RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA Clausole campione

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. DEI DIPENDENTI NELL’AZIENDA
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produt- tiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’ini- ziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda lett.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC- UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori (RSU) di cui all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 secondo la disciplina per indire le elezioni ivi previste. Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sempre che abbiano espresso formale adesione all'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo 31 maggio 2013 e all'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, l'iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del richiamato Accordo interconfederale 10 gennaio 2014. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina m esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopramenzionata. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero di seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle Singole liste concorrenti. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza all'unità produttiva. Il numero dei componenti la RSU è pari a: - 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 compon...
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29.9.1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in ciascuna unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU. L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni di cui al punto 4), parte seconda lett. b) del predetto Accordo interconfederale. La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti la RSU sarà così determinato: Il numero dei componenti la RSU è pari almeno a:
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. In relazione ai diritti sindacali nello specifico in materia di rappresentanza le Parti convengono sulla armonizzazione dell’attuale stesura contrattuale con l’accordo interconfederale in materia di rappresentanza di data 26 luglio 2016, sottoscritto da CONFAPI, CGIL CISL e UIL.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. 1. In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. (R.S.U./R.S.A.) eletta ……………………………... • l’art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”; • la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata; • l’art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che “ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera” di alcune Università italiane “già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all’impegno orario assolto, tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione” e che “tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l’esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente”; • la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l’art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l’applicazione della predetta sentenza della Xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx 00.0.0000; • l’articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa “si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ...
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA. 1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 secondo la disciplina delle elezioni di cui all'Allegato 1, ai cui contenuti espressamente si rinvia. Per il calcolo dei dipendenti in forza, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, i lavoratori a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi. L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali, a condizione che abbiano stipulato il citato Protocollo ed espresso formale adesione al presente contratto collettivo di lavoro.