Contratti di fornitura Clausole campione

Contratti di fornitura. Il presente accordo prevede la stipula di contratti di fornitura tra i centri di stoccaggio, i molini ed i pastifici, al fine di garantire trasparenza nelle contrattazioni e creare le condizioni perché ogni singolo operatore possa organizzare e programmare al meglio le attività inerenti la produzione oggetto di certificazione.
Contratti di fornitura. L'attività del Gruppo Cobra non dipende da contratti di fornitura rilevanti per la redditività dell'Emittente.
Contratti di fornitura. L’affidamento della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro avviene all’esito dello svolgimento di due fasi procedimentali:  la prima fase che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula;  la seconda fase che si caratterizza per l’affidamento di ciascun singolo Contratto di fornitura. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare uno o più Contratti di fornitura, tramite l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, alle medesime condizioni (economiche e tecniche) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, all’Operatore Economico aggiudicatario del/i lotto/i. Trattandosi di Accordo Quadro mono-fornitore, il Contratto di fornitura potrà essere stipulato tra le Aziende e l’unico Fornitore aggiudicatario del lotto. Il singolo Contratto di fornitura viene affidato a seguito della ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Quest’ultimo, il cui contenuto viene definito nell’Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere l’importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura; Il Contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.
Contratti di fornitura. L’OI predispone il modello del Contratto di Fornitura, recependo quanto previsto nel/i Contratto/i Quadro d’Area. Tali modelli predisposti saranno inviati entro due settimane dalla sottoscrizione del Contratto Quadro d’Area. Gli elementi qualificanti dei singoli Contratti di Fornitura sono: - tipologia e quantità - superfici e rese previste - prezzo unitario per tipologia - durata del contratto - modalità, termini di pagamento, garanzie e indennità - modalità e programmazione delle consegne e dei trasporti - penalità (mancato ritiro e/o consegna) Nei singoli Contratti di Fornitura ed Impegni di Conferimento, e con specifico riferimento alle superfici, le Parti possono disporre che - in caso di resa superiore rispetto alle stime - l’ulteriore quantitativo di materia prima prodotta debba essere conferita al Trasformatore contraente. Solo in caso di rifiuto da parte di quest’ultimo, la quantità eccedente potrà essere attribuita ad altri soci dell’OI. I singoli contratti potranno prevedere clausole integrative e comunque non confliggenti con gli elementi minimi qualificanti precedentemente indicati. Il Contratto Tipo prevede in allegato: - i dati da prevedere sul certificato di consegna - criteri di valutazione qualitativa e relativa variazione sul prezzo I singoli Contratti di Fornitura devono essere consegnati all’OI a cura delle parti entro i termini previsti per il deposito dei contratti all’Agea. Nel caso di contratti fra industrie di trasformazione e OP fuori dall’OI, le industrie sono tenute a provvedere alla consegna del Contratto di Fornitura entro gli stessi termini. Le cooperative di auto trasformazione sono tenute a comunicare all’OI anche in forma aggregata le quantità di pomodoro impegnate con i soci distinte per tipologia, le superfici impegnate e le rese entro il 30 giugno. Entro 10 giorni dalla consegna dei contratti l’OI controllerà la conformità dei suddetti Contratti al Contratto Quadro d’Area e agli impegni assunti. Eventuali lavorazioni in conto terzi, riguardanti i contratti depositati, andranno comunicate tempestivamente a cura dell’associato all’OI. In riferimento alla materia prima prodotta o trasformata nel territorio dell’OI, gli associati dovranno comunicare i relativi dati. Il socio trasformatore dovrà inoltre comunicare all’OI le eventuali modalità diverse di lavorazione o di attività (ad es. lavorazione in conto terzi, affitto d’azienda, sospensione dell’attività). Nel caso in cui esigenze commerciali rendano necessario e/o oppo...
Contratti di fornitura. 1. I contratti d'opera riguardanti questioni non sostenibili (produzioni speciali) possono essere disdette da entrambe le parti solo in caso di motivi impor- tanti.

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  • Condizioni di fornitura Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, nell’offerta tecnica, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. Nell’importo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni: - imballo, trasporto e facchinaggio, presso la struttura sanitaria interessata; - consegna al piano, salvo non venga richiesta in ordine la consegna in magazzino, rimozione e smaltimento di tutti gli imballi, montaggio e installazione. L'attività di consegna ed installazione delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il montaggio delle componenti di fornitura, allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiate dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale. - installazione e protezione degli apparecchi e di tutte le loro parti, in modo da prevenire manomissioni o danni da maneggiamento. - il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori. - Installazione, prove di funzionalità e collaudo secondo le modalità meglio descritte nel successivo art. 4. - Formazione del personale sanitario e tecnico. Al momento del collaudo, l’impresa aggiudicataria dovrà fornire: Su richiesta dell’Azienda acquirente, entro un anno dalla consegna, la ditta dovrà fornire per le singole apparecchiature fornite, come previsto in offerta: MODALITÀ DI CONSEGNA E COLLAUDO La responsabilità della gestione del contratto sarà affidata ai soggetti delle strutture Sanitarie interessate alla fornitura, che saranno individuati successivamente all’aggiudicazione, almeno con gli specifici ordini di consegna. La fornitura deve avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione dell’ordine relativo, salvo diverso termine convenuto con il RUP aziendale, previa comunicazione da inviare almeno tre giorni prima via FAX o per telefono ai numeri che verranno comunicati, allo scopo di concordare anche le modalità di collaudo, il quale dovrà essere tempestivamente effettuato presso la sede di destinazione indicata nell’ordine. Su richiesta dell’utilizzatore, la ditta dovrà effettuare, senza alcuna spesa aggiuntiva, il collaudo funzionale direttamente in reparto, comprensivo del corso di formazione per gli utilizzatori. Per l’esito positivo del collaudo delle attrezzature, e la conseguente liquidazione della fattura, saranno considerati necessari i seguenti documenti e/o verifiche: I prodotti che presenteranno difetti o discordanze, anche se tolti dal loro imballaggio originario, dovranno essere ritirati e sostituiti entro congruo termine di tempo, a totale carico del fornitore. Durante il trasporto delle cose e fino al momento dell’eventuale consegna e installazione, il venditore assume tutti i rischi di perdite e danni relativi, anche nel caso di possesso dei medesimi da parte dell’Azienda acquirente, ad eccezione delle perdite e danni di cui questa ultima sia responsabile. Riguardo all’installazione ed assistenza la ditta aggiudicataria dovrà curare la installazione ed il collaudo del sistema . L’assistenza dovrà comprendere sia il training a tutto il personale di sala ed allo staff medico per tutta la durata necessaria fino alla completa autonomia del personale. Telediagnosi via modem. Teleassistenza via telefono. La ditta dovrà indicare il periodo di garanzia della apparecchiatura, contratto di manutenzione post garanzia, costo eventuale degli aggiornamenti software, tempi di intervento per eventuali guasti del sistema.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.

  • Condizioni di pagamento Il canone per i servizi riconducibili alla voce “Servizi di Esercizio” sarà posto in pagamento in rate mensili posticipate, a fronte di prestazioni correttamente rese. Le prestazioni riconducibili alla voce “Servizi evolutivi” saranno poste in pagamento a conclusione della attività o per stati di avanzamento, come indicato negli ordini di acquisto, previa accettazione del rapporto di attività ovvero al collaudo della prestazione come previsto agli artt. B.6 e B.7 del presente Capitolato speciale d'appalto. L'impresa è tenuta alla emissione di fatture elettroniche, intestate al Comune di Bologna – Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche ‐ Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00 ‐ 00000 ‐ Xxxxxxx ‐P.IVA N. 01232710374. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte del Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. In ottemperanza all’art. 191 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, sulla fattura dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati di copertura finanziaria che verranno comunicati al momento della stipulazione del contratto. Onde poter provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall’art. 4, comma 3, DPR 207/2010. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., l'aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara: N. CIG. : xxxxxxxxxxxx. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche‐ P.zza Liber Paradisus 10 – 00000 ‐ Xxxxxxx ‐, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

  • Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

  • Opzioni di contratto Non sono previste opzioni di contratto.

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.