LA RETRIBUZIONE Clausole campione

LA RETRIBUZIONE. La materia salariale riveste un ruolo preminente all’interno della contrattazione aziendale. Nelle imprese con oltre 20 addetti la quota dei dipendenti che guadagna solo i minimi sala- riali del contratto nazionale è in media del 20% circa. Sebbene il restante 80% costituisca solo una vaga approssimazione della quota di personale che percepisce voci aggiuntive derivanti dalla contrattazione di secondo livello (perché tale dato comprende anche le voci derivanti da disposizioni unilateriali da parte del datore di lavoro), appare evidente che esi- ste un ampio spazio per la contrattazione integrativa in azienda. Nel periodo 2005-2008, il peso complessivo delle voci salariali aggiuntive rispetto ai minimi tabellari dei contratti nazionali di categoria si è mantenuto attorno al 15% (Casadio 2009). A seguito della stipula del Protocollo del luglio 1993, le cui indicazioni in materia di contrat- tazione retributiva per il secondo livello sono state confermate dall’Accordo del gennaio 2009, si è assistito ad una limitazione della pratica degli aumenti salariali slegati dalle per- formance dell’impresa e, in qualche modo, irreversibili. La contrattazione salariale di voci quali “Premi di produzione”, “Premi feriali” (spesso corrispondenti ad una mensilità aggiuntiva, ossia alla quattordicesima nei settori che ne prevedono, contrattualmente, solo tredici), “Superminimi collettivi”, “Indennità sostitu- tive o integrative” (mensa, trasporti, turno…) e “Indennità legate alla posizione di lavoro e/o alla funzione” (indennità disagio, reperibilità…) nonché “Maggiorazioni per straor- dinario” (superiori a quelle già previste dal CCNL) è andata riducendosi sensibilmente negli ultimi anni, perché contraria alla finalità di un aumento del potere di acquisto dei lavoratori compatibile con l’aumento della produttività aziendale. Spesso le erogazioni definite “irreversibili” e non legate alla produttività aziendale sono previste in accordi sindacali precedenti al Protocollo del 1993 ma tuttora vigenti, e pertanto sono sottosti- mate nella loro applicazione. Per contro, la contrattazione delle voci variabili e reversibili ha avuto una diffusione cre- scente dopo il Protocollo del 1993. Oltre al “Premio di Risultato”, di cui si tratterà in se- guito, rientrano in questa categoria anche le erogazioni “una tantum”, caratterizzate da un collegamento particolarmente debole con la performance aziendale, che si concretizza in una certa disponibilità a pagare da parte dell’impresa a seg...
LA RETRIBUZIONE. Per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in natura e/o in denaro; fanno parte della retribuzione in natura sia il vitto che l'alloggio. Gli importi delle retribuzioni minime, così come i valori convenzionali di vitto e di alloggio, sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei lavoratori domestici e aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT a seconda della categoria di inquadramento del lavoratore.
LA RETRIBUZIONE. 1. La retribuzione dell’agente di commercio 123
LA RETRIBUZIONE. Il sistema francese prevede un’articolazione della retribuzione piuttosto tradizionale, in cui le singole voci sono definite dal titolo I del già citato Statuto generale, il quale prevede che i pubblici dipendenti hanno diritto al trattamento economico di servizio, all’indennità di residenza dell’aggiunta per il trattamento di famiglia, nonché a tutte le altre indennità previste da testi legislativi e regolamentari. Il trattamento annuale lordo di un dipendente pubblico viene definito per ciascun corpo e ciascun grado e corrisponde al livello di inquadramento di ciascun dipendente. L’indennità di residenza viene calcolata sulla base di indici prestabiliti ed ha lo scopo di compensare le differenze del costo della vita tra le varie aree geografiche e, quindi, attrarre il personale nelle zone più disagiate. Gli ulteriori premi ed indennità settoriali vengono determinati in relazione al Corpo di appartenenza. Tali premi ed indennità differiscono tra loro in base alle regole cui sono sottoposti i dipendenti nell’ambito dei diversi Corpi, ma sono sempre previste da testi legislativi o regolamentari. arannewsletter Anche se finora le modalità retributive sono state determinate da fattori automatici, nel quadro della riforma del pubblico impiego, la novità più significativa, in tema di trattamento economico, consiste nella previsione di forme di salario variabile correlato al livello di prestazione e agli obiettivi raggiunti. L’approccio è, quindi, quello del “pay for performance” attuato in altri Paesi industrializzati, che consente di creare un sistema che incentivi il personale a migliorare la prestazione individuale e collettiva, nonché di apprezzare economicamente la capacità e l’impegno dimostrati nello svolgimento dell’attività lavorativa. Tale impostazione richiede l’istituzione di un sistema di valutazione della prestazione e dei risultati, che costituisce un passaggio essenziale per la corresponsione di tale componente retributiva. Sotto tale profilo, la riforma che il governo francese intenderebbe varare sull’esempio di altri Paesi industrializzati, prevede tre livelli retributivi: • primo livello, che corrisponde al grado di inquadramento di ciascun dipendente attuato sulla base del regolamento statutario in relazione alle procedure di assunzione. Sono previsti aumenti retributivi a secondo dell’anzianità di servizio, oltre al fatto che l’amministrazione può erogare particolari premi sulla base, come nel sistema attuale, di norme legislative o regolam...
LA RETRIBUZIONE. I quatto livelli di contrattazione della retribuzione
LA RETRIBUZIONE. 14.1. Introduzione 439
LA RETRIBUZIONE. La busta paga dei lavoratori domestici comprende le seguenti voci: • retribuzione minima contrattuale; • scatti di anzianità: il 4 per cento del minimo di categoria, per ogni biennio (fino a massimo 7 scatti); • superminimo, la parte eccedente il minimo contrattuale che il datore di lavoro ha facoltà (non l'obbligo) di riconoscere. Visti i minimi contrattuali questa voce è ormai una presenza fissa; • eventuale indennità sostitutiva del vitto e alloggio. Dalla retribuzione il datore di lavoro deve trattenere la sola quota dei contributi previdenziali (da versare all' Inps) che la legge pone a carico della colf (ma può farsi anche carico in toto della copertura assicurativa). Il Ccnl prevede che il datore di lavoro, all' atto di corrispondere la retribuzione, predisponga un prospetto-paga in duplice copia. Una, firmata dal datore di lavoro, è consegnata alla colf. La seconda, sottoscritta dalla collaboratrice, deve essere conservata scrupolosamente (al fine di contrastare eventuali contestazioni). Nel prospetto paga deve risultare anche i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività, nonché le trattenute per oneri previdenziali. Il Ccnl prevede, per le varie tipologie di lavoratori, retribuzioni minime che però sono lontane dai compensi effettivamente richiesti dal mercato (si veda tabella). Oltre alla retribuzione, ai lavoratori a servizio intero e a quelli a mezzo servizio, se occupati per oltre 6 ore giornaliere, va corrisposto il vitto e l'alloggio. Quando la domestica, pur avendone diritto, non ne usufruisce (per esempio in caso di festività, di congedo matrimoniale o per esplicita rinuncia del datore di lavoro) deve ricevere un'indennità sostitutiva. Il valore dell'indennità di vitto e alloggio è attualmente (2020) di 5,61 euro al giorno, così suddivisi: 1,96 euro per ciascun pasto e 1,69 euro per l'alloggio. I minimi di stipendio e l'indennità di vitto e alloggio vengono aggiornati annualmente, con decorrenza da gennaio, da una commissione, composta dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'aggiornamento segue le variazioni dell'indice Istat del costo della vita. Già da qualche anno è stato introdotto un apposito profilo professionale per chi lavora di notte. La categoria comprende il personale non infermieristico, espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne all' infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, qualora la durata della prestazione sia interamente compresa tra le 20 e...
LA RETRIBUZIONE. La retribuzione, commisurata sull’orario di lavoro previsto (minimo 20 ore settimanali, massimo 35 ore settimanali), sarà nel rispetto di quanto indicato nel contratto collettivo nazionale delle Cooperative Sociali vigente.
LA RETRIBUZIONE. La società fornitrice corrisponde al lavoratore un trattamento economico uguale o superiore a quello previsto per i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. Viene erogata mensilmente, normalmente entro il giorno 15 del mese successivo, sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle dovute contrattualmente nel corso del mese. Viene consegnata al lavoratore una busta paga o un prospetto equivalente con l'indicazione analitica delle singole voci e degli importi che concorrono alla determinazione della retribuzione (paga base, indennità di contingenza, ecc.). Il lavoratore assunto a tempo indeterminato rimane a disposizione della società fornitrice anche per i periodi in cui non presta attività presso aziende utilizzatrici. In tal caso ha diritto ad una indennità mensile pari a Euro 361,52, al lordo delle ritenute di legge. L'importo è frazionabile in ore dividendo per 173 l'importo mensile. L'indennità è proporzionalmente ridotta in caso di attività svolta a tempo parziale. Il lavoratore ha diritto alla corresponsione integrale del trattamento economico previsto dal contratto anche nel caso in cui il rapporto di lavoro termina prima della scadenza prefissata, per cause diverse dal mancato superamento del periodo di prova o dal recesso per giusta causa. L'impresa fornitrice può proporre al lavoratore: • l'impiego in altra missione; • la partecipazione ad interventi formativi nell'ambito di progetti aziendali; • l'impiego in prestazioni lavorative presso l'azienda fornitrice in mansioni compatibili con le proprie. Deve essere rispettato dalle parti in caso di recesso del contratto a tempo indeterminato. Decorre dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. I termini sono stabiliti in relazione all'anzianità del lavoratore come da seguente tabella: Il datore di lavoro che non rispetta il periodo di preavviso deve corrispondere al lavoratore una indennità ottenuta dividendo la somma delle retribuzioni e dell'indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni e moltiplicando il risultato per i giorni di preavviso spettanti.
LA RETRIBUZIONE