Formazione continua Clausole campione

Formazione continua. Trattasi di iniziative volte innanzitutto all’adeguamento delle qualificazioni con l’evolu- zione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle compe- tenze e all’acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale. Il fine è quello di evitare l’invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò po- trebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi conti- nuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in missione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accredi- tati/autorizzati dal sistema del lavoro. Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con pagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a carico del fondo Politiche Attive del Lavoro tempo indeterminato, solo in caso di supera- mento del periodo di prova. Il finanziamento avverrà attraverso l’erogazione di un “bonus formativo” che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro in- dividuato. Sarà pertanto creata una apposita sezione dedicata ai lavoratori a tempo in- determinato per l’acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, nell’ambito del catalogo nazionale “bonus formativo”. La presentazione della domanda del “bonus formativo” è vincolata all’attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti.
Formazione continua. 1. La formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
Formazione continua. In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi, nonché della crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le Parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a “proseguire i percorsi formativi per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenza e competenza professionali” (art. 6 legge 53/2000) e a promuovere programmi e percorsi formativi in tutte le aziende del settore, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato. In sede di bacino vanno definite specifiche quote d’orario di lavoro retribuite dedicate alla formazione continua e permanente dei lavoratori, la quale sarà oggetto di studio e programmazione delle parti, anche attraverso l’utilizzo di risorse appositamente previste.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio, turismo e servizi), il Fondo di riferimento a cui i datori di lavoro del settore potranno aderire, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua di cui all’art. 118, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Formazione continua. 1. Le parti individuano in For.te. il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Formazione continua. La formazione continua, nel settore terziario in generale, è sempre stato giudicato un aspetto centrale delle relazioni di lavoro. Dal lato delle imprese, le attività di formazione troverebbero necessità nel valorizzare il contributo di dipendenti che rappresentano in prima persona l’azienda nel loro operare quotidiano, essendo costantemente a contatto con i clienti. In questo modo, lavoratrici e lavoratori, da parte loro, sentirebbero anche di essere gratificati dall’impresa, in linea con le proprie aspettative occupazionali diverse dalle attività tipicamente manuali, e offrirebbero una prestazione più collaborativa. Queste riflessioni teoriche non sembrano però trovare corrispondenza nella realtà analizzata, in quanto tutti i soggetti intervistati hanno evidenziato come la formazione continua sia poco praticata, e ciò indipendentemente dalla crisi, in quanto la tendenza era la medesima anche nei periodi di crescita economica. Ciò conferma quanto registrato in ambito nazionale (D’Xxxxx, 2008). In sostanza, le politiche formative messe in atto dalle imprese riguardano la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti, e quindi quanto stabilito obbligatoriamente da leggi e contratti collettivi, argomenti rispetto ai quali gli Enti Bilaterali svolgono una funzione di supporto importante. Si tratta di azioni formative che sono fondamentali in alcuni ambiti, pensiamo solo all’uso corretto dei prodotti da parte delle donne delle pulizie. Qualche ulteriore attività formativa rispetto ai temi della salute e sicurezza viene svolta dalle aziende più illuminate del commercio su aspetti specifici, come ad esempio corsi legati alla vendita alla Metro, ma nulla di organico, fatti salvi un paio di casi di successo che verranno descritti successivamente in modo dettagliato. In generale, nei contratti pervenuti, la voce Formazione è contenuta, per quanto concerne le attività non strettamente connesse alla formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza dei lavoratori, solo in alcuni di essi, come Moda Center, Volkswagen, VF Italy, Società Xxxx Cooperativa, Man, Siderurgica Gabrielli (in via più limitata). Ma le attività di formazione, è stato chiesto alle persone intervistate, sarebbero davvero utili per migliorare la qualità del lavoro e la produttività aziendale? La risposta, per quanto concerne il settore del commercio, è stata unanime, sia da parte sindacale che datoriale, in favore dell’importanza delle attività formative rispetto a diversi compiti, come la sistemaz...
Formazione continua. La crescita professionale delle risorse umane è un obiettivo fondamentale ai fini del miglioramento qualitativo e dell’efficienza organizzativa. Viene riconosciuto il diritto - dovere di tutto il personale alla formazione continua e alla riqualificazione professionale. All’atto dell’assunzione, durante la vita professionale e la carriera lavorativa, a ciascun livello e per ciascuna funzione e mansione svolta, è indispensabile che il lavoratore/lavoratrice sia collocato al centro di interventi formativi continui e permanenti, definiti dalle strutture di riferimento. Per tutto il personale il possesso certificabile di competenze, costituirà un elemento da considerare ai fini della progressione della carriera.
Formazione continua. 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Formazione continua. 1. La formazione professionale in pediatria, complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
Formazione continua. (1) Le parti, considerato che ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; - reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.