CIRCOLARE N. 13
Aziende associate Anigas
Alle Aziende che applicano il CCNL Energia e Petrolio
CIRCOLARE N. 13
Prot. n. 13/2017
Roma, 18 maggio 2017
RELAZIONI INDUSTRIALI
Oggetto: Rinnovo del CCNL Gas-Acqua
Questa mattina è stato sottoscritto, dopo 17 mesi di negoziazione, il rinnovo del CCNL Gas-Acqua scaduto il 31.12.2015, tra le Associazioni Imprenditoriali ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, UTILITALIA e le Organizzazioni Sindacali FILCTEM, FEMCA, UILTEC. Tale rinnovo riguarda circa 350 imprese e 45.000 lavoratori del settore.
L’ipotesi di accordo entrerà in vigore solo dopo la ratifica da parte delle XX.XX. stipulanti.
PARTE SALARIALE
L’intesa prevede un incremento salariale a regime di 89 euro, composto da tre elementi: incremento dei minimi, salario di produttività e welfare contrattuale.
In tema di minimi e di recupero dell’inflazione, si è privilegiata una terza strada diversa da quella dei chimici, con anticipo ex ante e verifica di anno in anno ex post, e diversa anche da quella percorsa dai metalmeccanici con l’erogazione direttamente ex post, di anno in anno.
Si è delineato, con il rinnovo degli elettrici, un modello contrattuale dell’energia che prevede gli aumenti dei minimi legati all’inflazione prevista per il triennio 2016-2018, con la verifica a consuntivo nel mese di giugno 2019.
Il salario di produttività non è una novità per il settore. Si tratta di una soluzione negoziale già percorsa in passato. In questo rinnovo, la novità riguarda la destinazione di tale salario alla fine del triennio, ai minimi o al premio di produttività in funzione del consuntivo IPCA al netto dei prodotti energetici importati tra il 2016 e il 2018.
In questa intesa, le Parti hanno privilegiato - nell’ambito del welfare contrattuale - il potenziamento dell’assistenza sanitaria integrativa, destinando risorse sia alla copertura delle prestazioni, sia all’introduzione della copertura nei casi di premorienza o invalidità permanente certificata che comporti la cessazione del rapporto di lavoro. La previdenza complementare non è stata considerata visti gli interventi programmati a seguito della soppressione del fondo gas.
Il presente rinnovo presenta un montante salariale complessivo nel triennio pari a 1756 euro (1268 euro per i minimi; 308 euro per la produttività; 180 per il welfare) contro i 3321 euro del triennio precedente.
PARTE NORMATIVA
Gli ultimi due rinnovi del CCNL si sono distinti per la definizione di istituti molto importanti a livello di contratto di settore quali il turno prima, e la reperibilità poi. Le Associazioni imprenditoriali si sono impegnate a perseguire il superamento delle ultime tracce delle discipline previgenti al 2002, anche rinviando alcuni temi alla contrattazione aziendale.
Novità di rilievo, sia per gli effetti economici, sia per quelli gestionali, risultano essere l’adozione del sistema di percentualizzazione della retribuzione degli apprendisti professionalizzanti, le possibili opzioni aziendali sul sistema classificatorio e l’obiettivo di un suo aggiornamento, il nuovo codice disciplinare, un minimo intervento sull’uscita dal turno, la soppressione delle indennità varie, gli interventi di gestione dei permessi L. n. 104/92.
Particolare importanza riveste il protocollo sulle gare gas. L'accordo contiene il verbale di intesa sulle gare gas, raggiunto lo scorso gennaio dinanzi al Mise, al fine di garantire ai lavoratori che transiteranno alle dipendenze dei nuovi affidatari le tutele dell'art. 18 Stat. Lav.. L’effetto combinato del Jobs Act e la soluzione di continuità del rapporto di lavoro per il personale coinvolto nel passaggio tra aziende a seguito delle gare previsto dal D.I. 11.04.2011 avrebbe prodotto il ridimensionamento delle tutele con particolare riferimento agli effetti del licenziamento individuale. Il superamento di questo ostacolo, attraverso la sottoscrizione di tale protocollo ha consentito di procedere verso il rinnovo contrattuale.
NOTE ESPLICATIVE
Art. 1 – Campo di applicazione del contratto
Il campo di applicazione si arricchisce di ulteriori business legati alla filiera dell’industria gas. Si condivide l’opportunità di applicare il presente CCNL anche alle funzioni centrali o di staff nelle imprese e gruppi pluriservizio;
Art. 2 – Decorrenza e durata
Si conferma la durata triennale del CCNL che decorre dal 1.01.2016 al 31.12.2018.
Art. 3 – Inscindibilità e incumulabilità del contratto – Successione dei contratti
Si elimina l’obbligo di rinegoziazione delle norme della contrattazione collettiva aziendale in contrasto con quelle previste dal CCNL. Tale obbligo era stato introdotto alla nascita del CCNL unico di settore Gas-Acqua con l’intento di armonizzare la contrattazione aziendale alla normativa del contratto di settore: necessità ormai superata.
Art. 4 - Assetti contrattuali
Si importano nel CCNL i contenuti degli accordi interconfederali sulla rappresentanza (per il sistema Confindustria, A.I. 10.01.2014). Nel presente articolo si tipizzano le materie oggetto di contrattazione.
Art. 7 - RSU
Nel presente articolo si tipizzano gli istituti per i quali è previsto solo il confronto con la RSU e non la contrattazione.
Da un punto di vista non solo tecnico si segnala l’introduzione del criterio di composizione del Comitato Esecutivo della RSU. Nell’ambito della sua elezione, si è pretesa la rappresentatività autentica delle XX.XX., presenti nella RSU, scoraggiando ogni azione tesa a escludere alcune componenti a prescindere dalla loro rilevanza numerica.
Art. 8 – Diritti sindacali
Novità si rilevano nei diritti sindacali riguardanti le altre XX.XX. non stipulanti, ma sottoscrittrici per adesione. Oltre CGIL, CISL, UIL, le Confederazioni UGL e CISAL che hanno sottoscritto per prime, e non per adesione, il T.U. 10.01.2014 hanno acquisito il diritto all’affissione e alle ore di assemblea sindacale nell’ambito delle agibilità contrattuali.
E’ stata incluso nel testo anche la deliberazione delle XX.XX. stipulanti circa la percentuale della trattenuta sindacale e il suo imponibile che potrà rendersi operativa allo scioglimento della riserva.
Il preavviso per indire le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori scende a 3 giorni. Altro elemento rilevante riguarda la conferma della RSU come organismo di rappresentanza dei lavoratori privilegiato nel settore.
Nei rari e non auspicati casi di volontà di costituire RSA, il CCNL rinvia alla regolamentazione prevista dal T.U. sulla rappresentanza e, per quanto attiene alle agibilità sindacali, allo Statuto.
Art. 10 – Assunzione del personale
Assistiamo alla semplificazione del testo e al rinvio al decreto legislativo che dispone degli elementi essenziali del contratto individuale.
Art. 11 – Periodo di prova
Si precisa che i tre o i sei mesi di prova sono di effettiva prestazione.
Art. 12 – Contratto di lavoro a tempo parziale
L’articolo è depurato dal precedente schema legislativo e ispirato interamente al Jobs Act. Scompare la tripartizione orizzontale, verticale, misto e ciò determina una totale liberalizzazione della distribuzione dell’orario di lavoro. Scompaiono le clausole flessibili; restano solo quelle elastiche che ricomprendono sia le variazioni della collocazione temporale dell’orario, sia la variazione in aumento della prestazione lavorativa. Le variazioni prevedono il preavviso che si riduce a 3 giorni.
Art. 13 – Apprendistato professionalizzante
La novità più rilevante riguarda la retribuzione degli apprendisti professionalizzanti. Si abbandona il sistema del sotto-inquadramento per adottare quello della percentualizzazione della retribuzione, secondo la suddivisione in periodi. Tale nuovo sistema di retribuzione riguarderà solo le assunzioni che avverranno con l’apprendistato professionalizzante dopo lo scioglimento della riserva da parte delle XX.XX..
Con questa modifica della modalità retributiva si acquisisce una riduzione del costo lavoro per tali figure.
Si aggiornano le disposizioni in tema di libretto formativo sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore.
Si precisa altresì il profilo professionale indispensabile per interpretare il ruolo di tutor o referente aziendale che accompagna l’apprendista nel percorso di apprendimento.
Per gli altri due percorsi di apprendistato inerenti alla qualifica e al diploma e di alta formazione e ricerca si rinvia all’accordo interconfederale 18 maggio 2016 valido per il sistema Confindustria che diventa parte integrante delle previsioni del CCNL.
Art. 14 – Contratto di lavoro a tempo determinato
In attuazione delle deleghe affidate dalla legislazione alla contrattazione collettiva, si sono convenute due deroghe alle previsioni di legge nei casi di: sostituzione di lavoratori assenti; per punte eccezionali di attività, anche con riferimento alle procedure di gara; per altre ipotesi concordate a livello aziendale. Pertanto, per tali fattispecie:
si possono superare i 36 mesi di durata massima legale prevista per tale contratto;
i contratti a tempo determinato non sono trasformabili in contratto a tempo indeterminato se non rispettano i limiti previsti per le proroghe e rinnovi.
Per le attività stagionali previste dalla legge o individuate dalla contrattazione collettiva è la stessa legislazione che non prevede l’applicabilità dei limiti sopra descritti.
In questo rinnovo si introduce per la prima volta il limite di cumulo tra i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato nella misura del 30%. Ciò vuol dire che si possono stipulare il 30% solo di contratti a tempo determinato o solo il 30% di contratti di somministrazione a tempo determinato, o altro cumulo di percentuali che sommate rispetti il valore massimo del 30%.
Altro tecnicismo rilevante è quello che riguarda le modalità di calcolo della predetta percentuale che si deve calcolare come media annua, tempo per tempo all’atto dell’assunzione.
Sono esenti dal limite percentuale i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 24 mesi o superiore previo accordo aziendale e da imprese start- up innovative.
Art. 15 – Telelavoro
Si precisa nel nuovo testo che per i telelavoratori la sede di lavoro resta quella dove è ubicata la propria unità di appartenenza.
Art. 16 – Smart working
Si introduce anche nel CCNL l’articolo dedicato alla modalità di prestazione lavorativa denominata Smart working. L’adozione di tale modello di lavoro sarà oggetto esclusivamente di esame congiunto con la RSU aziendale.
Art. 17 – Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il CCNL rinvia la normazione di tale contratto alle disposizioni di legge che escludono ogni causalità per il suo utilizzo.
Si replica anche in questo articolo il limite di cumulo del 30%, già commentato nel nuovo art. 14 del CCNL.
Si segnala che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, il cd staff leasing, resta praticabile con il limite del 20%, limite non derogato dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 18 – Classificazioni
Le Parti condividono due novità afferenti il sistema classificatorio:
la possibilità che, all’interno di gruppi industriali presenti in due o più Regioni e che applicano più contratti collettivi, si possano definire specifiche intese a livello aziendale che introducano nuovi sistemi di classificazione diversi da quello nazionale. Tale opzione è confortata da quanto previsto nella parte terza, ultimo capoverso, dell’A.I. 10.01.2014 noto come Testo Unico sulla rappresentanza.
L’istituzione di una commissione paritetica nazionale per la riforma del sistema di inquadramento. Il suo obiettivo è l’ammodernamento del sistema e la sua semplificazione. La commissione dovrà concludere i lavori entro il 2017 e sottoporre le risultanze alle Parti negoziali per consolidarle e renderle immediatamente operative.
Art. 19 – Mutamento mansioni
Nel nuovo testo, il riconoscimento del livello superiore avviene per tutti i livelli dopo 120 giorni continuativi di calendario.
Da un punto di vista gestionale si precisa che, nel caso di promozione, il lavoratore può continuare a svolgere anche le mansioni del livello precedente.
Art. 21 – Provvedimenti disciplinari
La modifica più rilevante e meno appariscente riguarda il codice disciplinare. Grazie alle modifiche apportate alle norme sui licenziamenti dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) che hanno profondamente modificato l’art. 18 dello Statuto e alla volontà da parte delle XX.XX. di confermare le tutele previste dal CCNL in materia di progressività e proporzionalità delle sanzioni si è riusciti a riscrivere l’intero codice disciplinare.
Oltre alle molteplici nuove fattispecie di mancanza introdotte, oggetto di sanzioni, ci limitiamo a segnalare l’accorpamento dei due gradi di sospensione (da 1 a 5 giorni e da 6 a 10 giorni) in un unico provvedimento disciplinare che dovrà tener conto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Si segnalano novità riguardanti le norme procedurali come il chiarimento dei 5 giorni lavorativi da ricevimento della contestazione per la presentazioni delle giustificazioni e il termine dei 10 giorni lavorativi per l’emanazione del provvedimento disciplinare in mancanza del quale si ritengono accolte le giustificazioni del lavoratore.
Ultimo rilievo riguarda l’importanza della dichiarazione a verbale che si ritiene possa essere utile in sede giudiziaria per contenere la propensione dei Giudici ad allargare analogicamente le infrazioni disciplinari che prevedono contrattualmente una sanzione di natura conservativa.
Art. 22 – Salute, Sicurezza e Ambiente
Novità significativa del presente rinnovo risulta essere l’allargamento dell’attenzione all’ambiente. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) diventano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’ambiente (RLSA).
Per la formazione del RLSA sulle tematiche ambientali si prevedono 4 ore in più per le aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore in più per le aziende sopra i 50 dipendenti.
Tali ore si aggiungono alla formazione di base e all’aggiornamento annuale.
Come in altri settori, anche nel gas-acqua si costituisce l’Organismo paritetico nazionale teso a promuovere la cultura della sicurezza anche attraverso percorsi formativi adeguati alla peculiarità dei singoli settori. Il perimetro di intervento dell’Organismo paritetico nazionale è ben definito nell’ultimo punto dell’articolo. Non si tratta di una commissione di origine contrattuale ma di un’associazione dotata di una sua figura giuridica in grado di esercitare quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Art. 24 – Lavoro in turno
Molto utile la norma contrattuale che fa cessare ogni compenso di uscita dal turno al momento della maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
Art. 25 – Reperibilità
Si supera la norma transitoria che caratterizzava il passaggio dalle discipline previgenti alla normativa unica di settore.
Art. 29 – Riposo settimanale e giorni festivi
Le Parti hanno condiviso l’opportunità di procedere ad uno scambio di lettere sul tema dell’indennità di turno per prestazioni rese dal turnista nei giorni di riposo settimanale coincidenti con un giorno festivo. Il contenuto della lettera sarà del seguente tenore:
“Le Parti, con riferimento ai compensi per il lavoro in turno previsti dall’art. 24 del CCNL e, in particolare alla norma di cui al co. 11, che stabilisce che per giorni festivi si intendono quelli individuati nell’art. 29 incluse le domeniche, precisano di aver voluto riconoscere la maggiorazione prevista per il giorno festivo esclusivamente nel caso in cui il turno si effettui la domenica ovvero, laddove il turno venga effettuato nel giorno di riposo settimanale, quando quest’ultimo coincida con la domenica; ciò fermo restando gli altri trattamenti contrattualmente previsti per la prestazione lavorativa in turno nel giorno di riposo settimanale”.
Tutto ciò al fine di evitare che il turnista possa vedere riconoscersi due maggiorazioni festive nella medesima settimana.
Art. 30 – Assenze, permessi, congedi e aspettativa
Si introduce l’obbligo del lavoratore che non può presentarsi in servizio di darne avviso entro l’inizio dell’orario di lavoro.
A seguito delle novità legislative, si riconosce il diritto al congedo anche per l’unione civile.
Art. 31 – Studenti lavoratori
Per gli esami universitari si prevedono tre giorni di permesso per esame purché abbia esito positivo. In caso contrario, si riconosce solo il permesso per il giorno di esame, secondo quanto previsto dallo Statuto.
Per chiarire la finalità delle 150 ore triennali si è preferito limitarne l’utilizzo al conseguimento del titolo di scuola media dell’obbligo. Si prevede, inoltre, in sede aziendale, la possibilità di definire permessi retribuiti utili a migliorare la preparazione con riferimento alle attività svolte in azienda.
Art. 34 – Tutela della maternità e della paternità
Si introduce la frazionabilità ad ore del congedo parentale. Il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 30 giorni prima la richiesta di congedi mensili.
Nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare la programmazione mensile del congedo entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione. Si prevedono possibilità di modifica della programmazione con preavviso di almeno due giorni.
Art. 35 – Retribuzione: definizioni e calcolo
Si prende atto del conglobamento dei minimi e della contingenza per ciascun livello di inquadramento. Resta fermo il parametro medio di settore a 139,96 al 5° livello.
Art. 36 – Minimi tabellari integrati
Incrementi dei minimi
Gli incrementi dei minimi sono previsti nella misura di 40,00 euro dal 01.05.2017 e 28,00 euro dal 01.04.2018. Gli adeguamenti dei minimi saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento delle riserve sull’ipotesi di accordo.
La parte economica è costituita, oltre l’incremento dei minimi, anche dal rafforzamento del welfare contrattuale e dal salario di produttività.
Welfare contrattuale
Il rafforzamento del welfare, in questo rinnovo contrattuale, si concentra sulla:
assistenza sanitaria integrativa (importo aggiuntivo di 5 euro pro-capite per i lavoratori iscritti per 12 mensilità, a partire dal 2017); contemporaneamente anche il lavoratore e ciascun componente del suo nucleo familiare a carico contribuiscono con 1 euro per 12 mensilità alla sostenibilità del fondo;
copertura assicurativa per il caso di morte del lavoratore (importo aggiuntivo di 5 euro pro- capite per lavoratore iscritto, per 12 mensilità, a partire dal 2018). Quest’ultima copertura servirà nei casi di premorienza o invalidità permanente certificata che comporti la cessazione del rapporto di lavoro. Le Parti dovranno definire quale soggetto gestirà la copertura per la premorienza, e l’invalidità permanente, se il FASIE o il Fondo di Previdenza complementare.
Salario di produttività
La contrattazione collettiva nazionale devolve, infine, parte delle risorse disponibili al premio di risultato/produttività. L’importo stabilito in 11 euro sul parametro medio contrattuale
per 14 mensilità, è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale.
Si tratta di una quota di salario annuale che si aggiunge agli elementi retributivi aziendali collegati agli incrementi di produttività, redditività, competitività.
Per l’anno di competenza 2017, l’importo complessivo medio anno è pari a 154,00 euro, da erogare nell’anno successivo.
Per l’anno di competenza 2018, l’importo complessivo medio anno è a sua volta pari a 154,00 euro , da erogare nell’anno successivo.
Si prevede, presumibilmente a giugno 2019 quando l’ISTAT diffonderà i dati consuntivi relativi all’IPCA al netto dei prodotti energetici importati, la verifica dell’inflazione nel periodo 2016-2018. I meccanismi di adeguamento avranno decorrenza gennaio 2019.
Art. 39 – Indennità di funzione e assistenza legale
Si è estesa ai livelli 7° e 8° l’assistenza legale prevista precedentemente solo per i quadri, a parità di condizioni.
Art. 40 – Indennità varie
Significativa è la soppressione delle indennità maneggio denaro e l’indennità di guida, entrambe risalenti ai CCNL previgenti. La soluzione degli assegni in cifra fissa ad personam riducono il risparmio economico, ma sollevano da un punto di vista gestionale. Il contenimento dei costi si potrà apprezzare in parte adesso e maggiormente in futuro. Sorvolando sulla definizione dell’indennità depurazione acque reflue del settore idrico, si segnala la dichiarazione a verbale attraverso la quale si apre ad un ipotetico conferimento degli importi ad personam spettanti a seguito della soppressione delle indennità citate ad eventuali piani di welfare secondo criteri definiti dalla contrattazione aziendale.
Art. 42 – Trattamento di trasferta
La materia è demandata a livello aziendale. Per le aziende associate ad ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS continuano ad applicarsi le normative previgenti sino alla definizione di accordi aziendali, se non già intervenuti.
Per le aziende associate ad ANIGAS viene soppresso dalla regolamentazione contenuta nell’art.
42 del CCNL ANIG 1995 il diritto agli anticipi trasferta. Le aziende regoleranno gli anticipi secondo le rispettive procedure interne.
Art. 44 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Importante risulta, dal punto di vista gestionale, l’introduzione del preavviso nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia pari a 8 giorni di calendario.
Art. 46 – Regolamento per l’erogazione di anticipazioni TFR
Le Parti hanno condiviso l’opportunità di rinviare alla contrattazione aziendale le modifiche e/o le integrazioni del presente articolo.
Art. 48 – Azioni sociali
Nei casi di fruizione dei permessi ai sensi della L. n. 104/92, le aziende finalmente possono richiedere al lavoratore fruitore la programmazione preventiva entro la fine del mese precedente quello di utilizzo. In caso di variazione o di mancata programmazione lo stesso deve comunicare l’utilizzo dei permessi con tre giorni di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore.
In tema di violenza di genere, le lavoratrici hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, anche su base oraria con delle limitazioni.
Viene rimandata alla contrattazione aziendale la determinazione dei criteri, delle misure e delle modalità di cessione dei permessi e delle ferie, con precedenza di quelli maturati negli anni precedenti, da parte dei lavoratori in favore di altri per agevolare l’assistenza propria dei figli minori per cure costanti.
Art. 49 – Procedure di conciliazione
Le Parti superano l’istituto delle vertenze individuali e aprono alle procedure di conciliazione. L’articolo contiene le modalità operative di attivazione della procedura di conciliazione.
Protocollo sulla previdenza complementare
Come in altri settori, anche il Gas-Acqua si impegna ad agevolare il percorso di unificazione dei fondi di previdenza complementare.
Protocollo Gare Gas
Al fine di districare il nodo circa le tutele da garantire al personale che passa da un gestore all’altro, nei casi di gare gas, il verbale di accordo o Protocollo sottoscritto tra le parti garantisce che la disciplina di cui al D. Lgs. n. 23/2015 si intende applicata ai lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro presso il gestore cedente a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.LGS. (7 marzo 2015). In altre parole, si riconoscono le tutele previgenti a tutti i lavoratori già in servizio alla data del 6 marzo 2015.
Quote di servizio
Le Associazioni confermano la disponibilità ad effettuare le trattenute a titolo di quota straordinaria per il rinnovo contrattuale ai lavoratori non iscritti che non si opporranno formalmente. Le trattenute operate dalle aziende saranno versate alle XX.XX. stipulanti secondo modalità che saranno comunicate.
Le Associazioni imprenditoriali si adopereranno per sottoporre l’ipotesi di rinnovo commentato anche alle altre XX.XX. UGL Chimici e CISAL FederEnergia, per la sottoscrizione per adesione.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti.
Allegato CONFINDUSTRIA ENERGIA
Direttore Relazioni Industriali Xxxxxxxxx Xxxxxxxx