ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E LA FONDAZIONE OPERA SANTA RITA DA CASCIA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE E DI...
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ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E LA FONDAZIONE OPERA SANTA XXXX DA CASCIA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE E DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA ESTENSIVA A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (RSD) “VILLA NESTI” DI QUARRATA (PT), A FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ. DECORRENZA DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024.
L’anno duemila ventuno (2021) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
TRA
- l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, nella persona di Xxxxxxxx Xxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di IP Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale – Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto e del relativo allegato 1), con deliberazione del Direttore Generale
;
- la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata “SdS”, Codice Fiscale e Partita IVA 01975410976, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxx, 000, nella persona della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;
E
- la Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia, Codice Fiscale 84007450483 e Partita IVA 00337410971, con sede legale in Prato, Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, nella persona del proprio rappresentante legale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Prato il 15/05/1961, C.F. MCRRRT61E15G999M, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, quale soggetto proprietario e gestore della RSD “Villa Nesti”, ubicata in Xxxxxxxx (XX), Xxx xx Xxxxx 000, nel prosieguo semplicemente indicata come “RSD”;
VISTI
– il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421” e success. modif. e integr.;
– la Legge n. 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
– il D.P.C.M. 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
– la delibera G.R.T. n. 466 del 07/05/2001 “Accordo per le Residenze Assistenziali per disabili (RSD) e Comunità Alloggio protette per disabili”;
– la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;
– la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;
– la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008 istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza;
– la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009” Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr;
– la deliberazione G.R.T. n. 206 del 23/02/2010 “Regolamento di attuazione della legge 82/2009”;
– il D.P.C.M. 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”;
– la deliberazione G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12/01/2017;
– il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;
– il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 “Dedicato alle persone con disabilità”;
– la deliberazione G.R.T. n. 1476 del 21/12/2018 “Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Associazione dei Centri di riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019-2020-2021”;
– il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
– l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;
– l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
– il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
– la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;
– la delibera del Direttore Generale n.308 del 21.02.2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;
– la delibera Assemblea SdS Area Pratese n. 24 del 09/12/2019 “Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i..”, approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019. Elenco servizi e attività in gestione diretta dal 01.01.2020”.
PREMESSO CHE
– il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
– l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni sociosanitarie e si assume i relativi oneri;
– per la Zona Distretto Pratese la SdS Area Pratese è competente per le prestazioni socioassistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. e si assume i relativi oneri;
– la struttura residenziale per disabili “Villa Nesti” era già precedentemente autorizzata e accreditata come Comunità Alloggio Protetta per adulti inabili con atti del Comune di Quarrata (PT);
– la Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia proprietaria della struttura residenziale per disabili “Villa Nesti”, oggetto della presente convenzione, ha richiesto al Comune territorialmente competente la trasformazione da Comunità Alloggio Protetta per adulti inabili in Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) per attività di riabilitazione estensiva extraospedaliera con istanza al Comune di Quarrata (PT) n. 1707/2020;
– la struttura adesso è stata autorizzata al funzionamento quale residenza sanitaria per disabili (RSD) da Sportello Unico Associato Attività Produttive (SUAP) Comuni di Quarrata – Agliana - Montale (PT) con atto prot. n. 28043 del 7 luglio 2020 ai sensi della normativa regionale vigente. La stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 con determinazione del Comune di Quarrata (PT) n. 1158 del 11 dicembre 2020;
– il Dipartimento di Salute Mentale e la Commissione Multidisciplinare di Vigilanza delle Strutture Socio- Sanitarie della Azienda Usl Toscana centro hanno espresso parere favole alla trasformazione della residenza “Villa Nesti” da Comunità Alloggio Protetta a Residenza Sanitaria per Disabili (RSD), come da documentazione agli atti;
– Il soggetto gestore della RSD sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) la RSD è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
b) al gestore della RSD in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
c) il gestore della RSD è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
d) il Regolamento interno della RSD recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
e) la capacità ricettiva attuale della RSD, come da autorizzazione al funzionamento, è di n. 18 posti di tipo residenziale estensivo (soggetti adulti).
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
1.1. Richiamo validità premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
1.2. Utilizzo posti
L’Azienda e la SdS, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della RSD, utilizzano i posti residenziali nell’ambito dei posti autorizzati.
1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.
L’Azienda e la SdS si avvalgono dei posti autorizzati per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, per persone adulte disabili accertate Legge 104/92 artt. 3 e 4 e/o con diagnosi di autismo o sindrome generalizzata dello sviluppo psichico (ICD-10 F80) valutati dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) territorialmente competente secondo il Progetto di Vita dei singoli soggetti e le procedure vigenti per l’ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.
La RSD garantisce le prestazioni di assistenza sociosanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
Il gestore della RSD anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.
ART. 2 – OBBLIGHI DELLA RSD
2.1 Adempimenti generali
La RSD si impegna:
- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per
la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della RSD;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Responsabile di Struttura, per un orario congruo rispetto al funzionamento della RSD, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del DPGR 9/1/18–2/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Responsabile di Struttura rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari, l'assistito, il tutore legale e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a garantire, in osservanza al regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18–2/R, i requisiti strutturali, organizzativi e professionali ivi previsti.
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della RSD, dando di tale polizza formale comunicazione all’Ente gestore (Azienda/SdS), secondo le disposizioni contenute nella deliberazione DG 308/2019;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell’Ente gestore (Azienda/SdS), i casi di decesso e dimissioni, anche per segnalare la disponibilità di posti letto;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative di integrazione sociale, religiose ed educativo-culturali attuate sul territorio, allo scopo di mantenere le relazioni parentali e sociali in contesto allargato;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno e la Carta dei Servizi secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.
2.2 Adempimenti relativi alla documentazione
La RSD dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con DPGR 9/1/18
– 2/R;
- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- registro delle presenze giornaliere delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell’Azienda e dell’SdS);
- registro delle presenze del personale, con l’indicazione dei turni e relative mansioni;
- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- tabella dietetica;
- registro delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- registro degli ausili in dotazione;
- autorizzazione al funzionamento;
- registro clinico del medico di medicina generale;
- cartella infermieristica;
- e infine tutto quanto previsto dalla LR 82/2009 e relativo regolamento attuativo.
2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al DLgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall’articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.
Il trattamento dei dati da parte della Azienda USL Toscana Centro e della SdS Area Pratese, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in
applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.
Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e l’eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimizzazione dei dati;
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.LGS 101/18.
La Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia si impegna a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia per l’esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente.
Il trattamento, come meglio specificato nell’atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n. 1 del Reg. Ue 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall’art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.
In relazione alla presente convenzione, l’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Area Pratese si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4, n. 7 del Reg. UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (si veda allegato) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell’art. 28 Reg. UE citato.
In particolare: l’Ente gestore (Azienda/SDS), per quanto attiene rispettivamente all’erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale presso la RSD, comunicheranno i dati personali a quest’ultima.
Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell’atto di nomina sarà l’Ente gestore.
2.4 Orario del servizio
Per il servizio residenziale l’orario di funzionamento è per 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno.
2.5 Organizzazione della vita comunitaria
La RSD si impegna a garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna e più nello specifico al progetto complessivo del servizio e alle situazioni di emergenza che si possono verificare, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in struttura agli animali d’affezione.
La RSD si impegna altresì a quanto già indicato al precedente art. 2.1. e a disciplinare i rapporti tra assistito e RSD medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
2.6 Tutela della salute
Le persone ospitate nella RSD usufruiscono delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
La RSD si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato o dal Progetto di Vita, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
La RSD comunica tempestivamente ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento.
La RSD è tenuta altresì:
a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o il 118;
c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all’utente;
d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
e) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell’assistito.
Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell’assistito.
2.7 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza
La RSD garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, la RSD è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.
ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
3.1 Accesso preferenziale
La RSD mette a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone distretto/SSddSS dell’Azienda Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende sanitarie e/o a privati cittadini.
3.2 Ingresso in struttura
L’ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) o di un Progetto di Vita, definito dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD) secondo le indicazioni regionali.
L’effettivo ingresso in struttura viene concordato nei termini temporali ed organizzativi con la Direzione della RSD, anche in caso di inserimenti urgenti dovuti a situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità.
A seguito dell’inserimento in struttura autorizzato mediante verbale redatto dall’UVMD zonale, al soggetto interessato verrà rilasciata dai competenti servizi amministrativi apposita impegnativa all’ingresso nella quale viene indicata la struttura assegnata, il periodo autorizzato, l’importo della quota sanitaria e l’importo della quota sociale a carico del cittadino e l’eventuale quota di compartecipazione a carico dei Comuni/SdS.
La RSD, accertata la regolarità della documentazione (PAP o Progetto di VITA, fascicolo sanitario, schede e scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, impegnativa al ricovero), accoglie l’ospite dandone comunicazione all’U.F. Assistenza Sociale di Zona e alla Struttura Amministrativa Aziendale territorialmente competente, entro un giorno lavorativo dall’inserimento.
Qualora sia richiesto all’utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti con quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.
Con la stipula dell’accordo contrattuale la RSD si impegna al rispetto di quanto sopra detto.
A decorrere dalla data di effettivo ingresso in struttura e per un periodo massimo 30 giorni, sentita la UVMD, è possibile prevedere un periodo di osservazione a seguito del quale verrà definita la fattibilità dell’inserimento. La valutazione di fattibilità è effettuata in modo integrato a cura dei referenti professionali ASL/SdS, che hanno in carico il soggetto, di concerto con i referti professionali della RSD. Al periodo di osservazione si applicano le stesse condizioni economiche previste all’art. 4 del presente accordo.
3.3 Dimissioni
La RSD comunica alla Struttura Amministrativa Aziendale competente per territorio e all’U.F. Assistenza Sociale di Zona la dimissione dell’assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.
La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con i suddetti servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l’interessato stesso o il suo tutore legale, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD) che determini la necessità di diversa assistenza;
b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari e/o tutore legale con l'ambiente della RSD e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura.
c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminare presa in carico da parte dei servizi competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.
ART. 4 - IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE
4.1 Retta giornaliera
Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la RSD riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a carico dell’Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall’assistito/Comune di residenza/SdS.
Per il servizio residenziale, la retta giornaliera è stabilita dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1476 del 22/12/2018 in € 182,00 (escluso IVA se dovuta) a decorrere dal 01/02/2021.
4.2 Abbattimento della retta giornaliera in caso di frequenza congiunta con servizio semiresidenziale Nel caso in cui l’ospite risulti frequentante contestualmente all’inserimento in RSD anche un centro diurno esterno alla stessa RSD, la retta giornaliera indicata al punto 4.1 viene abbattuta al 50% per i giorni in cui si verifica la frequenza presso la struttura semiresidenziale.
Nel caso in cui la struttura semiresidenziale sia di proprietà della stessa Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia, alla suddetta Fondazione sarà riconosciuta la retta giornaliera per la frequenza della sola RSD oggetto della presente convenzione, mentre nulla sarà dovuto per la frequenza del centro diurno (di qualunque natura esso sia).
4.3 Quota sanitaria
Il corrispettivo di parte sanitaria è di € 127,40 giornaliere (escluso IVA se dovuta). In caso di abbattimento per frequenza congiunta di una struttura semiresidenziale esterna, la retta sanitaria giornaliera dovuta alla RSD sarà pari ad € 63,70 (escluso IVA se dovuta).
4.4 Quota sociale
La quota sociale è di € 54,60 giornaliere (escluso IVA se dovuta). In caso di abbattimento per frequenza congiunta di una struttura semiresidenziale esterna, la retta sociale giornaliera dovuta alla RSD sarà pari ad € 27,30 (escluso IVA se dovuta).
L’importo della quota sociale corrisponde alle prestazioni sociali come indicato nel successivo art. 6.
La quota sociale è completamente a carico dell’ospite, salvo diversa determinazione espressa nell’impegnativa redatta all’ingresso, ai sensi del DPCM 159/2013 e regolamenti territorialmente vigenti. L’Azienda e successivamente la SdS, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 308/2019 provvederà ad effettuare, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento della SDS Pratese, un aggiornamento della compartecipazione sulla base della attestazione ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali presentato dal beneficiario, da chi ne fa le veci ovvero da altro soggetto avente titolo, fornendo copia della nuova impegnativa alla RSD e contestualmente all’utente e/o ai familiari e/o al tutore legale.
La RSD emetterà a carico dei soggetti tenuti al pagamento della quota sociale regolare fattura mensile relativa alla quota sociale prevista a loro carico.
La RSD non può prevedere ulteriori oneri a carico dell’utente per le prestazioni di cui all’articolo 6.
4.5 Ricovero ospedaliero ed altre assenze
Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal primo giorno di assenza per motivi personali/familiari ovvero di ricovero ospedaliero dell’assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento presso la RSD.
In caso di ricovero ospedaliero dell’assistito con assenza di assistenza da parte dei familiari e/o di chi ne esercita la tutela, la RSD, su richiesta dei referenti professionali di ASL/SdS, metterà a disposizione personale aggiuntivo con costo orario a carico di ASL/SdS, sulla base alle tabelle stipendiali previste nel CCNL UNEBA per la figura professionale impiegata nell’attività assistenziale aggiuntiva. Il costo di tale personale aggiuntivo sarà addebitato alla ASL/SdS separatamente rispetto ai costi derivanti dall’attività ordinaria della RSD.
Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.
Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni (di calendario) o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, (di calendario) verrà riconosciuta alla RSD il 70% della quota sociale (o della quota sociale abbattuta per frequenza
congiunta con centro diurno esterno e di altro gestore), ferma restando la compartecipazione dell’utente se uguale o inferiore a tale percentuale.
In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni (di calendario), è assicurato il mantenimento del posto letto.
In caso di ricoveri superiori a 30 giorni (di calendario), assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni (di calendario) la RSD concorda con il Servizio Amministrativo competente per territorio il mantenimento del posto con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale a carico dell’assistito, sentita la U.F. Assistenza Sociale di Zona e/o i dirigenti medici competenti.
4.6 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura
La RSD provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei singoli utenti corredata da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000. Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019).
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi): Codice Univoco della ZD Pratese “C27NVZ”.
Sarà emessa all’Azienda la fattura relativa alla quota sanitaria, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della RSD, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio, l’assenza di obbligo all’indicazione del CIG. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
Nel caso di compartecipazione del Comune al pagamento della quota sociale dell’utente, sarà emessa all’Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati e seguendo le modalità sopradescritte.
La quota di compartecipazione alla retta di parte sociale è quella stabilita nell’impegnativa redatta dal Servizio Amministrativo competente per territorio e non può essere affatto modificata nell’importo, salvo richiesta motivata di revisione del valore calcolato.
Entro lo stesso termine in cui viene emessa fattura a carico degli Enti pubblici, la RSD emetterà anche il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
4.7 Modalità e termini di pagamento
Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di:
- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).
Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192 e smi. Relativamente agli importi a carico della Comune di residenza, la RSD non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda/SdS.
Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.
ART. 5 - QUOTA SANITARIA: SERVIZI E FORNITURE
La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale per attività di assistenza, di riabilitazione extraospedaliera ed educative nonché per i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale.
È onere della RSD provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
In particolare, la RSD dovrà disporre:
- degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996. Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
La RSD si impegna altresì a garantire l’assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in X. 000/0000, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 208/2016).
ART. 6 – QUOTA SOCIALE: SERVIZI E FORNITURE
Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all’assistenza di base e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti degli assistiti, il vitto, il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.
Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati o rispetto agli standard previsti dall’accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della RSD e saranno a totale carico degli assistiti.
Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell’assistito o dei suoi familiari o dal tutore legale, questa deve essere corrisposta direttamente dall’assistito alla RSD, secondo le modalità e i tempi definiti nell’impegnativa all’ingresso/contratto di ospitalità.
La RSD in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all’assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.
In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o dal suo tutore legale della quota sociale a suo carico la RSD, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, attiverà nei confronti dell’assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona.
ART. 7 – ATTIVITA’ DI VIGILANZA
L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla RSD ed assumono informazioni dirette dal Responsabile, dagli operatori della RSD, dagli assistiti e dai loro familiari o tutori legali, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la RSD è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.
ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO
La RSD è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda/SdS e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri.
La RSD deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda/SdS al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale.
La RSD, qualora decida volontariamente di aderire a questa rilevazione, può inviare, ogni tre mesi, alla Commissione competente, l’elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese,
l’elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
La RSD si impegna a fornire i dati necessari ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione Toscana secondo tempi e modalità da questa stabiliti.
La RSD è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSD, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.
La RSD si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati della Comunità Alloggio presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.
a) STS11 dati della struttura - la RSD comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.
b) STS24 flussi di attività - la RSD comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’azienda, numero di giornate.
ART. 9 – DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE
Il presente contratto ha durata triennale, entra in vigore il 1° febbraio 2021 e scade il 31 gennaio 2024.
Il presente contratto può essere rinnovato per ulteriori due anni, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della RSD.
Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin da ora a recepire ed applicare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti degli enti o pubbliche autorità deputate, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
Nel caso di eventuali variazioni autorizzative, la RSD si impegna ad adeguare di conseguenza gli standard di gestione come indicati all’art. 2.1, mentre la ASL ed SdS recepiranno le variazioni intervenute, nel rispetto della normativa vigente.
ART. 10 – INADEMPIENZE
Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in RSD e il pagamento delle fatture giacenti.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente ufficio aziendale procederà all’applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto dalla RSD per le prestazioni rese.
Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
In caso di mancato inoltro da parte della RSD, per quanto di competenza, dei modelli STS11 e STS24, di cui all’art. 8 punto 6, entro i termini temporali previsti, saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento degli interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell’Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.
ART. 11 –RISOLUZIONE E RECESSO
Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della RSD di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 8;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte della RSD a degli eventuali danni patiti e patiendi.
Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sociosanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della RSD;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 13 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.
ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27 bis di cui all’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la RSD è gestita da una O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti, nonché progetti di particolare rilievo assistenziale tra le parti, anche a garanzia della loro necessaria continuità.
ALLEGATI:
Allegato 1)
Xxxxxx di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per l’Azienda USL Toscana centro Il Responsabile SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia – dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) |
Per la Società della Salute Area Pratese Il Direttore dott.ssa - Xxxxxx Xxxxxxxxx (firmato digitalmente) |
Per la Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia Il Rappresentante Legale - xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente) |