Indennità varie Clausole campione

Indennità varie. 1. Sono istituite le seguenti indennità:
Indennità varie. 1. Sono istituite le seguenti indennità: Agli operai inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità varie. 1. Le Parti rinviano alla contrattazione regionale e/o di Ente la competenza a normare le materie di cui ai seguenti punti:
Indennità varie. 1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, le parti demandano al secondo livello di contrattazione la disciplina relativa alle eventuali indennità da corrispondersi alle lavoratrici ed ai lavoratori al verificarsi di determinati eventi.
Indennità varie. 1. Relativamente alle varie indennità riferite al maneggio di denaro, alle trasferte, ai trasferimenti e altre, la materia sarà oggetto del contratto individuale o del 2° livello contrattuale. A tal proposito l'osservatorio operante presso l‟Ente Bilaterale OBIL formulerà alle parti ipotesi di lavoro sulla base dell'analisi comparata di tale disciplina valutata a livello settoriale e territoriale.
Indennità varie. La complessa materia delle indennità legate alla specificità del ciclo produttivo (doppio e triplo turno, insalubrità, mensa, cassa, meccanografico, ecc.) va salvaguardata e, ove possibile, armonizzata con il CCNL alimentaristi.
Indennità varie. 1) Che vuol dire? Le parole “salvaguardata” e “armonizzata” hanno due significati completamente diversi! È un altro esercizio di equilibrismo della retorica confederale. Per questo una delle critiche maggiori è proprio quella di non sottoporre ai lavoratori il testo vero e proprio del CCNL. Pensate veramente che non si sia in grado ci capirlo?
Indennità varie. Indennità di uso mezzo di locomozione proprio
Indennità varie. L'indennità lingue estere viene elevata a € 9,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del t.f.r. L'indennità impiegati di banco viene elevata a € 7,00 mensili ed è utile ai fini del computo dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento per ferie e festività, della 13° e 14° mensilità e del t.f.r.