Durata complessiva Clausole campione

Durata complessiva. Il presente appalto avrà durata pari a 18 mesi decorrenti dal 15 settembre 2019 e potrà essere rinnovato per ulteriori 18 mesi a discrezione dell’AVEPA alle medesime condizioni tecniche ed economiche.
Durata complessiva. Si applicano le disposizioni di legge vigenti protempore. Limiti al ricorso al rapporto a tempo determinato Le Parti prendono atto dell’evoluzione del modello operativo dell’Azienda, che prevede un sempre maggiore impegno su attività commissionate dalla Pubblica Amministrazione attraverso commesse temporanee a durata predefinita; le Parti prendono altresì atto che tali commesse, per la loro natura e per le loro specifiche caratteristiche, richiedono un significativo ricorso a personale a tempo determinato. Conseguentemente le Parti, anche al fine di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione che tali commesse generano, ritengono opportuno concordare che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, siano essi di natura subordinata ovvero stipulati nell’ambito di un contrato di somministrazione, sia consentito nel limite del 45% dell’organico a tempo indeterminato calcolato su base media annua. In caso di commesse straordinarie o che comportino un mutamento significativo nell’organizzazione aziendale, le Parti procederanno ad un esame congiunto a conclusione del quale potranno concordare l’innalzamento di detta percentuale, allo scopo di soddisfare le esigenze determinate da tali commesse. In caso di acquisita stabilità delle mansioni e funzioni espletate dal lavoratore, l’Azienda si impegna a verificare l’opportunità di proporre al lavoratore interessato l’assunzione a tempo indeterminato senza l’effettuazione del periodo di prova; le Parti convengono altresì che i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rappresentano il bacino prioritario per eventuali future stabilizzazioni.
Durata complessiva. 360 Ore DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE Posizione economica D2 - piano triennale (36 mesi) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO
Durata complessiva. Il presente appalto avrà durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Terminato tale periodo l’AVEPA si riserva a suo insindacabile giudizio di rinnovare l’affidamento alle medesime condizioni tecnico ed economiche per ulteriori 18 mesi.
Durata complessiva. In relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di apprendistato professionalizzante si articola in due periodi di formazione come stabilito dalla tabella seguente: 12 1º 24 2ºB 36 16 2ºB 26 3ºB 42 24 3ºB 24 4ºB 48 24 4ºB 24 5ºB 48 24 5ºB 24 6ºB 48 24 6ºB 24 7ºB 48 24 7ºB 24 8º 48 24 8º 24 Q 48 Secondo quanto previsto dalla tabella di cui sopra, a decorrere dalla data di inizio di ogni periodo di formazione al lavoratore sono attribuiti il pertinente livello di inquadramento e la corrispondente retribuzione base parametrale, a termini dell'art. 15 del vigente c.c.n.l. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le medesime mansioni o funzioni presso la stessa azienda tramite un periodo di stage, tirocinio o di contratto a tempo determinato, è riconosciuta per il medesimo periodo la corrispondente riduzione del 1º periodo di formazione e comunque fino a un massimo di 6 mesi. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le stesse mansioni o funzioni presso altro datore di lavoro per un periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuto detto periodo, con riduzione - fino a concorrenza - progressivamente del 1º periodo e del 2º periodo di formazione. Ai lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione sono riconosciuti tali periodi, con riduzione progressivamente del 1º periodo e del 2º periodo di formazione.
Durata complessiva. (incluse le proroghe) non può superare i 3 anni Intervallo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e quello successivo è di 60 giorni (durata fino a 6 mesi) e di 90 giorni (durata superiore a 6 mesi). €Riassunzione prima di tali termini implica trasformazione del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato. • Introdotto nel 2003, abrogato nel 2007 e poi re-introdotto nel 2008 • il lavoratore è a disposizione dell’impresa che può utilizzarlo anche per pochi giorni od ore in un mese; • Il lavoratore può essere o meno vincolato a rispondere alla chiamata (nel primo caso percepisce un’ “indennità di disponibilità”) • utilizzato soprattutto nell’alberghiero, dove va sostituendo i contratti giornalieri. • il lavoratore è assunto a termine da agenzia che lo invia in missione presso un’impresa che lo utilizza come un proprio dipendente: ▫ temporaneità del rapporto, ▫ dissociazione tra datore di lavoro e impresa utilizzatrice; • introdotto in Italia nel 1997, con vincoli; • successive modifiche e riforma del 2003 hanno reso la normativa italiana una delle meno restrittive d’Europa. • Garantisce ampi margini di flessibilità perché permette di replicare e prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato senza i vincoli che la legge pone a questi ultimi • abolito divieto di subappalto di manodopera; • lavoro interinale diventa un caso di somministrazione di manodopera: ▫ tempo determinato → ex lavoro interinale, ▫ a tempo indeterminato → staff leasing limitato a una serie di attività (assistenza inormatica, pulizie, consulenze HR ecc. servizi che di solito in Italia vengono dati in subappalto); • nasce un sistema privato di servizi per l’impiego.
Durata complessiva dei contratti di assunzione precedenti, stipulati e cessati dopo il 14 luglio 2018 < 24 mesi CON contributo aggiuntivo dello 0,50% (ad eccezione dei casi in cui non si paga l'1,4%) *per il regime transitorio vedi sotto
Durata complessiva. Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo

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  • Importo complessivo dell’appalto Importo a base di gara complessivo dei due lotti € 492.000,00, così ripartito: lotto 1: Importo a base di gara: € 246.000,00; lotto 2: Importo a base di gara: € 246.000,00; Importo a base di gara € 246.000,00 così suddiviso: Descrizione A Misura € A Lavori soggetti a ribasso comprese spese di manodopera 230.000,00 B Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a 16.000,00 Descrizione A Misura € ribasso A+B Importo totale dell’Appalto 246.000,00» L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 16.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera ma, in ragione della peculiare configurazione dell' istituto dell' Accordo Quadro che è volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non è consentita la specifica indicazione dei costi propri della manodopera, non essendo nota l'esatta natura e entità dei lavori che dovranno essere eseguiti. Come stabilito nel Capitolato Speciale il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito. I singoli “contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Lavoro (OdL) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l’intervento da eseguire e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli OdL saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Previdenza complementare Le Parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo. A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare. Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della Confservizi Cispel, denominato Fondo Nazionale di previdenza complementare "Previambiente", costituito con atto del 18.06.98, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194. Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D. Lgs. n. 124/93 con delibera del 04.11.98. Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed Aziende di settori convenzionalmente denominati affini. Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE. Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle Aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue: La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure: - a carico dell'Azienda: 1%; - a carico del lavoratore: 1%. In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate. Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. L'Azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a decorrere dall' 01.01.2000. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa. Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'Azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'Azienda e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall' 01.01.2000. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo. Il presente Accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al Fondo Previambiente ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello statuto. Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa l’iscrivibilità dei lavoratori e delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo statuto.

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000439/2018 26/06/2018 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) Convenzione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica - X. Xxxxxxxx e X. Xxxxx - CIRSFID dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per lo svolgimento di attività di tirocinio per i frequentanti il Master - Trattamento dei dati personali e privacy officer. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000440/2018 26/06/2018 GESTIONE DIRETTA SINISTRO RCT N. 2016/045 RELATIVO AD EVENTO DEL 02.02.2016 OCCORSO A P.G. - RICORSO EX ART. 696BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI PARMA (R.G. N. 2655/2018) - CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA ALL'AVV. XXXX XXXXXXXXX. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000441/2018 26/06/2018 APPLICAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE SOTTOSCRITTO CON LE XX.XX. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL FONDO AZIENDALE DI PEREQUAZIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE, ACCANTONATO PER GLI ANNI 2015 e 2016 Formazione e Sviluppo Risorse Umane 0000442/2018 27/06/2018 Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, a dirigenti medici disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. Approvazione degli atti della selezione, della relativa graduatoria finale. Assunzione a tempo determinato del candidato collocato al primo posto della graduatoria finale.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti automatici di somme assicurate e premio.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione offre all’Assicurato indicato nel Modulo di Polizza, una Copertura Assicurativa contro gli Infortuni che possa subire nel- lo svolgimento della propria Attività Professionale e di ogni altra attività svol- ta durante il tempo libero. L’offerta assicurativa, prestata per le conseguenze dirette ed esclusive dovute ad Infortunio indennizzabile, prevede una Copertura principale Infortunio - In- validità Permanente (con pagamento dell’Indennizzo a seconda della percen- tuale di Invalidità Permanente accertata, previa detrazione di una Franchigia ove prevista) e Rimborso spese mediche da Infortunio sostenute dall’Assicu- rato (quali ad es. onorari medici, sala operatoria ecc.) e una serie di Coperture facoltative acquistabili singolarmente quali: Il Contraente può optare tra 5 diverse linee all’interno delle quali vi sono Somme Assicurate e Massimali specifici per singola Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione ed in par- ticolare: - Art. 18 e segg. per la Sezione Infortuni; - Art. 42 e segg. per la Sezione Tutela Legale; - Art. 52 e segg. per la Sezione Assistenza. Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento, si illustrano, di seguito, alcune esemplificazioni numeriche in merito all’applica- zione delle Franchigie e degli Scoperti previsti dalla Polizza e/o alla determina- zione degli importi dovuti in relazione alle diverse Coperture Assicurative.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 11 della Scheda di Copertura.

  • Obblighi assicurativi 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

  • Chi si può assicurare? Si possono assicurare le persone che: • non hanno ancora compiuto 79 anni • risiedono in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La copertura dura fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento del 79° anno. È possibile assicurare un massimo di 6 persone.

  • COPERTURE ASSICURATIVE Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.