Contratto di Comodato immobile denominato “La Casetta” - Via Martiri della Libertà n. 6 – Langhirano (PR
Contratto di Comodato immobile denominato “La Casetta” - Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0 – Xxxxxxxxxx (XX
Oggi, ………….. del mese di …………… dell’anno 2014, in LANGHIRANO, presso la Sede del Distretto Sud-Est, in Viale Roma n 42/1.
TRA
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE di Parma, con sede in Xxxxx, Xxx. Xxx Xxxxxxxxx, 0/x nella persona del dott.
nato il e domiciliato per la carica in Parma, agente nel presente atto in qualità di legale
rappresentante dell’Azienda medesima;
E
Il COMUNE DI LANGHIRANO, codice fiscale -
legalmente rappresentato da , nato a il
/ / in qualità di Dirigente del settore lavori Pubblici del Comune
di Langhirano, e domiciliato per la carica in Langhirano, presso la
Residenza Municipale, legittimato a stipulare in nome e per conto
dell’Ente;
E
L’ASP Azienda Sociale Sud Est codice fiscale con sede in
, , nella persona del , nato a il / / , e domiciliato per la carica in
, agente nel presente atto in qualità di direttore generale
dell’Azienda medesima;
PREMESSO CHE
Il decreto del Presidente della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 459/1981, con richiamo al decreto n. 936/1980, riguardante l’Attivazione dell’unità Sanitaria Locale di Langhirano n.7, trasferiva al Comune di Langhirano, con vincolo di destinazione all’U.S.L. n.7, l’immobile denominato “ex C.P.A.”, in seguito “La Casetta”, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano al Foglio 41, mappale 181, costituito da tre piani (seminterrato, rialzato e primo) con incarico di provvedere agli adempimenti necessari per la volturazione e titolarità dell’immobile;
con Deliberazione n. 679 del 25/08/86, ratificata dall’Assemblea Generale con atto n. 42 del 18/09/86, è stato disposto lo svincolo della destinazione sanitaria ed il conseguente trasferimento della proprietà senza vincoli del piano rialzato dell’immobile al Comune di Langhirano;
L’art. 5 del, secondo comma, del decreto L.vo n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche, stabiliva che con provvedimento regionale venivano trasferiti al patrimonio delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere tutti i beni mobili e immobili e le attrezzature facenti parte del patrimonio dei Comuni e delle Provincie con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL;
Con Delibera della Giunta Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 2450 del 07/06/94 si stabiliva che i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. erano tenuti a trasmettere alla Regione gli atti ricognitivi e certificativi del patrimonio da trasferire ai sensi del provvedimento di cui al punto precedente;
con Deliberazione n. 509 del 09/04/96 è stata approvata la ricognizione dei beni immobili da trasferire all’Azienda USL di Parma da parte dei diversi Comuni, secondo quanto previsto dal D. L. n. 502 del 30/12/92 sopra richiamato, prevedendo tra gli stessi anche il seguente immobile: Ex C.P.A. censito al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano al Foglio 41 mappale 181, indicando “Parte dell’immobile per i piani seminterrato e primo”, dato che con provvedimento sopra indicato del 1986 era stato tolto il vincolo di destinazione alle UU.SS.LL;
Con Decreto n. 352 del 18/06/1996, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d. l.vo n.502/1992 e successive modificazioni, trasferiva all’Azienda USL di Parma, oltre al patrimonio mobiliare, il patrimonio immobiliare compreso nella ricognizione effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma con deliberazione 509 del 09/04/1996 relativo ai soli piano seminterrato e piano primo in quanto solo sugli stessi era presente il vincolo di destinazione sanitaria;
Tenuto conto che l’immobile non veniva frazionato dal proprietario in due unità immobiliari, prima dell’adozione del sopraindicato Decreto n. 352 del 18/06/1996 e dell’iscrizione nei Registri Immobiliari in atti dal 20/06/1998 venne annotato il trasferimento della proprietà all’Azienda Usl di Parma, di tutta l’unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano Foglio 41 mappale 181 composta di tre piani, non dando seguito alle indicazioni in merito al trasferimento parziale prima indicato;
Con deliberazione n. 690 del 30/08/2000 dell’Azienda USL di Parma, a seguito della necessità di eseguire lavori di ristrutturazione finalizzati a permettere l’utilizzo dell’immobile per servizi socio-assistenziali, secondo le indicazioni della Regione Xxxxxx-Romagna, è stato deciso di costituire apposito vincolo ventennale in tal senso (decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi) sul piano interrato e piano primo dell’immobile denominato ex C.P.A., censito al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano al Foglio 41 mappale 181 sub 1, disponendo la trascrizione del vincolo stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, demandando al Comune di Langhirano la costituzione di detto vincolo sulla porzione di edificio di propria competenza (piano rialzato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano al Foglio 41 mappale 181 sub 2);
Con deliberazione n. 184 del 28/09/2000 del Comune di Langhirano, a seguito della necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione di cui sopra, interessanti anche il piano di competenza del Comune di Langhirano stesso, è stato deciso di costituire apposito vincolo ventennale in tal senso (decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi) sul piano rialzato dell’immobile denominato ex C.P.A., censito al Catasto Fabbricati del Comune di Langhirano al Foglio 41 mappale 181 sub 2, disponendo la trascrizione del vincolo stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
che a seguito della sopracitata deliberazione n. 690 del 30/08/2000 dell’Azienda USL di Parma e della successiva deliberazione n. 184 del 28/09/2000 del Comune di Langhirano, la costituzione del vincolo è stata
iscritta in data 03/10/2000 con decorrenza 28/09/2000 e scadenza ventennale, al numero 690 di repertorio dei Registri Immobiliari su tutto l’immobile, ancora iscritto come unica proprietà indivisa, intestata all’Azienda USL di Parma;
A seguito di frazionamento dell’immobile di cui sopra, avvenuto in data 20/06/2002, si sono create due unità immobiliari e precisamente: Foglio 44 mappale 181 sub. 1 composta da piano seminterrato e piano primo; Foglio 44 mappale 181 sub. 2 composta da piano rialzato. Le unità così distinte, ad oggi, possono essere attribuite ai due enti e precisamente Foglio 44 mappale 181 sub 1 all’Azienda USL e Foglio 44 mappale 181 sub 2 al Comune di Langhirano, al fine di dare attuazione a quanto indicato nei sopra indicati provvedimenti;
L’Ufficio di Piano, soggetto istituzionalmente competente per l’accreditamento, ha rilasciato in data 28/02/2014 il provvedimento di accreditamento provvisorio a favore di Azienda Sociale Sud Est, per il servizio CSRRD “La Casetta”, a seguito di affidamento diretto ai sensi della D.G.R. n. 514/2009, con disponibilità dell’immobile;
L’immobile, come prima indicato, è oggetto di vincolo ventennale a decorrere dal 28/09/2000 a destinazione socio sanitaria, e storicamente destinato a Centro Socio Riabilitativo residenziale per disabili. La normativa regionale per l’accreditamento prevede l’affido diretto ad Ente Pubblico previa disponibilità delle strutture di proprietà pubblica, che vengono concesse in comodato.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. L’Azienda USL di Parma ed il Comune di Langhirano, per quanto di rispettiva competenza come indicato analiticamente in premessa, di seguito per brevità indicati congiuntamente come “Proprietà”, concedono in comodato d’uso gratuito a favore di ASP Azienda Sociale Su Est, per brevità in seguito denominata “Conduttore”, i locali ubicati in Langhirano, xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, di circa mq 576 lordi disposti su tre piani fuori terra, meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto a formarne parte integrante (allegato A); i locali sono individuati al Catasto fabbricati del Comune di Langhirano:
al F. 41 mappale 181 sub. 1 (piano seminterrato e primo piano) come da planimetria allegata (1/a);
al F. 41 mappale181 sub. 2 (piano rialzato) come da planimetria allegata (1/b), tenendo conto che, come indicato analiticamente in premessa, dovrà essere modificata l’annotazione nei Registri Immobiliari, al fine di rendere coerenti l’iscrizione stessa con gli atti che definiscono la proprietà fra le parti.
2. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula e ha durata pari a quella del contratto di servizio tra Azienda Usl di Parma e ASP Azienda Sociale Sud Est. In caso di risoluzione anticipata del
contratto di servizio, per le cause in esso previste, ovvero in caso di suo rinnovo, il presente contratto sarà, rispettivamente, risolto anticipatamente, ovvero rinnovato per uguale periodo con le stesse modalità previste per la risoluzione e per il rinnovo del contratto di servizio;
3. Per quanto riguarda l’unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 41 mappale 181 sub 2 (piano seminterrato), per le motivazione innanzi espresse, verrà annotata l’attribuzione della proprietà al Comune di Langhirano a valere anche nei confronti di tutti i terzi con conseguente iscrizione al registro Immobiliare. Il Comune di Langhirano subentrerà all’Azienda USL di Parma a tutti gli effetti nei confronti dei terzi, con riferimento al presente contratto, per la porzione di immobile di sua proprietà.
4. Le spese relative ai consumi di acqua, riscaldamento, elettricità, pulizia, ecc. saranno da imputarsi in capo al Conduttore. Dovrà essere effettuata l’intestazione o la voltura dei contatori delle utenze a carico del Conduttore, salvo quanto diversamente previsto.
5. Le parti convengono che il Conduttore deve provvedere direttamente ad assicurare i locali acquisiti in comodato per il
rischio di conduzione oltre ai beni e ai contenuti della struttura a cui è stata affidata la custodia.
6. Per la durata del presente contratto gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali concessi in uso, restano in carico per le motivazioni innanzi descritte, all’Azienda USL, per quanto spettante all’unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati Foglio 41 mappale 181 sub 1 (seminterrato e primo piano), al Comune di Langhirano, per quanto spettante all’unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati Foglio 41 mappale 181 sub 2(piano rialzato). E’ inoltre posto a carico del conduttore, il compito di segnalare alla proprietà, eventuali danni agli immobili ed agli impianti se comportano interventi di manutenzione straordinaria.
7. Sono a carico del Conduttore tutti gli oneri e le spese di manutenzione ordinaria, nonché la custodia e la conservazione dei beni oggetto del presente contratto.
8. Le modificazioni, addizioni o miglioramenti da compiere nei locali oggetto della presente concessione in comodato dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Proprietà, che si impegna a valutare la richiesta entro 30 giorni dal suo ricevimento, e dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente e dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni o
concessioni da parte delle autorità competenti. La Proprietà si impegna a firmare gli atti necessari per richieste di autorizzazioni, licenze o concessioni per l’esecuzione dei lavori o comunque necessarie per legge o altre disposizioni normative, che siano di sua competenza, e preventivamente autorizzate dalla stessa come previsto dal presente articolo.. Per l’unità immobiliare distinta al Catasto Fabbricati Foglio 41 mappale 181 sub. 2, fino alla data di annotazione della proprietà al Comune di Langhirano, l’autorizzazione deve essere concessa dal Comune di Langhirano e dall’Azienda Usl di Parma anche al fine di poterle far valere nei confronti di tutti i terzi;
9. La Proprietà ha facoltà di effettuare sui locali, in ogni momento, le ispezioni e verifiche necessarie per accertare l’osservanza degli obblighi assunti dal Conduttore, lo stato di manutenzione, di uso e conservazione della proprietà.
10. Il Conduttore si impegna a restituire i locali nello stato in cui si trovano, alla scadenza del presente contratto.
11. Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del Conduttore tutti i danni che possano derivare al personale utilizzatore o ai terzi dall’uso dei beni oggetto del presente contratto di comodato. Il Conduttore solleva la Proprietà da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente. Qualora nell’utilizzazione dei beni concessi in
comodato vengano riscontrati vizi, difetti e difformità in genere, il Comodatario si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Proprietà e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.
12. L’Azienda AUSL concede in comodato oltre alla porzione di immobile di cui sopra anche i due automezzi in dotazione al centro così identificati: Pulmino Renault CN 558 YV e autovettura Fiat Punto DH04KS. Il comodato si intende sino a vita utile e con comunicazione alla fine di fuori uso. Tutti i costi legati all’uso, alla manutenzione e alla polizza assicurativa degli automezzi sono a completo carico del conduttore. La tassa di circolazione verrà pagata dalla proprietà e successivamente rimborsata dal comodatario.
13. Il Comune di Langhirano – Comune Capofila - concede in comodato oltre alla porzione di immobile di cui sopra anche i beni mobili in dotazione in dotazione al centro così identificati in allegato 2) al presente contratto. Il comodato si intende sino a vita utile e con comunicazione alla fine di fuori uso. Tutti i costi legati all’uso, alla manutenzione sono a completo carico del conduttore.
14. E’ fatto assoluto divieto al Conduttore di cedere a qualsiasi titolo a terzi l’uso dei beni concessi in comodato.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt.1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le clausole qui sottoscritte.
Letto, approvato, sottoscritto..
Langhirano, lì …………………….
Per L’Azienda USL di Parma
Per il Comune di Langhirano
Per L’ASP Azienda Sociale Sud Est
ALLEGATI:
1/A)………………..
1/B)………………...
2) ELENCO MOBILI E ATTREZZATURE