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ALLEGATO E - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE NELL’AMBITO DELL’AVVISO “RESTART”
Avviso pubblico “ReStart”
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE NELL’AMBITO DELL’AVVISO “RESTART”
TRA
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI (di seguito anche solo “ANCI”) con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. 80118510587, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Segretario Generale e rappresentante legale pro-tempore;
E
Il Comune capoluogo di Città metropolitana/La Provincia di (di seguito anche solo l’”Ente
Beneficiario”) con sede in , Via/Piazza n. ,
C.F. , nella persona di
(nominativo e ruolo:
sindaco/presidente dirigente, assessore ecc.), a ciò autorizzato in forza dei poteri di legge e di Statuto (o attribuiti con );
di seguito anche denominate congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
✓ la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (d’ora in avanti solo il “Dipartimento”) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d’ora in avanti solo “ANCI”) il 10 settembre 2015 hanno stipulato - in attuazione dell’art. 4, comma 2 del decreto del 30 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t., dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 07 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015 e dell’articolo 4 del decreto del 31 luglio 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
p.t. - un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni;
✓ la durata di tale accordo è stata prorogata, con atto integrativo del 31 marzo 2017, fino al 31 dicembre 2018;
✓ l’attuazione delle iniziative progettuali verrà cofinanziata mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2014;
✓ ai fini di cui sopra l’ANCI ha pubblicato, sul sito ANCI xxx.xxxx.xx, in data 17 luglio 2017, apposito “Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per città metropolitane ed enti di area vasta – ReStart (di seguito anche “Avviso”);
✓ l’Avviso è rivolto ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane di cui all’art. 1, comma 5 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e di quelle disciplinate dalle Regioni a statuto speciale e alle Province di Ancona, Ascoli Xxxxxx, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Teramo, Terni, in quanto enti di area vasta con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;
✓ ai sensi del punto 8.1. dell’Avviso l’ammontare delle risorse destinate alla procedura è di € 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamila/00) da ripartire tra i diversi progetti beneficiari del contributo secondo due linee di intervento previste:
a) € 1.505.000,00 (unmilionecinquecentocinquemila/00) destinati a progetti presentati da Comuni capoluogo di Città metropolitane;
b) € 645.000,00 (seicentoquarantacinquemila/00) destinati a progetti presentati dalle Province di cui al punto 1.3. dell’Avviso;
✓ indipendentemente dal costo complessivo di ogni singolo progetto, il contributo richiesto non può essere superiore ad € 190.000,00 (centonovantamila/00) per i Comuni capoluogo di Città metropolitane ed € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per le Province;
✓ ai sensi del punto 8.4. dell’Avviso la quota di cofinanziamento locale assunta dai Soggetti proponenti potrà comprendere finanziamenti provenienti anche dai partners del progetto ma, in ogni caso, non potrà derivare in alcun modo da contributi o finanziamenti erogati, anche a diverso titolo, dal Dipartimento in favore dell’Ente Beneficiario ovvero degli altri soggetti impegnati in qualità di partners del progetto;
✓ il Comune/la Provincia ….. ha chiesto di partecipare all’Avviso, in quanto Xxxxxxxx proponente ai sensi del punto 4 dello stesso;
✓ la selezione delle domande e dei Progetti è stata affidata ai sensi del punto 5.1 dell’Avviso ad un’apposita Commissione Tecnica costituita da tre componenti nominati da ANCI (di cui uno con funzione di Presidente);
✓ all’esito dei lavori svolti dalla citata Commissione, in data , è stata pubblicata sul sito
web di ANCI (xxx.xxxx.xx) la graduatoria degli ammessi a finanziamento;
✓ ai sensi del punto 9.1 dell’Avviso l'erogazione del finanziamento a favore degli ammessi al contributo è subordinata alla stipula di una Convenzione con ANCI da parte dell’Ente Beneficiario.
CONSIDERATO CHE
✓ l’Ente Beneficiario è uno dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane di cui all’art. 1, comma 5 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e di quelle disciplinate dalle Regioni a statuto speciale/una delle Province con Comuni colpiti dagli eccezionali eventi sismici e atmosferici del 2016 e 2017, così come indicati nelle Tabelle 1, 2 e 2-bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i;
✓ l’Ente, in risposta all’Avviso, ha presentato una Proposta progettuale denominata “ ”
unitamente al Piano finanziario, allegati alla presente Convenzione sub 1 e 2 (d’ora in avanti denominati congiuntamente il “Progetto”);
✓ il Progetto presentato è stato ammesso al finanziamento di € ………………….. ( /00), come
risulta dalla graduatoria pubblicata sul sito web di ANCI;
✓ ai fini della realizzazione del Progetto l’Ente ha sottoscritto, in qualità di Soggetto promotore, un accordo di partenariato (di seguito denominato l’ “Accordo di partenariato”), allegato alla presente sub 3);
✓ l’Ente Beneficiario ha dichiarato che la quota di cofinanziamento locale prevista per la realizzazione del Progetto è pari ad € ………………….. (…………………………../00), della quale rimane unico responsabile e garante nei confronti di ANCI e che, in caso di eventuale inadempienza dei partners di Xxxxxxxx, assumerà a proprio carico la residua parte di cofinanziamento locale;
✓ la quota di cofinanziamento locale garantita dall’Ente Beneficiario e/o dai partners per la realizzazione delle attività non è inferiore al 20% del valore complessivo del singolo Progetto;
✓ l’Ente Beneficiario ha trasmesso ad ANCI i dati necessari alla compilazione della presente Convenzione
VISTA
✓ la Delibera di Giunta contenente l’approvazione della domanda di partecipazione con tutti i suoi allegati, l’impegno di spesa dell’Ente Beneficiario per la parte di cofinanziamento a proprio carico, e la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento eventualmente messa a disposizione dai partners in caso di inadempienza degli stessi.
TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse, dei considerata e degli allegati)
1.1.Le premesse, i considerata, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati come nella restante parte dell’atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Finalità ed Oggetto)
0.0.Xx presente Convenzione regola i rapporti tra l’ANCI, nella qualità di soggetto erogatore della quota di finanziamento assegnata, e il/la… , nella qualità di Ente Beneficiario e attuatore del
Progetto.
Art. 3 (Soggetti Responsabili)
3.1.ANCI individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto Responsabile dei rapporti con l’Ente Beneficiario il Vice Segretario Generale, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.
3.2.L’Ente Beneficiario individua, fino a diversa formale comunicazione, quale soggetto Responsabile dell’attuazione della presente Convenzione e della corretta realizzazione del Progetto il ………………………
(nominativo indicato nel progetto), ruolo: …………………….., indirizzo: ……………………….., e-mail:
…………………….., tel. ………………...
3.3.Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti individuati in qualità di responsabili.
Art. 4
(Impegni dell’Ente Beneficiario)
4.1. L’Ente Beneficiario a pena espressa di revoca totale o parziale del finanziamento assegnato, di risoluzione della presente Convenzione e di restituzione delle somme eventualmente già ricevute, con la stipula della presente Convenzione, si obbliga :
a. ad avviare le attività progettuali entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula della presente Convenzione, dandone formale comunicazione ad ANCI;
b. a realizzare puntualmente le attività e gli interventi previsti nel Progetto, secondo la relativa tempistica e nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, garantendo altresì la copertura e la spesa della quota di cofinanziamento nei limiti indicati in sede di domanda;
c. a cofinanziare la realizzazione del Progetto con un cofinanziamento locale pari a €
………………………….;
d. a garantire la parte di cofinanziamento a proprio carico impegnandosi – in caso di eventuale inadempienza dei partners di Progetto – a garantire a proprio carico il residuo del cofinanziamento;
e. a favorire, in ogni modo, l’attività di rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI (garantire l’accesso a documenti, informazioni e luoghi, fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento delle attività di verifica, predisporre nei termini ogni documento richiesto ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili);
f. a fornire le relazioni e i rendiconti nonchè tutta la documentazione necessaria alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di Progetto e delle spese ammissibili, secondo le regole e la modulistica previste nelle “Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione” (allegate all’Avviso e alla presente Convenzione sub 4);
g. a partecipare agli eventuali incontri convocati da ANCI e Dipartimento;
h. a comunicare tempestivamente qualunque evento che possa in ogni modo incidere rispetto al normale sviluppo del Progetto, considerando che eventuali variazioni sono da concordare con ANCI;
i. a garantire l’adempimento degli impegni previsti dall’Accordo di partenariato;
j. a garantire l’applicazione da parte dei partners delle Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione allegate all’Avviso e alla presente Convenzione all 4);
k. a garantire che tutti i partners ed eventuali soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti in relazione alla realizzazione delle attività progettuali rispondano ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e che siano in possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di intervento del progetto. L’Ente Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire l’osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali medesime;
l. a procedere agli adeguamenti del Progetto che fossero ritenuti necessari da ANCI;
m. ad agire, nell’ambito della propria autonomia e dei vincoli di legge, nella massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.
Art. 5
(Modalità di erogazione del finanziamento)
0.0.Xx quota di finanziamento, pari ad € verrà erogata dall’ANCI, a valere sulle risorse
stanziate dall’Accordo citato in premessa, mediante versamento sul conto corrente intestato a
………………………. e intrattenuto presso la Banca ………………….., Codice IBAN , con le seguenti
modalità:
a. 20% (venti percento) ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione con ANCI, previa presentazione di una dichiarazione attestante l’avvio delle attività a firma del legale rappresentante dell’Ente Beneficiario o responsabile del progetto indicato in Convenzione;
b. 50% (cinquanta percento) ad avvenuta presentazione di una relazione descrittiva delle attività svolte nel primo semestre di attività e della rendicontazione delle spese per un ammontare pari al 20 % (venti percento) del valore totale di Progetto;
c. 30% (trenta percento) ad avvenuta presentazione della relazione finale sulle attività svolte e del rendiconto analitico e riepilogativo di tutte le spese sostenute.
5.2.Qualora l'importo complessivo del finanziamento risulti superiore all'ammontare complessivo delle spese rendicontate, verrà erogato all’Ente Beneficiario, a titolo di saldo, un importo complessivo sino alla concorrenza delle spese effettivamente sostenute.
0.0.Xx ipotesi di mancata realizzazione del Progetto, l’Ente Beneficiario sarà tenuto a restituire le somme corrisposte a titolo di anticipo, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto da ANCI.
5.4.E’ fatta salva la facoltà di ANCI, al fine della liquidazione del finanziamento riconosciuto, di verificare e approvare l’inerenza e l’adeguatezza della realizzazione del Progetto e di tutte le spese rendicontate dall’Ente Beneficiario, nonché la loro conformità a quanto previsto nelle “Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione”.
5.5. In ogni caso, il diritto alla liquidazione delle somme in favore dell’Ente Beneficiario è espressamente subordinato e condizionato all’effettiva erogazione, da parte del Dipartimento in favore di ANCI, delle risorse programmate a valere sull’Accordo citato in premessa.
5.6. L’Ente Beneficiario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, rinuncia espressamente e irrevocabilmente a ogni pretesa e/o diritto nei confronti di ANCI per l’ipotesi di ritardata o mancata erogazione del finanziamento medesimo.
Art. 6
(Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento)
6.1.Qualora, nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni di automatica applicazione all’ Accordo, L’Ente Beneficiario ne darà esecuzione, previa comunicazione da parte di ANCI; in ogni caso, l’Ente Beneficiario si impegna a garantire, secondo canoni di correttezza e buona fede, l’accettazione delle modifiche della presente Convenzione che si rendessero necessarie e/o opportune.
6.2.L’eventuale rifiuto di adeguamento da parte dell’Ente Beneficiario comporterà la decadenza dal diritto all’erogazione della residua parte di finanziamento e il riconoscimento delle sole spese ritenute ammissibili per le attività già svolte.
6.3.Eventuali variazioni delle attività progettuali e del piano finanziario, ferma restando l’invarianza del finanziamento, dovranno essere richieste almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle
attività ed essere debitamente autorizzate in forma scritta da ANCI, come previsto nelle “Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione” (allegate all’Avviso e alla presente Convenzione sub 4).
0.0.Xx caso di mancata approvazione, l’Ente Beneficiario potrà recedere dalla presente Convenzione, perdendo qualsiasi diritto sulla quota di finanziamento non ancora erogata e impegnandosi alla restituzione della quota di finanziamento già erogata, ove l’ANCI ritenga insufficiente, ai fini del finanziamento parziale, la parte di attività già svolta.
Art. 7 (Monitoraggio dei Progetti)
7.1.ANCI svolgerà una costante attività di monitoraggio tecnico e finanziario sull’andamento dei Progetti assegnatari del finanziamento, anche attraverso il controllo e la valutazione delle relazioni descrittive e dei rendiconti finanziari previsti al precedente art. 4.1. lett. f).
7.2. l’Ente Beneficiario si obbliga ad adottare tempestivamente e puntualmente ogni misura correttiva richiesta da ANCI a seguito dell’attività di monitoraggio, nonché in generale tutte le direttive, gli indirizzi e le eventuali regole deliberate dalla stessa, che potrà, in ogni momento e in qualsiasi forma, chiedere documenti, informazioni, adeguamenti. In particolare, a seguito dell’attività di verifica e dell’emersione di possibili difformità e/o irregolarità nello sviluppo del Progetto e/o nell’attività di rendicontazione, ANCI potrà richiedere all’Ente Beneficiario l’adozione di misure correttive, quale condizione di conservazione dei benefici.
7.3.L’esito negativo del monitoraggio, anche in fase intermedia, può determinare la revoca parziale o totale del finanziamento.
Art. 8
(Revoca, Risoluzione e Responsabilità)
8.1.Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione, ANCI potrà disporre la revoca, totale o parziale del finanziamento, in tutti i casi di irregolare, incompleta o tardiva esecuzione del Progetto e/o degli obblighi discendenti dal medesimo, dall’ Avviso e dai relativi allegati, dalla presente Convenzione e/o dalle direttive impartite da ANCI stessa.
8.2.Nell’ipotesi di recesso di uno o più partners dall’Accordo di partenariato, l’Ente Beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione ad ANCI che provvederà a verificare la permanenza delle condizioni di prosecuzione del Progetto.
0.0.Xx ogni caso di revoca totale del finanziamento, l’Ente Beneficiario si impegna a restituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta formulata da ANCI, la quota di finanziamento eventualmente già ricevuta.
8.4.Prima di deliberare la revoca, totale o parziale del finanziamento, ANCI inoltrerà apposito avviso all’Ente Beneficiario indicando, ove possibile, le misure correttive che potrebbero evitare l’adozione del provvedimento finale. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’avviso, l’Ente Beneficiario interessato potrà formulare proprie osservazioni, di cui darà conto il provvedimento finale.
8.5. Nei casi di revoca parziale o totale del finanziamento concesso, ANCI, ai sensi dell’art. 1456 c.c., procederà a risolvere la presente Convenzione con lettera inviata a mezzo raccomandata o mail PEC indirizzata all’Ente Beneficiario.
0.0.Xx ogni caso, l’Ente Beneficiario si impegna a tenere espressamente indenne ANCI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti, nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all’attuazione del Progetto e della presente Convenzione.
Art. 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
9.1.A pena di risoluzione della presente Convenzione, l’Ente Beneficiario si obbliga a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10
(Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)
10.1. L’Ente Beneficiario e tutti gli altri partners non potranno utilizzare a scopo editoriale, promuovere, pubblicizzare e divulgare i materiali prodotti e gli eventi realizzati nell’ambito del Progetto senza che sugli stessi venga riportato il logo dell’ANCI e del Dipartimento della Gioventu’ e del Servizio Civile Nazionale e l’indicazione che le attività sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento a valere sul “Fondo Politiche giovanili”. Eventuali ulteriori modalità verranno comunicate al Responsabile del progetto indicato dall’Ente Beneficiario. Tutto ciò, ivi compresa qualsiasi altra forma di comunicazione e pubblicazione (quali ad esempio stampe, locandine, gadget, diffusione attraverso social media, ecc…) inerente le attività progettuali dovrà essere preventivamente autorizzata da parte di ANCI.
I diritti sui materiali di progetto prodotti, che potranno essere diffusi dai beneficiari esclusivamente a titolo gratuito, restano di esclusiva proprietà di ANCI e del Dipartimento.
10.2 ANCI può diffondere le iniziative e il progetto realizzato attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, l’Ente Beneficiario, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento concesso l’Ente Beneficiario e i partners sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto finanziato.
Art. 11
(Modifiche alla presente Convenzione)
11.1.Xxxxx salvo quanto stabilito al precedente art. 6, ogni modifica alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto tra le Parti.
Art. 12 (Trattamento dati personali)
00.0.Xx sensi e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 196/03, le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente Convenzione esclusivamente per gli scopi a essa afferenti e, in particolare, con la rigorosa osservanza delle prescrizioni della normativa suddetta e dei diritti dalla stessa riconosciuti in capo all’interessato nei confronti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento.
Art. 13
(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo)
13.1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
13.2.Ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione o che da essa dovesse comunque discendere sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Roma.
Art. 14 (Durata)
00.0.Xx presente Convenzione decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del Progetto le cui attività devono concludersi “inderogabilmente” entro e non oltre il 30 novembre 2018 .
Art. 15 (Rinvio)
15.1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamento.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per ANCI
Il Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Ente Beneficiario
Approvazioni specifiche:
L’Ente Beneficiario accetta espressamente le clausole contenute agli articoli: 4-(Impegni dell’Ente Beneficiario), 5 -(Modalità di erogazione del finanziamento), 6-(Modifica delle condizioni, delle attività e variazioni del finanziamento), 7 -(Monitoraggio dei Progetti ) 8-(Revoca, risoluzione e Responsabilità), 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 10- (Utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione), 11- (Modifiche alla presente Convenzione), 13-(Modalità di risoluzione dei conflitti. Foro esclusivo) e 14- (Durata); 15 – (Rinvio).
Per l’Ente Beneficiario
Allegato 1 – Proposta progettuale Allegato 2 – Piano finanziario Allegato 3 – Accordo di Partenariato
Allegato 4 – Indicazioni operative per la predisposizione del piano finanziario e rendicontazione