Risoluzione del contratto Clausole campione

Risoluzione del contratto. Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. Il Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Appaltatore ha l’obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese. In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Xxxxxxx non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità' di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Quando il Direttore dei Lavori accerta che co...
Risoluzione del contratto. L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.). L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: • in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; • nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; • in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Risoluzione del contratto. L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di import...
Risoluzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso. In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l’Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro un congruo termine dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all’Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni. Resta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi: • raggiungimento, nell’applicazione di penali di cui al precedente Art.18, di un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale. • dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all’organizzazione della Stazione appaltante; • in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso; • per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; • per mancato rispetto degli obblighi di sicurezza accertati dalla Stazione Appaltante a seguito di n°3 contestazioni e applicazione della penale di cui all’Art.18; • per grave difformità della comunicazione del personale addetto con applicazione della penale di cui all’Art.18; • per infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza; • cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante; • avvio di un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari a carico di alcuno degli amministratori dell’Aggiudicatario; • dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy; • risoluzione di diritto del contratto dopo tre contestazioni formali di inadempimento i per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell’Appaltatore; • in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saran...
Risoluzione del contratto. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto".
Risoluzione del contratto. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell'aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Amministrazione comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione del contratto. Ferma restando l’applicazione delle penali, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il ritardo nella consegna da parte dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa.
Risoluzione del contratto. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e amme...
Risoluzione del contratto. 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
Risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza. In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.