Definizioni e ambito di applicazione Clausole campione

Definizioni e ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni
Definizioni e ambito di applicazione. Noi, l’Assicuratore
Definizioni e ambito di applicazione. Ai sensi dell’art. 126 lettera h) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Certificazione è incaricata di tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Inoltre, a norma dell’art. 138 del Regolamento (UE) 1303/2013, devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, i conti di cui all’art. 137, paragrafo 1, i quali devono contenere, tra l’altro, gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili. Infine, si richiama ancora l’art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 in quanto prevede l’obbligo di prevenire, rilevare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti. Il trattamento dei ritiri e dei recuperi riguarda, pertanto, le rettifiche rilevate nell’ambito di un controllo effettuato sulle spese dichiarate dall’AdC e/o certificate nei conti annuali. In base quanto esplicitato dall’EGESIF_15_0017-04 del 3.12.2018 della Commissione Europea: ▪ il RITIRO consiste nel ritirare le spese irregolari dal programma non appena vengano rilevate, detraendole dalla successiva domanda di pagamento intermedio, mettendo pertanto a disposizione di altre operazioni il finanziamento dell’UE; ▪ il RECUPERO consiste nel lasciare le spese nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero della sovvenzione indebitamente versata dai beneficiari e nel detrarre le spese dalla successiva domanda di pagamento intermedio solo in seguito all’effettivo recupero.
Definizioni e ambito di applicazione. 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio
Definizioni e ambito di applicazione. In attuazione della legge regionale n. 1 del 2000, come modificata dalla L.R. 22giugno 2012, n. 6 (d’ora in poi: legge regionale o L.R.) le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia sono: - Nidi d’infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali) - Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi) - Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori) - Servizi sperimentali I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all’art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono disciplinati dalla presente direttiva allo scopo di prevedere i requisiti indispensabili alla tutela dei bambini e per favorire il massimo raccordo con la rete dei servizi presenti sul territorio. L’art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a servizi per la prima infanzia. La legge prevede altresì l’avvio di iniziative private per le quali si stabiliscono i necessari requisiti. L’area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale e deve essere «adeguatamente protetta da fonti di inquinamento»: i Comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana. In sede di autorizzazione al funzionamento i Comuni indicheranno inoltre le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell’inquinamento acustico e derivante dal traffico veicolare. Nei piani seminterrati e interrati, definiti dalla DAL n. 279 del 4 febbraio 2010, possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda alle definizioni contenute nella DAL n. 279 del 4 febbraio 2010. Per i locali che ospitano servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l’autorizzazione può essere rinnovata per i locali ubicati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante. I servizi domiciliari possono essere realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto dei requisiti tecnici delle opere edilizie di cui all’art. 33 della LR 31/2002, in local...
Definizioni e ambito di applicazione. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
Definizioni e ambito di applicazione. 1.1. Tutte le espressioni scritte con iniziali maiuscole e non altrimenti definite nelle presenti Condizioni Supplementari avranno lo stesso significato loro attribuito nelle Condizioni Generali di Vendita di Royal FrieslandCampina N.V. e delle sue controllate, la cui versione più recente è consultabile in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx (le “CGV”).
Definizioni e ambito di applicazione. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni e l’ambito di applicazione di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale 25/R del 3.3.2015 (di seguito indicato come “Regolamento Regionale”).
Definizioni e ambito di applicazione. (articoli 1(3) e 2) Secondo una tecnica legislativa “autodefinitoria” cui il legislatore comunitario ci ha abituato, la Legge 129/2004 chiarisce il significato di alcuni termini in essa utilizzati. In particolare, l’articolo 1(3) specifica cosa si intenda per:
Definizioni e ambito di applicazione