ACCORDO QUADRO RELATIVO [•]
ACCORDO QUADRO RELATIVO [•]
L’anno [●] e questo giorno [●] del mese di [●] presso la sede amministrativa di CSA Impianti Spa
TRA
la società sei Toscana srl [●] , di seguito anche solo “SEI” o “Stazione Appaltante”;
E DALL’ALTRA
la società [●], di seguito anche solo “[●]” o semplicemente “Fornitore” o “operatore”;
PREMESSO CHE
− SEI è una società di diritto privato che a seguito dell’aggiudicazione della concessione per l’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Grosseto, Livorno (limitatamente ai comuni della Val di Cornia) e Siena bandita dall’ATO Toscana Sud (di seguito anche solo “ATO”) (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3), svolge il servizio di igiene urbana sul territorio descritto a decorrere dallo scorso 01.01.2014 in forza del contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’ambito in data 27.03.2013 ai rogiti Notaio Dr. Ceni di Siena;
− con delibera assembleare di ATO n. 24 del 18.12.2017 e successiva determina del Direttore Generale n. 115 del 24/10/2018, ATO Toscana Sud ha dato incarico a SEI Toscana srl, di procedere ad una procedura di gara per l’acquisizione, il montaggio e la manutenzione di dispositivi da installare su cassonetti e bidoni carrellati (di seguito complessivamente anche solo la “Fornitura”);
− considerato che per le Fornitura non era stato indicato un parametro di costo nella gara indetta da ATO per l’affidamento della concessione del servizio di igiene urbana, la stessa ATO Toscana Sud ha imposto a SEI - altrimenti non tenuta per gli appalti di forniture e servizi all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/2016, come confermato anche dal parere AG 47/13 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e dall'art. 177 dello stesso d.lgs. 50/2016 – di procedere, all’individuazione del fornitore mediante procedura concorsuale pubblica;
− SEI ha quindi promosso una procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per la scelta del fornitore prevedendo che la fornitura sarebbe dovuta avvenire mediante accordo quadro con un unico operatore ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 della durata di tre anni;
− all’esito della procedura di gara è stata individuata come miglior offerta quella di [●]
(di seguito anche solo il “Fornitore”);
− con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del [●] è stato approvato l’operato della Commissione di gara, con la conseguenza che l’aggiudicazione nei confronti di [●] è divenuta definitiva;
− tenuto conto che la verifica dei requisiti richiesti ha avuto esito positivo;
− risulta essere intenzione delle parti, come sopra costituite, procedere alla formale sottoscrizione del presente accordo quadro
Art. 1 - PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto
Art. 2 - OGGETTO ACCORDO QUADRO E DURATA
1. Il presente accordo quadro è rivolto a disciplinare:
a) la fornitura per la durata di tre anni:
i) Nr. 934 dispositivi per il controllo volumetrico del conferimento dei rifiuti, denominati “calotte”, aventi capacità nominale interna utile di 30 e 22 litri con tolleranza del +/- 2%, da installare sul coperchio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato e/o altro CER; si precisa che il mix di dispositivi da fornire è dato indicativamente e in modo non vincolante al 20% da “calotte” da 30 litri e al 80% da calotte da 22 litri - Quantità minima garantita: nr. 374 dispositivi;
n.b.: il sistema di identificazione utente e controllo accesso di cui al successivo punto può essere indifferentemente integrato all’interno della calotta o realizzato con un dispositivo fisico distinto ad essa collegata funzionalmente e/o fisicamente;
ii) Nr.1.414 dispositivi di identificazione utente, controllo accesso informatizzato e sistema di trasmissione dati completo di sistema di chiusura cassonetti denominati “bloccaggio cassonetti”, da installare sulla vasca di cassonetti stradali da 1100 a 3200 litri per la raccolta del rifiuto differenziato simmetrici o asimmetrici, con o senza pedaliera - Quantità minima garantita: nr. 566 dispositivi;
iii) Nr. 1.894 dispositivi di identificazione utente, controllo accesso informatizzato e sistema di trasmissione dati completo di sistema di chiusura denominati “bloccaggio coperchio”, da installare nei bidoni carrellati a due ruote (da 240 a 360 litri) per la raccolta del rifiuto differenziato - Quantità minima garantita: nr. 758 dispositivi;
iv) Xx. 000 dispositivi per la rilevazione del livello di riempimento cassoni stradali con sistema di trasmissione dati al sistema di chiusura e controllo accessi del cassonetto su cui
è installato, da installare nei cassonetti stradali di grandi dimensioni (maggiori di 2400 litri) per la raccolta rifiuti differenziati - Quantità minima garantita: nr. 100 dispositivi;
v) Nr. 300.000 tessere di identificazione utente da utilizzare per l’apertura dei dispositivi sopra indicati, dotate di codice univoco identificativo e TAG RFID per la lettura di prossimità, stampate in fronte retro in quadricromia con dati forniti dalla committente- Quantità minima garantita: nr. 120.000 tessere.
b) la manutenzione per 5 anni decorrenti dalla data di montaggio dei dispositivi oggetto della predetta fornitura, con la precisazione che il costo per il primo anno di manutenzione è compreso nel prezzo di fornitura.
2. Fermo restando il quantitativo minimo garantito, le quantità oggetto di fornitura per ciascun dispositivo e per le tessere sopra indicate sono puramente indicative e non costituiscono vincolo per SEI Toscana, che potrà introdurre variazioni quantitative in aumento nel rispetto dell’art. 106 d.lgs. 50/2016.
3. Rimane facoltà di SEI Toscana distribuire gli ordini di fornitura in assoluta discrezionalità su tutta la durata triennale della fornitura.
4. In caso di ordine avanzato nella vigenza dell’Accordo quadro, il Fornitore sarà in ogni caso obbligato alla fornitura, nonché alla relativa manutenzione quinquennale, anche se la consegna e il montaggio dovessero intervenire ad accordo quadro già scaduto.
Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO
1 - L’importo complessivo del presente accordo quadro viene così stimato:
i) Euro [•] per fornitura, montaggio dei dispositivi sui contenitori, collaudo dell’insieme ottenuto e manutenzione del primo anno dei dispositivi di cui all’elenco dell’art 2.1;
ii) Euro [•] per la manutenzione dei 4 anni successivi al primo anno (il costo di quest’ultimo è incluso nella fornitura);
iii) Euro [•] per oneri per la sicurezza
2 - Detto importo costituisce una indicazione presunta e non garantita, con la conseguenza che il Fornitore sarà pagato solo per i dispositivi forniti, salvo il quantitativo minimo garantito, e sulla base dell’attività di manutenzione effettivamente svolta e calcolata in funzione dei soli dispositivi forniti; ne consegue che il Fornitore si assume, come già dichiarato in sede di gara, l’alea connessa al raggiungimento dell’importo sopra indicato, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di SEI qualora lo stesso non venisse raggiunto.
Art. 4 - ORDINE TIPO E TEMPI DI CONSEGNA
1. Le singole forniture saranno richieste mediante ordini attuativi nei quali verranno indicate le quantità, le tipologie di dispositivi, i tempi ed i luoghi di consegna.
L’ordine tipo è costituito da un “minimo standard” è fissato in n. 50 pz per ciascuna attrezzatura ordinata, ad esclusione dei dispositivi di controllo riempimento e delle tessere con non avranno tale limite numerico; per i dispositivi di controllo riempimento e le tessere il quantitativo di ciascun ordine è determinato in assoluta autonomia da SEI Toscana.
2. Gli ordini “tipo” saranno emessi di volta in volta, a discrezione di Sei Toscana, in funzione delle esigenze di posizionamento sul territorio dei contenitori informatizzati;
3. Costituisce facoltà di SEI Toscana quella di emettere contestualmente fino ad un massimo di n. 4 ordini “Tipo”.
4. Ciascun ordine “Tipo” ha un tempo di consegna definito di [Nota: vedere offerta aggiudicatario] giorni, intendendosi per tempo di consegna quello che si conclude con il montaggio dei dispositivi sui contenitori messi a disposizione ed il loro collaudo.
5. Rimane nella facoltà di SEI Toscana procedere ad ordini per quantitativi diversi rispetto a quelli indicati nell’ordine tipo.
Art. 5 - CONDIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA
1. I dispositivi oggetto di fornitura dovranno avere le specifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale come integrate per effetto dell’offerta tecnica qualitativa proposta in sede di gara dal Fornitore.
2. Le forniture basate sul presente accordo quadro saranno aggiudicati all’Operatore, senza un ulteriore confronto competitivo applicando per la fornitura di ciascun dispositivo il prezzo unitario offerto in sede di gara riportato nella seguente tabella:
[Nota: riportare tabella con prezzi unitari offerti]
3. I prezzi unitari di cui sopra comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura come specificato nella Capitolato Speciale di Appalto, al quale integralmente si rimanda, oneri tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di trasporto, consegna e montaggio nei luoghi indicati da SEI Toscana srl.
4. Nei predetti prezzi si tiene anche conto del fatto che il Fornitore è autonomo nella consegna nel senso che dispone in proprio dei mezzi necessari, per lo scarico, la collocazione e il montaggio dei dispositivi oggetto di fornitura.
Art. 6 - CONDIZIONI TECNICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MANUTENZIONE
1. La manutenzione dovrà essere svolta nelle tempistiche e secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale di appalto come integrate per effetto dell’offerta tecnica qualitativa proposta in sede di gara dal Fornitore.
2. La manutenzione per il primo anno successivo al collaudo è compresa nel prezzo di fornitura, mentre per i quattro anni successivi sarà aggiudicata all’Operatore, senza un ulteriore confronto competitivo applicando per la stessa il prezzo unitario offerto in sede di gara riportato nella seguente tabella:
[Nota: riportare tabella con prezzi unitari manutenzione]
I prezzi unitari sopra precisati comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della manutenzione come specificata nella Capitolato Speciale di Appalto
3. La manutenzione sarà svolta dal Fornitore - e quindi pagata da SEI Toscana - solo in funzione dei singoli dispositivi forniti e dell’attività di manutenzione svolta come rendicontata e verificata dal Direttore dell’Esecuzione.
4. La decorrenza del contratto di manutenzione è fissata alla data di collaudo positivamente accettato e la durata è di anni 5 da tale data.
Art. 7 – LUOGHI DI CONSEGNA
1. La fornitura dovrà essere eseguita, nell’arco del periodo di fornitura, presso gli impianti e/o presso le sedi operative di SEI Toscana indicate al momento del singolo ordine.
SEI predisporrà 4 aree dedicate, una per ogni provincia, presso le quali saranno messi a disposizioni i contenitori da equipaggiare da parte di SEI e dove dovranno essere consegnati i dispositivi e montati sui contenitori da parte del Fornitore.
2. Dopo aver ricevuto l’ordine con l’indicazione del luogo presso il quale effettuare la consegna, il Fornitore dovrà predisporre il relativo DUVRI.
3. Rimane nella facoltà di SEI Toscana procedere ad ordini per quantitativi diversi rispetto a quelli indicati nell’ordine tipo.
4. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da documento di trasporto (DDT); in ciascun DDT dovrà essere riportata l’indicazione della struttura aziendale ricevente, il numero e la tipologia di dispositivi consegnati. Tale documento dovrà essere firmato dall’incaricato di SEI Toscana nella struttura ricevente, al fine di favorire l’iter procedurale dei pagamenti.
Xxxxx del DDT dovrà essere lasciato all’incaricato di SEI Toscana e comunque allegato alla fattura.
5. Per ritardi nelle consegne, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penalità previste dall’art. 14 del presente Accordo Quadro.
6. Ad ogni consegna sarà presente un incaricato di Sei Toscana S.r.l. che potrà valutare la corrispondenza dei dispositivi consegnati, per qualità e quantità, a quelli ordinati, anche contestualmente alla consegna, ed effettuare alla committente le segnalazioni di discordanza della fornitura rilevate.
7. Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, il fornitore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari a rendere la fornitura
corrispondente alle norme tecniche di riferimento e alle richieste di cui la Capitolato Speciale di Appalto come integrato per effetto della proposta tecnica qualitativa del Fornitore. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico del fornitore, compresi quelli aggiuntivi che la committente dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di SEI Toscana di attivare le penali, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, il mancato pagamento da parte del Fornitore entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da SEI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, comporterà l’escussione della cauzione definitiva da parte di SEI Toscana, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l’importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.
10. Oltre al predetto controllo qualitativo, SEI Toscana si riserva di effettuare un controllo quantitativo sul numero dei dispositivi consegnati.
11. In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, SEI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore; rispetto al controllo quantitativo, si configura una inadempienza grave e significativa quando si ha uno scostamento superiore al 5% rispetto al quantitativo complessivo oggetto dell’ordine.
12. A prescindere dalla gravità dell’inadempimento, in ogni caso il Fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 de parte di SEI.
ART. 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE E CONTROLLI
1. A seguito del collaudo funzionale collaudo positivo di ogni singolo lotto di dispositivi forniti, si configura l’obbligo del Fornitore ad eseguire la manutenzione nei termini previsti nel Capitolato Speciale di Appalto come integrati con l’offerta tecnica qualitativa di gara.
2. Con cadenza mensile il Fornitore invierà alla Committente una relazione dettagliata (report) elencante gli interventi effettuati (tutti, inclusi quelli non originati da segnalazioni della Committente).
Tali report, consegnati alla Committente, saranno oggetto di verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione e saranno utilizzati dal Fornitore ai fini della fatturazione.
ART. 9 - PAGAMENTI
1. Per ciascun ordine di fornitura, l’aggiudicatario emetterà fattura che sarà liquidata a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di collaudo positivo della fornitura redatto in contraddittorio tra le parti, nonché di apposito visto sulla fattura rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione.
2. Rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dopo il primo anno, che saranno conteggiati moltiplicando i prezzi unitari di cui al precedente art. 6 per i dispositivi forniti, il Fornitore emetterà una singola fattura, che sarà liquidata a 120 (centoventi) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, entro il 15 del mese n+1 in cui riporterà tutti gli interventi eseguiti nel mese n.
3. Ai fini della liquidazione delle fatture, ciascun documento contabile dovrà essere accompagnato da:
- copia del Documento di Trasporto (DDT) controfirmato dal personale di SEI Toscana (solo per la fornitura in opera)
- per la manutenzione dovrà essere sempre allegato l’elenco delle attrezzature oggetto di contratto (numero e tipo)
- di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità quale condizione necessaria per il pagamento,
nonché da ogni altro documento che la normativa di settore richiedesse ai fini della liquidazione.
4. Con il pagamento del corrispettivo si intende compensato e rimborsato il fornitore di ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente la fornitura e gli interventi di manutenzione eseguiti.
Art. 10 - DOCUMENTI DELL’ACCORDO QUADRO
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara con relativi allegati;
• Il Capitolato Speciale di Appalto;
• Offerta tecnica qualitativa del Fornitore;
• Offerta Tecnico Quantitativa ed Economica del Fornitore;
• Giustificativi forniti dal Fornitore in sede di verifica di congruità dell’offerta [Nota: eventuale].
2. Il Fornitore dichiara di ben conoscere e quindi accettare integralmente i documenti citati nel predetto elenco, ritenendoli vincolanti nei rapporti con la stazione appaltante.
Art. 11 - OBBLIGHI FORNITORE
1. Il Fornitore garantisce il funzionamento in esercizio dei beni oggetto di fornitura che dovranno conservare le caratteristiche tecniche richieste anche mediante le attività di manutenzione contrattualmente previste per una durata di cinque anni dalla fornitura e successiva installazione dei dispositivi.
Art. 12 - SUBAPPALTO
1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità dell’art. 105 d.lgs. 50/2016.
2. Il Fornitore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici.
Art. 13 - SOSPENSIONE
1. Non è ammessa la sospensione della fornitura se non nei casi di forza maggiore.
2. SEI potrà, in qualsiasi momento, autorizzare o disporre per iscritto sospensioni degli ordini qualora cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti della Pubblica Autorità, di ATO Toscana Sud o a diverse indicazioni de Comuni nei cui territori dovranno essere installati i cassonetti e i bidoni interessati dalla presente fornitura; in tale ipotesi, la sospensione non dà diritto al Fornitore a compensi di sorta.
3. Laddove si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell’espletamento della fornitura, il fornitore, dovrà darne immediata comunicazione scritta e documentata a SEI Toscana che, previo accertamento del caso, concorderà con l’impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe della fornitura avranno il solo scopo di esonerare il fornitore dalle penalità di cui al successivo art. […], per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.
Art. 14 – PENALI CONNESSE ALLA FORNITURA
1. Rispetto alle forniture trova applicazione:
i) una penale dell’importo dell’uno per mille sul valore del singolo ordine tipo per ciascun giorno di ritardo nella consegna rispetto a quello pattuito all’art. 4;
ii) una penale dell’uno per cento sul valore del singolo ordine per l’ipotesi di mancata corrispondenza, sia quantitativa che qualitativa, dei dispositivi consegnati rispetto a quelli ordinati.
iii) una penale dello 0,5% del valore dell’intera fornitura per ogni mese di ritardo rispetto ad un anno dalla data di messa in esercizio del sistema per la realizzazione di una rete di dispositivi in grado di dialogare direttamente con il sistema ERP aziendale senza interposizione di dispositivi di concentrazione/transcodifica/traduzione di cui la stessa committente non abbia il controllo.
ART. 15 – PENALI CONNESSE ALLA MANUTENZIONE
1. Il mancato rispetto della tempistica prevista nel Capitolato Speciale di appalto per gli interventi finalizzati al ripristino funzionale dei singoli dispositivi - i entro 24 ore dall’invio della segnalazione per le calotte e 48 ore dall’invio della segnalazione per i dispositivi di
identificazione e controllo accessi – comporterà una penale pari a 100
€/segnalazione/giorno di ritardo per ogni dispositivo; frazioni di giornata saranno conteggiate come giornate intere.
2. Un’ulteriore penale è prevista per la “mancata affidabilità dei dispositivi” misurata attraverso la registrazione del numero di interventi di ripristino funzionale che dovesse eccedere il 20% del numero delle calotte installate ed il 5% dei dispositivi identificazione e controllo accessi su base mensile, comporterà l’applicazione di una penale sul canone di manutenzione mensile contrattuale.
La valorizzazione di tale penale sarà pari alla percentuale di “anomalie codificate” registrate nel mese, in eccedenza rispetto alla percentuale ammessa. Tale percentuale viene calcolata a decurtazione del canone mensile di manutenzione, secondo i criteri stabiliti nel capitolato speciale di appalto.
Art. 16 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO
1 - Ferme le ipotesi di risoluzione amministrativa di cui all’art. 108 d.lgs. 50/2016, SEI Toscana potrà risolvere il contratto, ex art. 1456 cod. civ., quadro, oltre alle ipotesi già espresse nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché nel presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:
a) allorché il Fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza dovuta autorizzazione o eccedendo i limiti di legge;
b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di fornitura;
c) in caso di applicazione per tre volte delle penali di cui all’art. 14 e 15, fatta salva l’ipotesi in cui l’applicazione di dette penali non configuri una ipotesi di risoluzione ex art. 108 d.lgs. 50/2016;
d) in caso di mancata ricostituzione della cauzione definitiva per l’ipotesi in cui la stessa sia oggetto di escussione;
e) in caso di ritardo rispetto ad un anno dalla data di messa in esercizio del sistema rispetto alla realizzazione di una rete di dispositivi in grado di dialogare direttamente con il sistema ERP aziendale senza interposizione di dispositivi di concentrazione/transcodifica/traduzione di cui la stessa committente non abbia il controllo;
f) per l’ipotesi di cui al successivo art. 19, comma 2;
g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dalla legge.
2. Qualora intervengano fatti o accadimenti tali da rendere economicamente non conveniente la prosecuzione del presente Accordo Quadro, SEI si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall’accordo quadro in qualsiasi momento, con un preavviso motivato di almeno 20 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o
posta elettronica certificata.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Al fornitore sarà riconosciuto esclusivamente l’importo dovuto per gli ordini effettivamente eseguiti. In ogni caso, il fornitore rinuncia espressamente, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
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Art. 17 - SOSPENSIONE PAGAMENTI
Oltre alle altre ipotesi di legge, SEI sospenderà i pagamenti qualora il Fornitore si rendesse colpevole di frode, negligenza ovvero contravvenissero agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sino a definizione della controversia.
Art. 18 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
1. Nell’esecuzione delle attività di cui al presente contratto il Fornitore è tenuta a:
- applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento in vigore e le leggi in materia;
- assumere tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, ecc.
- rispettare la normativa vigente soprattutto in materia di prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- farsi carico di ogni onere descritto nel capitolato d’oneri e/o previsto dalla vigente normativa per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto,
2. Prima di ciascuna fornitura e di ciascun intervento manutentivo presso i locali di SEI il Fornitore dovrà:
i) attestare il possesso di quanto previsto all’art 26 comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008;
ii) produrre il proprio documento di valutazione dei rischi che verrà inviato a SEI Toscana prima di effettuare la consegna o l’intervento manutentivo.
ART 19. - GARANZIE - COPERTURA ASSICURATIVA – ESTENSIONE GARANZIE
1. Il Fornitore ha consegnato:
i) polizza n. [•] rilasciata da [•] a garanzia della cauzione definitiva per l’importo di euro [•];
ii) polizza n. [•] rilasciata da [•]a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e valida per l’intera durata del contratto quadro e quindi fino alla scadenza del quinto anno successivo alla consegna dell’ultimo dispositivo.
2. Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Fornitore sarà tenuto, previo invito di SEI, a ripristinarla a proprie spese al più tardi
entro dieci giorni dalla richiesta. Qualora ciò non si verifichi, SEI avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto al Fornitore alcunché a titolo di indennizzo con conseguente facoltà della stessa SEI di escutere la cauzione definitiva per l’intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.
3 - Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dai singoli operatori, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 20 - NORME APPLICABILI
1. Il Fornitore dovrà osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autorità competente e che abbiano, comunque, attinenza con l’appalto oggetto del presente Accordo.
2. In particolare il Fornitore dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall’arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative idonee ad evitare l’insorgere di danni a terzi, persone o cose, dipendenti, ausiliari, collaboratori della medesima, subappaltatori, fornitori, aventi interesse o contatto a qualsiasi titolo anche occasionale durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, in difetto, unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra, il Fornitore medesima.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro e ad integrazione del medesimo, sia ai fini della disciplina dei rapporti derivanti dal contratto stesso, sia ai fini del sopracitato obbligo dell’Affidataria di osservanza delle norme e dei regolamenti, si richiamano, in quanto comunque applicabili, le seguenti fonti:
- tutte le norme in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. 50/2016 e modifiche ed integrazioni e successive modifiche e integrazioni;
- tutte le norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni in materia di legislazione del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori e, in particolare, il D. Lgs. 09/04/2008
n. 81 e ;successive modificazioni ed integrazioni
- il Codice Civile.
Art. 21 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A.
Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi
previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Direttore dell’Esecuzione è designato nella persona di [●]
Art. 23 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Siena
Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti conclusi in esecuzione dello stesso, nessuna esclusa, saranno a carico del Fornitore.
ART. 25 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Accordo Quadro, si fa espresso rinvio ai documenti richiamati all’art. 10, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.
Xxxxx, approvato e sottoscritto