ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, LA CITTA' DI TORINO
E LA REGIONE PIEMONTE
PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI SITI NEL “PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI”
TRA
L’Università degli Studi di Torino, C.F.: 80088230018, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 22/10/1955, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Xxx Xxxxx 0 a Torino, a quanto segue debitamente autorizzato con deliberazione n.5/2016/VI/5 del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2016;
E
La Città di Torino, C.F. 00514490010, rappresentata dall’Assessora alla Cultura, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nata a Washington D.C. il 2/6/1966, domiciliata ai fini del presente Accordo in via San Xxxxxxxxx da Paola 3 a Torino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 1° marzo 2016, n. mecc. 2016-00710/026;
E
La Regione Piemonte, C.F. 80087670016, rappresentata dall’Assessora alla Cultura e Turismo Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Torino il 3/8/1961, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede di xxx Xxxxxxx 00 a Torino, a quanto segue debitamente autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 26-3569 del 4 luglio 2016;
PREMESSO CHE
- Con la costituzione della “Commissione per lo Studio di Fattibilità di un Museo dell’Uomo”, istituita con la D.G.R. n. 140-33568 del 12/12/1989, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino hanno dato inizio al progetto di realizzazione del Museo dell’Uomo.
- con la D.G.R. . 21-4127 del 15/10/2001 è stata individuata nel Palazzo degli Istituti Anatomici, compreso nel quadrilatero delimitato da corso M. d’Xxxxxxx e dalle vie Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx e Xxxxxx, la sede idonea del Museo ed è stata approvata la
stipula di una convenzione con l’Università degli Studi di Torino- Rep. n. 6423 del 15/11/2001 - che ha formalizzato le proposte sviluppate dalla Commissione sopra citata per la realizzazione del Museo dell’Uomo. Con tale convenzione, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi di Torino si sono impegnate a favorire la valorizzazione e la fruizione delle collezioni già presenti nel Palazzo degli Istituti Anatomici, a provvedere al trasferimento e riallestimento in tale edificio del Museo Lombroso e successivamente del Museo di Antropologia ed Etnografia, oltre che al riordino e restauro del Museo di Anatomia Umana, garantendone la cura, la gestione e la pubblica fruizione e assicurando la necessaria integrazione tra i diversi insediamenti museali in un unico organico insieme;
- a partire dall’anno 2002, con successivi accordi l’Università, la Città di Torino e l’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Roma si sono impegnati a collaborare per la realizzazione del progetto di allestimento del Museo della Frutta nello stesso Palazzo degli Istituti Anatomici;
- al fine di disciplinare forme e modalità di gestione dei citati musei, tra l’Università degli Studi di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte è stata stipulata in data
14 marzo 2007 la convenzione Rep. n. 12231, successivamente rinnovata con la convenzione Rep. n. 15483 del 22/07/2010;
- dal 13 febbraio 2007, nel Palazzo degli Istituti Anatomici sono stati aperti al pubblico il Museo di Anatomia Umana e il Museo della Frutta e dal 27 novembre 2009 è altresì fruibile il Museo Lombroso;
- l’Università di Torino, in conformità con quanto previsto nel proprio statuto in tema di funzione di pubblico interesse attinente alla tutela, ricerca scientifica, didattica e valorizzazione dei beni patrimoniali, attribuisce rilevanza ai Musei dell’Ateneo e ha istituito nel luglio 2014 il Sistema Museale di Ateneo al quale, tra gli altri, afferiscono il Museo di Anatomia Umana e il Museo Lombroso; il sistema Museale di Ateneo si avvale del Dipartimento di Neuroscienze “Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx” quale sede amministrativa;
- richiamato l’art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale “… le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.
Art. 2
Le finalità del presente Accordo mirano al miglioramento della fruizione e della gestione di musei scientifici per potenziarne la missione in termini di valorizzazione di un ingente patrimonio in beni culturali oltre che di promozione scientifica, educativa e turistica per favorirne l’integrazione in una rete culturale regionale e nazionale.
I sottoscrittori intendono disciplinare con il presente Accordo la gestione, lo sviluppo e il completamento del Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici, realizzando i previsti settori espositivi che ancora mancano a completare il progetto (Museo di Antropologia ed Etnografia, settore sull’Evoluzione dell’Uomo e Museo di Storia della Medicina) oltre che aree comuni per spazi espositivi temporanei e di deposito.
Art. 3
Ai fini del presente Accordo si intendono per:
a) "conservazione": ogni attività diretta ad una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro volta a garantire la sicurezza e l’integrità dei beni;
b)“gestione": ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione per assicurare l’organizzazione e il funzionamento dei musei e la fruizione pubblica dei beni;
c) "valorizzazione": ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione assicurando:
1. il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
2. il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
3. la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
4. l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione con altri Enti o istituzioni culturali e di ricerca (pubblici o privati);
5. l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
6. l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
7. l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
8. l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
d) "promozione": ogni attività diretta a sollecitare e a sostenere le attività culturali assicurando l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescerne la conoscenza, a favorirne la diffusione e l'integrazione con quelle relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale.
Art. 4
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a:
- garantire lo svolgimento delle attività di conservazione, di gestione e di valorizzazione dei Musei oggetto del presente Accordo di Collaborazione, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti, degli Atti regionali e comunali di indirizzo in materia di musei e standard museali, nonché del presente Accordo di Collaborazione e delle sue eventuali modifiche, assicurando i più elevati standard qualitativi, oltre una corretta gestione e manutenzione dei beni concessi, e garantendo la continuità del servizio e il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all’arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza dei Musei citati in premessa, favorendo, tra l’altro, l’incontro, il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei cittadini, regionali, nazionali ed internazionali e allo lo sviluppo di relazioni scientifico-culturali con Enti esterni pubblici e privati;
- ad approvare i piani annuali e/o programmi pluriennali relativi al programma di gestione, promozione e valorizzazione dei predetti musei, redatti dal gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 6.
In particolare:
L’Università degli Studi di Torino:
a) garantisce con il Sistema Museale di Ateneo la sede del coordinamento e la
gestione amministrativa;
b) individua nel Sistema Museale di Ateneo il destinatario dei contributi di finanziamento necessari ai musei; il Sistema Museale di Ateneo provvede alla loro gestione secondo le modalità e per i fini individuati dai piani annuali e/o programmi pluriennali;
c) incarica il Sistema Museale di Ateneo a introitare gli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso ed eventuali prodotti, dettagliati dai piani annuali o dai programmi pluriennali, dei musei universitari afferenti al Sistema Museale di Ateneo. Tale incasso, sarà imputato su fondi del Sistema Museale di Ateneo ed espressamente dedicato ad attività connesse alla fruizione, valorizzazione, conservazione e gestione di beni museali presentando a fine anno regolare rendicontazione all’Amministrazione centrale;
d) mantiene a proprio carico la copertura delle spese generali per la gestione e il funzionamento dei Musei. Per quanto riguarda le utenze di competenza del Museo della Frutta, l’Università potrà richiedere rimborso sulla base di appositi accordi con la Città di Torino;
e) favorisce la migliore fruibilità possibile degli spazi consentendo l’accessibilità della struttura funzionalmente agli orari di apertura definiti nei piani annuali;
f) si impegna a farsi carico degli oneri assicurativi generali e necessari;
g) si impegna a favorire l’attività e promuovere lo sviluppo del Sistema Museale di Ateneo garantendo l’assegnazione di personale adeguato.
La Città di Torino:
a) garantisce le risorse umane necessarie al funzionamento e alla custodia del Museo della Frutta, collaborando, qualora possibile in relazione alle risorse disponibili, anche al funzionamento e alla custodia degli altri musei del Palazzo secondo le previsioni dei piani annuali o programmi pluriennali;
b) provvede alla gestione contabile degli incassi derivanti dal Museo della Frutta, collaborando, qualora possibile in relazione alle risorse disponibili, alla tenuta della contabilità degli altri musei del Palazzo, sulla base delle previsioni di volta in volta stabilite dai piani annuali o dai programmi pluriennali;
c) contribuisce, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio, al sostegno economico necessario per la tutela e la valorizzazione delle collezioni afferenti ai musei e per la gestione dell’amministrazione ordinaria e straordinaria con
riferimento alle esigenze individuate dai piani annuali e dai programmi pluriennali di attività e gestione;
La Regione Piemonte:
a) si attiva per contribuire, con le risorse stanziate dalle leggi di bilancio e previa adozione di appositi provvedimenti amministrativi, al sostegno dei costi occorrenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle collezioni afferenti ai musei, con riferimento alle esigenze individuate e approvate dai piani di attività annuali e dai programmi pluriennali di attività e gestione;
b) si impegna, compatibilmente con le disponibilità dei relativi bilanci annuali, a far fronte agli impegni economici necessari per il sostegno di personale scientifico avente formazione attinente alle tematiche dei suddetti Musei, tramite la copertura di assegno di ricerca finalizzato a temi relativi le specifiche collezioni, secondo le necessità individuate e approvate nei piani annuali o programmi pluriennali di gestione.
Art. 5
I sottoscrittori identificano il Sistema Museale di Ateneo come sede di raccordo e di gestione dei musei del Palazzo degli Istituti Anatomici che svolgerà le funzioni amministrative necessarie all’attuazione dei piani annuali e/o programmi pluriennali con personale ad esso assegnato o appositamente destinato.
Art. 6
Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente accordo e al fine di armonizzare gli interventi di gestione, sviluppo e completamento del Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici, le parti convengono alla costituzione di un Gruppo di Lavoro, così composto:
- il Presidente del Sistema Museale di Ateneo, con funzioni di coordinamento;
- il Delegato del Rettore per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema Bibliotecario, Archivistico e Museale di Ateneo;
- il Dirigente del Settore Musei per la Città di Torino, o suo delegato;
- il Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale , Musei e Siti UNESCO per la Regione Piemonte, o suo delegato.
Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di predisporre i piani annuali e/o i programmi pluriennali individuando gli impegni relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni, indicando le esatte modalità e i tempi previsti per la loro attuazione,
quantificando le risorse necessarie e le fonti di finanziamento previste, a garanzia della sua sostenibilità finanziaria.
Eventuali variazioni e integrazioni proposte dalle parti devono essere ugualmente concordate.
Il Gruppo di Lavoro avrà inoltre il compito di individuare tutte le iniziative che riterrà necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità previste dall’accordo e sarà affiancato dal Coordinatore del Sistema Museale di Ateneo e potrà avvalersi di altri collaboratori esperti.
Art. 7
Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data di stipula e ha la durata di 3 anni solari, ed è rinnovabile.
Art. 8
Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a tassa fissa (ai sensi dell’art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente.
Art. 9
Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Torino.
Letto, confermato, sottoscritto digitalmente il 27/12/2016
per l’Università degli Studi di Torino Il Rettore
Xxxxxxxxx Xxxxx
per la Città di Torino L’Assessora alla Cultura Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
per la Regione Piemonte L’Assessora alla Cultura e Turismo Xxxxxxxxx Xxxxxx