Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) Clausole campione

Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di even- tuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’art. 6 comma 3 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d’ufficio diret- tamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltato- ri - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territ. dell’ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. Ai sensi dell’articolo 30, comma5, del D.lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato. Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subap- paltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappalta- tore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la stipula de...
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Art. 153 - Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le Parti, in attuazione delle disposizioni vigenti, intendono conferire al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività d’attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli Enti preposti a tali funzioni.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). La stazione appaltante provvederà a richiedere agli Istituti Competenti il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’Aggiudicatario così come previsto ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, della legge 2/2009 di conversione del d.l. 185/2008.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al precedente articolo 17, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile. In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Cadoneghe provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il Comune di Cadoneghe acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore (e se del caso in relazione a quanto indicato nei precedenti Artt. 48, comma 2 e 50, comma 3, l’erogazione di qualunque pagamento diretto a favore del subappaltatore o del cottimista), la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali per modifiche contrattuali o varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto o al cottimo di parte delle lavorazioni in appalto, il Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo Art. 57, sono subordinate all’acquisizione da parte della Stazione appaltante committente del DURC (il quale è, di regola, anche reperibile mediante collegamento informatico on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 1° giugno 2015, n. 125).
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Dopo le modifiche introdotte con il D.M. 13.3.2013, che consentono ai datori di lavoro che, da un lato, hanno dei debiti nei confronti degli istituti previdenziali, assicurativi e delle Casse edili ma, dall’altro, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni, di richiedere, comunque, la certificazione di regolarità contributiva (Durc), l’art. 4, D.L. 34/2014 introduce ulteriori semplificazioni. A tale proposito dovrà però essere emanato, entro 60 giorni, un apposito provvedimento, dopo di che chiunque potrà accertare – con una semplice interrogazione on line – la regolarità contributiva di un’impresa, in tempo reale e con validità del documento pari a 120 giorni.
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). Art. 106 - D.U.R.C. -