DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Clausole campione

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. L’Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che è da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso. Il Committente a sua volta comunicherà i nominativi del “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”. Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saranno messi a disposizione dell’Impresa aggiudicataria che dovrà rispettarne le indicazioni e dovrà altresì farle rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. I relativi oneri saranno evidenziati nel bando di gara e non saranno soggetti a ribasso d’asta. I partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. In attuazione di quanto disposto dall’art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l’impresa beneficiaria e l’autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il gestore dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e seguenti. Il gestore dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’appaltante/concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Prima di stipulare il contratto di servizio, il gestore predispone il Documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze (DUVRI) delle reciproche attività (ex D. Lgs. 81/2008) in relazione ai rischi specifici propri delle attività, nonché a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione dell’Amministrazione comunale. Tale documento costituirà a pena di nullità un allegato del Contratto di servizio. Conseguentemente, il gestore curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza del Comune. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al Piano di Sicurezza, il Comune potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando il gestore non provveda all’adeguamento alle norme e regole nell’attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del gestore, né a differimenti o proroghe contrattuali. Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del gestore, alla risoluzione automatica del contratto ed alla legittimazione per l’esclusione dell’aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per ulteriori concessioni. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008. L’Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i quali l’Università potrà concordare quanto previsto dal D. Lgs 81/2008. L’Appaltatore si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia. In caso di inadempienza, l’Università procederà alla risoluzione del contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell’Appaltatore. Sarà, altresì, obbligo dell’Appaltatore segnalare tempestivamente e costantemente all’Università qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio, nonché eventuali casi di non conformità dei locali ove si svolgono i servizi a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Università provvederà, conseguentemente, ad effettuare tutti gli interventi di adeguamento strutturale che si rendano necessari. Per il servizio disciplinato dal presente Capitolato, sono rilevabili rischi interferenti per i quali è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Si sottolinea che il DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento od integrazione, durante il periodo di esecuzione dell’appalto, in relazione a sopravvenute modifiche contrattuali. L’importo calcolato per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 1.000,00/anno per un valore complessivo di € 5.000,00 per i 5 anni di contratto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. L’appaltatore si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti, le disposizioni in tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. In caso di necessità, l’appaltatore, dopo aver reso le opportune dichiarazioni necessarie alla individuazione di rischi interferenziali, sarà tenuto a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI – derivanti dalle attività svolte presso le sedi aziendali, fermo restando l’obbligo per l’appaltatore di redigere DVR.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. 19.1 Nel caso di attività che ITEC deve svolgere presso sede dell’Organizzazione e di conseguenti rischi da interferenze, quest’ultima si impegna a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le attività del proprio personale dipendente ed il personale di ITEC, o di eventuali soggetti affiliati o subappaltatori di quest'ultima, mediante l'elaborazione e predisposizione di un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare al singolo Contratto secondo quanto previsto dalla legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. 1. l’impresa aggiudicataria dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contemplate nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., relativamente alla prevenzione infortuni sul lavoro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il soggetto gestore dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. A tal proposito, il soggetto gestore dovrà trasmettere a LSM, prima dell’avvio del servizio copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza), il nominativo del RSPP, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In particolare ai sensi dell’articolo 26 del comma 3 lett) b del D. Lgs. 81/2008 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenza. Il soggetto gestore dovrà produrre, prima dell’inizio del servizio, un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche oggetto dell’appalto. Tale piano operativo dovrà essere confrontato e coordinato con il suddetto DUVRI, predisposto da LSM.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Il concessionario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connesso. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del Disciplinare di affidamento, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art.19 D.lgs.81/08). Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza