Domanda Clausole campione

Domanda. L’art. 1 dell’AQ fa riferimento alla revoca dell’AIC come elemento discriminante per accettare che il prodotto possa non essere fornito. In realtà, in questi casi la distribuzione si interrompe all’esaurimento delle scorte del prodotto, in concomitanze del quale comunichiamo formalmente la cosiddetta “cessata commercializzazione”. Dopodiché, tra la cessata commercializzazione e l’effettiva revoca dell’AIC intercorre un certo intervallo di tempo che può durare anche mesi. Premesso tutto ciò, nel periodo tra la cessata commercializzazione e la revoca dell’AIC possono essere applicate delle penali? Come riportato nella “Nota informativa per i titolari di AIC sulle comunicazioni di carenza e di cessazione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali”, pubblicata il 9 ottobre 2019 da AIFA, si ricorda che, in caso di interruzione della commercializzazione, temporanea o definitiva, che determini uno stato di carenza di un medicinale quando la disponibilità non soddisfa la domanda a livello nazionale, “al fine di assicurare la continuità terapeutica, il Titolare di AIC dovrà adottare le idonee misure organizzative e logistiche per assicurare l’adempimento dei propri obblighi di fornitura”. Pertanto, nel caso di mancata consegna dei farmaci nel periodo intercorrente tra la cessata commercializzazione, su iniziativa del Fornitore, e l’emanazione della determinazione di revoca dell’AIC da parte dell’AIFA, saranno applicate le penali previste dallo Schema di Accordo Quadro per i giorni lavorativi di ritardo ulteriori rispetto ai 5 (cinque) previsti da Capitolato Tecnico. Le penali non si applicano nel caso in cui, coerentemente con quanto previsto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore offra un prodotto sostitutivo o, protrattasi per più di 30 giorni l’indisponibilità, le Amministrazioni risolvano, in tutto o in parte, l’Appalto Specifico.
Domanda. Documento: Allegato 5 - Capitolato Tecnico, par. 2.1.1, pag. 15
Domanda. Al § 7.1 punto b) del Capitolato d’oneri si dice: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali): b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti a produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità”. Si chiede di confermare che tale prescrizione sia da considerarsi rispettata laddove un’azienda concorrente, con sede legale a Roma, produca copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali e al Ministero del Lavoro. Ciò in conformità a:• quanto previsto sul sito della Regione Lazio, Sezione “Consigliera di parità”, ove si dice: ”Il Rapporto va compilato esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018) accessibile al seguente link …..”• quanto indicato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018, che prevede che il rapporto debba essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero stesso e che all’art. 6 chiarisce che “La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale….”." "ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b1)
Domanda. DOCUMENTO: ALLEGATO 2 CAPITOLATO TECNICO - PARTE SPECIALE, § 3.1.6 Req 10.7, tab. 21, pag. 33.
Domanda. Documento: Capitolato Tecnico, par.10.3, pag.59
Domanda. Paragrafo 8 del Capitolato TecnicoServizio di assistenza e manutenzione full risk” Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.
Domanda. Il paragrafo 12. “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" del Capitolato d'Oneri stabilisce quanto segue: "Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005." La regola citata si applica anche, nel caso di avvalimento, alla documentazione richiesta all'impresa ausiliaria (DGUE, allegato 8, contratto di avvalimento e eventuale ulteriore documentazione ritenuta pertinente) (paragrafo 8). Quanto sopra premesso, la previsione della richiesta a pena di esclusione di firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 si profila particolarmente onerosa, e persino escludente, nei confronti di imprese ausiliarie aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea che non hanno adottato procedure telematiche su larga scala o non si sono adeguati alla pertinente Direttiva. Quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesta Amministrazione confermare che nel caso di concorrente che si avvalga di un'impresa ausiliaria straniera con sede in un paese dell'UE, le dichiarazioni e i documenti a firma dell'impresa ausiliaria (ivi compresi le dichiarazioni e i documenti relativi alla comprova dei requisiti) potranno essere prodotti, in formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione sarà inviata a Consip sempre attraverso il Sistema nella sezione dedicata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento".
Domanda. Art. 5.2 pagina 36 Capitolato Tecnico. Premesso che in tale articolo, viene indicato che: “in caso di buoni pasto cartacei, il Fornitore dovrà, per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, prevedere anche la dematerializzazione dei buoni pasto cartacei al fine di consentire l’automatica lettura del buono pasto cartaceo (ad es. tramite il codice a barre), permettendo in questo modo all’Esercente di non dover consegnare fisicamente i titoli di legittimazione in formato cartaceo all’Emettitore. Si precisa che i costi per la strumentazione necessaria per la dematerializzazione dei buoni sono ricompresi nella Commissione applicata all’esercente”. Si chiede di conoscere se, nel caso l’esercente non voglia usufruire del servizio di dematerializzazione così come sopra descritto, se sia possibile, in maniera alternativa, strutturare un processo di raccolta/collettazione dei buoni pasto cartacei attraverso per poi la successiva spedizione fisica dei buoni al Fornitore? Alla lettera d) del paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a cui si rimanda, è riportato quanto segue: “[…] Nel caso in cui non fosse possibile la dematerializzazione presso l’esercizio, i costi relativi all’eventuale spedizione dei buoni alla sede dell’emettitore o ad altre modalità concordate sono anch’essi ricompresi nella Commissione. Resta inteso che nel caso l’esercente utilizzi per la dematerializzazione società differenti dal Fornitore e/o strumenti non resi disponibili dal Fornitore, tali costi restano in capo all’esercente”.
Domanda. Documento: Allegato 5 – Capitolato tecnico VDS, par. 2.3.6, pag. 94
Domanda. Documento: ALL3 - Offerta tecnica, cap. 6 “Competenze tecnologiche”, Xxxxxxx A e Tabella B; Capitolato d’oneri par. 17.2, par. 25 pag. 93 Domanda: con riferimento ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 si chiede di confermare che i punteggi ottenuti in Accordo Quadro e quelli ottenuti in Appalto specifico siano attribuiti solo in funzione dei certificati ritenuti validi, indipendentemente dalla rappresentazione richiesta nelle tabelle A e B dell’Offerta Tecnica. Appare infatti incomprensibile la necessità di compilare due tabelle separate per AQ e AS, in quanto per il punteggio di AQ, dovrebbero essere esaminati tutti i brand (inclusi i superflui) ritenuti validi e utili per il conseguimento del massimo punteggio ottenibile. La compilazione di due tabelle separate appare come una suddivisione artificiosa, in quanto effettuata a priori dal concorrente, che non potendo conoscere l’esito della verifica sui certificati proposti, potrebbe incorrere nel mancato conseguimento del punteggio a causa di una ripartizione preventiva dei brand fra le due tabelle. Nell’esempio che segue, nel caso in cui i certificati n. 13 e 14 fossero ritenuti non validi, non verrebbe assegnato il punteggio massimo in AQ per il subcriterio 4.2, nonostante la disponibilità dei certificati n. 15 e 16 (“Ulteriore brand 2”) presenti nella Tabella B, che, se fossero stati inseriti nella Tabella A, avrebbero permesso il conseguimento del punteggio massimo. Tabella B – Ulteriori certificati che potrebbero concorrere all’attribuzione di punteggi tecnici in fase di Appalto Specifico In caso di risposta negativa, e quindi di conferma dell’obbligo di compilare le specifiche tabelle A e B, si chiede conferma che sia lecito elencare nella tabella B uno o più brand già presenti nella Tabella A in modo che tali brand, se effettivamente risultanti superflui per il conseguimento del punteggio di cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, risultino validi per il conseguimento del punteggio 𝑃𝑇𝑖4.𝑏𝑝𝑙𝑢𝑠 in Appalto Specifico.