Deliberazione del Direttore Generale N. 322 del 26/04/2022
Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx X. 000 del 26/04/2022
Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
Oggetto:
Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Salerno, Scuola di Specializzazione in gastroenterologia, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in gastroenterologia ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
PUBBLICAZIONE
In pubblicazione dal 26/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)
ESECUTIVITA'
Atto esecutivo dal 06/05/2022
TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.
UOC AFFARI GENERALI
Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx
ELENCO FIRMATARI
Xxxxxxx Xxxxxxxx - DIREZIONE GENERALE Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - DIREZIONE SANITARIA Xxxxxx Xxxxxxx - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Xxxxxxx Xxxxxxxx - UOC AFFARI GENERALI
Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'XXXX E SAN XXXXXXXXXX”
CASERTA
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Oggetto: Stipula convenzione con l’Università degli Studi di Salerno, Scuola di Specializzazione in gastroenterologia, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in gastroenterologia ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.
Premesso che
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella Rete Formativa per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina di gastroenterologia;
- l’art. 1.2 dell’Allegato 1 al predetto decreto prevede che “…al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.”;
- con email del 05/04/2022, la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Salerno ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza Extra Rete Formativa, presso la U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N., della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, studentessa specializzanda del predetto ateneo, dal 01/07/2022 al 31/12/2022, mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale individuale;
Considerato che
il Consiglio di Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Salerno, con Delibera n. 85/2022, ha autorizzato, tra gli altri, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx alla frequenza Extra Rete Formativa presso la U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;
Preso atto che
il Direttore U.O.C. Gastroenterologia, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, ha espresso il proprio Nulla Osta all’accordo di cui trattasi, precisando che tale frequenza non raggiungerà, per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022, il numero massimo degli specializzandi in formazione presso la struttura da Lui diretta;
Precisato che
- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione della specializzanda saranno a carico dell’Università di Salerno, ai sensi dell’art. 8 dello schema convenzionale;
- la specializzanda sarà dotata di badge elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall’ateneo salernitano;
- il referente per l’attuazione dell’accordo è individuato nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore
U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N., mentre il tutor incaricato per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente medico in servizio presso la medesima U.O.C.;
Letto
lo schema dell’accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'XXXX E SAN XXXXXXXXXX”
CASERTA
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Ritenuto
di poter stipulare convenzione con Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Salerno, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx nella disciplina gastroenterologia, in ambito extra rete formativa, per l’A.A. 2020/2021, anno di corso II, dal 01/07/2022 al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
PROPONE
1. di dare attuazione all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Salerno, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx nella disciplina gastroenterologia, in ambito extra rete formativa, per l’A.A. 2020/2021, anno di corso II, dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
3. di precisare che la specializzanda sarà dotata di badge elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla Scuola;
4. di incaricare quale referente per l’attuazione dell’accordo, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore U.O.C. Gastroenterologia;
5. di incaricare, altresì, quale tutor per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente medico in servizio presso la medesima U.O.C.;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle XX.XX.XX. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gastroenterologia, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all’Università degli Studi di Salerno.
IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020 insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020
Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Acquisiti i pareri della direttrice sanitaria, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, e della direttrice amministrativa, avv. Xxxxxx Xxxxxxx, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'XXXX E SAN XXXXXXXXXX”
CASERTA
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DELIBERA
per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:
1. DARE ATTUAZIONE all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017;
2. STIPULARE convenzione con Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Salerno, relativa alla formazione medico specialistica della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx nella disciplina gastroenterologia, in ambito extra rete formativa, per l’A.A. 2020/2021, anno di corso II, dal 01/07/2022 al 31/12/2022;
3. PRECISARE che la specializzanda sarà dotata di badge elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla Scuola;
4. INCARICARE quale referente per l’attuazione dell’accordo, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore U.O.C. Gastroenterologia;
5. INCARICARE, altresì, quale tutor per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente medico in servizio presso la medesima U.O.C.;
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle XX.XX.XX. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gastroenterologia al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all’Università degli Studi di Salerno.
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Xxxxxxxx Xxxxx XX n.134, in persona del Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, nato , il , in qualità di legale rappresentante dell’Università, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 7 e 9 novembre 2017; di seguito denominata, per facilità di lettura, Università;
E
L'AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’XXXX E SAN XXXXXXXXXX” di CASERTA con sede
in Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 00000, Xxxxxxx XXX 0000000000, rappresentata dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominata, per facilità di lettura, Azienda o Ente.
PREMESSO
- che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l’altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che nell’ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione Campania e l’Università degli Studi di Salerno hanno stipulato specifico Protocollo di Intesa, pubblicato nel BURC n. 63 del 1° ottobre 2012 e sottoscritto in data 13 marzo 2013, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34- 46) la formazione specialistica dei medici;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);
- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell’accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che “al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi”;
- che il medesimo articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- che il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, con verbale del 28 marzo 2022 ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx” di Caserta;
- che l’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx” di Caserta è un ente sanitario pubblico afferente al S.S.N.;
- che con Deliberazione n. del la predetta Azienda/Ente, ha concesso il nulla osta alla frequenza del Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx presso la U.O.C. Gastroenterologia;
- che con delibera del 30.03.2022 il Consiglio del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” - su conforme proposta del Consiglio didattico/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione - ha approvato la proposta di stipula della presente convenzione;
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, con deliberazioni rispettivamente del 7 e 9 novembre 2017 hanno approvato lo schema tipo della presente convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- OGGETTO
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Marcianise il 01/05/1983 codice fiscale: XXXXXX00X00X000X, iscritta al II anno della predetta Scuola di specializzazione (a.a. 2020/2021).
ART. 2 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE
Al fine dell’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: UOC di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx” di Caserta, come meglio specificata nell’Allegato 1 alla presente convenzione.
Il Direttore U.O.C. Gastroenterologia dell’Azienda, con dichiarazione anch’essa acclusa al presente accordo, attesta che la predetta struttura fa parte della rete formativa della scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università di Napoli, “Xxxxx Xxxxxxxxxx” e di non raggiungere, per il periodo di frequenza della dott.ssa Xxxxxxx di cui al successivo art. 3, il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura.
ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE
L’attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/07/2022 al 31/12/2022.
Lo specializzando non può svolgere attività formative extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA
Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell’organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.
L'attività di formazione è seguita e verificata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore della
U.O.C. Gastroenterologia della struttura ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola quale tutor responsabile delle attività di tirocinio.
Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.
Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, tale circostanza non inficia la validità e l’efficacia dell’accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell’Azienda/Ente ha l’obbligo di comunicare
alla Direzione della Scuola di Specializzazione l’avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti amministrativi. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.
ART. 5 – PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE
Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell’allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all’ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.
Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell’attività formativa ed è allegato alla presente convenzione (Allegato 2).
Il Dirigente/responsabile della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.
Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal l’Università provvede a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell’Università, denominazione della Scuola, indicazione dell’anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.
ART. 6 – LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE
Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.
Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con firma del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.
ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale
provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.
La Struttura ospitante provvede a dotare lo specializzando di appropriato badge elettronico per la statuizione/gestione delle presenze.
ART. 8- COPERTURA ASSICURATIVA
Le parti convengono che la copertura assicurativa per i rischi professionali, connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è a carico dell’Università che garantisce a tutti gli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile generale e la responsabilità contro gli infortuni secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.
ART. 9 - SERVIZI
L’Azienda/Ente garantisce, per il periodo di svolgimento dell’attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere al servizio mensa attraverso i costi e le medesime modalità riservate ai dipendenti.
ART. 10– SORVEGLIANZA SANITARIA
Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.
L’Azienda/Ente si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda/Ente e vanno comunicate allo specializzando prima dell’inizio delle attività stesse.
ART. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO
Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei
modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.
Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.
ART. 12 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.
Il presente atto [sottoscritto con firma digitale] è registrato in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente.
IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA/ENTE
Il Direttore Generale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx