PREMESSO E CONSIDERATO Clausole campione

PREMESSO E CONSIDERATO. ⮚ Quanto alla cornice normativa e contrattuale: − il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. e, in particolare, le norme relative alla contrattazione (artt. 40 e successivi); − il CCNL 2016-2018 e, in particolare, gli articoli: 2 “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”, 7 “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie”, 8 “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”, 76 “Costituzione Fondo risorse decentrate”, 77 “Utilizzo Fondo risorse decentrate”, 78 “Differenziazione del premio individuale”; ⮚ Quanto agli antefatti del presente accordo: − con determinazione del Direttore AICS n. 128 del 19.06.2020, è stato costituito il Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l’anno 2019 (nel seguito, per brevità, anche “FRD 2019” o “Fondo 2019”), per un importo complessivo di € 1.547.114,75 lordo amministrazione, di cui € 1.382.537,52 disponibili alla contrattazione integrativa; − con verbale del 16 luglio 2020, il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del FRD 2019; − in data 5 agosto 2020, le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativo ai criteri di utilizzazione del FRD 2019; − con verbale del 19 ottobre 2020, il Collegio dei revisori dei Conti ha certificato le relazioni relative all’ipotesi di contratto integrativo sui criteri di utilizzazione del FRD 2019 ed espresso parere favorevole al prosieguo dell’iter procedurale; − con nota prot. AICS n. 11902 del 22 ottobre 2020, l’Agenzia ha trasmesso all’Ufficio DFP- Relazioni sindacali della PCDM e all’IGOP-Ufficio VI del MEF, l’ipotesi di accordo in parola, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, per l’esercizio delle valutazioni di competenza; − con nota prot. DFP n. 73648 del 17 novembre 2020, sono stati sollevati rilievi all’ipotesi di accordo inviata dall’Agenzia e si sono chiesti chiarimenti e documentazione a corredo; − con nota prot. AICS n. 15832 del 4 dicembre 2020, l’Agenzia ha trasmesso all’Ufficio DFP- Relazioni sindacali della PCDM e all’IGOP-Ufficio VI del MEF i chiarimenti e la documentazione richiesti; − a seguito di successive interlocuzioni tra Agenzia, DFP e IGOP, con nota DFP prot. 450 del 5 gennaio 2021, i predetti organi competenti hanno preso atto dei chiarime...
PREMESSO E CONSIDERATO che con Determinazione n. del , è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dell’installazione in comodato gratuito di lavatrici ed asciugatrici e della fornitura dei relativi gettoni presso le residenze universitarie dell’Azienda DSU Toscana da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36 95 comma 4 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta al minor prezzo); - che con la suddetta Determinazione, sono stati approvati il Bando di gara, Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura; - con Provvedimento n. del è stata nominata la Commissione di gara; - che con Provvedimento n. del è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell’Ufficio di gara ; - che con Determinazione n. del , si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. delle operazioni di gara, e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Rup la procedura di cui trattasi; - che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell’Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia prot. n. del che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell’Appaltatore, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; - che il Dirigente Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l’assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come risulta dall’attestazione del RUP prot. n. ; - (in caso di informazione antimafia) che è pervenuta l’Informazione antimafia con nota rilasciata mediante la Banca Dati Nazionale unica Antimafia (o in alternativa) che sono decorsi i termini di ...
PREMESSO E CONSIDERATO che con Determinazione n. 217 del 8/04/2022 veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento della “Fornitura di materiali per analisi di laboratorio da destinare ai Servizi Ristorazione dell’Azienda sedi di Firenze, Pisa e Siena”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; - che con la suddetta Determinazione venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura; - che con Determinazione n. 480 del 5/08/2022 si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i Verbali delle operazioni redatti rispettivamente in data 1/06/2022, n. raccolta 1774 e 1/07/2022, n. raccolta 1785, e ad aggiudicare alla Società Laboindustria S.p.A. la fornitura in oggetto; - che l’aggiudicazione predetta risulta efficace dall’adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs. 50/2016; - che l’Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto; - che il Dirigente Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx dichiara l’insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l’assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi; - che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto; - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica. TUTTO CIO’ PREMESSO Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO E CONSIDERATO che con Determinazione n. del , veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento del “Servizio di controllo igiene ambientale e di analisi degli alimenti per le Mense Universitarie delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; - che con la suddetta Determinazione venivano approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura; - che con Determinazione n. del , si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, il/i Verbale/i n. delle operazioni, e ad aggiudicare alla temporaneo d’imprese) il servizio in oggetto;
PREMESSO E CONSIDERATO. Che la Legge regionale 65/2010, “Legge Finanziaria per l'anno 2011”, prevede la possibilità di esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, attraverso la stipula di apposita convenzione che preveda altresì la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all’art. 86 comma 1 da parte delle province e dei comuni sottoscrittori della presente convenzione. - Che la stipula della presente convenzione è propedeutica alla costituzione dell’Ufficio Unico previsto dall’art. 86 della richiamata Legge e dall’articolo 2 della presente Convenzione. - Che la L.R. 65/2010 individua un nuovo modello di governo del sistema del trasporto pubblico locale attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale a cui riferire lo svolgimento delle relative funzioni concernenti: - l’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di tpl, tramite unico lotto di gara; - la gestione , il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio del relativo contratto e delle attività correlate. - Che l'art.6 della L.R. 42/98 in premessa richiamata, ai commi 5 e 6, prevede il necessario raggiungimento dell'Intesa per la definizione della rete e della relativa attribuzione delle risorse con tutti gli Enti Locali competenti mediante convocazione di apposita Conferenza di Servizi; - Che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98 partecipano alla Conferenza dei servizi anche gli enti locali che destinano proprie risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi non di propria competenza e che è quindi opportuno che tali Enti firmino la presente convenzione al fine di condividere gli impegni assunti relativamente alle risorse finanziarie di cui all’art. 3 della presente convenzione; - che siano precisate dalla presente Convenzione le modalità di esercizio delle competenze e le attività di ciascun soggetto per la definizione di un nuovo sistema di TPL in ambito regionale alla cui realizzazione devono essere orientate anche la definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara e la successiva gestione del contratto di servizio; - che siano mantenute le competenze di ogni ente locale in ordine alla gestione della mobilità e all’organizzazione dei servizi trasporto pubblico prestati nel proprio territorio, tenendo opportunamente in conto l’entità dei servizi e le risorse impiegate come definite dall'Intesa in sede di Conferenza di servizi di cui all’art. 6 della L.R. 42/98; - di dota...
PREMESSO E CONSIDERATO che le Parti sono interessate a collaborare in relazione ad attività tecnico-scientifiche di natura innovativa e che, nell’ambito di tale collaborazione, le Parti scambieranno informazioni che potrebbero rivestire natura proprietaria o confidenziale in relazione all’attività “WBE COVID – A new Wastewater Based Epidemiology system to track COVID-19” (nel seguito WBE COVID o PROGETTO); SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Related to PREMESSO E CONSIDERATO

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: