CITTA’ DI SEREGNO
Rep. n.
CITTA’ DI SEREGNO
Provincia di Monza Brianza
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ACCORDO TEMPORANEO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO, CON UN UNICO SCONFINAMENTO PER SERVIRE L'OSPEDALE DI DESIO.
REPUBBLICA ITALIANA
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L'anno duemilaundici, addì del mese di , avanti a me , Segretario Generale del Comune di Seregno – autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono comparsi:
- Santambrogio dott. ing. Xxxxx, nato a Desio (MB) il 23.08.1952, Dirigente del Comune di Seregno (C.F. 00870790151/P.I. 00698490968) domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il sig. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Milano il 19.08.1967 e residente in Lodi, Cascina Crocetta SNC, nella sua qualità di Presidente della Società “STIE spa” - con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxx 000, C.F./P.I.: 00850570151; comparenti della cui identità personale sono certo, che rinunciano, di comune accordo e col mio assenso, all'assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE
- la Regione Lombardia ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8611 in data 27.03.2002 il Programma Triennale dei Servizi (di seguito denominato PTS) di trasporto pubblico locale 2001/2003
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con determinazione del dirigente dell'area "programmazione finanziaria e servizi interni" n.771 del 14.10.2004 è stato aggiudicato il servizio pubblico di trasporto urbano di linea di persone nel territorio del comune di Seregno, con uno sconfinamento per servire l'ospedale di Desio, per una durata di sette anni, a decorrere dall'01.01.2005 e sino al 31.12.2011, alla Società Italiana Linee Automobilistiche S.p.A. – XXXX X.x.x. quale soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed economica;
- con atto notarile Repertorio n.3365, raccolta n.1575 redatto dal Notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in Milano relativo all'affitto del ramo d'impresa endofallimentare SILA spa, la Scrivente STIE spa è subentrata nella gestione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale Urbano di Seregno, assumendosi gli obblighi d'esercizio delle percorrenze di linea con materiale rotabile locato dal Curatore Fallimentare pro-tempore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, chiamato alla tutela degli interessi coinvolti nel Fallimento di SILA spa, sentenza n.745/10 RG n.690/2010 rep. 832/10 pronunciata dal Giudice Fallimentare dott.ssa Xxxxx Xxxx, il 16 ottobre 2010
- STIE spa è subentrata nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano alla SILA spa, in forza del superiore interesse all'erogazione del pubblico servizio, a far data dallo scorso 18 ottobre, garantendo da quel momento l'erogazione dei programmi d'esercizio definiti con l'Amministrazione Comunale di Seregno e con materiale rotabile oggetto del precedente contratto di servizio, decaduto di diritto per fallimento dell'operatore
- con deliberazione di Giunta Comunale n. del , veniva preso atto dell'avvenuto fallimento e del subentro di STIE spa alle medesime condizioni di fatto, nonché delle evidenze critiche, - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stato manutentivo del parco mezzi locato, la carenza di un plesso di supporto locato ad un prezzo congruo, l'inadeguatezza del conto economico - che il nuovo soggetto esercente ha palesato con formale corrispondenza;
- a seguito dei tagli nella finanza pubblica disposti ai sensi della legge n. 220/2010 (cd legge di stabilità 2011), della conferenza Stato-Regioni del 11 novembre 2010 e dell'Accordo tra Regioni e governo del 16 dicembre 2010 il trasferimento del corrispettivo dalla Regione al Comune di Seregno è stato definitivamente ridotto nella misura dell'8% del valore assoluto, come previsto dalla legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2010, con decorrenza dei mancati trasferimenti la data del 1° marzo 2011
- secondo le disposizioni della D.G.R. 1204 del 29 dicembre 2010 il Comune di Seregno avrebbe dovuto disporre l' aumento tariffario del 10% alle condizioni ivi definite, a partire dal 1 febbraio 2011;
- STIE spa ha presentato all'Amministrazione Comunale, con lettera protocollo 077/2 del 19.02.2011, un piano di razionalizzazione del servizio che riduce le percorrenze annue, ai sensi e per gli effetti del Considerato 9 (terzo alinea) e del Ritenuto 1 della citata D.G.R. 1204 del 29 dicembre 2010, volto a perseguire tramite l'efficientamento dei costi di produzione direttamente connessi all'attuale produzione il previsto riequilibrio del costo/incasso, riorganizzazione che viene accolta quale parte integrante e sostanziale delle azioni da intraprendere ai sensi della D.G.R. 1204
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra il Comune di Seregno, come sopra rappresentato,e il sig. Xxxxxx XXXXXXX, quale Presidente della Società “STIE spa” - con sede legale in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxxxx 000, C.F./P.I.: 00850570151, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.
Art. 2 – L'xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, per le ragioni indicate in premessa, affida in assegnazione temporanea a STIE spa che accetta, per mezzo del suo Legale Rappresentante sunnominato, l'incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano, come da programma di esercizio allegato (1/A) al presente contratto, ammontante, su base annua, a 235.365,30 bus*km, per il periodo dal 18 ottobre 2010, data di consegna del ramo d'azienda e d'immissione nel possesso, e fino a tutto il 28 febbraio 2012, fermo restando quanto prescritto al punto 13) del presente accordo.
Le Parti si danno atto che l'Atto Notarile n.3365, come sopra richiamato, preveda all'art.2) la risoluzione dell'accordo definendone il termine temporale comunque coincidente con la cessione del ramo d'impresa: per quanto appena premesso, nonché considerando quale prevalente interesse pubblico la garanzia del proseguimento di tale servizio, le Parti si riservano la facoltà di prorogare ulteriormente il presente accordo nei termini e nei modi da definire.
Art. 3 – L'accordo viene stipulato ed accettato al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio.
Art. 4 – L'Impresa STIE spa è tenuta a fornire le prestazioni essenziali come descritte nell'Allegato programma d'esercizio, nonché i servizi aggiuntivi per i plessi scolastici: il complesso di tali percorrenze non potrà comunque superare, in termini d'impegno di uomini e di materiale rotabile, la quota massima impiegata su
strada al momento del subentro nell'esercizio di SILA spa. Qualora tale limite oggettivo venisse superato le Parti dovranno confrontarsi per eventualmente sottoscrivere un addendum alla presente scrittura temporanea. Il Gestore può apportare, previa approvazione dell'Ente affidante, modifiche al programma di esercizio previo monitoraggio adeguato della frequentazione delle corse, informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, al fine di consentire una puntuale razionalizzazione del servizio ed una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza medesima, anche in dipendenza di lavori programmati e cambiamenti dell'assetto della viabilità, in coerenza con gli interventi previsti dall'amministrazione comunale; il programma di esercizio allegato al presente Contratto può essere anche soggetto a modifiche su richiesta dell'Ente affidante.
Art. 5 - Il corrispettivo dovuto dal Comune a STIE spa, per il pieno ed idoneo
adempimento dell'accordo, è fissato in €. 726.148,92 = (euro settecentoventiseimilacentoquarantottoenovantaduecentesimi) oltre IVA su base annua. I pagamenti saranno effettuati mensilmente previa presentazione di fattura conforme all'importo di seguito specificato e previa verifica della regolarità contributiva.
Il corrispettivo mensile, a rata costante, è pari ad € 62.327,78.= oltre IVA 10 %, risultante dal corrispettivo vigente al momento del subentro di STIE spa, ossia € 60.512,41.= incrementato del 3% dell'adeguamento ISTAT.
Il Comune di Seregno garantirà inoltre a partire dalla data del 18 ottobre 2010, sulla base delle percorrenze e relative risorse certificate e rimesse dalla Regione Lombardia, l'erogazione del corrispettivo ulteriore ed aggiuntivo pari ad € 0,26 (euro zero/26) + IVA per bus*km prodotto in conformità al vigente programma d'esercizio e rinveniente dall'Accordo Regionale denominato “Patto per il
Trasporto Pubblico Locale in Lombardia”, fatta salva tra le Parti l'applicazione della clausola di cui all'art. 4 comma 4) del predetto “Patto TPL” che consente all'Ente di avvalersi degli strumenti contrattuali disponibili volti alla razionalizzazione o rimodulazione di servizi e risorse fino alla compensazione di eventuali differenze, quali a titolo esemplificativo la quota di IVA sul corrispettivo citato.
Art. 6 – STIE Spa è edotta che per eventuali conguagli dovrà essere predisposto un rendiconto al termine del periodo di assegnazione che dettagli le percorrenze erogate e gli introiti da traffico incassati in pari periodo. Nel mese di gennaio 2012, l'Ente affidante delibererà un incremento del corrispettivo nella misura del 3% su base annua tale da assicurare il recupero dell'effetto, sui costi di produzione del Servizio, stimato quale variazione del tasso d'inflazione di settore registrato nei dodici mesi precedenti. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
Art. 7 - E' fatto divieto a STIE spa di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il presente accordo ove non sia a ciò espressamente autorizzata dal Comune, pena la risoluzione del contratto stesso, nonché il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.
Art. 8 – L'Amministrazione Comunale di Seregno si dichiara edotta del fatto che STIE spa utilizza e continuerà ad utilizzare per il periodo di validità del presente atto il materiale rotabile oggetto dell'accordo di affitto del ramo d'impresa citato in premessa, garantendo la manutenzione ordinaria dello stesso ed intervenendo, ove possibile, con autobus di proprietà ovvero locati allo scopo nei casi di guasto grave o tale da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio su strada dei mezzi già appartenuti
a SILA spa, senza alcun onere di rinnovo, né vincoli di miglioramento qualitativo del parco circolante.
Art. 9 – I servizi sono svolti applicando le diverse tipologie tariffarie attualmente vigenti che vengono consegnate a STIE spa, la quale contestualmente propone un progetto di razionalizzazione degli stessi che potrebbe entrare in vigore dal prossimo 1° settembre 2011. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di subentro e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio che potrà anche essere effettuata a bordo con applicazione di sovrapprezzo. Art. 10 – STIE spa ha assunto il personale rinveniente dalla procedura endofallimentare ed assicura la presenza dello stesso in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, facendosi carico di ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti dalla data della sottoscrizione dell'assunzione. Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza bimestrale, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.
Il Gestore si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20/12/91 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 – In caso di sciopero STIE spa garantisce le prestazioni indispensabili. La proposta aziendale è stata oggetto di accordo con le Organizzazioni Sindacali e ritenuta idonea dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
STIE spa garantisce, altresì, la relativa tempestiva comunicazione all'Ente Affidante e all'utenza.
Art. 12 – E' attribuita a STIE spa la facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale delle vetture in servizio, sulle quali è consentita l'affissione di messaggi pubblicitari sulle fiancate laterali ed all'interno, entro limiti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel necessario rispetto del decoro e dell'estetica e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune di Seregno. All'Impresa STIE spa spettano i ricavi che dovessero derivare da tale valorizzazione commerciale.
Art. 13 - L'Ente affidante, preso atto delle criticità sorgenti dalla carenza di un plesso operativo di supporto all'esercizio idoneo a rimessare ovvero consentire lo stallo dei mezzi dedicati al trasporto pubblico urbano, formalizza il proprio impegno ad identificare uno spazio idoneo nella zona di Via Londra che potrà essere adattato con opere di adeguamento, anche economicamente condivise nei ratei di competenza, quindi locato al vettore al fine di inserire lo stesso xxxxxx quale parte integrante e sostanziale nella procedura di affidamento tramite Xxxx che verrà bandita per essere aggiudicata entro la conclusione del presente accordo.
Art. 14 - L'Ente affidante, direttamente o tramite società terze, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli sul servizio di TPL, diretti ad accertare l'efféttivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle nonne e delle prescrizioni applicabili.
Art. 15 – Si dà atto, altresì, che il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, essendo l'intero corrispettivo soggetto ad IVA.
Art. 16 – Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme vigenti in materia.
Si allega quale parte integrante del presente atto, senza darne lettura per espressa rinuncia delle parti, che dichiarano di conoscerne il contenuto:
- Allegato 1 A nuovo programma d'esercizio, approvato con deliberazione di G.C.
n. del .
Si dà atto che formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- allegato 2 – politiche tariffarie vigenti e proposte operative;
- allegato 3 – personale dipendente trasferito all'attuale gestore;
E richiesto io Segretario Generale ricevo questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, che consta di x. xxxxx e x. xxxxx, esclusi questi di chiusura.
Xxxxx stesso ho dato lettura alle parti che, in segno di conferma ed accettazione, con me sottoscrivono.
PER IL COMUNE DI SEREGNO
Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx PER STIE SPA
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
IL SEGRETARIO GENERALE