IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI Clausole campione

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. CAPO I :
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. CAPO I – LE RELAZIONI SINDACALI‌
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. Il sistema delle relazioni sindacali è costituito: - dal CCNL; - dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL; - da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale e aziendale, aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli. Il CCNL è composto da una parte normativa e da una parte economica entrambe di durata triennale. La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 6 mesi prima della scadenza. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita nell’accordo di rinnovo, ai lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo stesso. Entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termini di variazione dei minimi contrattuali. Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL. Le Aziende sono, ove richiesto, assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato. La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e, pertanto, deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso, secondo il principio del “ne bis in idem”. In coerenza con quanto previsto al punto 7 dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, le Parti concordano che a livello aziendale, al fine di sostenere e/o migliora...
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. CAPO I RELAZIONI SINDACALI7‌ Obiettivi e strumenti‌‌
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. Si premette che: – è obiettivo comune delle Parti Sociali l’impegno per un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni; – la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell’impresa; – la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone; – è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite. Fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori. In coerenza con le premesse, le Parti nazionali si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza, ai diversi livelli. Pertanto le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del C.C.N.L. e le applicazioni aziendali ad esse collegate. In particolare le Parti riconoscono che il ruolo centrale del C.C.N.L., nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, è condizionato dalla effettiva puntuale applicazione delle sue norme che devono essere concretamente esigibili dalle due Parti, pertanto non potranno essere avviate azioni che siano volte a contrastare questi principi. Il sistema delle relazioni sindacali si articola: – sugli accordi interconfederali che si sono succeduti nel tempo nella disciplina della materia, da ultimo sul testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confi...
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. Le parti riconoscono nel sistema di relazioni sindacali a livello nazionale in atto nell’Istituto uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, che, in ragione di tale caratteristica, dovrà costituire obiettivo e riferimento per le relazioni sindacali sul territorio, da sviluppare anche mediante iniziative centrali di sostegno. Al riguardo, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, il sistema è incentrato, al di là delle diverse tipologie di relazioni sindacali, sul rafforzamento del confronto continuo e della partecipazione con le XX.XX. su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. La contrattazione collettiva integrativa si svolge tra le parti individuate dall’articolo 10 del Ccnl 16 febbraio 1999, e precisamente: a livello nazionale: per l’Ente, dalla Delegazione trattante, istituita con determinazione presidenziale 16 marzo 1999; per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Ccnl 16 febbraio 1999; a livello regionale: per l’Ente, dal Direttore regionale, o da un suo delegato; per la parte sindacale, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del predetto Ccnl; a livello di struttura periferica di livello dirigenziale e, comunque, delle strutture individuate come sede di costituzione delle R.S.U.: per l’Ente, dal titolare del potere di rappresentanza dell’Amministrazione nell’ambito della struttura, o da un suo delegato; per la parte sindacale, dalle R.S.U. e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del ripetuto Ccnl. La contrattazione collettiva integrativa ha a riferimento, per il livello nazionale, i contenuti dell’articolo 4 del Ccnl 16 febbraio 1999, nonché gli articoli 5, 13, comma 7, e 19. La contrattazione collettiva decentrata locale, in particolare, deve essere riguardata in una linea di coerenza con il principio del decentramento e di conseguente attualizzazione delle specifiche norme contrattuali. A livello regionale, la contrattazione collettiva integrativa, che regola materie espressamente delegate a tale livello organizzativo e funzionale dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, ha a riferimento: le linee di indirizzo per le attività di aggiornamento e addestramento del personale, in coerenza con i processi di innovazione e secondo le esigenze...
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale. Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a perseguire: § l’informazione preventiva; § la consultazione; § la possibilità di attuare modelli partecipativi. Per quanto sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un’ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; la individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti. Le parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come innovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello. Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perché ad ogni livello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta eccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. CAPO I OBIETTIVI E MODELLI RELAZIONALI
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI. 1.1 Natura e caratteristiche del sistema delle relazioni sindacali