamento Europeo europeo e del Consiglio del 13.12.199927 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, relativo ad un quadro comunitario nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (nel seguito, per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003brevità, anche “GDPR”), (2) dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 137 ha approvato 196, recante il regolamento recante disposizioni di coordinamento «Codice in materia di firme elettroniche a norma dell’artprotezione dei Dati personali», così come modificato dal d.lgs. 13 del decreto legislativo 23.01.200210 agosto 2018, n. 10; Tutto ciò premesso101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e considerato parte integrante del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e sostanziale che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonché (3) da qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati applicabile all’interno del presente attoterritorio nazionale, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

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Sources: Atto Di Adesione Alla Convenzione

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al Volontariato ospedaliero/Sostegno ai sensi dell’articolo 35pazienti e sostegno ai caregiver svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, c. 8 a seguito dello svolgimento del D.L. 24 gennaio 2012suddetto tavolo, n. 1ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Pavullo, convertito i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention

PREMESSO CHE. l’articolo 1 la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l’esercizio della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni funzione di incasso accreditamento di servizi e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 strutture del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettocircuito sociale; • la Legge n. 196/2009Regione del Veneto ha fissato i limiti massimi per l’erogazione dei voucher sociali con i seguenti atti: • DGR 1106 del 30 luglio 2019 “Finanziamento progettualità finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, all’articolo 14per il sostegno all'abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un progetto personalizzato di presa in carico - Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) prosecuzione ed estensione della sperimentazione a tutti i comuni della Regione”; • DGR 442 del 07 aprile 2020 “Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard Sostegno all'abitare (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia DigitaleS.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiafar fronte all'emergenza del virus Covid-19”; • DGR n. 1143 del 31 luglio 2018 Piano regionale di contrasto alla povertà; • il regolamento europeo recante norme Comune di Vicenza è stato individuato quale capofila per l’individuazione delle misure minime l’ambito del distretto est AULSS 8 “Berica” per le seguenti progettualità: Programma Operativo Nazionale AV3 “Sia”, convenzione di sicurezza sovvenzione (al punto 3.2 Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati) • Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 1/2019, progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) • Programma Operativo Nazionale AV4 “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 e del Programma Operativo I FEAD 2014-2020 ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ • Gestione Fondo Povertà, decreto interministeriale n. 2056 del 18/05/2018 Dato atto che inoltre il Comune di Vicenza è capofila per il trattamento dei dati personaliProgetto RIA – Regione del Veneto, con il coinvolgimento esteso a tutti i Comuni del distretto Est dell’AULSS 8 “Berica”; Vista la determinazione del Comune di Vicenza n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni cui è stato modificato approvato/aggiornato l’Albo dei soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento e integratoche sono stati valutati ammissibili dal Responsabile del Procedimento e quindi accreditati, prestazione selezionate: □ attività di formazione a competenze di base trasversali per l’accesso al lavoro; • il D.P.R. 28.12.2000□ attività di formazione a competenze tecnico professionali specifiche per l’accesso al lavoro; □ servizi socio educativi, n. 445ricreativi e sportivi per minori in età pre scolare; □ servizi socio educativi, ha approvato il testo unico ricreativi e sportivi per minori in età scolare; □ voucher sociali a sostegno del reddito delle disposizioni legislative e regolamentari in materia famiglie per l’acquisto di documentazione amministrativabeni di prima necessità; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce Ritenuta la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato premessa parte integrante e sostanziale del presente attocontratto, tra denominato “ACCORDO D’ACCREDITAMENTO“ fra il Comune di Lentini Vicenza e il/la (Soggetto gestore Coop./Ass./Azienda/) , si conviene e si stipula quanto segue:come sopra rappresentati,

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Sources: Accreditation Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 Con Determinazione Dirigenziale n. 598 del 4/12/2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni Spesa - Centrale unica di incasso committenza – ha proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa ICR S.p.A. Unipersonale e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • all'autorizzazione alla stipula del contatto relativo all'accordo quadro ai sensi dell’articolo 35, c. 8 dell'art. 54 comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012, D.Lgs n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 50/2016 e ss.mm.ii.. della fornitura di articoli di cancelleria, è stata prevista la sospensione del succitato regime carta e materiale occorrente agli uffici di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in modalità ASP per la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del servizio contratto relativo all'accordo quadro, per la somma di € 887.209,69, al netto del ribasso offerto dalla società. Lotto unico CIG 7506262B59; il contratto di accordo quadro tra il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa e l’impresa ICR S.p.A. è stato stipulato in oggettodata 28 marzo 2019 rep. n. 13033, all'esito positivo dei controlli di legge effettuati dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa; con la Legge n. 196/2009stipula del contratto di Accordo Quadro il concessionario si è impegnato a sottoscrivere i relativi contratti applicativi con le singole Strutture capitoline, all’articolo 14secondo il prezzo a base di gara diminuito del ribasso d'asta, commi 8in conformità alle modalità contenute nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato e si è, 8-bis altresì, impegnato ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che nel rispetto di tutte le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi norme di legge e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato tutte le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro; con note SU 19931/2018 e SU 5017/2019, acquisite al protocollo di questo Dipartimento rispettivamente con il 25 maggio 2018 n. QD 42976/2018 e QD 7807/2019, il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha inviato elementi utili ai fini della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi da parte delle Strutture ed, in particolare, con la predetta nota SU 5017/2019 è stato comunicato il budget annuale assegnato a ciascuna struttura che per questo Dipartimento risulta essere il seguente: anno 2019 € 1.320,78 anno 2020 € 1.761,04 anno 2021 € 1.761,04 anno 2022 € 440,26; con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali, rep. QD n. 704 del 19/04/2019 si è proceduto all'impegno, in favore della ditta ICR S.p.A., delle suddette somme messe a disposizione sulla posizione finanziaria U1 03 01 02 001 00AB, alla nomina del R.U.P. per tutte le conseguenti attività esecutive e gestionali e si è disposto la sottoscrizione del contratto applicativo per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrente agli Uffici del Dipartimento Attività Culturali, secondo le modalità e le decorrenze previste nell'Accordo Quadro; il suddetto contratto applicativo, prot. QD 13296 del 15/05/2019, sottoscritto a cura del direttore del Dipartimento è stato, altresì, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della ICR S.p.A. in data 16/05/2019; con verbale di inizio fornitura, prot. QD 13741 del 17/05/2019, è stato stabilito l’avvio, nella stessa data, dell’esecuzione della prestazione prevista dal contratto di accordo quadro, secondo le indicazioni contenute nel relativo schema di accordo quadro e nel capitolato speciale; in data 18/07/2019 il Dipartimento Attività Culturali ha effettuato un ordine di acquisto n. 750, per € 513,18 (Circolare comprensivo di IVA 22%) sul portale della ICR S.p.A.; la ICR S.p.A ha presentato la fattura elettronica n. 2 100879 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime 23/07/2019, per l’importo di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni513,18 (IVA 22% inclusa) assunta al protocollo QD n. 23277 del 23/07/2019 (n. registrazione 2019/100879/FA); • il D. Lgs 07 marzo 2005occorre, n. 82pertanto, ha approvato il codice dell’amministrazione digitaleprocedere alla liquidazione della sopracitata fattura per l’importo di € 513,18, di cui imponibile € 420,64 ed IVA 22% € 92,54; è stata attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato7 del D.P.R. 62/2013, prot. QD 9885 del 16/4/2019, dichiarazione agli atti dell’ufficio; visto il D.P.R. 28.12.2000, CIG 7506262B59 dell’Accordo quadro ed il CIG derivato ZBD2815664; visto il cronoprogramma numero CRPD2019002197; vista l’attestazione di regolare esecuzione prot. QD n. 445, ha approvato 24935 del 08/08/2019; visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.LgsDURC prot. 23.01.2002, QD n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE 21981 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:11/07/2019;

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Sources: Liquidazione Fattura

PREMESSO CHE. l’articolo 1 l’art. 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001, dispone che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione”; - l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 dispone che “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”; -l’art. 3, comma 61, della Legge 29 ottobre 198424/12/2003, n. 720 350 prevede che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni “In attesa dell'emanazione del regolamento di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 20122003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto - la giurisprudenza amministrativa e contabile ha confermato che l’accordo tra le amministrazioni può intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria; -la legge n. 56/2019 all'art. 3, comma 8, prevede che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, convertito con modificazioni dalla comma 399, della Legge 24 marzo 201230 dicembre 2018, n. 27 e ss.mm.ii.145, è stata prevista la sospensione del succitato regime al fine di tesoreria unicaridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997nel triennio 2019-2021, le entrate affluite sul conto procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entecui all'articolo 1, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione comma 2, del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 720165, e le indicazioni operative riportate nella Circolare conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'articolo 30 del M.E.F.medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001"; - secondo i giudici amministrativi e contabili per quanto concerne il "quomodo" dell'assunzione sussiste un generale favor per l'utilizzo, Dipartimento mediante scorrimento, delle graduatorie concorsuali già approvate, sia proprie che di altri Enti (in questo senso ex multis la deliberazione della Ragioneria Generale dello Stato sezione di controllo della Corte dei Conti Sardegna n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni85/20); • il D. Lgs 07 marzo 2005-il Comune di Cagliari, con deliberazione di Giunta n. 82115 del 22/10/2019, ha approvato aggiornato il codice dell’amministrazione digitalePiano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021, prevedendo tra le modalità di assunzione a tempo determinato relativa a n. 5 Istruttori amministrativo contabili e con successive disposizioni è stato modificato e integratoa n. 3 posti di istruttore tecnico, cat. C , posizione economica C1, per 12 mesi, anche la possibilità di avvalersi dello scorrimento di graduatorie di altri enti; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario - per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra l'effetto il Comune di Lentini Cagliari, con nota prot. n. 36469 del 4.02.2021, inviata tramite pec a tutti i Comuni della Regione Sardegna, ha avviato una indagine esplorativa per l'individuazione di graduatorie vigenti finalizzata all'utilizzo delle stesse per la copertura di diversi profili come da propria programmazione del fabbisogno di personale; - Il Comune di Quartucciu con nota pervenuta al protocollo con n. 55122 del 19.02.2021 ha comunicato la disponibilità per l'utilizzo da parte del Comune di Cagliari della propria graduatoria, relativa all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di istruttore amministrativo, cat. C1, approvata con determinazione n. 676 del 24.09.2020; - tale graduatoria, tra quelle rese immediatamente disponibili da altre Amministrazioni, risulta essere l'unica che ha superato la verifica di equipollenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del Comune di Cagliari; -conseguentemente, il Comune di Cagliari, con determinazione n. 1829 del 15.03.2021 ha stabilito di utilizzare mediante scorrimento la graduatoria del Comune di Quartucciu per l’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttori amministrativo-contabili, cat. C1, approvando, al contempo, lo schema di convenzione disciplinante l'accordo per l'utilizzo della medesima graduatoria, il tutto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 del vigente Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti del Comune di Cagliari secondo cui “Nel caso di più risposte positive si conviene e si stipula quanto segue:utilizzano i seguenti criteri di scelta nell’ordine: 1. la graduatoria di più recente formazione

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Sources: Convenzione Per l'Utilizzo Di Una Graduatoria Di Pubblico Concorso

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • ai sensi dell’articolo 35con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), c. 8 che disciplina le modalità di accesso degli Enti del D.L. 24 gennaio 2012Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al volontariato ospedaliero svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, n. 1a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, convertito ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione VIP – VIVIAMO IN POSITIVO, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention for Clown Therapy Activities

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 l’art. 1. comma 8 del D.L. 22 ottobre 19842016, n. 720 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che dispone “l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”; • Agenzia delle entrate–Riscossione (di seguito, più brevemente AdeR), con Disposizione n. 10 del 27/01/2021, Prot. n. 2021/297939,del Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, ha avviato la procedura per l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati finalizzato all’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, all’esito della quale, in data 13/12/2021 ha pubblicato l’Elenco costituito; • il Regolamento relativo alla suddetta procedura, all’articolo 7 comma 2, prevede che l’iscrizione degli avvocati nell’Elenco abbia validità di un anno e, dunque, l’Elenco 2021, costituito con Disposizione n. 134 del 13/12/2021 Prot. n. 2021/4250847 del Direttore Area Innovazione e Servizi Operativi, andrà a decorrere dal 30 agosto 1984 scadere il 12/12/2022; • il medesimo regolamento, all’articolo 7 comma 4, prevede che in prossimità della scadenza annuale sia pubblicato un nuovo Avviso per la costituzione del nuovo Elenco; • il volume annuo di contenzioso, sebbene esiguo rispetto al numero degli atti della riscossione notificati, resta, in termini assoluti, particolarmente significativo; • l’Avvocatura dello Stato, in forza dell’apposito Protocollo d’Intesa rinnovato in data 24 settembre 2020, assume il patrocinio in difesa di AdeR, esclusivamente nei seguenti casi: a) azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di pace anche in fase di appello); b) azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace) c) altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le operazioni opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato; d) liti innanzi alla Corte di Cassazione; ai sensi dell’articolo 35vi è un’evidente sproporzione tra l’entità del contenzioso in ingresso e la sua distribuzione e concentrazione per ambito geografico e da un lato il limitato numero di risorse interne con adeguata professionalità disponibili e dall’altro i sopra evidenziati limiti al patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato (determinati anche dall’assetto organizzativo della medesima e dalla conseguente capacità di assorbimento, c. per numero e tipologia, delle controversie radicate contro l’agente della riscossione); • AdeR, tenuto conto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 8 del D.L. 24 gennaio 2012n. 193/2016 e del predetto Protocollo di intesa, n. 1, convertito sottoscritto con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria l’Avvocatura Generale dello Stato e rilevato il perdurare dell’esigenza di avvalersi di avvocati del libero foro con riferimento al contenzioso, di carattere prevalentemente massivo e routinario, derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale, ha valutato opportuno rinnovare il processo aziendale attraverso il quale selezionare avvocati esterni, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 11 50 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto2016; • ciò anche in ragione del fatto che l’Avvocatura Generale dello Stato con parere n. 62195-05/12/2018-P-aooorm AL:47628/2018 reso in tema di patrocinio dell’ente, in relazione alle note pronunce della Corte di Cassazione n. 28864/2018 e n. 28741/2018, ha riconfermato la Legge n. 196/2009possibilità per AdeR di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, all’articolo 14ai sensi dell’art. 1, commi comma 8, 8D.L. n. 193/2016, per le cause non devolute convenzionalmente all’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, nonché per singole controversie ricomprese in tipologie di cause patrocinabili su base convenzionale da parte della medesima, ma per le quali l’Avvocatura stessa abbia specificamente comunicato ad Agenzia delle entrate-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti Riscossione la propria motivata indisponibilità al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiapatrocinio delle medesime; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime Legislatore ha, infine, inteso far chiarezza con l’art. 4-novies della Legge n. 58/2019, rubricato “Norma di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari interpretazione autentica in materia di documentazione amministrativadifesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” disponendo testualmente che: “1. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”; • il D.Lgscon la Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, peraltro, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, inserendosi nel quadro sopra delineato, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 23.01.200243, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 101933, recepisce la direttiva 1999/93/CE di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del Parlamento Europeo libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 17 del decreto legislativo 23.01.200218 aprile 2016, n. 1050 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. n. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, «quando la scelta tra il Comune patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di Lentini un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»; • ciò posto, AdeR ha elaborato uno schema di Regolamento per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per l’anno 2022, del quale si conviene riepilogano di seguito la struttura, i requisiti e si stipula quanto seguele modalità di iscrizione e di conferimento degli incarichi e gli altri elementi essenziali: • l’Elenco è articolato in tre sezioni, relative agli ambiti di contenzioso strettamente connesso con l’attività istituzionale di AdeR e segnatamente:

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Sources: Regolamento Per La Gestione Dell'elenco Avvocati

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato al Volontariato ospedaliero/Sostegno ai sensi dell’articolo 35pazienti e sostegno ai caregiver svoltosi in data 17/11/2021; • l’Azienda, c. 8 a seguito dello svolgimento del D.L. 24 gennaio 2012suddetto tavolo, n. 1ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Modena, convertito i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention

PREMESSO CHE. l’articolo 1 − Ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Legge 29 ottobre 1984Repubblica 26 aprile 1986, n. 720 131 (in seguito “decreto”),“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che dispone definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a decorrere dal successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte − nell’articolo 8 della Tariffa parte I allegata al medesimo decreto, è contenuto l’elenco degli atti dell’Autorità Giudiziaria soggetti a tassazione a termine fisso; − l’articolo 10 del predetto decreto indica, al comma 1, lettera c), i cancellieri e i segretari, quali soggetti obbligati a chiedere la registrazione “per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni”; − l’articolo 16 del decreto detta le modalità di esecuzione della registrazione; − l’articolo 57, comma 1 del decreto individua tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa di registro le parti in causa; − l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1984 le operazioni maggio 2002 n.115 indica la procedura per la registrazione degli atti giudiziari; − l’articolo 278 del predetto decreto stabilisce che: “Fino all’attivazione delle procedure di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.per gli effetti di cui all’articolo 73, è stata prevista effettuata mediante copie autentiche”; − il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) disciplina la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino protezione delle persone fisiche con riguardo al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioniregolamento generale sulla protezione dei dati); il D. Lgs 07 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”; − il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitalee successive modificazioni, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari reca norme in materia di documentazione amministrativail “Codice dell’amministrazione digitale”; il D.Lgs. 23.01.2002decreto legge 18 ottobre 2012, n. 10179 detta all’articolo 16-undecies le modalità dell'attestazione di conformità nell’ambito della Giustizia Digitale. − l’Agenzia delle Entrate, recepisce Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Territoriale di Genova 1, procede alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999registrazione degli atti giudiziari prodotti dal Tribunale di Genova; − la registrazione è attualmente richiesta mediante presentazione all’Ufficio di istanza, relativo accompagnata da copia autentica dei singoli provvedimenti giudiziari, oltre ad un quadro comunitario per le firme elettronicheeventuale documentazione di ausilio, tutto su supporto cartaceo; − è interesse delle Parti accelerare l’iter della registrazione dei documenti, mediante sostituzione dei supporti cartacei impiegati con documenti informatici già dalla fase di predisposizione degli atti giudiziari, sino alla loro restituzione a registrazione avvenuta; − è altresì interesse dell’Agenzia delle Entrate semplificare il D.P.R. 7.04.2003sistema di comunicazione della avvenuta tassazione degli atti ai contribuenti tenuti al versamento delle imposte, n. 137 ha approvato consentendo agli stessi di assolvere il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:tributo senza alcun ulteriore aggravio;

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Sources: Protocollo Di Intesa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • ai sensi dell’articolo 35con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), c. 8 che disciplina le modalità di accesso degli Enti del D.L. 24 gennaio 2012Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione “Demenze e Disturbi Cognitivi” svoltosi in data 21/10/2021; • l’Azienda, n. 1a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, convertito ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione GP VECCHI, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […]; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:quelle operanti nella protezione civile”;

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Sources: Convention for Support to Persons Affected by Dementia

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984Il D.M. 8 luglio 2015, n. 720 140 del Ministero dello sviluppo economico (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2015, n. 206) regolamenta i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; - L’art. 11, comma 7 del citato Decreto prevede anche l’ipotesi che dispone che le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisto dei beni materiali e immateriali di cui all’articolo 7, comma 2 del medesimo Decreto, possano essere erogate al beneficiario sulla base di fatture di acquisto non quietanzate; - La suddetta modalità alternativa di erogazione del finanziamento agevolato, è subordinata all’ emanazione di un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e alla stipula tra il MISE, l’Agenzia e l’ABI di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni previsti dal programma d’investimento in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a decorrere dal 30 agosto 1984 carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti; - Il 9 ottobre 2015 il MISE con la Circolare n. 75445 ha dettato i “Termini e le operazioni modalità di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni presentazione delle domande di tesoreria provinciale dello Stato; • agevolazione ai sensi dell’articolo 35del decreto legislativo n. 185 del 2000, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012Titolo I, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, Capo 0I e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, in merito alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo procedure di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione concessione ed erogazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10agevolazioni”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Conti Correnti Vincolati

PREMESSO CHE. l’articolo ▪ l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale “Corridoio V” dell’Autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia” (di seguito “Ordinanza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008, prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita; ▪ l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse- Gorizia; ▪ la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall’art. 1 dell’Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientrano anche le opere del tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli sub lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr km 459 + 776 (ex 63 + 300) e Canale di gronda Fosson - Loncon; ▪ con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, 22 dicembre 2012, 20 gennaio 2015, 23 dicembre 2016 e del 29 dicembre 2017, con i quali lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2018; ▪ con Decreto del 22 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato Commissario Delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; ▪ con provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008, emesso, a firma congiunta, dai soggetti attuatori è stato nominato l’▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, dirigente di Autovie Venete s.p.a., quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori previsti dall’Ordinanza; ▪ con decreto del Commissario delegato n. 17 del 21 aprile 2009 sono state attribuite all’▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; ▪ i lavori e le attività sono finanziati da Autovie Venete s.p.a., in virtù di quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza; ▪ il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con i Piani di Monitoraggio Ambientale (di seguito “PMA”) delle Opere, di concerto con ARPAV; ▪ per quanto concerne l’Opera del tratto San Donà di Piave – Svincolo di Alvisopoli sub lotto 1 (asse autostradale tra la progr. Km 451 + 021 (ex 54 + 545) e la progr km 459 + 776 (ex 63 + 300) e canale di gronda Fosson – Loncon, il Commissario deve avviare le attività previste dal PMA avvalendosi di un operatore economico al quale appaltare le attività stesse; ▪ ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto, istituito con Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996 e s.m.i., dotato, ai sensi dell’art. 7, 1 co. della Legge 29 ottobre 198428 giugno 2016, n.132 “Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; ▪ ARPAV, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale, svolge, tra l’altro, anche le attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 1 del D.L. n. 496/1993 convertito nella Legge n. 61/1994, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a acqua, aria, compreso l’inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita, suolo e rifiuti solidi e liquidi; ▪ ARPAV, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6 della legge istitutiva e dall’art. 7 della citata Legge 132/2016, per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico a soggetti pubblici, secondo modalità stabilite da appositi accordi e/o convenzioni; ▪ l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 720 241 stabilisce che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statoattività d’interesse comune; ai sensi dell’articolo 35dell'articolo 1, c. 8 co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1165, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012entrambe le Parti ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 27 241; ▪ l’esecuzione dei lavori di cui sopra si configura come "svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune", finalizzate ad agevolare il perseguimento dell’interesse pubblico; ▪ che le Parti si impegnano a coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e ss.mm.ii.sinergico, è stata prevista e che, pertanto, la sospensione del succitato regime regolamentazione di tesoreria unicatale cooperazione ben può rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 15 della L. 241/90; ▪ l’art. 5, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997comma 6, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 198418 aprile 2016, n. 72050 “Codice dei contratti pubblici”, e prevede che non si applichi la disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o piu` amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueseguenti condizioni:

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Sources: Cooperazione Pubblico Pubblico

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • ai sensi dell’articolo 35con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), c. 8 che disciplina le modalità di accesso degli Enti del D.L. 24 gennaio 2012Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato alle patologie oncologiche ematologiche svoltosi in data 11/11/2021; • l’Azienda, n. 1a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, convertito ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione LA NOSTRA VOCE, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo 266 e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10quelle operanti nella protezione civile”; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention for Phonetic Rehabilitation Activities for Laryngectomized Patients and Support for Patients and Their Families/Caregivers

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 il Ministero, per la certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, ha inteso avvalersi di una società di revisione contabile; • con determina a contrarre 10 ottobre 19842016, prot. n. 5590, il Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, ai sensi degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni 50 (di incasso seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 3595, c. 8 comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012Codice; • il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE e nella GURI ; • con verbale n. del la Commissione di valutazione ha redatto la graduatoria provvisoria della procedura di gara; • il Ministero, n. previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, convertito del Codice, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012decreto direttoriale , n. 27 e ss.mm.ii.prot. _ , è stata prevista ha approvato la sospensione del succitato regime suddetta graduatoria, aggiudicando l’appalto in favore di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009predetta aggiudicazione è stata oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice; • l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito favorevole, alle verifiche di cui all’articolo 1485, commi 8comma 5, 8-bis del Codice; • è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’articolo 32, comma 9, del Codice; • l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e 8-terdei suoi allegati (compresi il il bando e il disciplinare) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, a decorrere dal 01/01/2017in ogni caso, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino l’Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia elementi per l’Italia Digitale) una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiala formulazione dell’offerta; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, l’Appaltatore ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di presentato la documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale richiesta ai fini della stipula del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:contratto;

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Sources: Servizio Di Certificazione

PREMESSO CHE. l’articolo IRPET è ente pubblico di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione, ordinato dalla Regione Toscana con Legge regionale n. 59/1996; • l’art. 2 della citata legge regionale 59/1996 (“Ordinamento dell’IRPET”), individua, al comma 1, quali compiti istituzionali dell’Istituto quelli di studio, ricerca e analisi socio economica in 1 ambito regionale ivi compresa “la circolazione delle conoscenze e dei risultati” (lett. e); • relativamente a tali compiti, l’Istituto “stabilisce relazioni con altri enti di ricerca, anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari” (art. 2, comma 3, lett. a) ed “assume iniziative di formazione specialistica nelle discipline oggetto dell’attività dell’Istituto” (lett. b); • nell'ambito dell’attività istituzionale di IRPET per l’anno 2018 e nella relativa proiezione per il triennio 2018-2020, di cui al Programma di attività adottato dal Comitato di Indirizzo e controllo con deliberazione n. 3 del 20/11/2017, è tra l’altro previsto lo svolgimento di studi, ricerche e analisi di fenomeni economici, sociali e di finanza pubblica, con particolare riferimento allo sviluppo di studi e modelli sui temi della Legge 29 ottobre 1984finanza pubblica, mercato dei contratti pubblici e assetti istituzionali; • la legge n. 720 243/2012, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, all’articolo 18 (“Funzioni dell’Ufficio”), comma 1, prevede che dispone l’UPB “anche attraverso l’elaborazione di proprie stime”, effettui “analisi, verifiche e valutazioni in merito”, in particolare, a “le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; l’impatto macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo; gli andamenti di finanza pubblica, anche per sotto settore, e l’osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo”; • il medesimo articolo 18 della citata legge n. 243/2012, al comma 6 stabilisce che a decorrere dal 30 agosto 1984 l’UPB, per l’esercizio delle sue funzioni, “corrisponde con tutte le operazioni amministrazioni pubbliche, con gli enti di incasso diritto pubblico e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di tesoreria provinciale dello Statodati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l’adempimento delle sue funzioni istituzionali”; • ai sensi dell’articolo 35di quanto stabilito dall'art. 15 della Legge n. 241/90, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime le Pubbliche Amministrazioni possono concludere accordi di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025collaborazione quando le attività oggetto di detta collaborazione siano adempimento delle attività istituzionali proprie degli enti stessi; • ai sensi al fine del perseguimento dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e rispettivi compiti istituzionali, si conviene configura quindi un interesse comune di IRPET e si stipula quanto segue:UPB allo svolgimento di attività di ricerca ed analisi volte allo sviluppo di un sistema integrato per lo studio di aspetti relativi alla finanza pubblica; SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

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Sources: Protocollo Di Intesa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984Con deliberazione n. 689 del 02.08.2017 è stata indetta procedura aperta, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni rilievo europeo, per l’appalto del servizio di tesoreria provinciale dello Stato; • brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 35, dell’art. art. 95 c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 2 del D. Lgs. 50/2016; il bando di gara è stato pubblicato in GUUE in data 22/08/2017 . - con determinazione n. 279 2750 del 19973.04.2018 sono stati approvati gli atti della procedura aperta di cui sopra (allegati alla suddetta determinazione), esperitasi regolarmente, dai quali risulta che la migliore offerta, per il lotto 1, è quella presentata dall’offerente Costituendo RTI GBSAPRI SPA – ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; - che in data 3/04/2019 con nota PG/2018/112928 si è comunicata nelle forme di legge, l’aggiudicazione, al RTI GBSAPRI SPA - GALIZIA e a tutti gli offerenti che hanno presentato offerta in relazione alla procedura di che trattasi; - che con verbale 220934/2018, allegato 1 al presente contratto, si è dato avvio all'esecuzione anticipata del servizio; L’Appaltatore ha depositato la seguente documentazione: -Atto costitutivo RTI del 17/05/2018 – rep. N. 6132/3064 con mandato speciale di rappresentanza alla capogruppo GBSAPRI SPA nella persona dell’amministratore delegato ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ nata a Roma il 14 ottobre 1964. -Procura speciale rep. 6460 del 14/03/2019 agli atti del notaio Avv. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ di nomina del Sig. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nato a Marino (RM) il 15/03/1960, quale procuratore speciale; -garanzia definitiva così come prescritto dall’art.103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, costituita il 31/05/2018 sotto forma di polizza assicurativa n. 2213235 presso la Compagnie Française D’Assurance pour le entrate affluite sul conto Commerce Exterieur S.A. rappresentanza generale per l’Italia ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 4 Milano per un importo pari a €. 316.025,34 ridotto del 50% poiché l’appaltatore è in possesso del certificato di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entequalità ISO 9001:2015; - patto d’integrità debitamente compilato e sottoscritto, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazioneche integra il presente contratto; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi - polizze assicurative per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo copertura dei rischi di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueresponsabilità civile:

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Sources: Service Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 13 della Legge 29 ottobre 1984legge 31 dicembre 2009, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 196, prevede la costituzione di una banca dati delle amministrazioni pubbliche presso il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito BDAP) finalizzata ad acquisire i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della legge medesima, con l’individuazione delle seguenti macro aree di incasso attività: ▪ controllo e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni monitoraggio in materia di tesoreria provinciale finanza pubblica ai sensi degli articoli 14, 15 e 16; ▪ federalismo fiscale; ▪ analisi e valutazione della spesa, come indicato dall’articolo 39, e verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni centrali dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista - la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 è stata individuata, ai sensi dell’ultimo periodo del 24 marzo 2012primo comma dell’articolo 13, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi quale struttura dipartimentale responsabile della suddetta BDAP; - la Ragioneria Generale dello Stato deve assicurare la raccolta dei dati e le elaborazioni necessarie per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge preparazione dei documenti di finanza pubblica previsti dalla legge n. 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali gli adempimenti concernenti la programmazione finanziaria di cui all’articolo 1446, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le l’acquisizione di informazioni per la valutazione della consistenza del debito di tutte amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi di cui all’articolo 48, il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa, di cui all’articolo 49 della menzionata legge 196/2009; - ai sensi del citato articolo 13, le Amministrazioni pubbliche provvedono a inserire nella BDAP i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informaticidati concernenti i bilanci di previsione, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italialegge 196/2009; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 679/2016 è entrato 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime collaborazione di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni)attività di interesse comune; • il D. Lgs 07 marzo 2005- ai sensi dell’articolo 18, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 82243, ha approvato il codice dell’amministrazione digitaleemerge l’esigenza di strutturare, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’artnel contesto della BDAP ex art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002della legge 196/2009, n. 10la fornitura di dati di reciproco interesse istituzionale; Tutto ciò premesso- i sistemi informativi di entrambe le Parti presentano, e considerato parte integrante e sostanziale del presente attoda un punto di vista tecnico, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:le caratteristiche necessarie per poter attuare idoneo ed efficace collegamento;

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Sources: Protocollo Di Intesa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 353, c. 8 comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 179 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale; - l’Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la deliberazione n. 111/06, come successivamente integrata e modificata, (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99”; - l’Autorità ha adottato la delibera n. 48/04, come successivamente modificata ed integrata, recante l’”Avvio del dispacciamento di merito economico per l’anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 27 05/04” che disciplina altresì le condizioni per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva nel periodo transitorio (di seguito denominata “delibera n. 48/04”); - l’Autorità ha adottato la deliberazione n. 348/07 recante “Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e ss.mm.ii.il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, è stata prevista distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” (di seguito denominato “Testo Integrato”); - l’Autorità ha adottato la sospensione del succitato regime di tesoreria unicadeliberazione n. 280/07 come successivamente modificata ed integrata, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • recante “Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dei dell’articolo 13, commi 3 e 4 4, del richiamato articolo 7 decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, e del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 41 della legge 29 ottobre 198423 agosto 2004, n. 720239/04” (nel seguito denominata delibera n. 280/07); - l’Autorità ha adottato la deliberazione ARG/elt182/08, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali recante “Disposizioni per l’anno 2009 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero”; - TERNA ha predisposto il Tesoriere dovrà attenersi Regolamento per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l’anno 2009” ai sensi della delibera ARG/elt182/08 di seguito denominato “Regolamento”); - TERNA ha predisposto il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” positivamente verificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere n. 79/05 e n. 49/06 nonché dal Ministero delle Attività produttive (di seguito denominato “Codice di Rete”); - in base all’articolo 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione, tra gli altri: - i titolari delle unità di produzione; - i titolari dei punti di importazione; - il Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (GSE), per le unità di produzione Cip 6/92 oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 e le unità di produzione 74/08; - ai sensi dell’art. 4, comma 2 della delibera n. 111/06 la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del presente contratto e del contratto per il servizio in oggettodi trasmissione di cui all’art. 16 dell’Allegato A del Testo Integrato è condizione necessaria per immettere energia elettrica nella rete con obbligo di connessione di terzi; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14- ai sensi dell’ articolo 4, commi 84 e 5 della delibera n. 111/06, 8-bis il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione nella titolarità di uno stesso soggetto e 8-terper la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza; - l’Utente del dispacciamento è: 🞏 titolare di unità di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e anche per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiadi linee dirette e di reti interne d’utenza; 🞏 soggetto mandatario del titolare delle unità di produzione; 🞏 titolare di punti di importazione. - l’Utente del dispacciamento, con riferimento alle unità di produzione nella propria titolarità, dà atto che egli stesso o, se mandatario, il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalisoggetto mandante, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari hanno assolto gli oneri ed effettuato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativaallacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione; - il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce presente contratto regola altresì la direttiva 1999/93/CE corresponsione del Parlamento Europeo e corrispettivo dovuto dall’Utente del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario dispacciamento per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni servizio di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma trasmissione ai sensi dell’art. 13 16, comma 1, dell’Allegato A del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:Testo Integrato.

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Sources: Contratto Di Servizio Di Dispacciamento Dell’energia Elettrica

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984il Decreto del Commissario ad acta n. U00249 del 3 luglio 2017, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni recante "Approvazione schema di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • accordo/contratto ai sensi dell’articolo 35, c. dell'art. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 quinquies del D. Lgs. n. 279 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 55512015" ha approvato lo schema di accordo/contratto di budget per l’annualità 2017-2018;; - il Decreto del 1997Commissario ad acta n. U00273 del 4 luglio 2018, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni del Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15.06.2016, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00254 del 04.07.2017, concernente “Accorpamenti di Prestazioni ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici” ha integrato le disposizioni di cui al DCA n. U00215/2016 e DCA n.U00254/2017 in merito agli Accorpamenti di Prestazioni ambulatoriali; - il Decreto del Commissario ad acta n. U00390 del 05 settembre 2017, avente ad oggetto “Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR”, ha attribuito i livelli di finanziamento per le prestazioni APA e APA aggiuntivi fino al 30 giugno 2018, stante il disposto del DCA 254/2017; - il Decreto del Commissario ad acta n. U00315 del 06/09/2018, avente ad oggetto: “Integrazione DCA 390 del 5 settembre 2017 - Livello di Finanziamento APA II semestre 2018 - Intera annualità 2018” che, tra l’altro, approva il Livello Massimo di finanziamento per l’attività di specialistica ambulatoriale - APA II semestre 2018 - APA Anno 2018 e stabilisce che i livelli di finanziamento II semestre 2018 rappresentano una estensione dei livelli I semestre già assegnati dal DCA 390/2017; - le ASL con propri atti deliberativi hanno proceduto alla definizione dei livelli massimi di finanziamento APA II semestre 2018 e APA anno 2018 per le singole strutture insistenti sul proprio territorio assegnando rispettivamente ad ogni struttura il valore del budget assegnato per il I semestre 2018 e la somma dei budget del primo e II semestre; - i livelli massimi di finanziamento si riferiscono anche alle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e alle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari); - all’Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli; - in data è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget 2017-2018 per il periodo temporale fissato nel relativo decreto; - il presente contratto integra il contratto in precedenza sosttoscritto nel valore di budget riconosciuto e sottoscritto per le prestazioni di APA e APA aggiuntivi relativi al I semestre 2018; - alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00390/2017 e viste le modifiche apportate dal DCA n. U00315/2018, le entrate affluite sul conto Parti intendono sottoscrivere un Addendum all’accordo/contratto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:budget già stipulato.

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Sources: Addendum to the 2018 Agreement/Contract

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984l’art. 50, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo decreto legislativo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale“Codice dell'Amministrazione Digitale”, così come modificato dall’art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che “Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari nel rispetto della normativa in materia di documentazione amministrativaprotezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; • il D.Lgs- l’art. 23.01.200219, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, stabilisce che lo scambio dati tra Pubbliche Amministrazioni è ammesso quando è previsto da una norma di legge o di regolamento, ovvero quando è comunque necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa attivazione delle procedure ex art. 39, comma 2, e salva diversa determinazione dell’Autorità Garante della Privacy; - l’art. 71 del testo unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevede l’obbligo a carico delle P.A. di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino. - l’art. 44-bis. (Introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011) del testo unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevede l’acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, per le pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. - l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 1034, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 137 ha approvato il regolamento 78, recante disposizioni di coordinamento «Semplificazioni in materia di firme elettroniche Documento Unico di Regolarità Contributiva»; - il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; - il Decreto 30 gennaio 2015 Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro Dell'economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2015, n. 125, recante la disciplina operativa della procedura ed i soggetti abilitati a norma dell’art. 13 richiederla e il decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Modifica del decreto legislativo 23.01.200230 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; - la circolare Inps n.26 e Inail 61 del 26 giugno 2015, n. 10avente ad oggetto l’attuazione del sopra citato decreto ministeriale del 30 gennaio 2015; Tutto ciò premesso- eventuali riferimenti normativi specifici dei cooperanti - al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, intendono attuare una collaborazione fattiva che, con l’ausilio degli strumenti tecnologici, consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti; - intendono dotarsi di una struttura convenzionale, per l’accesso ai dati contenuti negli archivi dell’INAIL, dell’INPS e considerato parte integrante delle Casse Edili, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e sostanziale normative in materia di cooperazione informatica; - INPS ed INAIL hanno valutato la legittimità dell’accesso ai dati oggetto della presente convenzione sulla base della normativa vigente; allo stesso modo verificheranno reciprocamente ciascuna eventuale ulteriore richiesta di fabbisogno informativo dovesse pervenire dall’altra Parte contraente nell’ambito del periodo di validità del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:;

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Sources: Convenzione Quadro

PREMESSO CHE. l’articolo 1 ❖ L'art. 15 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 241 del 7 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche ordinino possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune; ❖ l’art. 21 della Legge n.59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; ❖ l’art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90; ❖ l’art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi; ❖ l’art. 56 del D.I. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione; ❖ è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25-2-2013 il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli incassi e adulti, ivi compresi i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informaticicorsi serali (D.P.R. n. 263 del 29/10/2012) a norma dell'articolo 64, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalicomma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 679/2016 è entrato in vigore 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ❖ il 25 maggio 2018 M.I.U.R. ha emanato le Linee Guida aventi l’obiettivo di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A. (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche AmministrazioniArt.11, comma 10, D.P.R. 263/2012); • il D. Lgs 07 marzo 2005❖ l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con delibera prot. MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014, n. 82con effetto dal 1° settembre 2014, ha approvato il codice dell’amministrazione digitalecostituito in Regione Lombardia 19 C.P.I.A. tra cui i C.P.I.A. 1 Brescia, CPIA 2 Gavardo e CPIA 3 Chiari; ❖ a seguito dell’incontro presso l’UST di Brescia in data 18 settembre 2015 con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:Prof.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇;

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Sources: Accordo Di Rete

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984l’art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 178, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell’EIM previste dall’art. 1, comma 1279, della legge 27 e ss.mm.ii.dicembre 2006, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unican. 296, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, sino al 31/12/2025con decorrenza 1 dicembre 2010; • ai sensi dei commi 3 e - l’art. 4 del richiamato articolo 7 decreto del D. Lgs. n. 279 Presidente del 1997Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate ai fini dello svolgimento delle funzioni dell’EIM, il Dipartimento per l’effettuazione gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli enti e le indicazioni operative riportate nella Circolare istituzioni di ricerca; - il decreto del M.E.F.Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7 aprile 2021, al n. 729, che ha conferito alla dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 7 (CdR n. 7) “Affari regionali e autonomie” del bilancio di previsione della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 Presidenza del 24 marzo 2012Consiglio dei Ministri; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2021, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione registrato dall’Ufficio del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) bilancio e per il tramite riscontro amministrativo-contabile al n. 143 in data 19 gennaio 2021, e dalla Corte dei Conti al n. 219 in data 27 gennaio 2021, che ha conferito al ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Consigliere del ruolo della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’ItaliaPresidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”; - il regolamento europeo recante norme decreto del Capo del Dipartimento per l’individuazione delle misure minime di sicurezza gli affari regionali e le autonomie del 3 giugno 2021, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il trattamento dei dati personaliriscontro amministrativo-contabile, al n. 679/2016 2411, in data 11 giugno 2021, con il quale è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC stata conferita al Cons. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le Pubbliche Amministrazioni)politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali”, delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, del capitolo 451, CdR n. 7, U.P.B. n.7.1.2. “Interventi”; • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs- ai sensi dell’art. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE 4 del Parlamento Europeo e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.12.199930 novembre 2010, relativo ad un quadro comunitario nell’ambito delle finalità istituzionali del DARA ed in particolare per dare continuità alle competenze dell’EIM, rientrano le firme elettronicheattività di ricerca sui territori montani ed in particolare quelle legate ai diversi aspetti ambientali e territoriali, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani; • il D.P.R. 7.04.2003- i laboratori di Geomorfologia e di Mineralogia del Dipartimento di Scienze dell’Università svolgono da tempo studi riguardanti tematiche di monitoraggio ambientale e di gestione ed analisi di dati territoriali in una ottica di sviluppo della montagna italiana; - le attività previste nella Convenzione sottoscritta dall’Università e dal DARA in data 26 Novembre 2012 e rinnovata in data 27 maggio 2016 sono state concluse proficuamente; - le attività scientifiche previste nella Convenzione sottoscritta dall’Università e dal DARA in data 29 ottobre 2018 sono state concluse ottenendo i risultati previsti, così come presentati nella relazione finale, inviata in data 30 settembre 2021 e integrata in data 15 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021; - l’art. 15 della legge n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di coordinamento in materia attività di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:interesse comune;

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Sources: Operational Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • Farmacia dei servizi - ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.20023 ottobre 2009, n. 10I 53, recante ""Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione; Tutto ciò premessol'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoV-2 ha reso indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e considerato la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale, prevedendo l'implementazione delle attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie; sulla base delle previsioni di cui ▇▇▇'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020. n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sopra riportato, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico "'da parte integrante di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 e sostanziale previa acquisizione del presente attoconsenso informato", tra subordinatamente alla stipulazione. senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il Comune competente ordine professionale; le attività stabilite dal richiamato art. I, comma 47 L della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Lentini e Bilancio 2021), come sopra riportato, si conviene innestano integralmente nella prestazione dei servizi riservati alle farmacie a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009. n. 153; il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991. n.258 - risulta abilitato ali'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce ..Formazione"; il vaccino si stipula somministra esclusivamente previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale; ai sensi de11'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto segue:stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. spetterà alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti l'onere della distribuzione delle dosi vaccinali alle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, per la successiva inoculazione a favore della popolazione; l'offerta della somministrazione dei vaccini anti Sars CoY-2 presso le farmacie convenzionate avverrà nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; Acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; di avviare la somministrazione dei vaccini anti SARS CoV-2 da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 1, comma 471. della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h}, del decreto-legge 22 marzo 2021.

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Sources: Accordo Quadro

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984il decreto legge 25 giugno 2008, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1112, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012legge 6 agosto 2008, n. 27 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e ss.mm.ii.la perequazione tributaria"; - l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, è stata prevista n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la sospensione programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del succitato regime decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino edilizia abitativa al 31/12/2025fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana; • ai sensi dei commi 3 e 4 - il comma 12 del richiamato articolo 7 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del D. Lgs. n. 279 piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del 1997Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le entrate affluite sul conto risorse finanziarie di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entecui all'articolo 1, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 1154, della legge 29 ottobre 198427 dicembre 2006, n. 720296, di cui all’articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e le indicazioni operative riportate 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; - con DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Circolare del M.E.F.Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 191, è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’articolo 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personalicitato decreto legge 25 giugno 2008, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 82133; - l’articolo 1, ha approvato il codice dell’amministrazione digitalecomma 1, lettera b) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato DPCM 16 luglio 2009 prevede come linea d’intervento l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e con successive disposizioni è stato modificato di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall’alienazione, ai sensi e integratonel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo; • il D.P.R. 28.12.2000- l’articolo 1, n. 445comma 1, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia lettera c) del Piano nazionale di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002edilizia abitativa prevede come linea d’intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, n. 10di interventi ai sensi della parte II, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999titolo III, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003capo III, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.200212 aprile 2006, n. 10163; Tutto ciò premesso- l’articolo 1, comma 1, lettera d) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa; - l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa prevede come linea d’intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; - l’articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato DPCM 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell’articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell’importo massimo di 150 milioni di euro e considerato parte integrante dell’importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all’articolo 11 del Piano nazionale e sostanziale agli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del presente attoPiano nazionale medesimo; - con decreto ministeriale 18 novembre 2009, tra il Comune di Lentini e prot. n. 892, registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2009, registro n. 9, foglio n. 308, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2009, si conviene e si stipula quanto segue:è provveduto ad individuare gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera

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Sources: Accordo Di Programma

PREMESSO CHE. l’articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, per la cui realizzazione è stato tra l’altro costituito il “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”; il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2016, al fine della predisposizione del suddetto “Programma straordinario di intervento” ha approvato un bando per la presentazione, da parte di tali Enti, di progetti da inserire nel Programma Straordinario; a norma dell'articolo 3 del suddetto DPCM 25 maggio 2016, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, con il quale sono stati inseriti nel Programma Straordinario, con ordine di punteggio decrescente, i progetti candidati al citato bando, tra i quali il progetto presentato dal Comune di Lucca, denominato “Quartieri Social _ San Concordio e San ▇▇▇▇” inserito al numero 51 con una richiesta di finanziamento pari ad €uro 16.383.081,00; con lo stesso decreto, è stato previsto che i progetti inseriti dal n° 1 al n° 24 dell'elenco approvato fossero finanziati con il fondo di cui al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984citata legge 208/2015, mentre gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le eventuali risorse resesi successivamente disponibili; l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 720 232, ha istituito un apposito fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017 è stata effettuata una prima ripartizione di tale fondo a favore dei progetti inseriti nel programma straordinario e non finanziati con il DPCM 6 dicembre 2016; l'articolo 1, comma 141, della suddetta legge 232/2016, per garantire il completo finanziamento dei progetti inseriti nel citato Programma Straordinario, ha stabilito che dispone che il CIPE, a decorrere integrazione delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1 comma 978 della legge 208/2015 e di quelle di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 232/2016, con propria delibera, destinasse ulteriori risorse a valere su quelle disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; il CIPE, con delibera n.2 del 3 marzo 2017, così come modificata con ▇▇▇▇▇▇▇▇ n.72 del 7 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.276 del 25 novembre 2017, ha integrato le risorse di cui all'articolo 1 comma 140 della citata legge 232/2016, assicurando il finanziamento completo di tutti i progetti inseriti nel Programma Straordinario; il Progetto presentato dal 30 agosto 1984 le operazioni Comune di incasso e pagamento siano effettuate Lucca risulta pertanto assegnatario di un finanziamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) pari ad €uro 16.383.081; l'articolo 3 comma 2 e seguenti del citato Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, prevede la stipula di un'apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i soggetti proponenti dei progetti finanziati al fine di disciplinare i reciproci impegni, le sezioni modalità di tesoreria provinciale dello Statoerogazione dei finanziamenti e di attuazione dei progetti, la rendicontazione e il monitoraggio degli stessi; la Giunta Municipale, con delibera n.333 del 1 dicembre 2017, ha approvato lo schema di tale convenzione, che in data 18 dicembre 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal Segretario Generale, Cons. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e in data 21 dicembre 2017 il Comune di Lucca, rappresentato dal Sindaco ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, hanno sottoscritto mediante firma digitale, ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/90; l'articolo 1, convertito commi 431, 432, 433 e 434 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, ha istituito il “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, per la cui realizzazione è stato tra l’altro costituito un apposito Fondo; il Presidente del Consiglio dei Ministri, con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012decreto 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 249 del 26 ottobre 2015, al fine della predisposizione del suddetto “Piano nazionale”, ha approvato un bando per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione di tali aree; a norma dell'articolo 3 del suddetto DPCM 15 ottobre 2015, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2017, con il quale sono stati inseriti nel Piano Nazionale, con ordine di punteggio decrescente, i progetti candidati al citato bando, tra i quali il progetto presentato dal Comune di Lucca, denominato “Quartieri Social _ San ▇▇▇▇” inserito al numero 74 con una richiesta di finanziamento pari ad €uro 1.999.516,83; con lo stesso decreto, è stato previsto che i progetti inseriti dal n° 1 al n° 46 dell'elenco approvato fossero finanziati con il fondo di cui al comma 434 dell'articolo 1 della citata legge 190/2014, mentre gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le eventuali risorse resesi successivamente disponibili; con successivi provvedimenti sono state integrate le risorse di cui all'articolo 1 comma 434 della citata legge 190/2014, assicurando il finanziamento di ulteriori 176 progetti inseriti nel Piano Nazionale; il Progetto presentato dal Comune di Lucca, classificatosi al n. 74, risulta, pertanto, assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e ss.mm.ii.la Coesione (FSC) pari ad €uro 1.999.516,83; l’articolo 3, comma 2 e seguenti, del citato bando approvato con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015, prevede la stipula di un'apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i soggetti proponenti dei progetti selezionati, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione dei progetti, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti finanziati; in data 26.2.2018, nelle more della sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/90, è stata prevista sottoscritta la sospensione convenzione tra la Presidenza del succitato regime Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, e il Comune di tesoreria unicaLucca; la Regione Toscana con ▇▇▇▇▇ n. 77 del 1998 all’art. 3 ha attribuito il passaggio in proprietà degli immobili destinati ad Edilizia Economica Sovvenzionata ai Comuni e ancora, previsto dall’articolo 7 all’art. 5 ha sancito che le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • patrimonio destinato all’ERP già in proprietà dei comuni e di quello ulteriore a loro attribuito ai sensi dei commi dell’art. 3, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, sono esercitate dai Comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, coincidenti con il territorio provinciale; nel territorio della provincia di Lucca il 4 luglio 2003 tutti i comuni hanno firmato la convenzione per la costituzione della LODE Lucchese, così come previsto dall’art. 6 della L. R. T. 77/1998, per la gestione di tutto il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata che faceva capo ai comuni della provincia di Lucca; in attuazione alle delibere 3 e 4 del richiamato articolo 7 25/03/2004 il LODE di Lucca ha stabilito che i comuni della provincia si associassero nella società ERP Lucca srl, ognuno con la sua quota di partecipazione a cui affidare, attraverso un apposito convenzionamento, la gestione di tutto il patrimonio di edilizia sovvenzionata della provincia; Erp Lucca Srl, società in house soggetta al controllo analogo congiunto dei comune soci, si è dimostrata disponibile a gestire non solo l'intervento relativo alla ristrutturazione degli alloggi destinata ad Edilizia Economica Popolare ma entrambi i Progetti per conto del D. Lgs. comune di Lucca, in quanto dotata di adeguata professionalità, capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria tenendo conto, inoltre, che gli interventi che riguardano il quartiere di ▇.▇▇▇▇ sono i medesimi in tutti e due i suddetti progetti; Che il comune di Lucca con atto n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto xxxxxx ha deliberato di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo individuare ERP Srl quale soggetto attuatore delle opere pubbliche contenute sia nel “Programma straordinario di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi intervento per la gestione del riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” denominato Quartieri Social S.Concordio ▇.▇▇▇▇ sia nel “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” denominato “Quartieri Social _ San ▇▇▇▇”, prevedendo di affidare ad apposito atto di convenzione di servizio in oggettola regolazione dei rapporti fra i due soggetti; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Che il Comune di Lentini Lucca con nomina Sindacale P.G. n.66095 del 22.6.2016 ha individuato nella figura dell’Arch. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ il Responsabile dell’intero progetto denominato “Quartieri Social S. Concordio e , si conviene San ▇▇▇▇” Tutto ciò premesso le parti convengono e si stipula stipulano quanto segue:

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Sources: Service Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984la società (di seguito “Richiedente”), con sede legale in , via/piazza/corso n. 720 che dispone che a decorrere è controllata dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • Garante ai sensi dell’articolo 35, c. 8 2359 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiacodice civile; • il regolamento europeo recante norme Richiedente intende partecipare alla procedura di asta prevista per l’individuazione la aggiudicazione di capacità di stoccaggio (di seguito la “Procedura”) sull’hub Edison Stoccaggio S.p.A. (di seguito “Edison Stoccaggio”), per la stipula di un contratto per la prestazione da parte di Edison Stoccaggio del Servizio Stoccaggio di Modulazione (di seguito “Contratto”), sulla base delle misure minime condizioni e nei limiti stabiliti dal D.M. 22 febbraio 2018, art.1, dalla Deliberazione ARERA 121/2018/R/gas e da quanto previsto nel Codice di sicurezza Stoccaggio, per il trattamento dei dati personaliquanto compatibile con la sopra richiamata normativa, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 approvato dall’Autorità con delibera del 15 maggio 2018 2007, n.116/07 e pubblicato sul sito internet di Edison Stoccaggio (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioniseguito “Codice”); • Edison Stoccaggio ha richiesto, per le finalità di quanto previsto al paragrafo 5.2 del capitolo “Conferimento di Capacità di Stoccaggio” del Codice, il D. Lgs 07 marzo 2005rilascio a proprio favore di una lettera di garanzia secondo i criteri indicati nella Procedura, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integratoin relazione ai casi di mancata sottoscrizione del Contratto o di stipula del Contratto per quantitativi inferiori a quelli indicati nella proposta di Contratto inviata da Edison Stoccaggio al Richiedente; • il D.P.R. 28.12.2000Garante possiede il “rating minimo” indicato al paragrafo 5.2.1.1.1 del Codice, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:come da attestazione allegata.

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Sources: Procedura Per l'Assegnazione Della Capacità Di Stoccaggio

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984Con delibera di Giunta Esecutiva n.69 del 10.04.2013, n. 720 che dispone che veniva aggiudicata la procedura aperta alla ditta Ital Servizi per l’affidamento del “servizio e assistenza degli animali da laboratorio soggetti a decorrere dal 30 agosto 1984 sperimentazione scientifica, nonché di pulizia dello stabulario, incluse le operazioni gabbie per l’alloggiamento degli animali, le strutture ed i laboratori annessi”, per un periodo di incasso tre anni ed un importo annuo di € 82.000,00 oltre Iva e pagamento siano effettuate oneri per la sicurezza non soggetti a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statoribasso pari a € 3.270,00; • In data 24.06.2013 veniva sottoscritto il relativo contratto di servizio tra la stazione appaltante e l’affidatario; • Con nota prot. 16666 del 24.06.2013 veniva sospesa la decorrenza del sottoscritto contratto in quanto non pervenute le dovute autorizzazioni; • Con nota prot. 19454 del 23.10.2015 questo Ente chiedeva alla società Ital Servizi , alla luce del quadro delle nuove esigenze di questo Istituto, rideterminate in relazione al minor fabbisogno effettivo dell’attività di sperimentazione, una modifica contrattuale, ai sensi dell’articolo 35dell’art.7, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012detto contratto sottoscritto nel giugno 2013 con questo Istituto, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 da effettuarsi in termini di risorse umane e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime più precisamente in ragione di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025una mezza giornata /uomo per sei giorni a settimana; • Con successiva corrispondenza e da ultimo con nota prot. 2646 del 10.02.2016 la Ital Servizi srl ha dichiarato la disponibilità, in base all’art.7 del contratto, a modificare lo stesso ed ad effettuare il servizio alla somma annua di € 23.000,00 oltre Iva , per così € 69.000,00 oltre Iva per il triennio, Di modificare e integrare il contratto per il servizio di stabulario del 24/06/2013 richiamato nelle premesse, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.7 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997contratto medesimo, le entrate affluite sul conto negli articoli di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueseguito specificati:

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Sources: Accordo Per La Fornitura Dei Servizi Di Stabulario

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • ai sensi dell’articolo 35con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), c. 8 che disciplina le modalità di accesso degli Enti del D.L. 24 gennaio 2012Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione svoltosi in data 21/10/2021. • l’Azienda, n. 1a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, convertito ha individuato la rispondenza tra le attività dell’Associazione di volontariato CROCE BLU del Comune di Cavezzo e i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […].; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 825, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, previsto la necessità di “armonizzazione e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari diverse discipline vigenti in materia di documentazione amministrativavolontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all’interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”; • in relazione alle esigenze del Distretto di Mirandola, compatibilmente con la disponibilità dei propri aderenti e della propria organizzazione l’Associazione di volontariato CROCE BLU del Comune di Cavezzo si rende disponibile a collaborare nella sede di ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, per garantire il D.Lgsservizio di consegna dei referti di laboratorio analisi su richiesta dell’utente tramite stampa dal portale AUSL Referti On line. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , premesso si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Convention Agreement

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 198419 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 190, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012legge 11 agosto 2014, n. 27 114, ha ridefinito le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l’altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e ss.mm.ii.le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, è stata servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; - l’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che all’Autorità compete La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, e stabilisce, tra l’altro, che la medesima Autorità operi un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del medesimo decreto legislativo (lettera g) e, per affidamenti di particolare interesse, svolga attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (lettera h); - l’art. 117, terzo comma, della Costituzione individua la sospensione del succitato regime protezione civile tra le materie di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025legislazione concorrente; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs- l’art. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 198424 febbraio 1992, n. 720225, e successive modifiche e integrazioni, dispone l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, prevedendo, a tal fine che il Presidente del Consiglio dei Ministri promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, avvalendosi, per il conseguimento di tali finalità, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - i successivi articoli 2, 3, 5, 6 e 11 della richiamata legge n. 225/1992 disciplinano, rispettivamente, le tipologie degli eventi di protezione civile, le attività ed i compiti di protezione civile, lo stato di emergenza e il potere di ordinanza, le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile; - gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplinano il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di protezione civile; - il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 della scala ▇▇▇▇▇▇▇, seguito da successive scosse di forte intensità, ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando la perdita di vite umane, feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche; - il 25 agosto 2016 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nei territori colpiti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 225/1992, stabilendo che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; - l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, emanata d’intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha disciplinato i primi interventi urgenti nei territori colpiti dai citati eventi sismici definendo, in particolare che, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, secondo un modello operativo che prevede l’istituzione di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac), articolata in Funzioni di supporto e nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate; - il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni, le Prefetture e i Comuni interessati dall’evento sismico, nonché le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori nominati o in corso di individuazione assicurano, nel quadro dei rispettivi ambiti di responsabilità, la realizzazione degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi, delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nonché delle ulteriori misure coerenti con le finalità poste dalla legge n. 225/1992 che potranno essere individuate secondo quanto previsto dall’art. 5 della medesima legge, nel quadro degli indirizzi e delle indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Protezione Civile promosse dalla Dicomac in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio; - l’articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell’Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 300 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/201729 dicembre 2014, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi stazioni appaltanti possano chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e i pagamenti condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informaticimonitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto; - il medesimo articolo 4 individua, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di pagamento verifica di carattere preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari e incassospecifici casi ad alto rischio di corruzione; - l’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’articolo 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore; - le citate norme del Regolamento di vigilanza dell’ANAC individuano quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitaleprogrammi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da Banca d’Italiacentrali di committenza o da altri soggetti aggregatori; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali- l’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 8250, ha approvato il codice dell’amministrazione digitaleintrodotto specifiche procedure applicabili in caso di somma urgenza e di protezione civile a seguito del verificarsi di eventi di cui all’art. 2, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000comma 1, lettera c), della legge n. 445225/1992 e, al comma 9, ha approvato previsto, in capo all’ANAC, la verifica dei prezzi degli affidamenti di servizi e forniture in assenza di prezzari di riferimento; - l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, adottato in esito alla seduta del Consiglio dell’Autorità riunitosi il testo unico giorno 7 settembre 2016, emanate d’intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno, inoltre, disciplinato specifiche modalità di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativacontratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla situazione emergenziale; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni - nelle more della definizione di coordinamento una specifica linea guida dedicata alla gestione degli appalti pubblici in materia situazioni di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:emergenza;

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Sources: Protocollo Di Intesa

PREMESSO CHE. l’articolo 1 gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della Legge 29 ottobre 1984, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Statovigente disciplina regionale; • ai sensi dell’articolo 35con delibera dell’Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” (di seguito Regolamento), c. 8 che disciplina le modalità di accesso degli Enti del D.L. 24 gennaio 2012Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l’Azienda; • l’ETS è iscritto nell’Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021); • l’ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione dedicato all’infezione HIV/AIDS svoltosi in data 13/10/2021; • l’Azienda, n. 1a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, convertito ha individuato la rispondenza tra le attività di Arcigay Modena “▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇” ODV, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012la stipula della presente convenzione; • l’art. 14, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo comma 7 del D. Lgs n. 279/1997502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, sino al 31/12/2025; • ai sensi all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggettodiritti […]; • la Legge delega n. 196/2009106/2016, all’articolo 145, commi 8ha previsto la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, 8-bis valorizzando i principi di gratuità, democraticità e 8-terpartecipazione e riconoscendo e favorendo, a decorrere dal 01/01/2017all’interno del Terzo settore, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi tutele dello status di volontariato e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informaticila specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto1991, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo n. 266 e di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italiaquelle operanti nella protezione civile”; • la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha approvato nel dicembre 2021 con la delibera n.2144 del 20/12/2021 il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personaliPiano Regionale della Prevenzione 2021-2025, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 nell’ambito del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni)Piano Nazionale della Prevenzione e che la Regione; • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha approvato il codice dell’amministrazione digitale5.12.2018 la Legge Regionale N. 19 “Promozione della salute, del benessere della persona e con successive disposizioni è stato modificato della comunità e integratoprevenzione primaria”; • la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna approva annualmente specifici finanziamenti annuali della Legge Regionale 19/2018, di cui l’ultimo il D.P.R. 28.12.200011/10/2021 con la Delibera Numero 1597 “Assegnazione e concessione di finanziamenti alle Aziende USL regionali per la promozione della salute, n. 445del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgsattuazione dell'Art. 23.01.200227, n. 10comma 1, recepisce la direttiva 1999/93/CE della Legge Regionale N. 19 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:5.12.2018 - C.U.P. N. E49J21014020002.”.

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Sources: Convention for Health Promotion and Prevention of Sexually Transmitted Infections

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984in data 28 giugno 2018, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica aperta, è stato stipulato il contratto, Repertorio n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni 6, prot. 21588, fra la Regione ▇▇- ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A., per l’affidamento del servizio di tesoreria provinciale dello Stato; • per il periodo compreso tra il 09.07.2018 ed il 31.12.2021 con possibili- tà di ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 35del comma 5, c. 8 dell’art. 63, del D.L. 24 gennaio 2012D.Lgs. n. 50/2016, per il successivo triennio - CIG. 7412826986; - con determinazione (Rep. 1641, Prot. n. 137525 del 21/10/2021 è stato di- sposto l’avvio, convertito in applicazione dell’art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e come previsto all’art. 3 del capitolato speciale allegato al sopra richiamato Contratto, del- la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna, per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024; - con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012nota, prot. n. 27 e ss.mm.ii.0042155 del 18/11/2021, è stata prevista la sospensione stato comunicato al Banco di Sardegna l’intenzione dell’Amministrazione regionale di avvalersi della clausola di cui al Capitolato speciale sopra richiamato, alle medesime condizioni già pattuite, fatte salve le eventuali modifiche al Capitolato speciale che si rendessero ne- cessarie al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e/o ai provvedimenti di natura vincolante aventi un impatto significativo sulla gestione del succitato servizio, con particolare riferimento all’estensione di esso agli Enti non soggetti al regime di tesoreria unica; - con determinazione, Rep n. 1930, Prot. n. 0047306 del 14/12/2021, è stato approvato lo schema di Contratto; - con la medesima determinazione di cui sopra è stata disposta l’aggiudicazione del contratto, in applicazione dell’art.63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 (ripetizione di servizi analoghi), come previsto dall’articolo 7 all’art. 3 del D. Lgs capitolato spe- ciale allegato al Contratto stipulato il 28 giugno 2018, Rep. n. 279/19976, sino al 31/12/2025prot. 21588, at- tualmente in essere; - nei confronti dell’aggiudicatario sono state positivamente espletate le veri- fiche di cui agli articoli 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la predet- ta aggiudicazione, ha acquisito efficacia ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 32, comma 7, del richiamato articolo 7 del D. LgsD.Lgs. n. 279 50/2016; - l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sti- pula del 1997presente contratto che, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Enteanche se non materialmente allegata, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, ne forma parte integrante e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10sostanziale; Tutto ciò premesso, premesso e considerato ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , atto si conviene e si stipula quanto segue:

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Sources: Contract for Treasury Services

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984Le Parti hanno stipulato, in data 20 settembre 2019 (n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgsprot. 7926 rep. n. 279 10) un Contratto, della durata di 3 mesi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019, per la digitalizzazione dei Decreti del 1997Presidente e relativi repertori – periodo storico 1955-1971 (Decreti a due numeri e BS) e 1955-1970 (Decreti ad un numero) e attività accessorie. Le parti, le entrate affluite con Addendum prot. n. 11530 rep n. 77 del 30 dicembre 2019, in considerazione dell'allungamento dei tempi di caricamento delle immagini sul conto supporto informatico, rivelatisi più lunghi di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate quelli inizialmente previsti causa l'impossibilità, non dipendente dall’Aggiudicatario, di procedere ad un caricamento massivo, hanno prorogato la data di consegna delle digitalizzazioni dei Decreti del Presidente, dei relativi repertori e delle attività accessorie al 30 aprile 2020. Il decreto del Presidente della Regione n.104 prot. 23997 del 25.10.2019 ha modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza secondo quanto riportato nello schema allegato al medesimo per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Entefarne parte integrante e sostanziale ed ha attribuito la competenza in materia di gestione documentale e archivi al Servizio Supporti direzionali e finanziari della DG della Presidenza; L'Aggiudicatario, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo in data 24 aprile 2020, ha inviato via PEC (prot. Regione n. 7361 del 27 aprile 2020) una richiesta di somme a specifica destinazione; • che ulteriore prolungamento delle attività di ulteriori 40 giorni, motivata dalle condizioni di riduzione dell'attività lavorativa conseguenti alle restrizioni disposte dalle autorità per fare fronte all'emergenza determinata dalla pandemia Covid-19 Il comma 1 lett. C dell’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di sospensione efficacia) del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone D. lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e che i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo contratti di pagamento appalto nei settori ordinari e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per affidamento se sono soddisfatte tutte le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueseguenti condizioni:

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Sources: Second Addendum to the Contract for the Acquisition of Digitalization Services

PREMESSO CHE. l’articolo 1 L'uso razionale dell'energia, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'ottimizzazione dei sistemi energetici costituiscono obiettivi improrogabili, ribaditi dal Protocollo di Kyoto e richiamati anche nelle linee programmatiche del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale della Legge 29 ottobre 1984Provincia di Brescia; Con il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35, c. 8 115 (Pubblicato in G.U. n. 154 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.3 luglio 2008), è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la data attuazione alla direttiva 1999/932006/32/CE del Parlamento Europeo europeo e del Consiglio del 13.12.19995 aprile 2006, relativo ad inerente l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici; Il predetto Decreto ha introdotto la nozione normativa del contratto di EPC (contratto di rendimento energetico), definendolo come "accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente" (art. 2, lett. I, D. Lgs. cit.); Con I'EPC , ai sensi del D.lgs102 del 4 luglio 2014,il soggetto fornitore assume su di sé la responsabilità dell'individuazione, programmazione, progettazione e realizzazione di un'iniziativa che determina il miglioramento dell'efficienza energetica; L’EPC sarà attuato utilizzando il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), che prevede anche la messa a disposizione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del progetto di efficientamento; L'art. 16, comma 4 del Decreto Lgs 115/2008, ha previsto che fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un quadro comunitario per le firme elettroniche; • servizio energetico ,rientra il D.P.R. 7.04.2003contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 137 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato Il al presente decreto; Il punto 5, lett. c) dell'allegato II, prevede che in ipotesi di rinnovo o stipula successiva alla prima, un contratto già in essere, per essere qualificato come servizio energia "Plus", deve prevedere la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione, attraverso la r ealizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nel predetto attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 18/2004/CE; con Determinazione dirigenziale n. 693 del 2.09.2013 la scrivente Amministrazione ha approvato disposto di adeguare le condizioni tecnico-economiche come da offerta formulata da A2A Calore & servizi srl di Brescia per il regolamento recante disposizioni servizio di coordinamento gestione calore degli Istituti cittadini, per la durata di 5 anni per una spesa presunta annuale di € 2.620.000,00 IVA compresa; nel contesto di cui sopra sono state concordate dai competenti settori tecnici, Edilizia Scolastica e Patrimonio ora confluiti nell'unico settore Edilizia Scolastica e Direzionale, e già realizzate dal fornitore A2A Calore & servizi srl una serie di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria ; l'Amministrazione Provinciale evidenzia ora la necessità di realizzare ulteriori opere di efficientamento, anche sull'involucro edilizio, presso alcuni dei suoi immobili scolastici cittadini, in materia particolare per il Liceo “ De ▇▇▇▇▇” presso Via Bonino Bonini in Comune di firme elettroniche Brescia, ha chiesto ad A2A Calore & servizi srl, già fornitore esclusivo del servizio per la Provincia, di presentare un'offerta che mettesse l'Amministrazione nelle condizioni di realizzare le opere richieste usufruendo del beneficio del "Finanziamento Tramite Terzi" (FTT); con nota del 14.10.2016 la società presentava alla Provincia di Brescia uno studio di fattibilità per la realizzazione di nuove opere di riqualificazione energetica presso il Liceo “ De ▇▇▇▇▇” con un’ipotesi di estensione contrattuale in applicazione del D.Lgs 115/08; successivamente venivano richieste alla Società A2A una serie di adeguamenti dell'originaria proposta tra cui: un miglioramento delle condizioni economiche del canone offerto; impegno a norma dell’artriconoscere totalmente alla Provincia gli eventuali risparmi dei consumi oltre al 10%; servizio di misurazione dei consumi mediante telecontrollo; l’impegno a completare gli interventi entro la stagione termica 2017/2018; Con nota del 6.02.2017, acquisita con prot.17533 del 10/02/17, A2A calore e servizi srl ripresentava una nuova proposta tecnico-economica per l'estensione del servizio ai sensi del D.Lgs. 115/2008, per un periodo di 15 anni ritenuto congruo all'investimento previsto e accogliendo le richieste di questa Amministrazione; Per gli interventi proposti da A2A sussiste per la Provincia di Brescia una convenienza tecnica rappresentata: dall'immediatezza delle relative esecuzioni che, per contro, verrebbero fortemente ritardate dalla ricerca e dall'ottenimento dei relativi finanziamenti, dall'espletamento di una procedura concorsuale ad hoc limitando quindi la possibilità di raggiungere prontamente gli obiettivi di contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti che il ▇.▇▇▇ 115/08 persegue; miglioramento del confort ambientale dell’istituto e quindi della tutela della salute ed anche dell’adeguamento delle condizioni di sicurezza delle metrature negli ambienti ; dal rispetto degli obblighi in capo al settore pubblico così come previsto dall' art. 12 e 13 del D.Lgs 115/2008 in merito alla riduzione delle emissioni climalteranti, con una riduzione del 10 % e al miglioramento dell' efficienza energetica e della erogazione del servizio stesso; dall’aggiornamento della redazione degli Attestati di Certificazione Energetica nonché dall’installazione di sistemi di termoregolazione; dal fatto che al termine del contratto, gli interventi realizzati rimarranno di proprietà della Provincia di Brescia che beneficerà direttamente dei vantaggi conseguenti alla loro realizzazione di cui ai successivi punti; dalla totale anticipazione da parte di A2A della spesa per gli interventi concordati pari a circa € 260.000,00 e che prevede principalmente la sostituzione di n. 97 serramenti con maggior isolamento termico a fronte della cessione da parte della Provincia del diritto esclusivo di sfruttare economicamente i titoli di efficienza energetica (TTE) o del corrispettivo del “conto termico” di cui al decreto legislativo 23.01.2002interministeriale del 16/02/2017; dal fatto che detti interventi potranno consentire, n. 10; Tutto ciò premessograzie alla maggiore efficienza energetica a decorrere dalla stagione termica 2017/18 una economia annua sia per la quota “fissa” del canone pari a 27.835 mc*(2.25 – 1,92) = € 9.165, e considerato parte integrante e sostanziale del presente attoche sulla quota “variabile” pari a 106.205 kwh*0,0396 = € 4.205, tra il Comune quindi per un totale annuo di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segue:€ 13.390 oltre IVA;

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Sources: Determinazione Dirigenziale

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984E’ stato emanato il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (di seguito definito, n. 720 che dispone che a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni di incasso Reg. UE 2016/679) del Parlamento europeo e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; • ai sensi dell’articolo 35del Consiglio, c. 8 del D.L. 24 gennaio 201227 aprile 2016, n. 1, convertito relativo alla protezione delle persone fisiche con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino riguardo al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto; • la Legge n. 196/2009, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il nonché alla libera circolazione di tali dati; Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati abroga l’attuale Direttiva 95/46/CE; L’Art.13 della Legge 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni); • il D. Lgs 07 marzo 2005ottobre 2017, n. 82163 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 La legge 20 novembre 2017, ha approvato il n.167 recante le nuove disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea apporta modifiche al codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; • il D.Lgsprotezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 23.01.200230 giugno 2003, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE n.196 La Direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (art.1, Reg. UE 2016/679) Il Provvedimento n. 46 del 2018 del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni nazionale delle Ricerche conferisce al ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ la nomina di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 13 37 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Regolamento UE 2016/679. Tutto ciò premesso, e considerato si ravvisa la necessità di sottoscrivere il presente Addendum, che costituisce parte integrante del Contratto Registrar attualmente in vigore. Si riportano, di seguito, le parziali modifiche e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto segueintegrazioni al Contratto Registrar in vigore:

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Sources: Addendum to the Registrar Contract

PREMESSO CHE. l’articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 720 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 65 ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego oltre che dispone di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria; - l’art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese con distinte dotazioni finanziarie previste nell’arco temporale ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 e-mail: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ pec: ▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ 2018-2021, successivamente rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) anche per gli anni 2022 e 2023; - l’atto d’indirizzo del MEF 2022-2024 prevede che e l’Agenzia del Demanio assicura“il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l’attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l’efficientamento, nonché l’accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici, e alla realizzazione del Green New Deal”; - con l’istituzione del capitolo 7759, nello stato di previsione della Spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2018 (legge di Bilancio 2018), si è provveduto alla formalizzazione dei primi stanziamenti in favore dell’Agenzia del Demanio necessari per avviare le attività che prevedono, preliminarmente, lo svolgimento delle indagini conoscitive (analisi di vulnerabilità sismica, audit energetici, rilievo in modalità BIM) e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, sugli immobili in uso governativo, a decorrere dal 30 agosto 1984 le operazioni partire da quelli ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato; - nell’ambito degli interventi di incasso prevenzione del rischio sismico per il cui finanziamento l’Agenzia ha beneficiato dell’assegnazione di risorse in attuazione del citato art. 1, comma 140, della L. 232/2016, in seguito alla volontà espressa da parte della Camera dei Deputati con nota assunta al prot. n. 3833 del 26/03/2021 e pagamento siano effettuate a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni alle successive interlocuzioni, è stato individuato il bene descritto alla scheda RMD0050 denominato Palazzo Montecitorio, nell’ambito del territorio di tesoreria provinciale competenza della Direzione Roma Capitale, sul quale effettuare l’attività di verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale da eseguirsi, con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM); - detto bene è sede della Camera dei deputati della Repubblica Italiana e del Parlamento italiano riunito in seduta comune e costituisce un complesso di importanza strategica per il funzionamento dello Stato; - la Direzione Roma Capitale, con nota n. 6524 del 07/06/2022, ha richiesto il finanziamento sul capitolo 7759 ex art. 1, comma 140, della L. 232/2016, relativamente alla procedura per l’affidamento di servizi di verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM da eseguirsi su Palazzo Montecitorio; - la Direzione Servizi al Patrimonio, con nota prot. n. 7690 del 05/07/2022 ha autorizzato la Direzione Roma Capitale ad utilizzare le somme disponibili sul capitolo di spesa 7759 nella linea di investimento C per il fabbisogno finanziario necessario come richiesto con la nota sopracitata; - visto il notevole carico di lavoro d’ufficio pendente che comporta l’indisponibilità di professionisti interni alla Direzione Roma Capitale e tenuto conto che nell’ambito del servizio risultano comprese attività di indagine da eseguirsi da parte di laboratorio certificato, come da nota del Vicedirettore Area Tecnica prot. n. 7751 del 06/07/2022, si rende necessario ricorrere a professionalità esterne per l’esecuzione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM; - con nota prot. n. 7945 del 08/07/2022 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 35e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, c. 8 l’▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte (componenti del D.L. 24 gennaio 2012TEAM); - l’Agenzia intende pertanto affidare i servizi di verifica della vulnerabilità sismica, rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM da eseguirsi su Palazzo Montecitorio; - in considerazione del carattere unitario della prestazione da eseguire, il RUP ha ritenuto di non dover procedere alla suddivisione in lotti; - l’importo complessivo dell’appalto è stato stimato dal RUP in € 1.387.436,28 (euro un milionetrecentoottantasettemilaquattrocentotrentasei/28), al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali ove dovuti per legge, di cui € 25.321,33 (euro venticinquemilatrecentoventuno/33) per costi della manodopera, ed € 12.660,67 (euro dodicimilaseicentosessanta/67) per costi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da nota prot. n. 7937 del 08/07/2022; - l’importo così stimato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l’espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto nell’ipotesi che venga conseguito, per il servizio di verifica di vulnerabilità sismica, il livello massimo di conoscenza ottenibile in materia (LC3) per l’immobile oggetto di indagine; - il quadro economico complessivo è pari ad € 2.052.439,28 (euro duemilionicinquantaduemilaquattrocentotrentanove/28), IVA compresa; - il RUP ha verificato, ai fini di cui all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 1296, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., che alla data odierna non è stata prevista la sospensione attiva alcuna convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto i servizi di che trattasi e che, dato l’importo del succitato regime servizio, non è possibile il ricorso alla consultazione della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); - il RUP ritiene di tesoreria unicaprocedere all’indizione di una procedura aperta, previsto dall’articolo 7 del D. Lgs n. 279/1997, sino al 31/12/2025; • ai sensi dei commi 3 dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 4 del richiamato articolo 7 del D. Lgs. n. 279 del 1997ss.mm.ii., le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione; • che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria unica trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione l’affidamento del servizio in oggetto; • la Legge , da svolgersi in modalità telematica ai sensi dell’art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 196/200950/2016, all’articolo 14, commi 8, 8-bis e 8-ter, a decorrere dal 01/01/2017, dispone che le amministrazioni pubbliche ordinino gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici, emessi secondo lo standard mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (OPI – Ordinativo di pagamento e incasso) emanato dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e per il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE + gestita da Banca d’Italia; • il regolamento europeo recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, n. 679/2016 è entrato in vigore il 25 maggio 2018 (Circolare n. 2 del 18/04/2018 dell’AGID misure minime di sicurezza ITC per le Pubbliche Amministrazioni▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇); - i contenuti dei servizi da affidare sono espressamente dettagliati nel Capitolato Tecnico Prestazionale predisposto dal RUP; - ai fini dell’esecuzione dell’appalto, il D. Lgs 07 marzo 2005RUP ha individuato nel capitolato tecnico prestazionale le seguenti professionalità minime, n. 82, ha approvato il codice dell’amministrazione digitale, e con successive disposizioni è stato modificato e integrato; • il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia i cui requisiti sono espressamente dettagliati nel Disciplinare di documentazione amministrativa; • il D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, recepisce la direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; • il D.P.R. 7.04.2003, n. 137 ha approvato il regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del decreto legislativo 23.01.2002, n. 10; Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Lentini e , si conviene e si stipula quanto seguegara:

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Sources: Determina a Contrarre