Procedure telematiche Clausole campione

Procedure telematiche. 1. L’Amministrazione intende applicare le disposizioni del d.p.r.. n. 101 del 4.4.2002 Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi per quanto concerne l’acquisto e l’approviggionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche. Ai fini di quanto disposto dal d.p.r. 101/2002 e dalle Regole tecniche per l’accesso e l’utilizzo del Marketplace della pubblica amministrazione sono abilitati ad avvalersi delle procedure telematiche di acquisto i soggetti dotati di potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 3.
Procedure telematiche. 1. Per l’acquisto di beni e servizi possono essere utilizzate procedure telematiche. Tale procedura sarà informata ai principi di massima partecipazione e pubblicità delle procedure, semplificazione e snellezza della procedura amministrativa e nel rispetto della normativa vigente.
Procedure telematiche. Gli incontri si svolgono presso la sede territorialmente competente eventualmente mediante l’ausilio di sistemi informatici che permettano la videoconferenza a distanza. Ove Equa Libra si avvalga di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 3 coma 4 del D.Lgs. 28/2010, verrà assicurato il rispetto delle garanzie di sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza del loro contenuto, così come disciplinato dalle normative comunitarie e nazionali vigenti; il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
Procedure telematiche. 1. Per la gestione delle procedure di affidamento, si dovrà far ricorso all’utilizzo dei mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara), ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si potrà fare ricorso all'utilizzo all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nei soli casi previsti dal 1 c. dell’art. 52 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Procedure telematiche. 1) In applicazione del principio generale fissato dall’art. 5 bis del Codice dell’amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra la Camera di Commercio e i soggetti interessati alla concessione di interventi economici di cui al presente regolamento, le proposte di interventi promozionali, le domande di contributo, le richieste di erogazione e in generale tutta la documentazione correlata ai procedimenti di cui al presente regolamento devono pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica secondo le procedure, le piattaforma tecnologiche o le formalità determinate dalla Camera di Commercio, anche come descritte nei singoli Bandi.
Procedure telematiche. 1. Le procedure di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 saranno espletate preferibilmente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice degli Appalti.
Procedure telematiche. Art. 12. Dialogo competitivo Art. 13. Accordi quadro
Procedure telematiche. 1. Per l’approvvigionamento di beni e servizi con procedure telematiche di acquisto, il Comune di Cavallino- Treporti applica le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, N°101.
Procedure telematiche. (sistemi dinamici, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche). Bandi, avvisi e inviti.
Procedure telematiche. In alternativa alle modalità per l’acquisizione di prodotti e prestazioni di servizi, di cui al presente Capo VII°, l’Amministrazione può applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”.