Contract
IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL’1/08/2012
Decreto n. 691 del 3 Maggio 2021
Accettazione proposta conciliativa formulata dal Giudice ed approvazione del relativo schema di scrittura privata per la risoluzione della controversia instaurata, con atto di citazione, innanzi al Tribunale civile di Bologna, R.G. n. 4449/2019, dalla Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx s.s.. contro il Presidente della Regione dell’Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell’art. 1 del DL 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012, Invitalia s.p.a. e la Regione Xxxxxx-Romagna, avente ad oggetto l’annullamento del decreto n. 4117 del 05/12/2016 di rigetto della domanda di contributi, prot. n. CR-36311-2016 dell’01/07/2016, presentata ai sensi dell’Ord. 57/2012 s.m.i. per l’intervento di demolizione e nuova costruzione di un immobile sito nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00.
Visti:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Xxxxxx-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della
Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Xxxxxx-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l’art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020, il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Preso atto che
- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna Xxxxxxx Xxxxxxxxx che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato nuovamente, in qualità di Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, Xxxxxxx Xxxxxxxxx che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;
Richiamate:
- l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014,
16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016,
02/2017, 20/2017,35/2017, 2/2018, 7/2018 e 6/2020;
- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e s.m.i. recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57/2012” con la quale, tra l’altro, il Commissario Delegato ha individuato in INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. la società deputata allo svolgimento delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi, nonché l’attività legale a supporto del procedimento amministrativo connesso all’Ordinanza n. 57/2012;
- l’Ordinanza n. 16 del 26 giugno 2019, recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e smi, n. 26/2016 e smi, n. 13/2017 e smi, n. 31/2018 e n. 2/2019 e smi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna” nell’ambito della quale dato atto della durata del rapporto convenzionale con INVITALIA, stipulato sino al 31 dicembre 2020;
Considerato quanto previsto dalla convenzione stipulata tra il Commissario delegato per la ricostruzione e INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a, rispetto alle modalità di rendicontazione delle attività espletate da INVITALIA in attuazione del medesimo accordo e conseguenti verifiche effettuate dal Commissario ai fini del riconoscimento del corrispettivo pattuito;
Premesso che, con istanza CR-36311-2016 dell’01/07/2016, presentata sull’applicativo Sfinge, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 s.m.i. la Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx x.x. ha chiesto un contributo pari ad € 264.142,66 volto alla realizzazione di un intervento di demolizione e nuova costruzione dell’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472;
Tenuto conto che:
- con decreto n. 4117 del 05/12/2016, il sottoscritto Commissario Delegato ha rigettato la domanda di contributo di cui al punto precedente, per i seguenti motivi: mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma, con conseguente non necessità dell’immobile al riavvio dell’attività produttiva; progetto incongruo rispetto all’attività esercitata dall’azienda agricola;
- con atto di citazione, notificato in data 08/03/2019, PG/2019/0234665, la Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx x.x. ha instaurato il giudizio R.G. n. 4449/2019 innanzi al Tribunale civile di Bologna nei confronti del Commissario Delegato, di Invitalia s.p.a. e della Regione Xxxxxx-Romagna, chiedendo l’annullamento del decreto n. 4117 del 05/12/2016 ed il riconoscimento del diritto alla concessione del contributo richiesto con istanza prot. CR-36311-2016 dell'01/07/2016, per un importo complessivo di € 264.142,66 o in quello, diverso, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e risarcimento del maggior danno;
- si sono costituiti in giudizio il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ed Invitalia s.p.a., con gli Avv.ti xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx; la Regione Xxxxxx-Romagna invece non si è costituita;
- nel corso del giudizio è stata disposta dal Giudice una Consulenza Tecnica d’Ufficio, al termine della quale il perito d’ufficio nominato, Ing. Xxxxxxx Xx Xxxxx, e l'Ausiliario, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, hanno riconosciuto spettante a parte attrice una superficie complessiva, strettamente razionale all'utilizzo in funzione dell'attività aziendale, pari a 60,04 mq, per un valore di indennizzo pari a € 60.940,60;
- all'udienza dell'11/02/2021 le parti rassegnavano le proprie conclusioni;
- nel verbale d'udienza dell'11/02/2021 il G.I. concedeva alle parti termini per il deposito delle conclusionali e repliche e proponeva di chiudere la controversia alle seguenti condizioni:
> corresponsione da parte del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma dell'importo di € 60.940,60 a favore di parte attrice;
> spese di lite compensate tra l'attrice e la Regione Xxxxxx-Romagna;
> riconoscimento di contributo per le spese di lite a favore di Invitalia liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge a carico di parte attrice;
invitando le parti a comunicare a mezzo PCT l'eventuale raggiungimento di accordo xxxxxxx;
- Invitalia s.p.a., a mezzo del proprio difensore costituito, dichiarava l'intenzione, in caso di raggiungimento di accordo xxxxxxx, di rinunciare al riconoscimento, in suo favore, della somma di euro 4.000,00 (oltre spese generali e accessori di legge), indicata nel verbale d'udienza dell'11/02/2021 quale contributo per le spese di lite a carico di parte attrice.
Visto il parere favorevole rilasciato dall’Avvocatura dello Stato di Bologna, con nota CR 07/04/2021.0004916.E, con il quale si ritiene che “La proposta del Giudice formulata ex art. 185 bis recepisce le conclusioni formulate dal CTU che, per quanto opinabili, sembrano costituire un punto fermo del giudizio difficilmente superabile in sede di appello anche perché accolgono in maniera molto limitata le richieste di controparte. L’integrale compensazione delle spese di lite va poi vista come particolarmente favorevole”;
Richiamato altresì il parere n. 75/2017 della Corte dei Conti Regione Xxxxxx-Romagna, Sezione di Controllo, nella quale è citata la deliberazione della Sezione controllo per la Regione Lombardia, n. 26/2008, secondo la quale “alla base della transazione vi dev’essere una valutazione in merito alla convenienza economica della transazione, in relazione all’incertezza del giudizio”;
Ritenuto per tutte le motivazioni addotte e acquisite opportuno addivenire ad un accordo transattivo;
DECRETA
1) le premesse, da intendersi interamente richiamate, sono parte essenziale del presente atto;
2) di accettare la proposta di accordo conciliativo formulata dal Giudice all’udienza del 11/02/2021 e, conseguentemente, di approvare la sottoscrizione di una scrittura privata tra la Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx s.s, il Presidente della Regione dell’Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, e Invitalia s.p.a., nell’ambito del contenzioso instaurato innanzi al Tribunale civile di Bologna, secondo lo schema di scrittura privata allegato al presente decreto e che di seguito si riassume sinteticamente:
a) il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, senza riconoscimento alcuno delle pretese avverse, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l'attività amministrativa, riconosce, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, alla Soc. Agr. Xxxxxxxxx, che accetta, la corresponsione della somma complessiva di euro 60.940,60 a titolo di contributo per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472, oggetto del medesimo giudizio civile R.G. n. 4449/2019;
b) Il pagamento della suddetta somma, pari a complessivi € 60.940,60, avverrà da parte del Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, attraverso bonifico sul c/c bancario intestato alla Società attrice alle seguenti coordinate IBAN IT 27 Q 030 0000 0000 0000 0002 487, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, termine essenziale al fine di evitare la prosecuzione del giudizio R.G. n. 4449/2019;
c) La Soc. Agr. Xxxxxxxxx, solo a fronte dell'intervenuto effettivo pagamento in suo favore della somma di euro 60.940,60, si dichiara integralmente tacitata con la concessione e la liquidazione della somma suddetta e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande tutte di cui al giudizio R.G. n. 4449/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, oltre che ai diritti sostanziali fatti valere con tale azione nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo di avere definito e di ritenere soddisfatto con il presente accordo ogni aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente l'immobile ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472 oggetto del giudizio citato in premessa;
d) Le parti si impegnano, in ipotesi di corretta esecuzione del presente accordo, ad abbandonare il giudizio R.G. n. 4449/2019, a spese legali integralmente compensate tra tutte le parti in causa;
e) La Soc. Agr. Xxxxxxxxx si impegna a tenere indenne le altre parti dell’accordo da ogni azione o pretesa di terzi soggetti, estranei al rapporto giuridico intercorso, nonché dei
propri aventi causa a qualunque titolo, relativamente alla vicenda in oggetto, rimanendo a carico della Soc. Agr. Xxxxxxxxx ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e/o aventi causa;
3) di dare atto che l’accordo di transazione sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta in triplice originale, che sarà registrato solo in caso d’uso e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima;
4) di approvare lo scherma di atto di transazione allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente)
SCRITTURA PRIVATA CON EFFETTI CONCILIATIVI NEL GIUDIZIO
R.G. N. 4449/2019 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA, SECONDA SEZIONE CIVILE
tra
la SOCIETÀ AGRICOLA XXXXXXXXX XXXXXXX DI XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX
E XXXXX X.X., c.f. e x. Xxx , con sede in , in persona dei legali rappresentanti e Soci Amministratori, Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a , residente in
, c.f. , Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a , residente in
, c.f. , e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a , residente in , c.f.
,
con l’avv. xxxx. Xxxxxxx Xxxx (c.f. ),
E
il PRESIDENTE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA ai sensi dell’art.1
del DL 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a ,
con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna,
E
INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,
con gli avv.ti xxxx. Xxxxxxxx Xxxx (c.f. _), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (c.f. ) e Xxxxx Xxxxxxxxxx (c.f. _ ).
Premesso che
• con atto di citazione la Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx X.X. (d’ora in poi anche solo “Soc. Agr. Xxxxxxxxx”) citava in giudizio il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, la Regione Xxxxxx-Romagna e la società Invitalia s.p.a.., chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa disapplicazione e/o annullamento e/o dichiarazione di illegittimità dei seguenti provvedimenti: - decreto commissariale n. 4117 del 05/12/2016, con il quale il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, ha disposto il rigetto della domanda di concessione del contributo prot. n. CR-36311-2016 dell’01/07/2016, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.; - verbale del Nucleo di Valutazione, con il quale è stata proposta la non ammissione a contributo degli interventi richiesti per le seguenti ragioni: “visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio si propone: la non ammissione a contributo dell’immobile n. 1 per le seguenti motivazioni: - mancata dimostrazione del razionale utilizzo ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma; - il progetto è ritenuto incongruo rispetto all’attività esercitata dall’azienda agricola. Il layout produttivo dell’immobile di nuova costruzione, nonché la conformazione dell’edificio (numero di aperture, caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti), non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente e necessaria alla ripresa dell’attività produttiva dell’impresa agricola”; - esito istruttorio predisposto da Invitalia S.p.A.; - comunicazione di preavviso di rigetto a firma del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- esito di supplemento istruttorio svolto da Invitalia S.p.A.; - ulteriore verbale del Nucleo di Valutazione con il quale è stata confermata la non ammissione a contributo degli interventi richiesti; - ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente,
- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della Società Agricola Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxx X.X. al riconoscimento e alla concessione del contributo richiesto con istanza prot. CR-36311-2016 dell’01/07/2016 per l’intervento di “Demolizione e nuova costruzione” dell’immobile ad uso produttivo agricolo irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472, per un importo complessivo di € 264.142,66 o in quello, diverso, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed al risarcimento del maggior danno, come verrà provato;
- conseguentemente, sempre in via principale, condannare parte convenuta alla corresponsione, in favore dell’istante, del contributo richiesto con istanza prot. CR-36311-2016 dell’01/07/2016 spettante alla Società attrice per l’intervento di “Demolizione e nuova costruzione” dell’immobile ad uso produttivo agricolo irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472, per un importo complessivo di € 264.142,66 o in quello, diverso, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed al risarcimento del maggior danno, come verrà provato”;
• veniva, pertanto, instaurato, dinanzi al Tribunale di Bologna, il giudizio civile rubricato al
R.G. n. 4449/2019 (G.I. dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx);
• nel giudizio si costituiva, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma;
• nel giudizio si costituiva altresì la società Invitalia s.p.a., con gli avv.ti xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx;
• La Regione Xxxxxx-Romagna invece non si costituiva;
• nel xxxxx xxx xxxxxxxx X.X. x. 0000/0000 xxxxxx ammessa una CTU di cui si riportano le risultanze conclusive: “la Superficie complessiva riconosciuta dal CTU Ing. Xxxxxxx Xx Xxxxx e dall’Ausiliario Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in quanto strettamente razionale all’utilizzo in funzione dell’attività aziendale (in conformità all’obiettivo del finanziamento finalizzato al riavvio delle attività di produzione così come previsto dall’ordinanza n° 57/12) relativamente all’edificio bassocomodo Mappale 472 di x. Xxxxxxxxxxx nc 85, risulta pari a 60,04 mq per un valore di indennizzo pari a … € 60.940,60”;
• all’udienza dell’11/02/2021 le parti rassegnavano le proprie conclusioni;
• nel verbale d’udienza dell’11/02/2021 il G.I. proponeva alle parti di chiudere la controversia alle seguenti condizioni: “- corresponsione da parte del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma Regione Xxxxxx Xxxxxxx dell’importo di € 60.940,60 a favore di parte attrice; - spese di lite compensate tra l’attrice e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx; - riconoscimento di contributo per le spese di lite a favore di Invitalia liquidate in € 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge a carico di parte attrice; - invita le parti a comunicare alla sottoscritta a mezzo PCT l’eventuale raggiungimento di accordo bonario”.
***
Tutto ciò premesso, le sopraindicate parti hanno raggiunto un accordo per la definizione stragiudiziale, in via bonaria, della causa R.G. n. 4449/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, alle seguenti condizioni:
SONO PATTI E CONDIZIONI
1) La premessa è da considerarsi parte essenziale ed integrante del presente accordo.
2) Per addivenire alla definizione bonaria stragiudiziale della causa R.G. n. 4449/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, senza riconoscimento alcuno delle pretese avverse, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l’attività amministrativa, riconosce, in adesione alla proposta conciliativa del Giudice, alla Soc. Agr. Xxxxxxxxx, che accetta, la corresponsione della somma complessiva di euro 60.940,60, a titolo di contributo
per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012, ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472, oggetto del medesimo giudizio civile R.G. n. 4449/2019.
3) Il pagamento della suddetta somma, pari a complessivi € 60.940,60, avverrà da parte del Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione post sisma, attraverso bonifico sul c/c bancario intestato alla Società attrice alle seguenti coordinate IBAN IT 27 Q 030 0000 0000 0000 0002 487, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura privata, termine essenziale al fine di evitare la prosecuzione del giudizio R.G. n. 4449/2019.
4) La Soc. Agr. Xxxxxxxxx, solo a fronte dell’intervenuto effettivo pagamento in suo favore della somma di euro 60.940,60, si dichiara integralmente tacitata con la concessione e la liquidazione della somma suddetta e dichiara di rinunciare agli atti, alle azioni e alle domande tutte di cui al giudizio R.G. n. 4449/2019, oltre che ai diritti sostanziali fatti valere con tale azione nonché ad ogni altra pretesa, riconoscendo di avere definito e di ritenere soddisfatto con il presente accordo ogni aspetto e/o diritto e/o pretesa dedotta inerente l’immobile ubicato nel Comune di Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, catastalmente identificato al Foglio 15, Mapp. 472 oggetto del giudizio citato in premessa.
5) Le parti si impegnano, in ipotesi di corretta esecuzione del presente accordo, ad abbandonare il giudizio R.G. n. 4449/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, a spese legali integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
6) La Soc. Agr. Xxxxxxxxx si impegna a tenere indenne le altre parti del presente accordo da ogni azione o pretesa di terzi soggetti, estranei al rapporto giuridico intercorso, nonché dei propri aventi causa a qualunque titolo, relativamente alla vicenda in oggetto, rimanendo a carico della Soc. Agr. Xxxxxxxxx ogni onere o impegno assunto nei confronti dei predetti terzi e/o aventi causa.
7) Il presente accordo ha efficacia transattiva. Tutte le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono correlative ed inscindibili tra di loro, costituendo il punto di equilibrio dei rispettivi globali interessi e delle reciproche concessioni, e che, a fronte della regolare reciproca esecuzione del presente accordo, ne deriverà l’estinzione
totale di ogni motivo di controversia derivante da disposizione di legge, da provvedimenti giudiziari, da contratti individuali, dai fatti, dichiarando le parti stesse, per l’effetto, di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l’una dall’altra per alcun titolo, ragione o causa.
8) Ogni deroga o modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto dalle parti e potrà essere provata solo in tale forma scritta;
9) L’invalidità di una o più clausole non comporterà l’invalidità dell’intero accordo; le parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le originarie intenzioni delle parti;
10) Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del codice civile, delle leggi, degli usi in materia di obbligazioni contrattuali;
11) La presente scrittura privata sarà sottoscritta in triplice originale e sarà registrata in caso d’uso e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima
12) In caso di controversie sul presente atto è competente esclusivamente il Foro di Bologna con esclusione di qualsiasi altro Foro;
13) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito del presente atto verranno trattati al solo fine della risoluzione del contenzioso in oggetto. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Xxxxxx-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx.
14) I procuratori delle parti sottoscrivono la presente transazione anche per rinuncia al beneficio della solidarietà professionale prevista dall’art. 13, comma 8, L. n. 247/2012.
Modena – Bologna – Roma, lì 21 aprile 2021
Letto, confermato e sottoscritto
Per la SOCIETÀ AGRICOLA XXXXXXXXX XXXXXXX DI XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX E XXXXX X.X.
Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per il PRESIDENTE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA, IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Per INVITALIA S.P.A.
L’amministratore delegato e legale rappresentante in carica Xxxxxxxx Xxxxxx
Anche per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale Avv. Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
L’Avvocato dello Stato – Avv. Xxxxx Xxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx