PARTE NORMATIVA Clausole campione

PARTE NORMATIVA. Sono diversi gli elementi normativi negoziati nell’ipotesi di accordo sottoscritta. Uno tra i più importanti è stato il riconoscimento della stagionalità a livello nazionale, circoscrivendola alle lavanderie industriali che operano per le strutture turistico-ricettive e della ristorazione, alle lavorazioni svolte dai reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione, nonché ad un massimo di otto mesi di durata complessiva nell’arco dell’anno tra datore di lavoro e lavoratore. La procedura è attivabile solo dietro accordo tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in assenza quelle territoriali. L’accordo ha modificato e introdotto altri aspetti sostanziali di carattere normativo. La possibilità per i lavoratori di richiedere per una seconda volta l’anticipazione del 70% del TFR, purché siano decorsi tre anni dalla prima richiesta e vi siano motivazioni diverse dalla precedente. Viene introdotta la calendarizzazione dei permessi legge 104/1992, almeno su base mensile, con alcune deroghe nel caso di comprovate ragioni e vengono fatti salvi i casi di improvvisa grave urgenza. Vengono introdotti ulteriori tre mesi di permessi retribuiti a quelli già previsti per legge (per un massimo di sei) per le donne vittime di violenza di genere nelle modalità di cui all’art. 24, D.Lgs. 80/2015. Il periodo di prova degli operai inquadrati con livello B1 e B2 viene allineato agli altri livelli e incrementato a 2 mesi. Il periodo di affiancamento, in caso di sostituzione di lavoratori di cui sia programmata l’assenza, al fine del passaggio di consegne, passa da 30 a 60 giorni. Viene aumentata dal 10% al 12% la percentuale di accoglimento delle richieste di trasformazione in contratto part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, da necessità del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi. Riguardo alla comunicazione delle assenze per permessi, congedi e aspettative, le parti hanno stabilito che esse vengano comunicate entro la quarta ora dall’inizio dell’orario di lavoro e non più entro il normale orario di lavoro giornaliero. Sulle controversie, al fine di evitare ritardi nella ricezione delle controdeduzioni alle contestazioni disciplinari da parte del lavor...
PARTE NORMATIVA. Gli ultimi due rinnovi del CCNL si sono distinti per la definizione di istituti molto importanti a livello di contratto di settore quali il turno prima, e la reperibilità poi. Le Associazioni imprenditoriali si sono impegnate a perseguire il superamento delle ultime tracce delle discipline previgenti al 2002, anche rinviando alcuni temi alla contrattazione aziendale. Novità di rilievo, sia per gli effetti economici, sia per quelli gestionali, risultano essere l’adozione del sistema di percentualizzazione della retribuzione degli apprendisti professionalizzanti, le possibili opzioni aziendali sul sistema classificatorio e l’obiettivo di un suo aggiornamento, il nuovo codice disciplinare, un minimo intervento sull’uscita dal turno, la soppressione delle indennità varie, gli interventi di gestione dei permessi L. n. 104/92. Particolare importanza riveste il protocollo sulle gare gas. L'accordo contiene il verbale di intesa sulle gare gas, raggiunto lo scorso gennaio dinanzi al Mise, al fine di garantire ai lavoratori che transiteranno alle dipendenze dei nuovi affidatari le tutele dell'art. 18 Stat. Lav.. L’effetto combinato del Jobs Act e la soluzione di continuità del rapporto di lavoro per il personale coinvolto nel passaggio tra aziende a seguito delle gare previsto dal D.I. 11.04.2011 avrebbe prodotto il ridimensionamento delle tutele con particolare riferimento agli effetti del licenziamento individuale. Il superamento di questo ostacolo, attraverso la sottoscrizione di tale protocollo ha consentito di procedere verso il rinnovo contrattuale.
PARTE NORMATIVA. Le novità più significative nella parte normativa del nuovo CCNL riguardano le tipologie e sulle spettanze contrattuali: si registrano interventi sui rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, sul lavoro agile, sulla fruizione di permessi retribuiti e non retribuiti, sulle modalità di utilizzo delle ferie e sulla cd. Smonetizzazione dei giorni festivi. In particolare, il nuovo CCNL ha recepito la disciplina del diritto di precedenza già convenuta negli accordi sindacali in materia di politiche attive del lavoro che deroga alla disciplina legislativa: le Parti si sono avvalse della facoltà della contrattazione collettiva di derogare all’articolo 24 del D.Lgs. n. 81/2015 per indicare, limitatamente al personale che svolga attività di recapito e/ smistamento, nuovi requisiti per il diritto di precedenza e per valorizzare gli accordi di volta in volta sottoscritti per le modalità applicative della disciplina stessa. Nello specifico, il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato di personale per le attività di recapito e smistamento maturerà per coloro che, alla data del 31 gennaio dell’anno in cui si darà avvio al processo assunzionale, avranno prestato attività lavorativa con le medesime mansioni di portalettere e/o addetto di produzione con uno o più contratti a tempo determinato e avranno manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto con apposita adesione sul sito aziendale. Sul fronte dei rapporti di lavoro part-time, tipologia contrattuale essenziale per Poste Italiane perché strumento di flessibilità lavorativa in grado di conciliare le esigenze dei dipendenti con quelle organizzative dell’azienda, il nuovo CCNL ha anzitutto fissato dei criteri di calcolo per stabilire la retribuzione dei lavoratori a tempo part-time sulla base della percentuale di occupazione. Inoltre, le Parti hanno concordato un graduale abbandono del part-time misto, ponendo l’obiettivo – relativamente ai lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo parziale con durata non predefinita – di rimodulare i contratti in essere al fine di stabilire una puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa in termini percentuali rispetto alla prestazione full-time e la relativa collocazione temporale della stessa, orizzontale o verticale. Il nuovo contratto ha previsto un confronto triennale tra Poste Italiane e lavoratore part-time per verificare l’articolazione dell’orario di lavoro pattuita con la possibile assistenza di un rappresentante...
PARTE NORMATIVA. 1. La fonte contrattuale come luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro.
PARTE NORMATIVA. È stata aggiornata la disciplina su: – contratto a termine, con reintroduzione delle causali previste dalle parti contrattuali – aggiornata la disciplina sulla stagionalità – introdotto il lavoro intermittente per lavoratori che svolgono attività di delivery a domicilio. SETTORE ALIMENTARE Livello Prima tranche incremento novembre 2021 Seconda tranche incremento marzo 2022 Terza tranche incremento luglio 2022 1S 41,78 39,17 19,58 1 37,51 35,17 17,58 2 34,34 32,19 16,10 3A 32,00 30,00 15,00 3 30,27 28,38 14,19 4 29,03 27,22 13,61 5 27,69 25,96 12,98 6 25,91 24,29 12,14
PARTE NORMATIVA. A.1 Le prestazioni da richiedere si riferiscono alla matrice ( ove applicabile indicare anche la specie )
PARTE NORMATIVA. TITOLO I -RAPPORTO DI LAVORO-
PARTE NORMATIVA. Rivedere l’eliminazione delle norme che hanno ridotto drasticamente la dotazione organica delle istituzioni scolastiche; - ripristinare la possibilità di sostituire il personale ATA (per tutti i profili professionali) dal primo giorno di assenza; - attuare la mobilità professionale verticale per tutti i profili; - consentire il passaggio professionale verticale dall’area B all’area D degli assistenti amministrativi, tenuto conto che la figura del coordinatore amministrativo - area C - non è mai stata attivata; - riportare ai tavoli contrattuali tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del lavoro del personale ATA riprendendo il ruolo fondamentale della RSU nella negoziazione decentrata a livello di istituzione scolastica; - definire con chiarezza le modalità e le procedure da adottare per la sostituzione del DSGA; - equiparare i diritti del personale precario a quello con rapporto a tempo indeterminato, in virtù delle sentenze dei vari organi giurisdizionali, che sono intervenuti sia in materia di stabilità del rapporto di lavoro che di parità retributiva da erogare a chi svolge le stesse mansioni; - eliminare la condizione di scuola sottodimensionata e assegnare ad ogni singola istituzione scolastica la figura del DSGA e del DS.
PARTE NORMATIVA. Il giorno cinque aprile 2006 alle ore 9.00 presso la sede centrale dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Xxxx” di Napoli si riuniscono le parti, ai sensi dell’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24.7.2003 per la stipula del presente Contratto collettivo integrativo d’istituto. Sono presenti: - i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria: Sig. Xxxxxxxx Di Criscienzo, xxxx.Xxxxxxxx Xxxxx e prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx - il delegato territoriale della UIL Scuola Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx - che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli delle parti e delle loro rispettive responsabilità e persegue l’obiettivo di contemperare risultati di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi attraverso un’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali; - che nel testo del presente contratto Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sarà da ora in poi indicato con C.C.N.L., il dirigente scolastico con D.S., la rappresentanza sindacale unitaria come R.S.U., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con R.L.S., il direttore dei servizi generali amministrativi come D.S.G.A. il Ministero Istruzione, Università e Ricerca con MIUR
PARTE NORMATIVA. Clausole normative