Risposta Clausole campione

Risposta. Si conferma.
Risposta. Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento. DURATA AQ - CAPITOLATO ONERI - par 4.2 - pag. 14 Il Capitolato d’Oneri, al par 4.2 OPZIONE E RINNOVI specifica che (…) Con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici. Si chiede di confermare che, così come previsto in altre Gare (es. SM2), con riferimento all’Accordo Quadro ex art. 54 comma 4, lett. c), Consip effettuerà periodicamente una verifica sugli Appalti specifici già aggiudicati finalizzata ad accertare se l’importo offerto dal rispettivo aggiudicatario è inferiore a quello posto a base di gara provvedendo, in tale evenienza, a ricalcolare, in aumento, la quota di massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Appalti specifici.
Risposta. Non si conferma.
Risposta. Si chiarisce che le Gallerie non dirigono i lavori. A quanto consta, il progetto esecutivo è stato oggetto di variazione con conseguenti modifiche in termini di cronoprogramma. Alla voce 3 del Capitolato Tecnico è espresso che “Le Gallerie hanno la missione di conservare, esporre al pubblico, valorizzare e arricchire le proprie collezioni di arte veneziana e veneta, ma non solo, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione di tale eccezionale patrimonio culturale, nonché di promuovere la ricerca e gli studi nel settore della storia dell’arte, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner internazionali e di curarne la diffusione presso la comunità scientifica e il pubblico. Hanno altresì il compito di promuovere presso la comunità la conoscenza, l’apprezzamento e dunque la tutela del valore culturale, sociale ed economico dei beni da esse conservati e del complesso patrimonio di arte veneta diffuso in Venezia, nel Veneto, e nel mondo.” La lettura di questo paragrafo, unita alla lettura della Sezione 9.1.4 del Capitolato tecnico, sembra suggerire eventuali “attività di co-marketing” e comunicazione in collaborazione con altre strutture sia territoriali che internazionali. Si richiede se tale interpretazione sia corretta. In caso affermativo, sarà cura dell’Amministrazione indicare quali strutture potranno essere coinvolte in tali attività o sarà compito del Concessionario proporre alla stessa le istituzioni potenziali? Si conferma che l'interpretazione è corretta. Sia l'Amministrazione che il Concessionario potranno proporre collaborazioni e attività di co-marketing, con un peso maggiore per l'Amministrazione. Alla voce 9.2.3 del Capitolato Tecnico, è espresso che: “Si rappresenta che i grandi eventi espositivi saranno esclusi dal presente servizio, rendendosi necessaria una campagna stampa appositamente dedicata e a cura delle Gallerie.” Ciò implica che il Concessionario sarà necessariamente escluso da tali Campagna Stampa o che, al contrario, il Concessionario potrà concorrere per la strutturazione di un’offerta relativa alle suddette? La campagna stampa per i grandi eventi espositivi sarà a cura delle Gallerie alla quale è pertanto rimessa la disciplina della stessa. Alla voce 9.3.2.2 del Capitolato Tecnico è espresso che “Il Concessionario si impegna ad esporre e porre in vendita, su richiesta dell’Amministrazione, anche merchandising realizzato e prodotto dalle Gallerie in collaborazione con soggetti terzi.” Si chiede, al rigua...
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 2.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n.29.
Risposta. Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate a stipulare il/i relativo/i contratto/i di subappalto con l’impresa/e subappaltatrice/i, in fase di Appalto Specifico, a condizione che le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno delle prestazioni che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato, in sede di AQ (secondo le indicazioni di cui al paragrafo 5.2. lett. e) del Capitolato d’Oneri) e in sede di Appalto specifico (secondo invece le disposizioni di cui al paragrafo 12.6 sempre del Capitolato d’▇▇▇▇▇) nonché in base a quanto riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. Si chiede di confermare che la nomina a Responsabile del Fornitore da parte del Titolare del trattamento prevista per il servizio di Cloud Computing è applicabile anche agli altri servizi oggetto dell’AQ, qualora questi prevedano trattamento dati di cui sono Titolari le singole Amministrazioni appaltanti Si conferma, restando fermo il rispetto della specifica disciplina prevista per le singole prestazioni richieste. Cap. Tecnico, LFLCD2, Controlli OSD (on screen display), con possibilità di selezionare la lingua italiana, pagina 44: considerato che i produttori su scala internazionale solitamente scelgono l’uso della lingua inglese per i controlli OSD relativi ai Monitor, si chiede pertanto di confermare la possibilità di offrire anche prodotti con i controlli OSD in lingua inglese.
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 18.
Risposta. Non si conferma. Il Ribasso non sarà calcolato dal Sistema, bensì dalla Commissione che utilizzerà tutte le cifre risultanti dalla formula di calcolo. Si rimanda al Capitolato d'Oneri NEW paragrafi 16, 17.3 e 17.4 per i dettagli relativi ai troncamenti ed arrotondamenti delle grandezze che verranno utilizzate per i calcoli dei punteggi tecnici ed economici. 870 Chiarimento ID 617 Si conferma che: Il chiarimento al quesito n 523 afferma che “la strategia "re-purchase" è orientata all'adozione di un servizio SaaS (acquisibile dalle Amministrazioni con strumenti diversi dalla presente iniziativa) per il quale non viene richiesto di progettare un'archi-tettura”. Si chiede conferma che in alcuni progetti di mi-grazione sia possibile proporre anche gli altri ser-vizi (ad es. PaaS) per la strategia re-purchase, se ritenuto più aderente alle esigenze della ammini-strazione. Si veda, ad esempio, lo scenario di consolidamento Database richiesto nel Lotto 9. Domanda: Si chiede di confermare che, in questo contesto, per la strategia di migra-zione del database ma-nagement system on-premise, è corretto appli-care tutte le fasi previste della strategia di migra-zione nella loro interezza (M1, ▇▇, ▇▇, ▇▇, ▇▇). RISPOSTA: Lo scenario re-purchase è sempre circoscritto all'adozione di un SaaS per cui si confermano le fasi previste del Capitolato tecnico. Nello scenario descritto per il Business Case, il Concorrente assuma che i necessari input (intesi come deliverable e configurazioni) per svolgere le fasi specificate siano tutti disponibili. 871 Chiarimenti ID 649 707 852 Si conferma che: Oggetto del contratto “[…]” Fase M5.1 Gestione degli Incident Ai fini di una corretta definizione e dimensionamento del servizio, si chiede alla SA di confermare che il servizio di Gestione degli incident (M5.1), descritto nel 6.5.1, sia esclusivamente relativo agli incidenti di sicurezza, quali quelli dettagliati al punto 8) del cap 2 Oggetto del Contratto. […]. Si conferma che: Facendo riferimento al Capitolato tecnico speciale L7-11 2 Fase M5, in cui si recita “[…]” si chiede di confermare, ai fini di una corretta descrizione e dimensionamento del servizio richiesto, che gli Incident i quali sia richiesto il suddetto supporto siano esclusivamente agli incidenti di sicurezza come meglio dettagliati alla pag. 4. […] Si conferma che: “[…]” DOMANDA: si chiede di confermare che il servizio di supporto alla gestione degli incident sia riferito in generale a tutte le tipologie di incident risc...
Risposta. Si veda la risposta alla domanda n. 27.