Formazione continua Clausole campione

Formazione continua. 1. La formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari. 3. Le Regioni, d’intesa con le ▇▇.▇▇., possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza, attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti aree: a) insegnamento universitario di base pre-laurea b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica c) formazione specifica in pediatria di famiglia d) aggiornamento e audit e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione. 4. Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di: a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale; b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor); c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria; d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scel...
Formazione continua. Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle qualificazioni con l’evolu- zione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle compe- tenze e all’acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale. Il fine è quello di evitare l’invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò po- trebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi conti- nuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in missione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accredi- tati/autorizzati dal sistema del lavoro. Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con pagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a carico del fondo Politiche Attive del Lavoro tempo indeterminato, solo in caso di supera- mento del periodo di prova. Il finanziamento avverrà attraverso l’erogazione di un “bonus formativo” che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro in- dividuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione dedicata ai lavoratori a tempo in- determinato per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del catalogo nazionale “bonus formativo”. La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti.
Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia di specifico interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari. 3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le parti di rispettiva competenza, attività formative dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree: a) insegnamento universitario di base pre laurea b) aggiornamento e audit c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione. 4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista sono assegnati i crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni. 5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività ai sensi del presente Accordo. Lo specialista ambulatoriale e il professionista, è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo. 6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni. 7. I corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale. Le aziende garantiscono le attività formative, nei limiti delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazi...
Formazione continua. (1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”; - vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area); - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace. (2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.). (3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Formazione continua. In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi, nonché della crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le Parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a “proseguire i percorsi formativi per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenza e competenza professionali” (art. 6 legge 53/2000) e a promuovere programmi e percorsi formativi in tutte le aziende del settore, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato. In sede di bacino vanno definite specifiche quote d’orario di lavoro retribuite dedicate alla formazione continua e permanente dei lavoratori, la quale sarà oggetto di studio e programmazione delle parti, anche attraverso l’utilizzo di risorse appositamente previste.
Formazione continua. Le Parti convengono l’adesione, da formalizzare entro il 31 ottobre 2007, a FORAGRI (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura). Le Parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori di- pendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva dei servizi offerti ai propri as- sociati, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concor- dati, tra le Parti stesse, da finanziare, oltre che attraverso il fondo inter- professionale nazionale, attraverso l’offerta articolata territorialmente da regioni ed enti locali (come peraltro previsto anche dall’art. 6, commi 1 e 4, della legge 53/2000). I criteri di individuazione dei lavoratori e le modalità di orario con- nesse alla partecipazione agli interventi formativi concordati tra le Parti saranno definiti dalla contrattazione collettiva aziendale e/o regionale. La partecipazione alle attività di formazione continua e permanente previste al presente articolo ed al precedente e l’acquisizione di maggiori competenze potrà avere riscontro, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nei percorsi di carriera e nei relativi livelli di in- quadramento del personale.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Formazione continua. La crescita professionale delle risorse umane è un obiettivo fondamentale ai fini del miglioramento qualitativo e dell’efficienza organizzativa. Viene riconosciuto il diritto - dovere di tutto il personale alla formazione continua e alla riqualificazione professionale. All’atto dell’assunzione, durante la vita professionale e la carriera lavorativa, a ciascun livello e per ciascuna funzione e mansione svolta, è indispensabile che il lavoratore/lavoratrice sia collocato al centro di interventi formativi continui e permanenti, definiti dalle strutture di riferimento. Per tutto il personale il possesso certificabile di competenze, costituirà un elemento da considerare ai fini della progressione della carriera.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in For.te. il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Formazione continua. Bilaterale per la Formazione Chimica, di cui al successivo paragrafo 4, provvede alla diffusione di significative esperienze e moduli di formazione continua e fornisce informazioni sulle fonti di finanziamento Anche sulla base di tali informazioni, appositi piani di formazione continua, possano essere attraversa: - - iniziative promosse da accordi tra le competenti strutture territoriali mirate ad agevolare la di azioni formative di interesse dei lavoratori e delle imprese, in particolare delle PMI, azioni concordate a livello aziendale a seguito di sui fabbisogni formativi effettuate congiuntamente alle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive strutture territoriali. Le iniziative e potranno fare riferimento ad accordi quadro realizzati a nazionale. I piani di formazione continua, da pianificare con cadenza annuale, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere: - le modalità di svolgimento della formazione, che dovranno essere compatibili con l'attività lavorativa nel sione delle caso di coincidenza con l'orario di lavoro, - - l'entità dei lavoratori che potranno partecipare contemporaneamente che, salvo diversa previ aziendale, non superare il 5% dell'organico (3% per le PMI con un di dipendenti fino a l'eventuale utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche e di quelle rese disponibili da Fondimpre - la partecipazione, tendenzialmente paritetica, dei lavoratori ai costi di frequenza attraverso: a) quanto previsto al precedente punto l b) di riposi spettanli per conto ore, permessi o altri istituti contratluali, - la salvaguardia della non adesione individuale, che essere valutata dalle Parti. Le iniziative formative promosse a livello territoriale saranno portale a conoscenza delle imprese e direttamente dalle Parti che le hanno concordate. Entro i termini richiesti le imprese, d'intesa con le RSU, l'eventuale adesione e tutti gli elementi necessari per la partecipazione. Le imprese nelle quali non fosse costituita potranno aderire con le modalità individuate dagli accordi. continua realizzati.