Cessione del contratto - Subappalto Clausole campione

Cessione del contratto - Subappalto. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Cessione del contratto - Subappalto. Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.
Cessione del contratto - Subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L’appaltatore può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
Cessione del contratto - Subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per xxxxx xxxx'xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (Xxxxx xx. 00/0000 – conversione del D.L. n.32/2019 “sblocca cantieri”). L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la VUS almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della VUS ed è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui sopra. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi o delle forniture la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la VUS acquisisce d'ufficio il documento unico di re...
Cessione del contratto - Subappalto. Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell’atto di cessione. Il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. All’aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l’impresa è affidataria. L’importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all’affidatario e non al subappaltatore. L’Impresa provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. L’affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore. L’autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza. L’appaltatore assume, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nell’Accordo quadro e nel Capitolato speciale.
Cessione del contratto - Subappalto. E’ fatto assoluto divieto di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo o i singoli Contratti Applicativi. Il ricorso al subappalto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12, è consentito nei limiti del 30% dell’importo del presente Accordo e nel rispetto dell’ art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006. L’IMPRESA ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni: Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’IMPRESA potrà essere affidata in subappalto. dall’IMPRESA che dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia. In caso di violazione della presente disposizione FERSERVIZI procederà ai sensi dell’art. 15 delle Condizioni Generali.
Cessione del contratto - Subappalto. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto o subappaltare il Servizio. Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito risolvere il contratto qualora si rilevi l'incapacità del nuovo Soggetto di fare adeguatamente fronte al Servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.
Cessione del contratto - Subappalto. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto leglislativo. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Cessione del contratto - Subappalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50. La Stazione appaltante può autorizzare l’Appaltatore ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia, e nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto. Trova inoltre applicazione l’art.35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 che testualmente dispone “L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.” L’appaltatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nel contratto di subappalto ai sensi della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni: “ “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Cessione del contratto - Subappalto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.