Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Domanda. In riferimento al § 5 Il paragrafo 12. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E ASSOCIATA E CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE” GARA" del Capitolato d'Oneri stabilisce quanto segue: "Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …D. Lgs. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto on. 82/2005." La regola citata si applica anche, nel caso di partecipazione avvalimento, alla documentazione richiesta all'impresa ausiliaria (DGUE, allegato 8, contratto di avvalimento e eventuale ulteriore documentazione ritenuta pertinente) (paragrafo 8). Quanto sopra premesso, la previsione della richiesta a pena di esclusione di firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del RTI a più lottiD. Lgs. n. 82/2005 si profila particolarmente onerosa, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3e persino escludente, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”nei confronti di imprese ausiliarie aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea che non hanno adottato procedure telematiche su larga scala o non si sono adeguati alla pertinente Direttiva. Quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesta Amministrazione confermare che nel caso di concorrente che si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni avvalga di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi un'impresa ausiliaria straniera con sede in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione paese dell'UE, le dichiarazioni e i documenti a firma dell'impresa ausiliaria (ivi compresi le dichiarazioni e i documenti relativi alla gara comprova dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021requisiti) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunquepotranno essere prodotti, in contrasto formato elettronico attraverso il Sistema, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con l’artfirma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 101 TFUE e/o l’art22, comma 2 del D. Lgs. 2 l. n. 287/9082/2005. Detta documentazione sarà inviata a Consip sempre attraverso il Sistema nella sezione dedicata "Eventuale documentazione relativa all'avvalimento".

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Domanda. Con comunicazioni pubblicate rispettivamente in data 27.1 e 31.1. xx.xx., codesta Consip ha apportato, tramite “Errata Corrige”, modifiche ed integrazioni della disciplina di gara in competizioni di rilevantissimo valore, le cui offerte tecniche e economiche sono ormai di prossima scadenza (7, 8 e 14 febbraio). Per quanto qui interessa, con le citate integrazioni è stato disposto, per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti, l’obbligo di produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. Come noto, l’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018 prevede che, per i rapporti relativi ai bienni successivi a 2016/2017 l’invio debba avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio, con la conseguenza che, in linea generale, entro il 30 aprile 2022 dovrà essere inviato il prospetto relativo al biennio 2020/2021. Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.M. “La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematica anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all’articolo 3”. La sottoscritta società, che solo di recente ha in carico (tra risorse a tempo indeterminato e determinato) 51 dipendenti, si è immediatamente attivata per redigere il rapporto e per trasmetterlo telematicamente per il tramite del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato da sito ufficiale (link: portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/Xxxxxx/xxxxxxx.xxxx). Tuttavia, la procedura non può essere completata e non si può procedere all’inoltro, considerato che il portale non accetta i rapporti relativi al biennio 2020/2021, essendo prevista l’opzione esclusivamente per i due bienni precedenti (2016/2017 e 2018/2019) con termine di presentazione ormai scaduto (30/06/2020). In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto conclusione, la stessa pagina del Ministero del Lavoro non ha ad oggi recepito le modifiche normative, pubblicate in G.U. il 30.12.2021, continuando a riportare che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e l’obbligo di trasmissione sussiste unicamente in carico agli operatori che impiegano più di 100 dipendenti. Perché codesta Consip possa avere evidenza del Mercato AS251 problema bloccante si riportano in calce le schermate del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 portale (all. 1 – 3) In definitiva, non è ammessa possibile ottenere l’apposita certificazione dell’invio del rapporto e prova della sua trasmissione al consigliere regionale di parità. Non appena riscontrato il problema, la partecipazione sottoscritta società ha inviato una tempestiva richiesta al Ministero (all. 4), affinché aggiorni al più presto il proprio portale, consentendo l’invio dei Rapporti per gli anni 2020-2021 anche alle società che impiegano un numero di dipendenti superiore a 50 unità. Tuttavia, non risultando possibile la trasmissione per il tramite del Portale del Ministero del Lavoro ed essendo ormai prossima la scadenza per la presentazione delle offerte, i cui termini interverranno rispettivamente in RTI o in Consorzio ordinario data 7 febbraio (ID Sigef 2457), 8 febbraio (ID Sigef 2297) e 14 febbraio (ID Sigef 2371) ed alla luce delle oggettive e documentate incertezze sorte a seguito della recente modifica alla disciplina di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”gara, si rappresenta che chiede a Codesta Consip di disporre un rinvio del termine per la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni presentazione delle offerte nelle gare in oggetto fino a quando il portale del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato Ministero del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara Lavoro non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondanteverrà aggiornato. Si chiede pertanto inoltre di confermare fornire il seguente chiarimento che, alla luce della situazione descritta, ancor più a seguito della recentissima modifica della disciplina di gara, appare ammissibile. Considerato: · che gli Errata corrige prevedono che il concorrente debba presentare copia dell’ultimo Rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello “eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali”. · che gli artt. 19 e 35 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) prevedono che la partecipazione alla gara dei c.dpresenza di rappresentanze aziendali sia facoltativa. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto Si chiede di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunquechiarire se, in contrasto con l’artassenza di rappresentanze sindacali interne, sia sufficiente l’invio del Rapporto al Ministero del Lavoro e alla Consigliera regionale per le pari opportunità. 101 TFUE e/In caso di risposta negativa, si chiede di indicare a quali rappresentanze sindacali debba essere inviato il Rapporto (es. OSL maggiormente rappresentative provinciali o l’art. 2 l. n. 287/90regionali).

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Domanda. In riferimento al § 5 L’art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEGrandi Autorità di Auditove è disposto (Lotti 1 e 2) e i lotti “Piccole Autorità di Audit” (Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di “networks” che, seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “conformemente ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni caso, deve ribadirsi che il comportamento di due o più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). siano in grado Alla luce di soddisfare singolarmente i requisiti economici quanto sopra si chiede di partecipazione al singolo lotto ochiarire, nel caso laddove l’inserimento a Sistema di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni offerte per entrambe le tipologie di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione lotti avvenisse da parte di Consip S.pdue società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non verrà aperta/esaminata.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Domanda. In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.ddichiarazione di cui all‟art. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 possa essere rilasciata dal sottoscrittore dell‟ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 anche per tutti i soggetti di apposita valutazione da parte seguito riportati: - titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di Consip S.p.A. nei termini impresa individuale); - soci e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); - soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice); - amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); - i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza, ove presenti; - i soggetti come sopra individuati cessati dalla carica nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del Mercato S3073 del 2017, secondo cui bando di gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, dichiarazione relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione causa di esclusione di cui all‟art. 38, comma 1, lettera c) del raggruppamentod.lgs. n. 163/2006; in caso di cessione d‟azienda o di ramo d‟azienda, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “incorporazione o fusione societaria intervenuta nell‟anno antecedente la sussistenza data di rischi concreti ed attuali pubblicazione del bando di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” gara, la dichiarazione di cui all‟art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati (Cds n° 1248/2021compresi i cessati) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale eche hanno operato presso l‟impresa cedente, dunqueincorporata o le società fusesi, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90nell‟anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

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Samples: Bando Di Gara. Requisiti

Domanda. In Requisiti generali - black list: Con riferimento ai requisiti generali di cui a par. 6 del Disciplinare e, in particolare, al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza seguente requisito: "Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Mercato AS251 Ministro dell’economia e delle finanze del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.321 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del RTI così compostod.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. N. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012." si segnala che la scrivente società ha espresso al MEF il seguente quesito: "Alla luce dell'abrogazione dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) intervenuta a cura dell'art art. 8, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, si rappresenta conferma che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017)NON sia più necessario, l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente a decorrere dal giorno 4 luglio 2017, richiedere a codesta Autorità l'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti blacklist? Ove confermato che tale autorizzazione non fosse più necessaria, è possibile ritenere come non apposta o nulla la clausola, eventualmente ancora presente nei bandi e i disciplinari di gara pubblica, che preveda il possesso, quale requisito di partecipazione alla gara gara, della suddetta autorizzazione?" In data 16/02/2018 il MEF ci ha trasmesso la seguente risposta: "Circa i quesiti di cui alla e-mail riportata in calce, per quanto di competenza si rappresenta quanto segue: - a decorrere dalla data del RTI sovrabbondante ma 4/7/2018 questa Amministrazione non ha titolo a concedere l'autorizzazione in oggetto, stante l'abrogazione della norma attributiva della relativa competenza; - ferme restando le valutazioni che le Amministrazioni interessate potranno formulare sul punto, alla conclusione stregua di una specifica interpretazione ragionevole e completa indagine logica (ancor prima che giuridica) della successione di leggi nel tempo verificatasi, sembra non potersi che ritenere inefficace ovvero inapplicabile ovvero caducata la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni clausola che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti preveda il possesso, quale requisito di partecipazione ad associarsi in un c.dalla gara, della suddetta autorizzazione, ove eventualmente ancora presente nei bandi e i disciplinari di gara pubblica i cui termini per la presentazione di istanze/offerte scadano successivamente alla data del 4/7/2017". RTI sovrabbondante. Si Disponibili a produrre copia della corrispondenza con il MEF, si chiede pertanto di confermare che la condizione di partecipazione alla gara dei c.ddi cui al par. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p6 del Disciplinare debba ritenersi inefficace ovvero inapplicabile ovvero caducata.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Domanda. In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. LEAGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che ammissibile la partecipazione alla gara per i lotti 1 e 2 di una azienda (Azienda A) che sia imputabile allo stesso centro decisionale di una azienda (Azienda B) che parteciperebbe invece ai lotti 3,4,5,6,7 e viceversa? E’ altresì possibile che Azienda X (che è la controllante sensi dell’art.2359) partecipi alla gara per i lotti 1 e 2 e Azienda Y e Azienda Z (controllate) ai lotti 3,4,5,6,7,? Si conferma quanto richiesto rispetto al primo quesito. Rispetto al secondo quesito la risposta è affermativa se le Aziende Y e Z presentano offerta in distinti lotti tra quelli di cui al sotto gruppo dei c.dcd. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” Lotti Contratti medio Piccoli (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE ES: Azienda X partecipa ai lotti 1 e/o l’art2; Azienda Y partecipa ai lotti 3 e/o 4 e/o 5; Azienda Z partecipa ai lotti 6 e/o 7). 2 l. Qualora, invece, le Aziende Y e Z presentino offerta per i medesimi lotti tra quelli di cui cd. Lotti Contratti medio Piccoli (ES: entrambe le Aziende partecipano ai lotti 5 e 7), si precisa che la partecipazione contestuale – trattandosi, per l’appunto, di offerte che concorrono all’aggiudicazione del medesimo appalto – è ammessa a condizione che il comune status di Aziende controllate non comporti la riconducibilità delle rispettive offerte, sul singolo lotto, al medesimo centro decisionale interno ovvero esterno a tali Imprese concorrenti (la controllante Azienda X), realizzandosi, di contro, la causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 287/9050/2016.

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Domanda. In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e A pag. 11 del Mercato AS251 Capitolato d’Oneri si riporta: "Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 30/01/2003 e S536 Codice l’importo posto a base del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta comprende i costi della manodopera che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazioneha stimato pari a: ·Lotto 1: Euro 3.388.000,00·Lotto 2: Euro 3.168.000,00 ·Lotto 3: Euro 924.000,00 ·Lotto 4: Euro 280.000,00 calcolati sulla base dei seguenti elementi: ·media dell’incidenza della manodopera sulle prestazioni che compongono i vari servizi oggetto di gara; ·con riferimento al personale operativo, relativa alla sussistenza numero di risorse necessarie, numero di giorni di effettivo utilizzo e costo giornaliero del personale, considerando il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi. “ Si chiede conferma che qui siano ricompresi i costi del personale del Fornitore ivi inclusi: - Responsabile Servizio - Gestore Servizio - Direzione Tecnica - Vice Direzione Tecnica - Segreteria Tecnica (sia Sr xxx Xx) in base a dimensionamento risorse definito da Fornitore - si intende incluso anche il personale operativo di tutti i servizi operativi (es. hostells/steard/tinteroreti/ medici/infermieri, etc etc)? - si intende incluso anche il personale operativo di tutti i servizi tecnici (es. montatori, tecnici audio/video, informatici di rete/telefonia, …)? Come precisato nel par. 3 del Capitolato d’Oneri, il calcolo della manodopera è stato effettuato tenendo conto dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione “seguenti elementi: - media dell’incidenza della manodopera sulle prestazioni che compongono i vari servizi oggetto di gara; - con riferimento al personale operativo, numero di risorse necessarie, numero di giorni di effettivo utilizzo e costo giornaliero del raggruppamentopersonale, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza considerando il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.” Nel suddetto calcolo, tuttavia, non è stato considerato il personale impiegato che svolge prestazioni di rischi concreti ed attuali natura intellettuale (a titolo meramente esemplificativo Segreteria e Direzione Tecnica, Responsabili di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale eservizio, dunqueGestori di servizio, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90ecc.)

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Samples: Bando Di Gara

Domanda. In Ipotizzando un costituendo R.T.I. tra le seguenti società: OG11 class. II OS18A class. VI OS32 class. II Società “B” con SOA OG1 class. V OG11 class. III OS18A class. V OS19 class. III Società “C” con SOA OG1 class. IV OS8 class. V Si richiede: - può la società “A” essere la mandataria del costituendo R.T.I. - qual è la capacità produttiva del costituendo R.T.I. Con riferimento al § 5 primo quesito, premesso che non sussiste alcun vincolo nella scelta dell’impresa mandataria ad esclusione del possesso del requisito di natura economico-finanziaria in misura maggioritaria in senso relativo (si veda risposta al quesito n. 3), si specifica che nell’ipotesi prospettata la società SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEAove è disposto potrà essere la mandataria del costituendo RTI a condizione che sia soddisfatta la condizione sopra prospettata (possesso del requisito economico-finanziario in misura maggioritaria). Resta tuttavia inteso, come già specificato al precedente quesito n.3, che l’attività oggetto della certificazione SOA potrà esser svolta unicamente da imprese (aventi qualsivoglia ruolo all’interno del RTI) in possesso della certificazione stessa. Con riferimento al secondo quesito, si precisa che il valore della capacità produttiva Ki adeguato alle classifiche di attestazioni SOA possedute dal costituendo RTI sarà determinato dalla somma delle attestazioni possedute dalle singole società componenti il RTI stesso. Una volta individuate le classifiche di attestazione del costituendo RTI andranno applicate le formule ricavate da quella indicata a pg. 17 del Capitolato d’Oneri (I = 0,5 x Ki x 1.100 €/mq x 60mq) ponendo come incognita il valore della capacità produttiva secondo il procedimento di seguito illustrato. • per la Categoria Prevalente (SOA OG1): Società conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in A” OG1 V € 5.165.000,00 + Società “B” OG1 V € 5.165.000,00 + Società “C” OG1 IV € 2.582.000,00 = Totale € 12.912.000,00 Un importo complessivo pari a € 12.912.000,00 corrisponde per il costituendo RTI o in Consorzio ordinario ad una classifica VI di due o più attestazione SOA OG1, pertanto Ki = Importo corrispondente alla SOA OG1 classifica VI 0,5 * 1.100 €/mq * 60 mq * 0,8 • per le Categorie Scorporabili (SOA OG11): Società “A” OG11 II € 516.000,00 + Società “B” OG11 III € 1.033.000,00 + Società “C” - - € 0,00 = Un importo complessivo pari a € 1.549.000,00 corrisponde per il costituendo RTI ad una classifica III Bis di attestazione SOA OG11, pertanto Ki = Importo corrispondente alla SOA OG11 classifica III bis 0,5 * 1.100 €/mq * 60 mq * 0,2 In caso le imprese che …. concorrenti siano in grado possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 andrà applicato per ciascuna categoria il medesimo procedimento illustrato per la categoria OG11. N.B.: Il valore massimo di soddisfare singolarmente i requisiti economici capacità produttiva Ki che il costituendo RTI potrà offrire in sede di partecipazione offerta, dipenderà quindi dalle classifiche delle attestazioni SOA concretamente possedute dalle singole società componenti, e sarà pari al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI a valore più lotti, sulla base basso tra quelli risultanti dall’applicazione delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così compostoformule sopra indicate.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Domanda. In Con riferimento all’appendice 1 al § 5 progetto – Lotto 1 - Capitolato tecnico della Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali presso il parco archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031, in materia di concessione integrata dei "Servizi di biglietteria, informazioni e accoglienza e assistenza alla visita", si constata che 24 pagine (pp. 23-41) sono dedicate alle regole del servizio di biglietteria, che vengono trattate nel massimo dettaglio. Nella sopramenzionata sezione del documento, un paragrafo è dedicato alla "reportistica" (9.2.3.5, p. 38). È inoltre interessante notare che, nel successivo paragrafo 11.1 (p. 56), si rinvia, per il caso di ritardo nella retrocessione degli incassi di biglietteria, al D.M. 222/2005 che prevede penali sui ritardati pagamenti (art. 2). Infatti, il conclusivo paragrafo 13.2, in materia di "Verifiche di conformità e relative penali sugli adempimenti contrattuali", prevede (cfr. punto 35 p. 71, ultima del capitolato) "una penale, per il ritardo nel versamento degli incassi alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, commisurata al dieci per cento dell'importo da versare". Tuttavia, nell’ambito del medesimo testo dell’appendice 1 al progetto – Lotto 1 - Capitolato tecnico della Procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali presso il parco archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID 2031, emergono elementi contraddittori, incompatibili con le regole del servizio di biglietteria si qui descritte. Infatti, il paragrafo 11, sulla "Modalità di remunerazione e oneri a carico del concessionario", poco prima di rinviare al D.M. 222/2005 - norma di riferimento per le biglietterie dei musei statali - accenna in maniera sintetica e poco chiara alla posizione di Agente contabile e alla predisposizione del conto giudiziale. Questa unica e breve menzione (punto 11.1 p. 56 di 71), per cui "Il Concessionario agirà come Agente Contabile per conto dell'Amministrazione con predisposizione del Conto Giudiziale, conformemente alla normativa di settore e in particolare agli artt.178 e 610 del R.D. n.827/1924", si pone in evidente contrasto con la disciplina contestualmente esplicitata. Infatti, tutto il resto del capitolato appare incongruente con questa previsione: al punto 2 Glossario non viene ad esempio menzionata la figura dell'Agente contabile, come ancora al punto 7, in materia di SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONEStrutture dedicate alla gestione del contratto”, dove "vengono descritte le principali figure e strutture organizzative di cui l'Amministratore e il Concessionario si devono dotare per la gestione ed esecuzione del contratto". La stazione appaltante dovrebbe quindi chiarire quali regole andranno applicate per la reportistica: se quelle indicate al menzionato paragrafo 9.2.3.5, p. 38 (in cui non si non prende in considerazione il rendiconto giudiziale), o quelle ben più cogenti in materia di rendiconto giudizial,e che dovranno dunque essere altrettanto dettagliatamente spiegate considerato i rilevanti “oneri di servizioove attribuiti al concessionario sotto forma di “incarico di servizio pubblico” (aspetto che non può restare implicito). Nel chiarificare i termini di esercizio dell'Agenzia contabile, la stazione appaltante dovrebbe pertanto illustrare la compatibilità tra le regole dell’incarico di servizio pubblico, che prevede il reato di peculato per il ritardato versamento delle somme e quelle indicate sempre al paragrafo 11.1 e specificate al paragrafo 13.2 del Capitolato stesso: quando si applicano le prime e quando le seconde? A discrezione di quale Autorità giudiziaria? Inoltre, è disposto necessario spiegare come sia compatibile con l’esercizio dell’Agenzia contabile quanto previsto sempre al paragrafo 11, a proposito del concessionario che incassa gli introiti sui propri conti correnti, introducendo una serie di problematiche in evidente conflitto con l'incarico di servizio pubblico, quali la presenza di incassi di natura diversa, chiaramente derivanti da attività commerciali privatistiche, sul conto in cui dovrebbe esserci il "denaro pubblico" o la possibilità esplicita, per il Concessionario privato, di beneficiare di interessi sul "denaro pubblico". Ove poi si prendano in esame i riscontri alle domande dei potenziali candidati alla gara forniti dalla CONSIP e consultabili sul sito xxx.xxxxxx.xx (Chiarimenti II tranche) si comprende come il conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e denaro pubblico” che il candidato concessionario dovrebbe gestire nella qualità di Agente contabile, ai fini del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 requisito di partecipazione alla Gara viene considerato Fatturato dell'operatore privato interessato alla procedura di evidenza pubblica: tale previsione, che attribuisce civilisticamente la biglietteria al patrimonio aziendale, in che modo può risultare compatibile con la disciplina parallela di agenzia contabile introdotta dal capitolato? Posto che il quesito non è ammessa chiaro, in xxx xxxxxxxxxxx xx evidenzia che la partecipazione qualifica di agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale compete, in RTI o in Consorzio ordinario base alla normativa di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto oriferimento, nel caso di partecipazione a tutti coloro che, a prescindere dalla loro qualifica e dalla natura del RTI a più lotti, sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”rapporto instaurato con l’amministrazione beneficiaria, si rappresenta che trovino a maneggiare denaro o valori pubblici. A tal fine si richiamano, tra gli altri, gli artt. 178 e 610 del R.D. n. 827/1924 nonché la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni conforme giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologicoCassazione. L’ AGCM (parere S3073/2017)Pertanto, l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara e l’esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono che essere sottoposte al rispetto della normativa nazionale di riferimento. Si precisa, inoltre, che il conto corrente dedicato di cui al par. 11 del Capitolato Tecnico “destinato in via esclusiva alla presente concessione” deve essere distinto e separato dal/i “proprio/i conto/i corrente/i dedicato/i” di cui al par. 11.1 del Capitolato Tecnico. Al fine di sottrarre gli introiti derivanti dai titoli di accesso da eventuali pretese di creditori diversi dall’Amministrazione, il concessionario dovrà tenere distinta evidenza nella propria contabilità civilistica dei c.dpredetti introiti, facendoli transitare in un apposito sottoconto contabile nel quale vengano registrati i debiti nei confronti dell’Amministrazione. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto Al medesimo fine, il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione, nel conto corrente da essa indicato nel contratto, l’ammontare degli incassi relativi alla vendita dei titoli di apposita valutazione da parte accesso non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al giorno della materiale registrazione degli incassi, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo. Sono previsti, a tal fine, controlli sul corretto svolgimento delle attività di Consip S.pretrocessione.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Domanda. In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto Relativamente all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, si chiede conferma che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza la dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente nei confronti dei soggetti sotto indicati:  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza  dei membri del consiglio di direzione o di controllo esclusivamente se si abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo  dei procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di soggetti così che per sommatoria possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ai sensi dell’art. 2203 x.x.  xxx xxxxxxxxx xxxxxxx  xxx xxxxx unico persona fisica ovvero del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione socio di maggioranza persona fisica, in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione società con meno di quattro soci ;  dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione e comunque fino alla presentazione dell’offerta;  in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del RTI a più lottibando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta di tutti i soggetti sopra indicati che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, sulla base incorporata o le società fusesi e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo La dichiarazione sull’assenza delle regole definite cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente, o da soggetto munito di idonei poteri, per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Le cariche rilevanti sono quelle indicate nella citata previsione normativa. A fronte delle difficoltà interpretative relative alla esatta portata della previsione normativa ed in attesa di un chiaro orientamento in proposito della giurisprudenza e delle Autorità di settore, si ritiene che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, dovrà essere resa nei confronti dei soggetti indicati nella risposta al successivo paragrafo 7.3, pena l’esclusione dalla gara del RTI così compostochiarimento n. 101.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di €) e le prestazioni oggetto del Capitolato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e modalità previsti nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in raggruppamento” (Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l’art. 101 TFUE e/o l’art. 2 l. n. 287/90.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto