Penali Clausole campione
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Penali. 1 La committenza ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e di verificarne lo stato di attuazione secondo le modalità indicate al precedente art. 22.
2 Ove si verifichino inadempienze da parte del soggetto gestore nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto, non imputabili ai committenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate dai committenti, questi ultimi si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3 Le penali applicate saranno commisurate all’entità dell’inadempimento rilevata, graduate in base alla gravità della violazione fino ad un massimo di € 2.500,00, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4 In particolare il soggetto gestore è soggetto a penalità nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli standard assistenziali previsti nel presente contratto non dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito;
b) mancata o ritardata attivazione dei piani di emergenza;
c) non adempimento o ritardi superiori a 60 giorni rispetto ai debiti informativi previsti nel presente contratto;
d) mancata restituzione di un ausilio protesico personalizzato.
5 I committenti potranno applicare al soggetto gestore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto. In caso di superamento di detto valore massimo i committenti si riservano di procedere alla risoluzione del contratto.
6 I committenti, ove riscontrino inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvedono a contestare al soggetto gestore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del soggetto gestore di presentare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
7 Nel caso in cui il soggetto gestore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, i committenti provvedono ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa.
8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il soggetto gestore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9 Le penali sono gestite, alternativamente: ...
Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appalt...
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.
Penali. Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione. L’Azienda notificherà all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l’applicazione della penale. L’Azienda, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l’importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l’amministrazione avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dall’amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.
Penali. Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito. Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente. Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulterior...
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Agg...
Penali. Per quanto riguarda le penali si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto” e nell’ ”Allegato progettuale”. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, dal pagamento delle fatture emesse successivamente alla contestazione dell’inadempimento; in alternativa alla trattenuta sulla fattura LepidaScpA avrà il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva prestata, la cui validità opera per tutta la durata dell’appalto, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’appalto medesimo. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, effettuata da parte di LepidaScpA. È inoltre e comunque fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. Al superamento di tale limite, LepidaScpA si riserva il diritto di risolvere il contratto come indicato nel paragrafo “Risoluzione del contratto”.
Penali. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari allo 0.05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nella documentazione di gara. La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia definitiva.
