SCHEMA DI CONTRATTO TRA
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito per brevità “Milano Serravalle”, “Stazione Appaltante” o “Società”), Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede in Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx (XX), con capitale sociale pari ad Euro 93.600.000,00 interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx: 00772070157, n. REA MI- 412618, nel presente contratto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2021 e successivamente integrati dallo stesso Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021
E
DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in , con capitale sociale pari ad Euro interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di : , n. REA in persona del sig. in qualità di (di seguito per brevità “Impresa” o “Appaltatore”).
Milano Serravalle e l’Impresa di seguito denominate congiuntamente “Parti”.
PREMESSO CHE
- Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (di seguito per brevità “Concedente”), per la costruzione e l’esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell’Xxxxxxxxxx X0 Xxxxxx-Xxxxxxxxxx e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato
con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017;
- con delibera del ../../…, la Stazione Appaltante determinava di procedere all’avvio della procedura finalizzata all’acquisizione della fornitura di fondenti salini ad uso stradale per trattamenti invernali con relativi servizi logistici integrati, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- la procedura aperta Gara Forniture n. 03/2022 (CIG – CPV ) indetta per l’affidamento della fornitura di fondenti salini ad uso stradale per trattamenti invernali con relativi servizi logistici integrati, per un importo complessivo di Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza, veniva aggiudicata con lettera in data ../../…. Prot. ../….. – Rep. ../…., all’impresa , avendo la medesima offerto un importo complessivo stimato di Euro ( ), I.V.A. esclusa;
- dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diveniva efficace;
- veniva acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011 e
s.m.i. veniva inoltrata da Milano Serravalle alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ../../…. con prot. e il relativo accertamento risulta ;
- in data ../../…. Milano Serravalle acquisiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva sotto forma di garanzia fidejussoria rilasciata all’Impresa da , del valore di Euro ( ), pari al
% ( ) del valore del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno;
- le Parti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto (di seguito “Contratto”);
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. Oggetto del contratto
Articolo 1.1 Milano Serravalle affida all’impresa , che accetta, la fornitura di fondenti salini ad uso stradale per trattamenti invernali con relativi servizi logistici integrati al fine di implementare le scorte della Stazione Appaltante per ragioni di sicurezza stradale (di seguito per brevità la “Fornitura”), così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito per brevità “Capitolato”), nonché nell’Allegato 1 - Dislocazione dei Centri Neve (di seguito per brevità “Centri Neve/Depositi”) accettati integralmente dall’Appaltatore in sede di gara.
Articolo 1.2 I prodotti oggetto della Fornitura dovranno essere stoccati dall’Appaltatore presso propri magazzini per essere disponibili al momento della relativa richiesta e trasportati presso i depositi di Milano Serravalle.
Articolo 1.3 Le prestazioni concernenti la Fornitura richieste all’Appaltatore sono, pertanto, le seguenti:
• Fornitura dei fondenti salini;
• Stoccaggio dei fondenti salini c/o depositi e magazzini dell’Appaltatore;
• Attivazione del trasporto ed organizzazione della consegna dei fondenti xxxxxx xxxxxx depositi di Milano Serravalle entro n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine.
Le quantità massime presunte per l’intera durata del Contratto ammontano a circa:
• Partita n. 1 - Cloruro di sodio granulare su bilico - 2100 tonnellate;
• Partita n. 2 - Cloruro di sodio micronizzato in sacchi - 188 tonnellate;
• Partita n. 3 - Cloruro di calcio in soluzione acquosa 27%-29% su cisterna - 1900 tonnellate;
• Partita n. 4 - Cloruro di calcio granulare in sacchi - 100 tonnellate.
Articolo 1.4 Le quantità indicate sono da intendersi massime. Se alla scadenza naturale del contratto Milano Serravalle non avrà acquistato parte dei fondenti salini oggetto di Fornitura, l’Appaltatore non avrà nulla a che pretendere. Conseguentemente, verranno riconosciuti esclusivamente gli importi relativi alle quantità di fondenti salini effettivamente ordinati e consegnati, sulla base dei quantitativi rilevati dai bollettini di pesata in entrata ai depositi di Milano Serravalle.
Articolo 1.5 I prodotti forniti dovranno soddisfare le condizioni ed i requisiti esplicitati nel Capitolato, essere conformi alle caratteristiche di buona tecnica, nonché alle prescrizioni delle norme attualmente vigenti in materia per quanto attiene la produzione, l’importazione e l’immissione sul mercato e dovranno conformarsi a tutte le norme che entreranno in vigore durante la validità del presente contratto
Articolo 1.6 La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Articolo 2. Durata
Articolo 2.1 La durata del presente contratto è fissata in n. 2 anni decorrenti dal 1 gennaio 2023, con consegna della fornitura dal primo giorno utile successivo.
Articolo 2.2 La durata è comunque legata alla capienza residua del contratto in termini economici e potrà avere scadenza inferiore qualora il corrispettivo totale del presente contratto venisse esaurito prima della scadenza contrattuale.
Articolo 3. Modalità di esecuzione della Fornitura ed obblighi generali dell’Appaltatore
Articolo 3.1 L’Appaltatore è obbligato a svolgere tutte le attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al Capitolato e a tutti i documenti comunque facenti parte della lex specialis, nonché all’Offerta presentata in sede di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente contratto.
Articolo 3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire la Fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Milano Serravalle dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore dovrà osservare leggi, regolamenti, disposizioni, circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra Autorità legalmente riconosciuta, relative alla Fornitura oggetto del presente contratto, siano esse in vigore all’atto dell’inizio delle prestazioni contrattuali, siano esse emanate in corso di esecuzione delle stesse.
Articolo 3.3 Per consentire all’Appaltatore di prestare correttamente la Fornitura, Milano Serravalle renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.
Articolo 3.4 Le caratteristiche tecniche della Fornitura sono dettagliatamente descritte all’art. 4 del Capitolato, cui si rinvia integralmente. In particolare:
Partita n. 1 - Cloruro di sodio granulare su bilico - Art. 4A del Capitolato (aspetto, titolo, granulometria, contenuto di umidità, solfati). Il trasporto sarà a carico dell’Appaltatore, tramite bilici presso i depositi di Milano Serravalle, la quale staccherà ordini di minimo 150 tonnellate (max 300 tonnellate) per deposito.
Partita n. 2 - Cloruro di sodio micronizzato in sacchi in politene da 25 kg pallettizzati su pedane in legno - Art. 4B del Capitolato (aspetto, confezione, granulometria, solfati). Il trasporto sarà a carico dell’Appaltatore, tramite camion attrezzato con gru idonea al sollevamento e movimentazione di pallets presso i depositi e Aree di Servizio di Milano Serravalle, la quale staccherà ordini di minimo 10 tonnellate per volta.
Partita n. 3 - Cloruro di calcio in soluzione acquosa 27%-29% (o migliorativa), formula chimica: CaCI2 - Art. 4C del Capitolato (aspetto, peso specifico apparente, peso molecolare, punto di ebollizione, temperatura apparizione cristalli, titolo). Il trasporto sarà a carico dell’Appaltatore, tramite cisterne dotate di idonea pompa e raccorderie per travaso fornitura in silos allocati presso i depositi di Milano Serravalle, la quale staccherà ordini di minimo 60 tonnellate per volta da destinare presso di depositi della stessa (circa 30 tonnellate per singolo deposito).
Partita n. 4 - Cloruro di calcio granulare in sacchi in politene da 25 kg pallettizzati su pedane in legno - Art. 4D del Capitolato (aspetto, confezione, peso specifico apparente, peso molecolare, dissoluzione in acqua, titolo). Il trasporto sarà a carico dell’Appaltatore, tramite camion attrezzato con
gru idonea al sollevamento e movimentazione di pallets, presso i depositi di Milano Serravalle, la quale staccherà ordini di minimo 5 tonnellate per volte.
Articolo 3.5 La consegna dei prodotti oggetto di Fornitura dovrà essere avviata entro e non oltre
n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine e concludersi tassativamente entro il 10° (decimo) giorno lavorativo dall’ordine medesimo. I prodotti oggetto di Fornitura dovranno essere consegnati presso i Centri Neve/Depositi dislocati lungo le Aree di Servizio, Stazioni e pertinenze autostradali che, a seconda delle esigenze, verranno di volta in volta indicati sugli ordinativi scritti.
Articolo 3.6 I prodotti oggetto di Fornitura saranno di volta in volta richiesti tramite Ordini del Direttore dell’esecuzione del Contratto ed inviati a mezzo mail; nei casi urgenti potranno essere preannunciati anche telefonicamente.
Le bolle di consegna rilasciate da pese certificate non dovranno riportare alcun tipo di correzione, pena la mancata accettazione del carico, e dovranno indicare come riferimento il numero di ordine scritto.
I referenti della Stazione Appaltante, individuati di volta in volta per il ritiro del materiale in ogni centro di raccolta indicato negli ordini scritti, dovranno essere avvertiti telefonicamente dell’arrivo dei carichi a cura dell’Appaltatore o di un proprio trasportatore con anticipo di almeno n. 2 (due) ore.
La consegna dei prodotti ordinati, salvo diversa comunicazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovrà avvenire da Lunedì a Sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00.
Articolo 3.7 I prodotti forniti, che saranno di volta in volta individuati a seconda delle necessità, dovranno essere nuovi, conformi alle vigenti normative e idonei per l’utilizzo da parte del personale addetto.
Articolo 3.8 La Fornitura si intende comprensiva dei servizi connessi e accessori all’esatto adempimento delle attività.
I prodotti forniti dovranno rispettare le condizioni indicate nel Capitolato, rispondere ai requisiti prescritti dalle norme di buona fabbricazione e dalle altre disposizioni vigenti in materia. L’Impresa dovrà altresì assicurare la conformità della confezione dei prodotti e dei loro imballaggi alle disposizioni vigenti in materia, per garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto e fino alla consegna.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dovranno essere chiaramente leggibili.
Articolo 3.9 I quantitativi effettivi dei prodotti da fornire sono quelli indicati negli Ordini emessi da Milano Serravalle e trasmessi all’Appaltatore, il quale, entro 2 (due) giorni lavorativi, dovrà ritrasmetterli timbrati e firmati per accettazione.
Gli Ordini riporteranno un numero progressivo e conterranno la descrizione dei prodotti da consegnare, il tempo utile assegnato per la loro consegna in conformità a quanto indicato all’art. 3.5, nonché tutte le altre informazioni eventualmente richieste.
La consegna deve intendersi franco deposito e tutte le spese relative alle attività di trasporto e di consegna dei prodotti, nonché gli eventuali rischi, sono a carico dell’Impresa.
Articolo 3.10 L’Appaltatore dovrà garantire la corretta conservazione dei prodotti oggetto di Fornitura durante il trasporto.
Non saranno ammesse consegne parziali rispetto a quanto richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare successivamente alla consegna l’effettiva quantità e qualità di quanto fornito e la conformità dei prodotti con quanto richiesto.
Articolo 3.11 In caso di indisponibilità dei prodotti richiesti dalla Stazione Appaltante o impossibilità ad effettuare la Fornitura richiesta, l’Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione entro e non oltre
n. 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all’accadimento e dovrà indicare la data a partire dalla quale non saranno garantiti i termini di consegna. In tal caso, dovrà, inoltre, offrire un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione di quello non disponibile, alle medesime condizioni offerte in sede di gara.
In difetto di tale comunicazione e/o in caso di inadempimento e/o di ritardo nell’esecuzione della Fornitura oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini previsti nell’Ordine, la Società avrà la facoltà di procedere all’esecuzione in danno acquistando direttamente sul libero mercato e addebitando l’eventuale differenza di prezzo all’Appaltatore, il quale non sarà più tenuto alla consegna della merce richiesta.
L’indisponibilità o l’impossibilità della Fornitura sono cause di risoluzione del contratto.
Articolo 4. Garanzia e resi
Articolo 4.1 L’assunzione in carico della Fornitura da parte di Milano Serravalle non esonera l’Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati dalla Società.
La garanzia prevede l’impegno dell’Impresa a sostituire gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate nel Capitolato ed in tutti i documenti comunque facenti parte della lex specialis, nel presente Contratto ed in tutti i documenti in esso richiamati.
Articolo 4.2 Milano Serravalle comunicherà all’Appaltatore, tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), la contestazione dell’inadempimento per i prodotti che risultino qualitativamente o quantitativamente difformi rispetto a quanto richiesto tramite Ordini.
L’Impresa ha l’obbligo di ritirare i prodotti oggetti del reso e di procedere alla relativa sostituzione entro il termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Decorso tale termine senza che l’Appaltatore provveda alla sostituzione, la Società ha la facoltà di procedere all’esecuzione in danno e di effettuare l’acquisto direttamente sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza di costo all’Impresa inadempiente. Se l’Appaltatore non provvederà a ritirare i prodotti da sostituire xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni lavorativi dalla contestazione, Milano Serravalle potrà provvedere alla restituzione degli stessi presso la sede dell’Impresa, imputando le relative spese alla stessa.
Articolo 4.3 L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di ritirare i prodotti consegnati in eccesso rispetto a quanto richiesto nell’Ordine dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione fatta da quest’ultima. In caso contrario, la Società potrà restituire direttamente i prodotti facendoli recapitare presso la sede dell’Impresa e imputando i costi di spedizione alla stessa.
Articolo 4.4 Milano Serravalle non sarà ritenuta responsabile dei danni subiti dai prodotti a seguito della giacenza degli stessi presso le proprie strutture successivamente alla contestazione. Le spese relative alle attività di reso e sostituzione, incluse le spese per le attività di ritiro e smaltimento dei materiali, nonché gli eventuali rischi, sono a carico dell’Impresa.
Articolo 5. Penali
Articolo 5.1 L’Appaltatore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato, rispettando gli standard qualitativi di fornitura ivi richiesti.
Le penali verranno applicate ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 5.2 In caso di inadempimento o di ritardato adempimento da parte dell’Impresa, Milano Serravalle trasmetterà una contestazione mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e assegnerà all’Appaltatore il termine minimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi per procedere a sanare l’inadempienza e/o a presentare le controdeduzioni.
Trascorso il termine sopra indicato, qualora la Stazione Appaltante ritenesse gli atti a sanatoria e/o le controdeduzioni non adeguati a giustificare l’inadempienza oppure l’Impresa non fornisse riscontro
alcuno alla notifica, si procederà ad addebito di una penale stabilita come di seguito indicato, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato.
Articolo 5.3 Un primo tipo di penale si applica in caso di inosservanza del termine di inizio Fornitura per ciascun Ordine scritto formulato dal DEC. Tale penale è stabilita nella misura dell’1‰ dell’ammontare dell’importo contrattuale di ciascuna Partita, calcolato per ogni giorno di ritardo, quale differenza tra il giorno di inizio della consegna dell’Ordine ed il quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’Ordine effettuato in forma scritta.
Un secondo tipo di penale si applica in caso di inosservanza del termine di consegna per ciascun Ordine scritto formulato dal DEC. Tale penale è stabilita nella misura dell’1‰ dell’ammontare dell’importo contrattuale di ciascuna Partita, calcolato per ogni giorno di ritardo, quale differenza tra il giorno di fine della consegna dell’Ordine ed il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Ordine effettuato in forma scritta. Ai fini dell’applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna della merce che sia stata rifiutata perché non conforme all’Ordine e/o al Capitolato.
Un terzo tipo di penale si applica in caso di mancata corrispondenza tra i pesi dichiarati sul documento di trasporto e quanto effettivamente pesato in sede di controllo, con una tolleranza del 2%. Tale penale è stabilita nella misura forfettaria di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun carico non conforme, fatto salvo l’obbligo da parte dell’Appaltatore di adeguare la quota parte mancante.
Un ultimo tipo di penale si applica in caso di mancata corrispondenza tra la qualità dei fondenti salini forniti e le prescrizioni di cui all’art. 4 del Capitolato. Tale penale è stabilita nella misura forfettaria di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna Fornitura difforme, fatto salvo l’obbligo da parte dell’Appaltatore di sostituire a suo onere la partita difettosa.
Le suddette penali verranno generalmente conguagliate al termine di ogni singola stagione invernale su specifica fattura ovvero, su richiesta della Stazione Appaltante, trattenute, per il loro rispettivo importo, sull’ammontare della fattura emessa al pagamento. In mancanza di quest’ultima, saranno trattenute sulla cauzione definitiva costituita dall’Appaltatore.
Articolo 5.4 L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle mancanze causate dall’Appaltatore.
Si fa altresì presente che sanzioni o penali comminati dal Concedente alla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell’Appaltatore saranno addebitati allo stesso, previa procedura di contestazione.
Qualunque controversia insorgesse sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente Contratto, del Capitolato e/o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 5.5 In caso di accertamento, nel corso del rapporto contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tale ipotesi, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.
Articolo 6. Verifiche, controlli ed accettazione
Articolo 6.1 Le attività prestate dall’Appaltatore sono sottoposte a verifica e controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “RUP”) e del DEC. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione della Fornitura nel presente contratto e in tutti i documenti richiamati nello stesso, giusta quanto previsto dal D.M. 49/2018 e dalle Specifiche Tecniche.
Articolo 6.2 L’esito delle verifiche verrà comunicato da Milano Serravalle per iscritto, con il rilascio di una certificazione di verifica di conformità. In caso di esito positivo della certificazione, i risultati
delle attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo, la Società indicherà le modifiche/integrazioni o gli indirizzi che l’Impresa dovrà seguire ai fini della conformità delle prestazioni del contratto.
Articolo 6.3 Milano Serravalle si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi i prodotti forniti per l’accertamento dei requisiti prescritti, in conformità all’art. 4 del Capitolato. Le analisi verranno effettuate in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi e norme regolamentari.
Eventuali oneri per sostituzione di xxxxx rifiutata perché non conforme all’ordine e al presente Capitolato saranno comunque a carico dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di sottoporre al controllo masse i mezzi che trasportano i prodotti: i camion di ciascun ordinativo, fino ad un massimo del 10%, a discrezione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, saranno sottoposti a pesata presso pese pubbliche prossime ai luoghi di consegna. Gli oneri di tali pesate sono a carico dell’Appaltatore: i costi saranno anticipati dalla Stazione Appaltante che fatturerà a posteriori (mensilmente) le spese sostenute.
Articolo 6.4 In merito al certificato di verifica di conformità, si applica l’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 7. Corrispettivo e modalità di pagamento
Articolo 7.1 Per l’espletamento di tutto quanto richiesto, sarà corrisposto all’Impresa un compenso di Euro ( ), di cui Euro 0,00 (zero/00) per costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.
Articolo 7.2 Il contratto cesserà comunque di produrre ogni effetto nel caso in cui, prima della scadenza del termine previsto, venisse esaurito l’importo contrattuale al netto dell’I.V.A.
Articolo 7.3 I prezzi della Fornitura oggetto del presente contratto sono specificati nell’Allegato B
- Lista delle Forniture, ai quali verrà applicato il ribasso del % ( ) offerto in sede di gara.
Tali prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese e alee a carico dell’Appaltatore per l’esecuzione della Fornitura richiesta, nonché gli indennizzi per gli oneri vari che l’Appaltatore potrà incontrare nello svolgimento del presente contratto.
Articolo 7.4 Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto dietro presentazione di fattura che sarà emessa solo dopo la consegna e accettazione dei prodotti inclusi nella Fornitura del presente contratto.
La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero del CIG. Le Parti stabiliscono che il pagamento della fattura sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per l’interruzione della Fornitura da parte dell’Appaltatore, che sarà comunque tenuto a continuare a fornire quanto previsto dal presente contratto sino alla scadenza naturale dello stesso.
Articolo 7.5 Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera g) della legge n. 55/2019, poi dall’art. 91, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e ai sensi dell’art. 207, comma 1 della legge n. 77/2020 come modificato dall’art. 13, comma 1 della legge n. 21/2021, l’Appaltatore potrà richiedere, espressamente e tramite richiesta scritta inviata via PEC un’anticipazione sul corrispettivo fino al 30% (trenta per cento) dello stesso, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante, e che verrà corrisposto entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della Fornitura. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.
Articolo 7.6 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 29, comma 1 lettera a) del D.L. n. 4/2022 è prevista per il contratto la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 come di seguito descritto.
I prezzi applicati in sede di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
A decorrere dal tredicesimo mese, l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi presentando istanza al RUP con riferimento alle specifiche voci di prezzo per le quali si richiede la revisione.
Non potranno essere oggetto di revisione i prezzi il cui incremento sia determinato dalla variazione in aumento dei “materiali da costruzione” per i quali troveranno applicazione i meccanismi di compensazione previsti per i lavori all’art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 04/2022 e s.m.i.
L’istanza di revisione dei prezzi dell’Appaltatore dovrà, a pena di inammissibilità, contenere:
a) le motivazioni delle circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la richiesta di revisione dei prezzi;
b) i documenti giustificativi a supporto della richiesta: l’analisi del prezzo per il quale viene richiesta la revisione con indicazione delle singole componenti (materiali, manodopera, noli e trasporti); il confronto dello stesso con il prezzo di riferimento desunto dal prezziario ANAS relativo all’anno di presentazione dell’offerta in sede di gara o, in carenza di tale voce, del prezziario di Regione Lombardia riferito al medesimo anno o, in caso di attività escluse da detti prezziari di riferimento, specifici riferimenti a rilevazioni ISTAT o di settore; ogni documentazione necessaria a dimostrare l’incremento della componente del prezzo che determina la richiesta di revisione.
Saranno considerate unicamente le richieste di revisione per prezzi per i quali sia dimostrato un incremento superiore al 5% (cinque per cento), escluse le voci relative a “materiali da costruzione”, rispetto al prezzo di riferimento per l’anno di presentazione dell’Offerta in sede di gara, con primario riferimento al prezziario ANAS e, in esito all’istruttoria del RUP, la revisione sarà accordata solo per l’eccedenza a tale limite come dallo stesso accertata sulla base della documentazione fornita dall’Appaltatore.
Per l’anno successivo alla concessione della revisione dei prezzi, gli stessi saranno ritenuti fissi ed invariabili ed ulteriore istanza di revisione degli stessi non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla precedente revisione. In ogni caso, le eventuali revisioni non potranno determinare un incremento del corrispettivo complessivo di appalto superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo originario posto a base di gara.
La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Articolo 7.7 Milano Serravalle procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le Parti convengono che costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto di 2 (due) DURC irregolari relativi all’Appaltatore.
Milano Serravalle declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) omessa presentazione dei documenti richiesti;
b) omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
c) DURC irregolare.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subfornitori o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi impiegati nella Fornitura oggetto del presente contratto, il RUP, venutone a conoscenza, invita per iscritto il soggetto inadempiente per il tramite dell’Appaltatore a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, Milano Serravalle provvederà a trattenere la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente al primo pagamento utile.
Inoltre, i pagamenti non potranno aver luogo se le “non conformità” eventualmente rilevate dal DEC non saranno state eliminate come prescritto. Qualora tali “non conformità” comportassero una riduzione di pagamento, questa verrà operata fino a compiuta sistemazione delle stesse.
Articolo 7.8 I pagamenti, a qualsiasi titolo attinenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, verranno effettuati in favore dell’Impresa mediante bonifico sul seguente C/C bancario, intrattenuto con:
⇒ BANCA
Codice IBAN: La persona delegata ad operare sul suddetto C/C è:
• Cognome Nome C.F.:
• Cognome Nome C.F.:
Resta inteso che il C/C sopra identificato è dedicato a tutti i flussi finanziari connessi al presente contratto.
Articolo 7.9 La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni o condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, fino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, fermo restando l’applicazione di eventuali penali e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal Capitolato e dal presente contratto.
Articolo 7.10 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro emissione di fattura in formato elettronico utilizzando il Codice SDI: A4707H7.
Articolo 8. Tracciabilità finanziaria
Articolo 8.1 L’Appaltatore prende atto che al presente Contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara - CIG nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.
Articolo 8.2 L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.
Articolo 8.3 I crediti maturati dall’Appaltatore, in virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente Contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).
Articolo 8.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 7.8, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.
Articolo 8.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Appaltatore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto
sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 8.6 Si evidenzia altresì che il comma 8 art. 3 della legge n. 136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.
Articolo 9. Personale, contrattazione applicabile e normativa contributiva
Articolo 9.1 L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione della Fornitura con personale idoneo, di provata capacità e adeguato, anche qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti.
L’Appaltatore risponderà dell’idoneità di tutto il personale e la Stazione Appaltante potrà chiedere l’allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti e/o del personale utilizzato dall’Appaltatore specificandone il motivo. La sostituzione avverrà a cura e spese dell’Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità della Fornitura.
È vietato l’utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. In caso di utilizzo di personale non dipendente senza autorizzazione, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le forniture così effettuate e potrà procedere al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.
Resta inteso che il personale dell’Appaltatore nonché quello dallo stesso utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto non potrà in nessun caso essere considerato come facente parte dell’organizzazione della Stazione Appaltante e l’Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa dovesse insorgere in tal senso.
Articolo 9.2 L’Appaltatore, il subappaltatore ed ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervento nell’appalto dovrà operare nel rispetto delle normative dello Stato, nel rispetto del Contratto, nonché di ogni altra normativa contrattuale collettiva di riferimento, assumendo a suo carico i relativi oneri e sollevando Milano Serravalle da eventuali inosservanze.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto si obbligano ad applicare i citati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I sopra menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l’Appaltatore, il subappaltatore ed ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del presente Contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed ogni altro soggetto datore di lavoro si impegna, inoltre, a sollevare Milano Serravalle da ogni responsabilità in ordine a qualunque richiesta o pretesa avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante da parte di dipendenti o del personale autorizzato dell’Appaltatore, del subappaltatore e di ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme di legge in campo assicurativo e contributivo. Il personale dell’Impresa dovrà risultare regolarmente assunto, retribuito e assicurato.
Articolo 9.3 L’Appaltatore rimane altresì responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza delle norme in materia contributiva e assicurativa nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Milano Serravalle potrà richiedere all’Appaltatore, al
subappaltatore e ad ogni altro soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto la produzione delle buste paga e la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei lavoratori.
Articolo 9.4 L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. L’Impresa dovrà, inoltre, trasmettere alla Società, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
Articolo 9.5 In caso di inadempimento agli obblighi suddetti, accertato da Milano Serravalle, si provvederà a rilevare tale inadempienza, dandone anche comunicazione scritta all’Ispettorato del Lavoro.
La Stazione Appaltante provvederà, pertanto, a trattenere una detrazione pari al 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo nel caso in cui la Fornitura sia ultimata, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino all’accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, neanche a titolo di risarcimento danni.
Articolo 10. Sicurezza sul lavoro
Articolo 10.1 Nell’esecuzione della Fornitura, l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme di legge concernenti l’antinfortunistica, la sicurezza sul lavoro, l’igiene ambientale.
In applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., Milano Serravalle dovrà fornire all’Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Articolo 10.2 Milano Serravalle e l’Appaltatore dovranno altresì:
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavoratori di Milano Serravalle ed i lavoratori dipendenti dall’Appaltatore, oltre che tra i
lavoratori di diverse imprese eventualmente presenti.
In tali attività di cooperazione e coordinamento, Milano Serravalle non dovrà mai essere coinvolta nei rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore.
L’Appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni della Stazione Appaltante in materia di sicurezza.
Articolo 11. Subappalto
Articolo 11.1 Ai sensi dell’art. 105, comma 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto è ammesso nei limiti del 12% ovvero la percentuale sul totale riferita alla Fornitura di cloruri di calcio e di sodio in sacchi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile.
Articolo 11.2 L’Impresa ha dichiarato in sede di offerta di gara che intende subappaltare, nei limiti consentiti dalla documentazione di gara, le seguenti attività: . In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto sarà vietato.
È vietato, pena la risoluzione del contratto, subappaltare attività per una quota superiore a quella consentita; in ogni caso, il subappalto dovrà sempre essere subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte di Milano Serravalle.
Articolo 11.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del DEC e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una piccola o micro impresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;
b) in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.
Articolo 11.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall’Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 11.5 L’autorizzazione eventualmente concessa da Milano Serravalle per le attività in subappalto non esonererà l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Contratto, in quanto resterà il solo e completo responsabile della Fornitura in oggetto; pertanto, sarà tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi, dal contratto e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.
Articolo 11.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 8 d.lgs. 50/2016, l’Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nelle ipotesi di cui all’art. 11.3, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
Articolo 11.7 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.
Articolo 11.8 L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte di subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Se, durante l’esecuzione della Fornitura, la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltatore risulti incompetente o indesiderabile, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà prendere immediate misure per l’allontanamento del subappaltatore stesso. La revoca di autorizzazione al subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nell’esecuzione della Fornitura.
Articolo 12. Avvalimento
Articolo 12.1 L’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 12.2 Nello specifico, si formalizza quanto segue:
1. l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni per le quali viene prestato l’avvalimento;
2. il contratto deve essere comunque eseguito dall’Appaltatore, al quale verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità;
3. nei limiti dei requisiti prestati, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, per il quale si rimanda all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. l’Appaltatore ha prodotto il contratto in originale/copia autenticata che regola in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, coerenti con i requisiti oggetto di avvalimento; ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.
Articolo 13. Obblighi dell’Appaltatore
Articolo 13.1 L’Appaltatore dovrà provvedere all’espletamento della Fornitura con diligenza e regolarità, rimanendo la Stazione Appaltante completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.
Articolo 13.2 Sono a carico esclusivo dell’Impresa i seguenti obblighi:
1. garantire la Fornitura impiegando tutte le strutture e il personale necessario;
2. garantire che i prodotti forniti siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche richieste;
3. predisporre gli strumenti idonei a monitorare la conformità delle forniture richieste;
4. predisporre gli strumenti necessari a garantire elevati livelli di qualità delle forniture;
5. osservare le indicazioni operative della Società nell’esecuzione della Fornitura;
6. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed ogni altra informazione utile;
7. predisporre tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante in merito alla conformità dei prodotti, come indicato all’4 del Capitolato;
8. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni.
9. provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione e registrazione del Contratto o in quanto dovute secondo la normativa vigente;
10. attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Impresa dovrà, in ogni momento, ed a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
11. attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente appalto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro relativo al settore di attività oggetto dell’appalto, in vigore alla data dell’offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi, modifiche, integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo, che per la categoria venga successivamente stipulato; l’Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;
12. provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui al precedente punto 11 da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
13. adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operati, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dalle norme per l’esecuzione dei lavori in presenza del traffico;
14. provvedere all’invio settimanale di un riepilogo delle consegne effettuate nel xxxxx xxx x. 0 giorni lavorativi precedenti (p.e. invio il giorno martedì);
15. procedere alla fatturazione ripartendo i documenti contabili separati per tipologia di materiale, deposito e mese tutti i DDT che sono destinati al Centro Neve in questione (p.e. fattura n. 1 riferita alle consegne di cloruro di calcio del mese di gennaio 2023 presso C.N. Tortona).
Articolo 13.3 L’Impresa è responsabile dei danni arrecati nell’esecuzione della Fornitura, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone incaricate, causati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o delle prescrizioni impartite da Milano Serravalle.
Articolo 13.4 L’Impresa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni e tutte le spese derivanti da quanto sopra.
Articolo 14. Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Articolo 14.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo dell’esecuzione del contratto.
Articolo 14.2 Milano Serravalle indica, su proposta del RUP, quale DEC del presente Contratto il sig. , il quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l’Appaltatore.
L’Appaltatore indica quale Responsabile della Fornitura il sig. per tutti gli aspetti attinenti alla gestione, all’esecuzione e alle comunicazioni inerenti al Contratto.
Articolo 15. Danni a cose e persone
Articolo 15.1 Milano Serravalle non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell’Appaltatore da parte di terzi estranei alla Società.
Articolo 15.2 L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Articolo 16. Forza maggiore
Articolo 16.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione della Fornitura, il DEC ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle medesime.
Articolo 16.2 Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito in tutto o in parte l’esecuzione del contratto.
Articolo 16.3 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto.
Articolo 16.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle.
Articolo 16.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante.
Articolo 16.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori e/o servizi, i ritardi di consegna dei subappaltatori, gli
scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.
Articolo 17. Cessione del contratto
Articolo 17.1 In nessun caso l’Appaltatore potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.
Il mancato rispetto di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto, salvo il diritto di Milano Serravalle al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.
Articolo 18. Modifiche
Articolo 18.1 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Milano Serravalle e dall’Appaltatore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.
Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali.
Articolo 19. Invalidità parziale
Articolo 19.1 Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del Contratto.
Articolo 20. Risoluzione del contratto
Articolo 20.1 A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge, di previsioni previste dal presente contratto o dal Capitolato, da cui derivi l’interruzione della Fornitura ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, Milano Serravalle provvederà ad emettere diffida ad adempiere mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. Nel caso in cui l’inadempimento da parte dell’Appaltatore si protragga oltre tale termine, Milano Serravalle ha facoltà di risolvere il presente Contratto, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno.
Articolo 20.2 Il presente Contratto si risolverà altresì nei casi di cui all’art. 108, ai commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 8, 17 e 22 del presente contratto ovvero di quelle menzionate nelle Specifiche Tecniche.
Articolo 20.3 In caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento dello stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Articolo 20.4 Milano Serravalle ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto anche nel caso di indisponibilità o impossibilità della fornitura dei prodotti richiesti.
Articolo 21. Recesso
Articolo 21.1 È facoltà di Milano Serravalle recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, nonché al decimo dell’importo della Fornitura non eseguita giusta il criterio di calcolo dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 22. Obblighi inerenti al d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.
Articolo 22.1 L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottati da Milano Serravalle e pubblicati sul sito della stessa, e dichiara altresì di ottemperarvi, astenendosi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 22.2 L’Impresa dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dei punti 2.7 “Conflitti di interesse”, 2.10 “Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità” e 4.4 “Fornitori” del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM.
Articolo 22.3 L’eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.
Articolo 22.4 L’Impresa dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alla fattispecie di reato oggetto del d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.
Articolo 22.5 L’Impresa si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a Milano Serravalle eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in caso venga comprovata una effettiva situazione di conflitto di interessi, previo accertamento in contraddittorio. In ogni caso nulla sarà dovuto tranne il corrispettivo per le prestazioni già rese.
Articolo 22.6 Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.
Articolo 23. Trattamento dei dati personali
Articolo 23.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Articolo 23.2 Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale, se designati.
Articolo 23.3 Qualora ciascuna Parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
Articolo 24. Riservatezza informazioni
Articolo 24.1 L’Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza o, comunque, abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
Articolo 24.2 Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
• relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le
conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
• identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.
Articolo 24.3 Non sono considerati riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all’Appaltatore.
Articolo 24.4 L’Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.
Articolo 24.5 L’Appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l’Appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest’ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.
Articolo 24.6 Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.
Articolo 24.7 L’Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Società, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’Appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Società.
Articolo 24.8 È altresì vietata sia all’Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.
Articolo 24.9 L’Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
Articolo 24.10 In particolare, l’Appaltatore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Società per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’Appaltatore, del personale in servizio presso di lui o da eventuali dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
Articolo 24.11 Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezze. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
Articolo 24.12 Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
Articolo 25. Disposizioni regolatrici e documenti facenti parte del contratto
Articolo 25.1 La Fornitura viene affidata da Milano Serravalle ed accettata dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Allegato 1 - Dislocazione dei Centri Neve;
- Offerta Economica;
- Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.
I suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano integralmente richiamati in quanto già recepiti dall’Appaltatore in sede di gara.
Articolo 26. Comunicazioni
Articolo 26.1 Ai fini delle comunicazioni tra le Parti, l’impresa indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata .
Articolo 26.2 Milano Serravalle indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Articolo 27. Regime fiscale
Articolo 27.1 Il presente contratto è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A.
Articolo 27.2 Milano Serravalle è soggetta al regime dello Split Payment (D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge in data 15 giugno 2017). Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno riportare la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/72” e i riferimenti del CIG.
Articolo 28. Regime fiscale
Articolo 28.1 Il presente contratto è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A.
Articolo 28.2 Milano Serravalle è soggetta al regime dello Split Payment (D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge in data 15 giugno 2017). Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno riportare la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/72” e i riferimenti del CIG.
Articolo 29. Spese ed oneri a carico dell’Impresa
Articolo 29.1 Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri e le spese citate nel Capitolato.
Articolo 29.2 L’Appaltatore, inoltre, dovrà partecipare nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento di tutte le spese di bollo relative al presente contratto e relativi allegati.
Articolo 30. Legge applicabile e foro competente
Articolo 30.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere sulla stipulazione, sull’interpretazione, sull’esecuzione e/o cessazione del presente contratto, nonché sulle norme ad esso applicabili, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
l’Impresa la Stazione Appaltante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.