Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione In merito al punto 9.1.4.1del Capitolato d’XxxxxTecnico (pag. 21) laddove è scritto che “l’Amministrazione resterà l’unica proprietaria di tale database al termine del contratto di concessione” si intende che il consenso alla privacy per gli acquisti effettuati tramite il sito WEB ufficiale on line debba essere rilasciato soltanto a favore dell’Amministrazione? E’ possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario? Sarà quindi l’Amministrazione a gestire i dati secondo la normativa sulla privacy ? Chi sarà il Titolare del trattamento dei dati da indicare nell’informativa? Andrà richiesto il consenso soltanto per gli acquisti tramite il sito WEB di vendita oppure anche per gli acquisti on site o per gli acquisti off site su canali diversi dal sito WEB di vendita? Si rappresenta che il consenso è dato nei confronti del Titolare del trattamento e pertanto non è possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario. Si ribadisce che il Titolare del trattamento (MiBACT) ha nominato Responsabile del trattamento le Gallerie che a loro volta nomineranno, paragrafo 21.1.4al momento della stipula, “Polizza Assicurativa”il Concessionario sub-responsabile del trattamento (si vedano a tal proposito gli art. E' possibile andare 33 e 34 dell’Appendice 2 – Schema di Contratto di Concessione); tali informazioni dovranno essere riportate nell’informativa resa dal Concessionario agli interessati. Xxxxx restando che il Ministero è titolare dei dati personali, il concessionario sub-responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati per conto del titolare nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli in autoassicurazionemateria di privacy. Si specifica infine che, anzichè utilizzare ”La/oltre ai dati richiesti tramite i canali off site (sito web e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno contact center), potrà essere stipulata/e con Compagnia/e richiesto dall’Amministrazione al Concessionario di Assicurazionerichiedere dati comuni necessari alla profilazione degli utenti anche presso la biglietteria fisica, autorizzata/ecosì come riportato nel Capitolato Tecnico, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, 9.1.1 lettera f); in tal caso il Concorrente risultato aggiudicatario consenso al trattamento dei dati dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare essere richiesto anche in occasione degli acquisti presso la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)biglietteria fisica.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Riferendoci al Capitolato d’Xxxxxtecnico, paragrafo 21.1.4e precisamente al combinato disposto degli artt. 4.6 Ritiro dei Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.), disciplinante “ il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro al piano terra dell’edificio e lo smaltimento di un tomografo a risonanza magnetica (o di apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche), e dei relativi dispositivi opzionali di proprietà dell’Amministrazione” e 4.7 Ritiro delle apparecchiature da sostituire, inerente invece Polizza Assicurativa”Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto la possibilità per l’Amministrazione di richiedere, nell’Ordine di Fornitura, il ritiro, a titolo gratuito, di un tomografo a risonanza magnetica da sostituire, compresi gli eventuali dispositivi opzionali, di proprietà dell’Amministrazione“, secondo il quale il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione medesima uno sconto sul prezzo offerto per la singola apparecchiatura, con delle aliquote di sconto differenziate in base all’età delle apparecchiature da sostituire, stante altresì il riferimento al (R.A.E.E.) previsto solo nell’art. E' possibile andare 4.6 e non nell’art. 4.7 dello stesso Capitolato tecnico, si chiede di confermare che in autoassicurazionequesta seconda fattispecie il ritiro non sia finalizzato al mero smaltimento e che la PA possa procedere all’emissione della fattura per un importo pari a quello dello sconto, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/trasmettendo in tal modo la proprietà delle apparecchiature oggetto del ritiro allo stesso fornitore, che a prescindere dal Brand possa contribuire agli ambiziosi obiettivi di Sostenibilità e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi Green Economy nel quadro dell’Agenda 2030 delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/Nazioni Unite e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e nuova Strategia Nazionale di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)Sviluppo Sostenibile.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxRif. Schema di Convenzione – “Consegna, paragrafo 21.1.4accettazione, verifica di conformità etc” Art. 7 e capitolato tecnico Polizza Assicurativa”Verifica di conformità delle licenze ….” Par. E' possibile andare in autoassicurazione7.1 Considerato che la predetta gara ha ad oggetto dei prodotti software standard che vengono attivati per il tramite delle credenziali rilasciate dal produttore, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneritermine dal quale decorre l’accettazione della fornitura e la conseguente emissione della fattura sia di cinque giorni, nella parte cui dispone nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico ove viene testualmente precisato che «L’“Offerta economica” contiene, a pena “Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte consegna e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, comunque entro e non anche degli oneri oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato”. Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono l’attivazione ed il pagamento delle licenze al momento della loro messa a disposizione via e-mail e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore. Un simile stato di incertezza potrebbe restringere il numero dei concorrenti disposti ad affrontare tali rischi e quindi limitare la sicurezza da rischio interferenziale (al pari partecipazione a dette iniziative, pertanto si chiede conferma che per tali prodotti Software Standard l’attivazione deve intervenire nel termine massimo di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)5 giorni dalla consegna dei prodotti stessi.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione In caso di partecipazione in RTI, nell’art. 5, a pag. 15 di 104 del Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4è prescritto che “L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, “Polizza Assicurativasempre con la medesima composizione [...]”. E' possibile andare Proseguendo nella lettura, è altresì previsto che “Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in autoassicurazionecaso di partecipazione a più lotti, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contienepresentarsi, a pena di esclusione, i seguenti elementi: anella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o una diversa percentuale di altre imposte e contributi di leggeripartizione dell’oggetto contrattuale, nonché degli oneri fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offertapartecipazione dalla documentazione di gara.” Si chiede pertanto conferma che con la locuzione “medesima composizione” si intenda la medesima composizione soggettiva, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari già medesima composizione soggettiva di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento oggetto e percentuale. In altre parole si chiede conferma del fatto che il DVR RTI debba essere composto dagli stessi soggetti in tutti i lotti a cui si intenda partecipare ma che non si debba presentare per tutti i lotti con la medesima composizione percentuale, andando poi, in caso di cui all’Allegato 9 della documentazione vincita di gara non fornisce alcun elemento più lotti, a costituire un RTI differente per ogni lotto, formato dagli stessi soggetti ma con percentuali di specificazione economica utile ai predetti fini ripartizione dell’oggetto e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri ruoli diversi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)ogni lotto.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, Si rileva che la tabella relativa ai costi di manodopera presente nell’allegato 15.1 con il titolo Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/Dettaglio costi Assistenza e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e Manutenzione” è di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio fatto replicata nella tabella di cui all’allegato 15.2 intitolata “Costi dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.servizi Connessi? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri differisce per la sicurezza dovuti sola richiesta di indicare anche i costi delle parti di ricambio. Nell’allegato 15.2 è però presente un’ulteriore tabella, intitolata “Costi ulteriori Gestioni Commessa” che riporta, tra le voci da valorizzare, anche il “trasporto e consegna apparecchiature”, voce già presente nella precedente tabella denominata “Costi dei servizi Connessi” sotto la voce “Consegna” .Con riguardo alla voce “trasporto e consegna apparecchiature” è però inserita una nota del seguente tenore Se ritenuto opportuno, valutare l'opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai Costi della manodopera; in tal caso, si suggerisce di utilizzare uno schema analogo a rischi quello proposto per i costi del servizio di assistenza e manutenzione. In alternativa, illustrare il metodo di calcolo utilizzato nella colonna Note o nella Dichiarazione. Poiché la voce “Consegna”, come da interferenze; …»istruzioni al punto 3°) dell’allegato 15, vada interpretato nella necessità costituisce un costo della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offertamanodopera, si prega di confermare che la voce “Trasporto e consegna apparecchiature” non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale riguarda il costo di manodopera, ma esclusivamente i costi aziendali in funzione del trasporto (es.: noleggio veicolo, carburante, pedaggi, spese di vitto e alloggio ecc.) Si rimanda alla risposta al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)chiarimento n. 24.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione DOCUMENTO: Capitolato d’XxxxxD’oneri, paragrafo 21.1.4Cap. 24, “Polizza Assicurativa”§ Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, pag. E' possibile andare 62. DOMANDA: con riferimento a quanto riportato nel capitolato d’oneri ed in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno particolare: funzionalità aggiuntive richieste possono essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si confermasolo quelle per le quali sono associati i requisiti migliorativi AS 1.1…….AS 1.8. Come prescritto previsto dal Capitolato Tecnico parte Speciale, in fase di AS l’Amministrazione potrà richiedere funzionalità aggiuntive per i beni offerti in prima fase, che sono tutte e sole quelle già dichiarate ed elencate nel Capitolato Tecnico Parte Speciale (a tal proposito si vedano tabelle 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31 del suddetto Capitolato). Come riportato inoltre al par. 21.1.4 24 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione determinerà autonomamente le basi d’asta delle funzionalità e dei servizi aggiuntivi, con il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma vincolo che il valore complessivo delle suddette basi d’asta non potrà essere superiore al 40% della base d’asta complessiva dell’Appalto Specifico. E’ compito dell’Amministrazione indicare i requisiti migliorativi di seconda fase premianti fra quelli previsti dal Capitolato Tecnico parte Speciale, sulla base delle regole stabilite alla sezione criterio di aggiudicazione dell’appalto specifico di cui al par. 15 24 del Capitolato d’oneri: “l’Amministrazione stabilisce autonomamente il valore di PTAS tra il valore minimo (4) e il valore massimo (50) in base ai requisiti migliorativi previsti nell’Appalto Specifico selezionati, sulla base dei beni e servizi richiesti, in accordo a quanto previsto nella parte cui dispone successiva tabella “Punteggi di AS”;”. Per quanto riguarda la funzionalità aggiuntiva citata nell’esempio (funzionalità del prodotto SIEM di Disponibilità della soluzione su cloud privato) si ribadisce che «L’“Offerta economica” contiene, a pena comunque si tratta di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri una funzionalità aggiuntiva per la sicurezza dovuti quale l’Amministrazione determinerà la relativa base d’asta nel rispetto dei vincoli sopracitati e che, seppure non risulti associabile a rischi da interferenze; …»tale funzionalità un criterio migliorativo specifico, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento rimane valido che il DVR meta-prodotto SIEM nel suo complesso sarà premiato ricorrendo ai requisiti migliorativi di AS di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)alla tabella 5.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Nel “Capitolato d’XxxxxTecnico”, paragrafo 21.1.4come caratteristica migliorativa, viene indicata la Polizza AssicurativaVisualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del Paziente antropomorfo durante l'intera procedura angiografica”. E' Per la tutela della salute del Paziente, riteniamo che un software dedicato al monitoraggio della dose, debba garantire l’accesso all’informazione sul monitor in diretta in sala esame per l’intera procedura, al fine di consentire all’Operatore di intervenire in tempo reale cambiando, se possibile andare clinicamente, la proiezione del sistema. Di contro, riteniamo che una semplice rappresentazione grafica di un modello antropomorfo su un foglio di lavoro, non esposto costantemente in autoassicurazionesala esame a beneficio degli Operatori, anzichè utilizzare ”La/senza indicazioni chiare su come agire sull’angiografo per evitare un danno deterministico ai tessuti del Paziente, non sia sufficiente a garantire una minore esposizione. Per un monitoraggio della dose efficace e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazioneper supportare l’Operatore che, autorizzata/eimpegnato nella procedura, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contienedeve focalizzare l’attenzione principalmente sugli aspetti clinici dell’intervento, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva nostro avviso si rende inoltre necessaria una segnalazione (acustica e/o visiva) di altre imposte raggiungimento della soglia deterministica del danno fisiologico. Non è a nostro avviso sufficiente a garantire una reale riduzione della dose un modello grafico della dose cutanea, qualora valutabile solo in maniera qualitativa ex post. Per le ragioni esposte, si chiede di considerare rispondente alla richiesta in oggetto un software che consenta una visualizzazione con codifica colorimetrica o in toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica durante l’intera procedura angiografica sul monitor dell’immagine angiografica in diretta in sala esame, comprensiva di avviso di raggiungimento di una soglia preimpostata, modificabile secondo le esigenze dell’Operatore, e contributi che aggiorni il dato di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari esposizione in automatico per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)proiezione dell’arco.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxIn relazione al punto 2.1 dello Schema di relazione tecnica [“2.1) Soluzioni organizzative atte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, paragrafo 21.1.4nell'ambito del territorio del lotto (Subcriterio 8.1). Il concorrente dovrà rappresentare delle soluzioni organizzative volte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, “Polizza Assicurativa”in termini di esercizi convenzionati nell'ambito del territorio del lotto, oltre la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo … A puro titolo esemplificativo di seguito si rappresentano alcune possibili soluzioni: i) impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi ubicati oltre 1 km dalla sede di utilizzo/n° utilizzatori distribuito nei comuni che saranno indicati dall'Amministrazione; ii) impegno a convenzionare un determinato numero esercizi che erogano il servizio a domicilio (cd. E' possibile andare -merchant)”], atteso l’elevato punteggio (3 punti) riconosciuto per il soddisfacimento di tale criterio, onde assicurare equa partecipazione alla totalità dei concorrenti senza preferire quelli che ante gara già vantino una maggior capillarità della rispettiva rete, nonché al fine di comprendere i limiti alla valutazione da svolgere da parte della Commissione, si chiede: di confermare che l’impegno previsto a titolo d’esempio in autoassicurazionetermini solamente quantitativi dal riportato punto 2.1 cpv. lett. i) (“impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi …”): a) non rappresenta un impegno necessario, anzichè utilizzare potendo il punteggio di 3 punti essere attribuito anche a prescindere da esso e dalla sua indicazione; b) essendo l’enfasi del criterio posta sulle “soluzioni organizzative” e non sul “rapporto n° esercizi ubicatiLa/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazionenumero eventualmente indicato non sarà né potrà essere comparativamente ed in alcun modo rilevante; c) in ogni caso, autorizzata/eanche laddove indicato un “rapporto n° esercizi ubicati” non rileverà in termini quantitativi (ovvero, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora preferendo in automatico nel confronto il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma concorrente che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»abbia assunto l’impegno ad un maggior rapporto n° esercizi).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato d’Xxxxx, Tecnico. Il paragrafo 21.1.4, cui si fa riferimento è rubricato: [Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/b) - Obbligo di contabilità separata e di Assicurazionerendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, autorizzata/eda cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/un rapporto tra crediti e richiesta/e.” ? Risposta Non si confermadebiti non inferiore al valore soglia di 0,70”]. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di Assicurazionerispetto di particolari indici finanziari che, autorizzata/ein primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al quesito precedente, non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementitemi: a) prezzi unitari Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con questa locuzione? b) Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? c) L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni voce fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di offertabuono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al netto concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera o beneficio in termini di Iva e/o “controllo dell’appalto” da parte di altre imposte CONSIP. Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e contributi debiti generati dalla fornitura. Alla pagina 41 del Capitolato Tecnico si legge: [“Il prospetto di leggerendicontazione specifica, nonché degli oneri deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”]. Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della “quota dei costi operativi” da considerare per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …»determinazione del “risultato operativo di commessa”. Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70. Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non è ottenibile, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per o perché la sicurezza da rischio interferenziale (al pari commessa è in fase di Iva e/avvio o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara perché la medesima è al netto suo termine. Ma, a prescindere da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle modalità gestionali di Iva e/o incasso da parte della società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle disponibilità liquide dell’impresa, si correrebbe il rischio di altre imposte e contributi non soddisfare l’indice di legge0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della concorrente. Per tutto quanto sopra, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti si invita Codesta CONSIP a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).voler meglio definire:

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Per quanto riguarda la dichiarazione di sostenibilità è ammessa, in alternativa alla TCO Notebook 8 Certified, la Certificazione EPEAT Gold? Come previsto in nota nel Capitolato d’XxxxxTecnico Speciale, paragrafo 21.1.4con riferimento ai prodotti "ad Alta Sostenibilità Ambientale” nell’ambito di tutti i lotti, i requisiti a cui devono rispondere le apparecchiature per essere definite Polizza Assicurativaad Alta Sostenibilità Ambientale” sono indicati su xxxxxxxxxxxx.xxx e, per dimostrare che i Prodotti Principali soddisfano i criteri TCO Notebook 8 Certified, pur non avendo la certificazione, si deve fare riferimento alla guida allegata nell’Appendice II al medesimo Capitolato Tecnico Speciale. Pertanto, con riferimento allo specifico quesito, occorrerà dimostrare che i contenuti della Certificazione Epeat Gold rispecchino quanto indicato nella suddetta guida e, solo in caso affermativo, l’apparecchiatura potrà essere definita “ad Alta Sostenibilità Ambientale”. E' possibile andare Si vedano in autoassicurazioneogni caso le risposte ai precedenti quesiti nn. 47), anzichè utilizzare 48) e 49). Resta inteso che, con riferimento a tutti i lotti, per i prodotti non “ad Alta Sostenibilità AmbientaleLa/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e , il possesso di Assicurazioneetichette ambientali ISO di tipo I, autorizzata/e, secondo la UNI EN ISO 14024: EPEAT o Blauer Xxxxx costituisce Specifica Tecnica Secondaria ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto di quanto previsto al par. 21.1.4 paragrafo 3.2 del Capitolato d’oneriTecnico Speciale. Rif. Capitolato Tecnico Speciale Allegato 2 Pag 7 Specifiche Tecniche Primarie In riferimento al seguente requisito “Tutti i Prodotti Principali, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/offerti nell’ambito dei lotti 1 e copertura/2, dovranno essere di tipo Business PC / Professional PC e assicurativa/non appartenere, quindi, alla fascia consumer”, considerato che diversi produttori dispongono di prodotti “ibridi”, si chiede di chiarire e stipulata/e dare la definizione con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi evidenza delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma caratteristiche che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri distinguono per la sicurezza dovuti a rischi presente iniziativa, un dispositivo di tipo Business PC / Professional PC da interferenze; …», vada interpretato nella necessità uno della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)fascia Consumer.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxIl punto 2.2, paragrafo 21.1.4ultimo capoverso, del capitolato tecnico Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio LOTTI” prevede che “il prezzo dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario farmaci offerti dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva ricomprendere tutti gli eventuali dispositivi necessari alla somministrazione non inclusi nel confezionamento primario e/o secondario”. Il prodotto che si intende offrire in gara per il lotto n. 7 “Infliximab” non necessita obbligatoriamente di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri particolari device per la sicurezza dovuti somministrazione del medicinale. In alcuni casi, peraltro, a rischi da interferenze; …»seconda dell’apprezzamento del medico curante, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offertapuò rendersi opportuna l’erogazione del farmaco tramite filtri o deflussori. Vi chiediamo, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (pertanto, una cortese conferma in ordine al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento fatto che il DVR punto 2.2 del capitolato tecnico non si applichi al caso di specie e che, dunque, le aziende concorrenti per l’affidamento della fornitura di cui all’Allegato 9 della documentazione al lotto n. 7 non siano costrette a garantire nel prezzo offerto anche la fornitura dei suddetti filtri o deflussori o, in generale, di gara altri device. Si rappresenta, per completezza e in spirito di leale collaborazione con codesta Spett.le stazione appaltante, che qualora la suddetta previsione venisse ritenuta applicabile anche al caso di specie, la stessa sarebbe illegittima in quanto costringerebbe l’azienda ad offrire compresi nel prezzo di aggiudicazione device che non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini sono strettamente necessari alla somministrazione del farmaco e che appartengono a un differente canale distributivo, aggravando irragionevolmente la partecipazione alla procedura di gara. Sulla questione ha avuto, invero, modo di esprimersi anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha in passato disposto l’annullamento di una lex specialis nella parte in cui veniva richiesta la fornitura gratuita di dispositivi facenti parte di un canale produttivo e commerciale distinto rispetto al farmaco oggetto dell’appalto in considerazione anche del fatto che le imprese concorrenti si troverebbero così costrette a sopportare un costo che non potrebbero riversare nell’offerta economica, in quanto detta offerta non potrebbe comunque superare il parprezzo massimo di cessione del farmaco al SSN definito in esito alla negoziazione condotta in applicazione della delibera CIPE n. 3/2001, finendo con l’addossare sui partecipanti un costo non recuperabile (TAR Umbria, Sez. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di leggeI, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»26 aprile 2013, n. 256).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxCon riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, paragrafo 21.1.44.2, “Polizza Assicurativa”4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. E' possibile andare Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in autoassicurazioneconsiderazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e né in sede di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini concorrenti posta a garanzia della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Onerimassima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si chiede conferma riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che il par. 15 del Capitolato d’onericaratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara le Amministrazioni non fornisce alcun elemento potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di specificazione economica utile validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai predetti fini e del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in sede una condizione di OdF («L’importo acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni un Brand i cui apparati sono tutti in sede di Ordinativo di Fornitura”»).EoS.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Ci potete confermare che i KPI si intendono calcolabili senza distinzione fra le tipologie di viaggiatore (Top/Alias/Semplice)? Si conferma. Capitolato d’Oneri - Art 12: Si dichiara che “Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.”. Confermate che il procuratore, dotato di apposita procura, può apporre la firma digitale sui suddetti documenti? Si confermano le previsioni di cui al Capitolato d’Xxxxx in merito ai soggetti dotati di idonei poteri per la sottoscrizione dei documenti in questione. Con riferimento alla figura del procuratore, si rammenta che, come espressamente indicato al paragrafo 14.1 del medesimo Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4il concorrente allega copia conforme all’originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000), oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Capitolato d’Oneri - Art 15.: Si dichiara che Polizza Assicuratival’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore”. E' possibile andare in autoassicurazioneConfermate che con il termine offerta tecnica si intendono i tre documenti che compongono l’offerta tecnica, anzichè utilizzare ”La/nella fattispecie l’offerta tecnica generata dal sistema, la relazione tecnica e polizza/la Dichiarazione domicilio e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” accesso agli atti? Risposta Non si Si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. d’Oneri - Art 16: Si chiede conferma dichiara che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta “l’offerta economica” contiene, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1.” Poiché il paragrafo 14.1 si riferisce alla Domanda di Partecipazione, confermate che le modalità a cui fare riferimento per la firma digitale dell’offerta economica sono indicate nel paragrafo 12, pag. 24? In particolare, confermate che l’offerta economica, comprensiva di schema dei giustificativi, può essere quindi sottoscritta anche dal procuratore? Si conferma che così come indicato al paragrafo 12 del Capitolato d’Xxxxx, l’Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati valgono le previsioni, in tema di sottoscrizione, di cui al paragrafo 14.1 del medesimo Capitolato d’Oneri. Capitolato d’Oneri - Art 22: Evidenziamo come il paragrafo “DOCUMENTI PER LA STIPULA” del Capitolato prevede, tra i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce documenti da produrre in caso di offertaaggiudicazione “idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A., a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 23 del presente Capitolato d’Oneri; si precisa che, al netto fine di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR fruire delle riduzioni di cui all’Allegato 9 all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 12 del presente Capitolato d’Oneri, la documentazione di gara cui al predetto paragrafo, ove non fornisce alcun elemento precedentemente prodotta”. Da ciò desumiamo che la garanzia definitiva – come già la provvisoria - potrà essere assoggettata alle riduzioni di specificazione economica utile ai predetti fini e che il parcui all’art. 3 93, comma 7, del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)D. Lgs. N. 50/2016. Se ne chiede conferma.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, In merito alla seguente frase: Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 Si precisa che relativamente all’Appalto Specifico sarà facoltà del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 Fornitore rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione che includa caratteristiche complementari come definite al Capitolato d’Oneritecnico speciale [vedasi 2.5 Caratteristiche complementari ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE], solo ed esclusivamente nel caso in cui il Fornitore non disponga nel suo listino pubblico di servizi con le caratteristiche citate. La rinuncia dovrà essere presentata mediante apposito atto, sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore. Dovrà quindi trasmetterne copia all’Amministrazione, a Consip S.p.A. ed all’Organismo di coordinamento e controllo. Restano salvi i poteri di ciascun ente sopra descritto.” Si chiede di precisare cosa si intenda con “listino pubblico di servizi”. Si chiede conferma altresì di precisare come debba comportarsi un Fornitore che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena non disponga di esclusione, un listino pubblico al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di leggeConcorrenti, nonché degli oneri per di chiarire come possa essere attuata la sicurezza dovuti a rischi verifica del possesso di una caratteristica complementare in assenza di un listino pubblico. Si osserva infatti che non tutti i potenziali Fornitori offerenti possiedono un listino pubblico dal quale evincere la presenza o meno delle eventuali caratteristiche “complementari” richiedibili da interferenzeuna Stazione Appaltante in un Appalto Specifico; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge)si ritiene equiparabile ad esso neanche il Marketplace Agid, dal momento che il DVR le caratteristiche tecniche ivi pubblicate si presentano in forma di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara testo libero e non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini univocamente e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva puntualmente comparabili e/o pienamente riconducibili alle caratteristiche complementari richieste. In definitiva l’applicazione della prescrizione su richiamata non sembra coerente in termini di altre imposte parità di condizioni tra gli offerenti e contributi come unica discriminante alla possibilità di leggerinuncia alla partecipazione all’Appalto Specifico con riapertura del confronto competitivo in caso di definizione di caratteristiche complementari. Si chiede di confermare che la facoltà di rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione possa essere esercitata anche a fronte di circostanze ostative attinenti ai rapporti commerciali tra il Fornitore ed il produttore, nonché degli oneri quali a titolo esemplificativo, la mancanza di un accordo di rivendita per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)caratteristica complementare, condizioni economiche non compatibili con la base d’asta fissata dall’Amministrazione.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Nel Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, all’art. 7.3. con riferimento ai Polizza Assicurativa”. E' possibile andare Requisiti in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 7.3 del Capitolato d’oneri, il Concorrente concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idoneaprimo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e coperturagraduatoria/e assicurativadel/e stipulatai lotto/e con Compagnia/e i di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneriminor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede conferma che di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il par. 15 del Capitolato d’onerirequisito, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini ciascun lotto - e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di OdF («L’importo a base capacità tecnica e professionale per più di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)un lotto.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxL’art. 1 dell’AQ fa riferimento alla revoca dell’AIC come elemento discriminante per accettare che il prodotto possa non essere fornito. In realtà, paragrafo 21.1.4in questi casi la distribuzione si interrompe all’esaurimento delle scorte del prodotto, in concomitanze del quale comunichiamo formalmente la cosiddetta “cessata commercializzazione”. Dopodiché, tra la cessata commercializzazione e l’effettiva revoca dell’AIC intercorre un certo intervallo di tempo che può durare anche mesi. Premesso tutto ciò, nel periodo tra la cessata commercializzazione e la revoca dell’AIC possono essere applicate delle penali? Come riportato nella “Nota informativa per i titolari di AIC sulle comunicazioni di carenza e di cessazione temporanea o definitiva della commercializzazione dei medicinali”, pubblicata il 9 ottobre 2019 da AIFA, si ricorda che, in caso di interruzione della commercializzazione, temporanea o definitiva, che determini uno stato di carenza di un medicinale quando la disponibilità non soddisfa la domanda a livello nazionale, “Polizza Assicurativaal fine di assicurare la continuità terapeutica, il Titolare di AIC dovrà adottare le idonee misure organizzative e logistiche per assicurare l’adempimento dei propri obblighi di fornitura”. E' possibile andare Pertanto, nel caso di mancata consegna dei farmaci nel periodo intercorrente tra la cessata commercializzazione, su iniziativa del Fornitore, e l’emanazione della determinazione di revoca dell’AIC da parte dell’AIFA, saranno applicate le penali previste dallo Schema di Accordo Quadro per i giorni lavorativi di ritardo ulteriori rispetto ai 5 (cinque) previsti da Capitolato Tecnico. Le penali non si applicano nel caso in autoassicurazionecui, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e coerentemente con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto quanto previsto al par. 21.1.4 paragrafo 5.3 del Capitolato d’oneriTecnico, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e Fornitore offra un prodotto sostitutivo o, protrattasi per più di Assicurazione30 giorni l’indisponibilità, autorizzata/ele Amministrazioni risolvano, ai sensi delle leggi vigentiin tutto o in parte, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)l’Appalto Specifico.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva la partecipazione e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione l’aggiudicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva lotti e/o altri contributi imposte la successiva stipula di legge)ordini di acquisto da parte di una società facente parte di un network, da intendere quali società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto, determina l’insorgere, per tutte le società facenti parte del network stesso, di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 facenti parte dei lotti aggiudicati. Risposta In disparte la poca chiarezza del quesito posto, si precisa quanto segue. Come previsto dal momento che il DVR par. 6 del Capitolato d’Oneri, “Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’Allegato 9 della documentazione all’art. 80 del Codice”. L’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora […]m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. Pertanto, non fornisce alcun elemento è consentita ab origine la partecipazione al medesimo lotto, di specificazione economica utile ai predetti fini “società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e che strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”. Del pari, non è consentita la partecipazione delle medesime società su lotti diversi finalizzata ad aggirare il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo d’Oneri, “Partecipazione a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di leggepiù lotti”. Da ultimo, nonché degli oneri si chiarisce che la circostanza per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze quale le società siano “identificate dallo stesso marchio, che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di Ordinativo comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”, rileva anche ai fini della verifica di Fornitura”»)incompatibilità di cui al par. 25 del Capitolato d’Oneri.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxAll’art. 15, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”a pag. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e 42 di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 104 del Capitolato d’oneri, d’Oneri è prescritto che “[...] il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a ciascuna classe di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto flusso di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Onericui alla tabella n. 15 [...]”. Si chiede conferma del fatto che si possa inserire una scheda tecnica per ogni corpo illuminante previsto per ciascuna classe di flusso. Infatti, anche in base a quanto indicato al cap. 4.2.3 dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica di cui al D.M. 27/09/2017 (CAM apparecchi), a seconda della destinazione d’uso si possono avere diverse tipologie di apparecchio illuminante (stradali, artistici, di arredo, ecc.), anche per la stessa classe di flusso. Se fosse possibile presentare più prodotti per classe di flusso, quale efficienza sarà considerata valida per il calcolo dell’efficienza globale del corpo illuminante di cui al criterio 8 di aggiudicazione? Si conferma che “[...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a ciascuna classe di flusso di cui alla tabella n. 15 [...]” relativa ad una tipologia di apparecchio illuminante tra quelle oggetto del servizio (stradali, artistici, di arredo, ecc.). Tale scheda dovrà risultare rappresentativa di tutte le tipologie di apparecchi appartenenti alla medesima classe di flusso luminoso con riferimento alle caratteristiche minime di cui al par. 15 del Capitolato d’oneri6.1.1. e alle grandezze migliorative offerte in relazione ai criteri tecnici 8, nella parte cui dispone 9 e 10. Infine si sottolinea che «L’“Offerta economica” contienei valori di Efficienza luminosa, a pena Parametro di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce funzionamento e Tasso di offerta, al netto guasto che saranno oggetto di Iva e/o valutazione e relativa attribuzione di altre imposte e contributi di leggepunteggio tecnico, nonché degli oneri di impegno in fase di esecuzione contrattuale, sono quelli offerti all’interno del Sistema nella sezione “Scheda – Componente tecnica” e le Schede tecniche di prodotto (una per classe di flusso luminoso), inserite nell’apposita sezione del Sistema “Schede tecniche prodotti”, saranno utilizzate per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione verifica dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)suddetti valori offerti.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxCon riferimento alle previsioni di cui all’art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e 16 S: PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO del contratto, paragrafo 21.1.4si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce Polizza Assicurativanell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. E' possibile andare Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in autoassicurazionemerito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, anzichè utilizzare ”La/infatti, rimangono nel controllo e polizza/nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e assicurativa/li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e dovrà/nno le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere stipulata/e con Compagnia/e gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di Assicurazionetitolare del trattamento, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Onerisuoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)responsabile dell’aggiudicatario.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non Sulla base del costo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al costo della manodopera si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il CCNL adottato dalla vincitrice dovrà essere quello delle Telecomunicazioni Per giurisprudenza amministrativa fortemente consolidata, la scelta del contratto collettivo da applicare all’appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti fatta in ogni caso salva la coerenza con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante. A questo proposito, si evidenzia che sia nel Capitolato d’oneri (cfr. pagg. 28-29) sia nel facsimile documento “Schema delle spese relative al costo del personale” (cfr. Allegato n. 8) è precisato: «Per le figure di “operatore di contact center”, “team leader” e “supervisore”, qualora il concorrente non utilizzi il CCNL cui la stazione appaltante ha fatto riferimento nella stima indicata al par. 15 4 del presente Capitolato d’onerid’oneri (i.e. CCNL Telecomunicazioni), nella parte dovrà fornire evidenze circa la coerenza con quanto disposto dall’art. 30, comma 4, del Codice, secondo cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte il settore e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”». Inoltre, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 21 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia che, nell’ambito delle verifiche sul costo del personale espletate dalla Commissione sul primo classificato, essa “provvede anzitutto a verificare l’osservanza dei minimi retributivi e le eventuali evidenze fornite dal concorrente con riferimento all’art. 30, comma 4, del Codice; fermo il rispetto dei minimi di riferimento, qualora dall’esame del documento emergano elementi specifici che possano rendere opportuna una verifica di anomalia ex art. 97 del Codice la Commissione lo segnalerà al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede Responsabile del procedimento come di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornituraseguito specificato»).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxL’Allegato 2 bis, paragrafo 21.1.4Sezione II, “Polizza AssicurativaProgetto tecnico ‐ Variante Ammessa. E' possibile andare , recita che “Il progetto di cui alla Variante 1 intende valorizzare l’offerta di uno o più strumenti che consentano agli esercizi […] di promuovere, attraverso attività di fidelizzazione in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio favore degli utilizzatori dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneriBuoni pasto, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/proprio esercizio e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa offerta attraverso azioni tese ad incrementare il potere di spesa degli utenti stessi e/o a migliorare la qualità delle prestazioni rese sia in termini di servizio che di rispetto delle diverse abitudini di consumo A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresentano alcune possibili azioni promozionali: sconti aggiuntivi per i dipendenti che pagano con i contenuti Buono pasto, aree riservate per la consumazione/pagamento dei pasti, messaggi promozionali e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneriinformazioni nutrizionali relative alle varie preparazioni gastronomiche e ad una corretta alimentazione, relative alla vendita di prodotti particolari (es. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contienebiologici o per celiaci, a pena Km 0), fidelity card (attività di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce fidelizzazione promossa dagli Esercenti presenti nell’elenco che consenta a coloro che utilizzano il Buono pasto presso il proprio esercizio anche l’accesso a servizi/prodotti che hanno l’obiettivo di offerta, al netto accrescere il potere di Iva spesa degli utenti e/o di altre imposte generare ulteriori vantaggi economici per gli utenti stessi)”. Nella descrizione degli strumenti/servizi di fidelizzazione ricompresi nella prima variante si indicano, a titolo esemplificato, gli sconti aggiuntivi e contributi le fidelity card che accrescono il potere di leggespesa dell’utente. Poiché i servizi previsti dalla variante 1 devono essere direttamente connessi all’oggetto dell’appalto, nonché degli oneri si chiede di chiarire se l’aumento del potere di spesa dell’utente all’interno della rete sia riferito solo al servizio di ristorazione (quindi ai prodotti alimentari/gastronomici) oppure se possa riguardare servizi distinti (ad es. promozioni per prodotti per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale casa o similia) venduti sempre dall’esercente convenzionato (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il parad es. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»supermercato).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione In considerazione di quanto riportato al Paragrafo 2 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato d’Xxxxxtecnico in cui viene riportato che: “la fornitura comprende nell’ambito del prezzo d’appalto: a)... b)....” e che “...Fuori dal prezzo d’appalto sono previsti: • dispositivi opzionali a pagamento, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, qualora offerti in gara, secondo le ulteriori caratteristiche migliorative; • attività di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai sensi fini del successivo ritiro delle leggi vigentiapparecchiature da sostituire o trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il prezzo del servizio di smontaggio e trasporto (da intendersi riferito alla singola apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali di cui dovesse essere dotata la stessa), all’esercizio dei rami oggetto della/è determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro nel successivo paragrafo 10;” in contrasto con quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo “4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” in cui i dispositivi opzionali sono inclusi nel prezzo d’appalto e copertura/non si fa menzione dell’attività di smontaggio e richiesta/e.” ? Risposta Non si confermatrasporto al piano terra per la sostituzione delle apparecchiature e relativi dispositivi opzionali. Come prescritto Si chiede di confermare che i servizi di smontaggio e trasporto siano fuori dal prezzo d’appalto, come regolamentato al par. 21.1.4 2 del Capitolato tecnico, mentre i dispositivi opzionali concorrano al prezzo d’appalto come disciplinato nel par. 4 del Capitolato d’oneri, . Risposta Si conferma che i servizi di smontaggio e trasporto sono fuori dal prezzo d’appalto e non rientrano tra le voci di offerta economica in quanto il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula relativo prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri(cfr. Si chiede conferma che il par. 15 10 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusioneTecnico). Diversamente, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte dispositivi opzionali costituiscono autonome voci dell’offerta economica e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 concorrono alla determinazione del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)prezzo complessivo offerto.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato d’Xxxxx, Tecnico. Il paragrafo 21.1.4, cui si fa riferimento è: rubricato: Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/b) -Obbligo di contabilità separata e di Assicurazionerendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, autorizzata/da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70.” Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al QUESITO n.6 [leggasi 42], non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: - Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con questa locuzione? Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, ai sensi delle leggi vigentinell’ambito dei pubblici, all’esercizio CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei rami oggetto della/flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneridare luogo ad un distinto bonifico bancario, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini tutto con ulteriori oneri bancari a carico della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e società emettitrice di Assicurazionebuoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente posto che qualsiasi richiesta sia già provvisto fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella un effettivo beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)CONSIP.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto – condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato d’Xxxxxsi rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, paragrafo 21.1.4in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce Polizza Assicurativanell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, assumendosi anche la responsabilità in tema di riservatezza dei dati medesimi. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. E' possibile andare Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in autoassicurazionemerito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, anzichè utilizzare ”La/infatti, rimangono nel controllo e polizza/nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e assicurativa/li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e dovrà/nno le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere stipulata/e con Compagnia/e gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di Assicurazionetitolare del trattamento, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Onerisuoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR troveranno applicazione le previsioni di cui all’Allegato 9 della documentazione all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini Contratto– condizioni generali e che il pardell’art. 3 12 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)Capitolato.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxAllegato 5:PG.92 relativo alle proposte da effettuare (Cio’ vale per tutti i servizi richiesti) Negli schemi precedenti, paragrafo 21.1.4era indicato che nel caso in cui il viaggiatore richieda uno specifico volo, la TMC non dovrebbe proporre alternative, ma procedere con l’emissione. In queste pagine viene invece indicato di procedere con le proposte alternative che dovranno essere circa almeno 7 per ogni richiesta e fino a 12 proposte per le prenotazioni hotel. Dopo che il viaggiatore ha scelto o annullato la richiesta di viaggio , il consulente operativo deve emettere un preventivo/modulo a consuntivo indicante oltre al servizio richiesto , il codice ID, se la prenotazione e’ andata a buon fine oppure no e con quale motivazione , tutti i dettagli della prenotazione incluso il time- limit. Ci confermate che abbiamo ben compreso? Risposta Nei paragrafi inerenti le varie Polizza AssicurativaPrescrizioni specifiche per i Servizi Base relative all’emissione di Documenti di viaggio”, l’operatore del BTC/Inplant, ricevuta una Richiesta di trasferta, dovrà verificare, oltre alla completezza, correttezza e coerenza dei dati ricevuti, se il Richiedente ha espresso o meno di “Emettere il Documento di viaggio richiesto senza l’invio delle altre soluzioni previste da contratto”. E' possibile andare in autoassicurazioneCiò premesso, anzichè utilizzare qualora il Richiedente abbia appositamente espresso nella Richiesta di trasferta di “Emettere il Documento di viaggio richiesto senza l’invio delle altre soluzioni previste da contrattoLa/, fornendo obbligatoriamente alcune informazioni (es. per una prenotazione aerea il Richiedente dovrà indicare obbligatoriamente la “Compagnia Aerea” e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge“Numero volo”), dal momento che il DVR l’Operatore del BTC/Inplant non dovrà proporre alternative, ma procedere con l’emissione del Documento di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini viaggio nei termini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)modalità stabilite.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxLotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica Documento : Disciplinare di Gara Capitolo : 12 Pagina : 71 Argomento: Subappalto Quesito : In considerazione dell’orientamento di codesta spett.le amministrazione volto ad allargare quanto più possibile la platea dei possibili concorrenti ad una procedura di gara ed anche in considerazione degli effetti pro-concorrenziali propri dell’istituto del subappalto, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementicodesta spett.le Amministrazione: a) prezzi unitari Se in caso di RTI il certificato COLA debba essere posseduto da ciascun componente del RTI; b) Se un componente di un costituendo RTI, sprovvisto di un requisito tecnico, possa o meno far ricorso al c.d. “subappalto necessario”. In particolare, a cagione del mancato autonomo possesso, da parte di un componente del RTI, del certificato COLA, si chiede di voler confermare la possibilità, per ogni voce quest’ultimo componente, di offertasubappaltare, al netto nei limiti e con le modalità ex lege prescritti, le attività di Iva e/o volo ad un subappaltatore munito del certificato COLA. Come previsto dal Disciplinare di altre imposte e contributi di leggegara, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale paragrafo 4.2 (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di leggepag. 18), dal momento in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, il requisito di partecipazione di cui al Bando di gara, punto III.1.1, lett. c) per il Lotto 1 deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. Pertanto, le imprese costituenti il RTI o il Consorzio che non svolgeranno l’attività oggetto della certificazione non sono tenute a possedere il certificato COLA. In ogni caso, si precisa che il DVR subappalto necessario, traducendosi in un avvalimento sostanziale, implicherebbe per il concorrente la necessità di cui all’Allegato 9 della documentazione ricorrere all’avvalimento, che, tuttavia, in relazione alla certificazione COLA, non è consentito, in quanto titolo abilitativo all’esercizio dell’attività professionale indicato al punto III.1.1 del Bando di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto

Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxIn merito alla gara in oggetto, paragrafo 21.1.4, richiediamo i seguenti chiarimenti: Con riferimento all’Art. 13 Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.Appalti specifici? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Nella Richiesta di offerta sarà precisato anche: come il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, debba indicare le prestazioni da subappaltare, la terna dei subappaltatori e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, le dichiarazioni che questi ultimi debbano rendere ai sensi delle leggi vigentidell’art. 80 del Codice”, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Onerinonché all’Art. Si chiede conferma che il par. 15 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Il concorrente deve: - aver indicato nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contieneprima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro di voler ricorrere al subappalto; - indicare, a pena in sede di esclusioneofferta per l’Appalto Specifico, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la Terna dei subappaltatori in sedi presentazione dell’offerta i quali dovranno rendere le prescritte dichiarazioni”; si chiede di altre imposte e contributi confermare che non sussiste l’obbligo di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva delle attività e/o altri contributi imposte dei servizi da subappaltare, né l’obbligo di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 indicazione della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il parterna dei subappaltatori nell’Offerta per la stipula dell’Accordo Quadro. 3 Quesito 2Con riferimento all’Art. 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia d’oneri, si chiede di confermare, che in fase di Offerta per l’Accordo Quadro, nel DGUE, Parte II, Sezione D, relativa al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede subappalto, vada indicata la sola volontà di OdF («L’importo a base di gara è ricorrere al netto di Iva subappalto e la relativa percentuale delle attività e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi dei servizi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)subappaltare.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxIn riferimento al P.to 2.2 Specifiche Tecniche degli autoveicoli e precisamente alla richiesta che recita: “ Gli pneumatici, paragrafo 21.1.4incluso quello di scorta, dovranno essere del tipo run flat e comunque tali da consentire una percorrenza di almeno 50 Km dopo la foratura, garantendo i primi 5 Km a due terzi della velocità massima (comunque non superiore a 150 km/h)” si chiede di voler cortesemente rispondere ai due seguenti quesiti: a. Gli pneumatici Run Flat eventualmente utilizzati dovranno essere garantiti dal produttore degli pneumatici per rispondere alle prestazioni sopra riportate o il limite prestazionale garantito dal produttore (di norma viene garantita una percorrenza di massimo 80 Km ad una velocità massima di 80 Km/h) può essere inferiore alla richiesta formulata nel sopra citato punto? Ovvero può essere derogata la prestazione per cui è garantito dalla casa il pneumatico qualora il test venga superato correttamente? b. Premesso che trattasi di mezzi blindati per i quali è fondamentale garantire la mobilità (così da ridurre al massimo il rischio di colpi sovrapposti, molto probabili in caso di veicolo/bersaglio fermo, in quanto vanificherebbero la protezione balistica) e richiamando per necessità di oggettivazione delle prestazioni l’unica norma in materia, ovvero la norma FINABEL A20A (20A.5), che fra le altre recita Polizza Assicurativa”. E' possibile andare ..…Queste prestazioni devono poter essere mantenute solo se non più di 2 pneumatici sono stati forati, uno dei quali deve essere quello di trazione ed uno anteriore….” e che “…..5 colpi saranno sparati sul pneumatico e 2 sul battistrada in autoassicurazioneaccordo a quanto specificato sotto: si chiede di voler cortesemente chiarire il numero di fori per pneumatico, anzichè la localizzazione (battistrada e spalla) ed il numero di pneumatici da forare, come parimenti, (immaginando ragionevolmente di utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e il calibro del proiettile previsto per lo specifico livello di Assicurazioneblindatura) la dimensione dei fori, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma così che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone test possa essere oggettivo e garantisca che «L’“Offerta economica” contiene, a pena in caso di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte attacco con armi da fuoco non venga pregiudicata la mobilità e contributi di legge, nonché degli oneri per quindi la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …»della blindatura, vada interpretato nella necessità della sola indicazione ovvero dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)trasportati.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, Premesso che la gara prevede di erogare servizi di System Management tra i servizi previsti ci sono dei cosiddetti Polizza AssicurativaServizi Opzionali”. E' possibile andare Gli eventuali RTI potrebbero rendere maggiormente efficace l’offerta ingaggiando Aziende “vocate” ovvero “di nicchia” esclusivamente per detti servizi ovvero in autoassicurazionepossesso di competenze tecnologiche specifiche per i cosiddetti Servizi di Supporto. Il RTI potrebbe schierare dette Aziende qualora l’Atto specifico richieda uno dei Servizi Opzionali. Le Aziende cosiddette “vocate” o “di nicchia” potrebbero non disporre della certificazione ISO 20000-1:2011. La certificazione ISO 20000-1:2011 è uno standard di sistema di gestione dei servizi (SMS). Specifica i requisiti per il fornitore di servizi di pianificare, anzichè utilizzare ”Lastabilire, implementare, operare, monitorare, rivedere, mantenere e migliorare un SMS. Normalmente la Certificazione in oggetto offre una maggiore garanzia ed è richiesta per i cosiddetti Servizi base. La sopracitata certificazione dovrebbe essere posseduta da Aziende che nel core business erogano Servizi di System Management. Il Capitolato di gara in questione (ID1836) nei criteri di valutazione prevede un fattore ponderale tabellare di 3 Punti se e solo tutte le Aziende del RTI risultano essere in possesso di detta Certificazione e che diversamente il punteggio si ridurrebbe a 1,5 se almeno una della Aziende risultasse in possesso della Certificazione. Il citato criterio potrebbe risultare penalizzante per il RTI partecipante nella misura in cui limita la partecipazione di soggetti/Aziende in possesso di competenze/esperienze su i Servizi Opzionali e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e non in possesso della Certificazione ISO 20000-1. Il criterio in tal modo limiterebbe oltretutto il valore aggiunto di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, offerta che lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’OneriRTI può esprimere su Servizi che non sono definiti di base. Si Tutto ciò premesso si chiede conferma se è possibile confermare che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, Criterio 16 riguarda specificatamente i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini Servizi Base e che il par. quindi: verranno assegnati 3 punti tecnici se la suddetta certificazione è posseduta da tutte le aziende del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede RTI ovvero da tutte quelle erogatrici dei Servizi di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)verranno assegnati 1,5 punti tecnici qualora non ricorra l’ipotesi precedente.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxAtteso che la gara, paragrafo 21.1.4pur svolgendosi in un unico procedimento, prevede l’affidamento di 12 lotti separati e che le ditte possono partecipare a propria discrezione per uno o più lotti, si chiede di sapere se il divieto posto ai concorrenti dal punto 3 del disciplinare Polizza Assicurativa”di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero in più RTI o Consorzio” debba essere inteso con riferimento al procedimento di affidamento di tutti i lotti ovvero limitatamente all’affidamento del singolo lotto. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e E cioè nel caso di Assicurazione, autorizzata/e, un Consorzio stabile (costituito ai sensi delle leggi vigentidell’art. 34, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” lett. c) del D.lgs. 163/06) che partecipi alla gara solo per alcuni lotti specificamente indicati è consentito ad una sua consorziata partecipare alla gara per l’affidamento di lotti diversi? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il Il par. 3 del Capitolato d’oneri Disciplinare stabilisce rinvia che “è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa”; a sua volta, con riferimento ai consorzi stabili, l’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 prevede espressamente che “è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati”. Le prescrizioni sopra indicate devono intendersi riferite alla gara e non al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede singolo lotto; non è pertanto ammesso che un’impresa partecipi ad uno o più lotti singolarmente e quale componente di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/un RTI o di altre imposte un Consorzio (di qualsiasi tipo), pena l’esclusione dalla procedura stessa dell’impresa medesima e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxStante l’art. 3.5 del capitolato, paragrafo 21.1.4che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, “Polizza Assicurativa”si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. E' Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile andare invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in autoassicurazionecontatto col bene, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, devono pertanto ricadere da chi ne ha il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneridominio. Si chiede conferma quindi di confermare che il par. 15 del Capitolato d’oneritale clausola, nella parte in cui dispone che «L’“Offerta economica” contieneattribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato o semmai interpretata come xxxxxx non dovuto a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offertacolpa, e non anche degli oneri quindi ad imprudenza, negligenza o imperizia, dell’affidatario, per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che quale pertanto il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)guasto dovrà essere considerato incluso nel canone.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, In riferimento ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 seguenti articoli del Capitolato d’oneriTecnico del Lotto 1, che recitano: - Art. 9.1.1: “Attualmente non sono disponibili dei locali dell’Amministrazione destinati esclusivamente al servizio informazioni e accoglienza. Durante l’esecuzione del contratto il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini Parco si riserva la possibilità di individuare e arredare postazioni dedicate esclusivamente al servizio informazioni sulla piazza del Colosseo in occasione della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e costruzione del Centro servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in circa 3 unità.” - Art. 9.2.2: “Il Concessionario potrà prevedere l’apertura di tutte o di parte delle singole postazioni di biglietteria disponibili (con Compagnia/e esclusione delle TVM che dovranno essere tutte sempre funzionanti) anche con orari differenziati in funzione del numero di Assicurazionevisitatori atteso, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto fatto comunque salvo l’obbligo di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con tenere aperte tutti i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena giorni durante l’orario di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offertaapertura previsto, al netto minimo: - 3 postazioni di Iva e/o biglietteria presso la “biglietteria Unica” posizionata all’interno del Colosseo (3 postazioni di altre imposte biglietteria nel futuro Centro Servizi)” - Art. 9.2.2: Si specifica che per il sito Colosseo il posizionamento e contributi l’organizzazione delle postazioni di leggevendita potrebbero variare nel corso della concessione quando sarà disponibile il Centro Servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in 1 unità. Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio trasferendo, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti dalla Biglietteria Unica del Colosseo al Centro Servizi, unicamente le attrezzature hardware necessarie allo svolgimento del servizio in quanto gli arredi delle nuove postazioni saranno a rischi da interferenze; …»cura e onere dall’Amministrazione”, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).si chiede di:

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxPer quanto riguarda la firma digitale dei documenti da caricare specifichiamo che, paragrafo 21.1.4come da CCIAA, “Polizza Assicurativa”il nostro Amministratore Delegato (Utente iscritto al portale) può firmare gare fino ad un massimo di 10.000.000 di euro; per importi superiori invece può procedere con firma congiunta. E' possibile andare In presenza di firma congiunta di coamministratori, la compilazione dei campi a video, e la pubblicazione dell’offerta telematica mediante sottoscrizione del documento riepilogativo generato dal sistema potrebbe essere effettuata da parte di uno solo degli amministratori (nel caso l'AD) con la firma digitale, a ciò appositamente delegato dall’altro amministratore mediante rilascio di un mandato (contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché carica sociale, dati identificativi della gara, firmato digitalmente da entrambi) ad inviare l’offerta telematica ed a compilare gli appositi campi sul portale. Tale documento, come detto sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nella documentazione amministrativa. Tutti i documenti di offerta elencati in autoassicurazionegara (amministrativi, anzichè utilizzare ”La/tecnici ed economici, invece, dovranno essere sottoscritti digitalmente da entrambi i soggetti e polizza/poi caricati a portale. Ci confermate questa procedura? Oppure è sufficiente presentare un mandato dove il nostro Presidente del CdA delega il nostro Amministratore Delegato alla compilazione degli appositi campi sul portale Acquisti in Rete PA e assicurativa/a firmare singolarmente e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e digitalmente tutti i documenti di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” Xxxx? Risposta Non si confermaE’ onere del concorrente presentare un’offerta sottoscritta da un soggetto che, in virtù dei poteri conferiti, possa vincolare l’Impresa per il valore dell’offerta presentata per ogni lotto. Come prescritto al par. 21.1.4 L’Offerta (intesa come documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) per ogni lotto deve essere sottoscritta da un soggetto munito di idonei poteri che devono essere attestati dal certificato di iscrizione alla CCIAA oppure da apposita procura o da documento attestante comunque tali poteri, prodotto in gara secondo le modalità del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxSi richiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del requisito di capacità tecnica per il “servizio di biglietteria” (lotto n. 1) di cui all’art. 7.3, paragrafo 21.1.4lett. c) del disciplinare di gara, anche alla luce della Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e risposta” n. 3 fornita con Compagnia/e la “II tranche” di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’onerichiarimenti.Con tale ultimo chiarimento è stato infatti precisato che nell’ipotesi di “RTI misto con sub- associazione di tipo orizzontale per l’attività principale, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/requisito di capacità tecnica e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e professionale di Assicurazionecui all'art. 7.3 lett c) del disciplinare di gara deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.Alla luce di tale chiarimento, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma si dovrebbe quindi ritenere che il par. 15 del Capitolato d’onerirequisito in questione sia frazionabile tra mandataria e mandante, nella parte altrimenti non avrebbe senso la precisazione – peraltro riportata anche nel disciplinare di gara – secondo cui dispone che «L’“Offerta economicail requisito debba essere posseduto “sia dalla mandataria sia dalle mandanticontienee “in misura maggioritaria dalla mandataria”.Tuttavia, nel disciplinare di gara il requisito in parola è declinato nel senso di aver eseguito “servizi di biglietteria e controllo accessi, a pena favore di esclusioneun unico committente, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce pubblico o privato, con numero di offertabiglietti annui emessi pari almeno a 700.000”, al netto lasciando intendere la non frazionabilità del requisito stesso, che però non si concilierebbe con il chiarimento n. 3 sopra citato.Alla luce di Iva e/o quanto sopra, si chiede dunque di altre imposte chiarire se il requisito di capacità tecnica, in linea con il citato chiarimento n. 3, possa essere soddisfatto frazionandolo tra mandataria e contributi mandante, fermo il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria. Ad esempio, la mandataria X in possesso di legge“servizi di biglietteria e controllo accessi, nonché degli oneri per a favore di un unico committente, con numero di biglietti annui emessi” pari a 600.000 e la sicurezza dovuti mandante Y in possesso di “servizi di biglietteria e controllo accessi, a rischi da interferenze; …»favore di un unico committente, vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al con numero di biglietti annui emessi” pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)200.000.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”Con riferimento all’attribuzione di punteggio previsto al punto 1.9 – Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica (FDA approved) [pag. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e 38 di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 63 del Capitolato d’oneri], siamo a richiedere con il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre presente chiarimento se, ai fini dell’attribuzione dei 2,5 punti previsti per tale subcriterio di valutazione, sia sufficiente – così come ci appare logico ritenere, in considerazione dell’indicazione tra parentesi della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione“FDA approved” -, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il parsistema offerto sia in grado di produrre immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica o se, all’opposto, sia necessario, oltre al possesso sostanziale della predetta specifica tecnica, anche l’approvazione FDA (che, si ribadisce, viene indicata tra parentesi) relativa alla commercializzazione negli Stati Uniti d’America. 15 In tale ultimo senso, si segnala che ove Codesta stazione appaltante intenda come necessaria ai fini dell’attribuzione del Capitolato d’oneripunteggio l’approvazione FDA, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economicasi verrebbero a creare effetti distorsivi della concorrenza e della par condicio competitorum, non correlati ad alcuna specifica ed apprezzabile esigenza tecnica. Gli operatori economici in possesso di tale specifica approvazione (FDA), pur in presenza di sistemi tecnici analoghi (sistema in grado di produrre immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica) rispetto a quelli degli altri concorrenti, godrebbero ingiustamente di un vantaggio competitivo di ben 2,5 punti. In ragione di quanto precede, Vi chiediamo se ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, possa essere ritenuto equivalente disporre di uno studio Clinico effettuato anche con una nostra apparecchiatura, con software di proprietà, sulla tecnica “della mammografia 2D sinteticacontienea confronto con la 2D “classica”, con esito favorevole alla 2D sintetica ed allegando, a pena di esclusionetale scopo, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offertacopia dello studio presentato in un congresso scientifico internazionale già nel 2016. Ovviamente riteniamo che quanto richiesto al punto 1.9, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada ove interpretato nella nell’accezione restrittiva sopra descritta (necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di leggeapprovazione FDA), dal momento sia, oltre che potenzialmente discriminatorio per i profili sopra segnalati, anche inappropriato e illogico, considerato che le apparecchiature in questione verranno utilizzate per il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini mercato italiano e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara tale “tecnica” è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi disponibile sulle nostre apparecchiature mammografiche da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)oltre 4 anni.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Riferendoci al Capitolato d’Xxxxxtecnico, paragrafo 21.1.4e precisamente al combinato disposto degli artt. 4.6 Ritiro dei Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.), disciplinante “ il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro al piano terra dell’edificio e lo smaltimento di un tomografo a risonanza magnetica (o di apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche), e dei relativi dispositivi opzionali di proprietà dell’Amministrazione” e 4.7 Ritiro delle apparecchiature da sostituire, inerente invece Polizza Assicurativa”Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto la possibilità per l’Amministrazione di richiedere, nell’Ordine di Fornitura, il ritiro, a titolo gratuito, di un tomografo a risonanza magnetica da sostituire, compresi gli eventuali dispositivi opzionali, di proprietà dell’Amministrazione“, secondo il quale il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione medesima uno sconto sul prezzo offerto per la singola apparecchiatura, con delle aliquote di sconto differenziate in base all’età delle apparecchiature da sostituire, stante altresì il riferimento al (R.A.E.E.) previsto solo nell’art. E' possibile andare 4.6 e non nell’art. 4.7 dello stesso Capitolato tecnico, si chiede di confermare che in autoassicurazionequesta seconda fattispecie il ritiro non sia finalizzato al mero smaltimento e che la PA possa procedere all’emissione della fattura per un importo pari a quello dello sconto, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/trasmettendo in tal modo la proprietà delle apparecchiature oggetto del ritiro allo stesso fornitore, che a prescindere dal Brand possa contribuire agli ambiziosi obiettivi di Sostenibilità e di Assicurazione, autorizzata/Green Economy nel quadro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della nuova Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.. Premesso che la domanda fa riferimento ai Tomografi a Risonanza Magnetica e, ai sensi delle leggi vigentipertanto, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto riferisce ad una iniziativa di gara diversa dalla presente, si conferma che nei casi in cui l’Amministrazione aderisca al servizio di cui al par. 21.1.4 4.7 del Capitolato d’oneri, tecnico il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini ritiro del tomografo computerizzato non è finalizzato al mero smaltimento. La PA trasmetterà la proprietà dell’apparecchiatura oggetto del ritiro al fornitore stesso sulla base dei propri regolamenti interni per la dismissione/fuori uso delle apparecchiature; quanto alla modalità di trasmissione della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/proprietà e, ai sensi delle leggi vigentiquindi, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto alla possibilità di polizza assicurativaemettere fattura, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa si rinvia a quanto sarà concordato con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)contraenti.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxPremesso e considerato che nella domanda di partecipazione alla gara, paragrafo 21.1.4punto 16, il concorrente deve dichiarare di accettare Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigentidell’art. 100, all’esercizio comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si confermacontratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneriIn particolare, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e gara ed in corso di Assicurazioneesecuzione contrattuale, autorizzata/e, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigentidell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’esercizio contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei rami oggetto delladati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR ….”; Premesso che, a nostro modo di vedere sussistono al contrario tutti i requisiti previsti dal GDPR affinché il Fornitore effettui i trattamenti dei dati personali in qualità di Titolare Autonomo, in caso di Vs accettazione/e copertura/e richiesta/e. Qualora condivisione della possibilità per il Concorrente sia già provvisto concorrente di polizza assicurativaporsi come di “Titolare autonomo”, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva poter modificare e/o integrare il punto 16) del Modello di altre imposte e contributi Domanda, ad esempio barrando la frase: “…potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ……” AGGIUNGENDO COME ALTERNATIVA “…..potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento…” Premesso che, come indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di leggeConvenzione, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti l’eventuale nomina a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione Responsabile del Trattamento dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale dati è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di leggecfr. risposta alla domanda n. 27), dal momento che con riferimento al quesito relativo alla possibilità di modificare e /o integrare il DVR punto 16) della Domanda di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara partecipazione nel senso indicato nel quesito medesimo: non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).si conferma

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxAllegato 5 Schema di Accordo Quadro Lotto 3 – Par. 19.3 - Garanzie dell’esatto Adempimento Per ogni contratto esecutivo il fornitore dovrà costituire idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Contraente secondo le modalità indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di gara. Al paragrafo 19.3, paragrafo 21.1.4la garanzia di cui sopra sarà svincolata progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, a seguito Polizza Assicurativadella piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore. E' possibile andare in autoassicurazioneÈ corretta l’interpretazione che il verbale di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità descritti al par 9.3 dell'"Allegato 5 Schema di Contratto Esecutivo Lotto 3", anzichè utilizzare ”La/siano assimilabili “alla piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali” e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” che trimestralmente verrà svincolato dalla garanzia l’importo fatturato dal fornitore? Risposta Non si confermaCome espressamente previsto dal Disciplinare di gara, dallo schema di Accordo Quadro (art. Come prescritto al par19.3) e dal facsimile di garanzia definitiva per le amministrazioni contraenti, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 21.1.4 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Capitolato d’onerifornitore all’istituto garante, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente, con periodicità trimestrale, dall’Amministrazione Contraente. Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e dell’emissione del predetto documento, quindi, l’Amministrazione Contraente terrà conto delle verifiche di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini conformità medio tempore svolte e che il par. 3 del si siano concluse con esito positivo, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)Tecnico.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto

Domanda. Chiarimento Assicurazione Allegato 6 A - Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”Tecnico Capitolo 3 - Specifiche dei Servizi di Telefonia Paragrafo 3.1 - Servizi di telefonia base pag. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e 25."Nel caso di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneriaccesso indiretto, il Concorrente risultato aggiudicatario servizio dovrà produrre essere inclusivo delle prestazioni aggiuntive quali utilizzo di numerazione ridotta per RPV e codici per selezione passante e post-selezione. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a servizi di tipo generale (di Rete Intelligente o meno) forniti dall'Operatore Dominante (ON) ed eventualmente tariffati secondo il piano tariffario dell'Operatore Dominante quali il 412, i servizi di decade 1, i cosiddetti "numeri verdi" o ad addebito ripartito, in aggiunta ai fini veri e propri servizi di pubblica utilità quali il 112, il 113, ecc. I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo." Si chiedono chiarimenti su questo testo del capitolato in quanto l'accesso indiretto non consente la gestione del traffico destinato alle numerazioni non geografiche (quali i servizi di emergenza o i numeri verdi, ad es) che continuerà ad essere gestito e garantito dall'operatore di accesso. Infatti il cliente avrà un duplice rapporto giuridico con due fornitori distinti: il fornitore dell'accesso e del traffico destinato alle numerazioni non geografiche ed il fornitore della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/CPS o CS che garantirà la realizzazione del traffico telefonico geografico (ovvero quello distrettuale, interdistrettuale, internazionale e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e quello destinato alle reti mobili). Pertanto il presente paragrafo va interpretato nel senso che la garanzia per l'accesso ai servizi di Assicurazionetipo generale, autorizzata/ei servizi in decade 1, etc sarà fornita dall'operatore di accesso. Inoltre si chiede un chiarimento su cosa si intenda per "I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo", in quanto il prezzo che la PA dovrà pagare per le chiamate destinate ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto servizi erogati tramite numerazione non geografica non gratuiti (ad es servizi ad addebito ripartito) in modalità di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneriaccesso indiretto sarà fatturato dall'operatore d'accesso. Si chiede conferma In Italia non è previsto da un punto di vista regolamentare che il parFornitore dell' accesso indiretto possa prendersi carico in alcun modo di tutte le chiamate realizzate dal cliente tramite il codice di Carrier Selection, in assenza dell'introduzione del servizio wholesale di "Wholesale Line Rental" ed anche da un punto di vista pratico l'applicazione dell'art. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena 24 bis delle condizioni generali di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce abbonamento di offerta, al netto Telecom Italia impedisce di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri fatto il subentro nel contratto per la sicurezza dovuti a rischi linea di accesso da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari parte di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)un operatore alternativo.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Si evidenzia che le utenze che confluiranno nella Convenzione e nell’Accordo Quadro oggetto di gara attualmente beneficiano dei medesimi servizi nell’ambito della Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” ancora attiva, articolata in due lotti stipulati rispettivamente con Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. 7. Si riscontra che il Capitolato d’XxxxxTecnico pone obblighi stringenti di tempi di provisioning, paragrafo 21.1.4portabilità dei numeri e mantenimento degli archi di numerazione, continuità dei servizi in fase di presa in carico delle linee esistenti in qualunque configurazione siano esse già in possesso dell’Amministrazione contraente e fornite sia dall’OD sia da OLO. A tal riguardo, peraltro, il Capitolato Tecnico, nella sezione 5.2, indica che Polizza AssicurativaRelativamente ai servizi di telefonia di base RTG, ISDN BRA, ISDN PRA i Fornitori assegnatari dovranno assicurare le prestazioni di trasloco e subentro (tra Amministrazioni aderenti al Sistema delle Convenzioni)”. E' possibile andare in autoassicurazioneSi precisa peraltro che la Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4” attualmente attiva (cfr. pag. 85 dell’Allegato “A” Capitolato Tecnico) prevede per Consip la disponibilità di flussi dati di spesa e consumo per Amministrazione e sede che includono per ogni servizio “dati descrittivi del consumo telefonico suddiviso per direttrice di traffico, anzichè utilizzare e della spesa suddivisa per Amministrazione e sede, con dettaglio ripartito per tipologia (canoni, spese di traffico, etc.)La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e . Si osserva che la scelta di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre non rendere disponibili informazioni di dettaglio note a Consip ed utili ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/formulazione dell’Offerta Economica rappresenta una asimmetria informativa e copertura/costituisce un immotivato vantaggio tecnico ed economico per i due fornitori della Convenzione Consip “Telefonia fissa e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e connettività IP 4” attualmente attiva in quanto in possesso di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contienetali informazioni, a pena danno della convenienza del servizio reso alle Amministrazioni. Con riserva di esclusioneogni azione a tutela della scrivente, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per si chiede a riguardo di fornire indicazioni sui consumi e sulla quantità e tipologia di linee telefoniche e ogni voce altra informazione richiesta, ivi incluse le attività di offertasubentro rendicontate nell’ambito della predetta Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4, al netto distintamente nell’ambito dei due attuali Operatori di Iva e/o di altre imposte attestazione Telecom Italia e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)Fastweb.

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Samples: Disciplinare Di Gara Rif: Capitolo 10.10 Pag. 70

Domanda. Chiarimento Assicurazione documento "Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., a pag. 22, si richiede di presentare tante dichiarazioni di cui all' "Allegato 1" sottoscritte con firma digitale quanti sono i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. Nel caso in cui i suddetti soggetti non avessero la firma digitale, come possiamo presentare la documentazione richiesta? Possiamo scannerizzare tutte le dichiarazioni e far sottoscrivere digitalmente i pdf al legale rappresentante? Risposta Si rinvia a quanto previsto nell’Errata Corrige al Capitolato d’oneri sub lettera B), sub lettera E) con riferimento all’Allegato 9 e sub lettera F) con riferimento all’Allegato 1. Si rileva in particolare che il "Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., prevede che il concorrente possa, in aggiunta al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, presentare, nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale, quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Capitolato d’Oneri. Non sono previste pertanto modalità alternative quali la scannerizzazione di tutte le dichiarazioni e la successiva sottoscrizione digitale delle medesime dichiarazioni da parte del solo legale rappresentante. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte dei detti soggetti sono previste a pena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni conformi al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le stesse esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di partecipazione” e della “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le dichiarazioni contenute nei suddetti documenti anche per tutti i soggetti titolari delle cariche elencate al paragrafo 4.4.1.1. del Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR dichiarazioni di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara 1 non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)dovranno essere prodotte.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxÈ possibile rifiutare la PA che non dà garanzia sulla morosità del Default? Ai sensi dell’art. 9, paragrafo 21.1.4comma 12 “In conformità all’art. 39 bis dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, “Polizza Assicurativail gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 Con riferimento all’Art.7 dell’Allegato 4 del Capitolato d’oneriTecnico, si prevede la possibilità di offrire per il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/prezzo variabile quattro spread (V var) differenziati per Categoria d’Uso (Termica e copertura/Non Termica) e assicurativa/Cluster di Consumo ( <= 200.000 Smc e stipulata/> 200.000 Smc). Per quanto invece attiene alla costruzione del prezzo fisso, confermate la previsione di uno spread unico e con Compagnia/indifferenziato per categoria d’uso e cluster di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora consumo? Per il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede Prezzo Fisso si conferma che il parFornitore dovrà offrire uno spread VFIX unico e indifferenziato per Categoria d’Uso e cluster di consumo. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contieneSi segnala inoltre che, a pena differenza di esclusionequanto indicato nella presente richiesta di chiarimento, i seguenti elementiper il Prezzo Variabile il Fornitore deve offrire tre spread: a) prezzi unitari VVAR,1 per ogni voce Categoria d’Uso Termica e cluster di offerta, al netto consumo annuo < =200.000 smc; VVAR,2 per Categoria d’Uso Termica e cluster di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri consumo annuo > 200.000 smc; VVAR,3 per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)Categoria d’Uso Non Termica.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Bando di Gara d'Appalto: III.2.2. Il fatturato specifico deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto medesimo oppure si intende su tutto il territorio nazionale e non? Nel caso di risposta a tutti e tre i Lotti di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse? Per cui in caso di risposta a tutti e tre I Lotti l'ammontare complessivo del fatturato per forniture di servizi è di 1.600.000 euro negli ultimi 2 esercizi finanziari, corretto? Il fatturato deve essere esclusivamente legato a Servizi Professionali o può essere relativo anche alla fornitura Software? Risposta Il fatturato specifico non deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto prescelto. Nel caso di risposta a tutti e tre i Xxxxx di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Bando di gara in relazione a ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa. Pertanto, in caso il concorrente voglia partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere, con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2. del Bando di gara, un fatturato specifico in misura non inferiore a quello previsto al punto III.2.2. lett c) del Bando di gara. In caso di aggiudicazione a più lotti, come già espresso in sede di Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneriinvece, il Concorrente risultato aggiudicatario concorrente dovrà produrre ai fini risultare in possesso della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e somma dei requisiti economici - di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio cui al punto III.2.2 del Bando di gara - richiesti per la partecipazione a ciascuno dei rami lotti oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di leggeaggiudicazione, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR del requisito tecnico di cui all’Allegato 9 della documentazione al punto III.2.3 del Bando di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e gara. Il fatturato deve essere esclusivamente legato unicamente a servizi legati al settore dell’Open Source. A riguardo, è opportuno precisare che il parle cd. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)“sottoscrizioni” delle distribuzioni OS Enterprise devono intendersi ascrivibili tra i servizi .

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Samples: Bando Di Gara D'appalto: Iii.2.2

Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, Laddove si chiariscono le modalità di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura. L’art. 3.7 chiarisce che il Fornitore Polizza Assicurativanon dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità….”. E' possibile andare L’art. 3.8 prevede che il Fornitore, qualora “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato dovrà, tempestivamente, informare l’Amministrazione Contraente e Xxxxxx, spiegando le ragioni del rifiuto. Domanda: se il sistema di e-Procurement è l’unico strumento utilizzabile, da quale altro sistema/fonte potrebbero arrivare al fornitore le richieste di fornitura, e perché spetta al Fornitore l’onere di rispondere e segnalare le ragioni del rifiuto se le stesse non devono avere seguito? Si conferma quanto previsto all’articolo 3.7 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.modalità di cui sopra.? Risposta Non In particolare si conferma. Come prescritto precisa che: - come previsto al par. 21.1.4 3.1 del Capitolato d’oneri, Tecnico: “l’Amministrazione invia il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 Pre-ordine al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva Fornitore mediante fax e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e-mail e/o altri contributi imposte di leggepiattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” (…), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il ; - come previsto al par. 3 3.2 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia Tecnico: ”Il Fornitore risponde al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva Pre-ordine con un/i Preventivo/i inviandolo/i all’Amministrazione mediante fax e/o e-mail e/o piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” - come previsto al par. 3.3 del Capitolato Tecnico: “L’Amministrazione potrà inviare l’Ordinativo di altre imposte Fornitura (accettazione del o di uno dei Preventivo/i proposti dal Fornitore) solo mediante piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.”(...). Si conferma inoltre quanto previsto all’Articolo 3.8 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).comunque

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Riguardo all’Allegato 13 “Basi d’Asta Hotel Program” si richiedono le seguenti specifiche: - è possibile poter distinguere tra il Lotto 1 e il Lotto 2 il numero minimo di strutture per cui presentare offerta? Esempio: Città MILANO con numero Strutture pari a 31 di cui 20 per il Lotto 1 e 11 per il Lotto 2; - a pag. 60 del Capitolato d’XxxxxTecnico nel paragrafo “Prezzi offerti e Ribasso medio ponderato per le tariffe alberghiere dell’Hotel Program” viene indicato come importo complessivo a base d’asta € 2.610.600,00 sul quale calcolare il Ribasso medio ponderato. Chiediamo verifica dell’importo in quanto da nostri calcoli la base d’asta risulta pari ad € 2.586.986; - il valore offerto per Hotel Program è da considerarsi quale valore che in automatico, date le risultanze dell’allegato 13, va a popolare la cella di riferimento della griglia economica? - Come previsto nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 21.1.47, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneriintende partecipare, il Concorrente risultato aggiudicatario concorrente dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/inviare e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora fare pervenire a Consip attraverso il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contieneSistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica inserendo, nell’apposita sezione del Sistema, i seguenti elementivalori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: ai) prezzi unitari scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente”. Il contenuto dell’Offerta economica è poi riportato al paragrafo 8.4 per entrambi i Lotti. Per ogni Lotto per il quale si presenta offerta il concorrente dovrà indicare le tariffe offerte per le strutture presenti nella diverse città come descritte nell’Allegato 13, nel rispetto deli limiti prescritti per l’attribuzione del punteggio con riferimento ad ogni Città. Le strutture offerte per il Lotto 1 non sono pertanto cumulabili con quelle offerte per il Lotto 2 in quanto le due offerte sono tra loro indipendenti. Tuttavia, le strutture che il concorrente intende offrire per il Lotto 1 possono essere le stesse offerte per il Lotto 2. - Il calcolo della base d’asta presente nella lex specialis è corretto. - Il quesito non è chiaro. Si precisa che il concorrente dovrà inserire a Sistema la tariffa offerta per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione Struttura nel rispetto dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile limiti previsti dalla lex specialis. Il Sistema esegue automaticamente i calcoli descritti nel Capitolato d’Oneri ai predetti fini e che il par. 3 dell’attribuzione del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»)punteggio.

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’XxxxxL’art. 9.4.2. del disciplinare di gara disciplina la cd. verifica tecnica sul veicolo offerto in gara, paragrafo 21.1.4che avrà luogo prima del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi di quanto previsto nell’Allegato 13. L’operatore economico dovrà mettere a disposizione, “Polizza Assicurativaentro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di convocazione. E' possibile andare , un veicolo campione (due veicoli per i lotti 2, 3, 4, 6) che sia completamente conforme, in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e tutte le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva caratteristiche minime e/o migliorative, a quello offerto in gara. In caso di altre imposte e contributi mancata presentazione del veicolo nei tempi previsti, o in caso di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità esito negativo della verifica tecnica “anche se relativa ad una sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola caratteristica minima ovvero ad una sola caratteristica migliorativa offerta, e non anche degli oneri per l’offerta del Concorrente verrà esclusa dalla gara”. È inoltre previsto che “in caso di esclusione del concorrente a causa di esito negativo della verifica tecnica pre-aggiudicazione, Consip S.p.A. avrà diritto ad escutere la sicurezza cauzione provvisoria”. In sostanza è onere di ogni singolo operatore economico che intende partecipare alla gara mettere in produzione sin da rischio interferenziale ora uno (al pari di Iva eo due) veicolo/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni i identico/i a quello/i offerto/i in sede di OdF gara, senza sapere se la fornitura sarà a lui aggiudicata oppure meno e senza sapere se vi saranno Amministrazioni aggiudicatrici interessate alla fornitura dei suddetti veicoli. L’operatore, oltre a doversi far carico dei costi della verifica tecnica e degli eventuali corrispettivi di enti terzi coinvolti in tale verifica, rischia l’escussione dell’intera cauzione provvisoria in caso mancata rispondenza tra il veicolo offerto e il veicolo messo a disposizione, anche in relazione ad una sola caratteristica migliorativa eventualmente offerta. Tale modalità di esecuzione della verifica tecnica non tutela peraltro codesta stazione appaltante posto che l’operatore economico, a fronte del rischio di dover lanciare in produzione veicoli che rischiano di rimanere invenduti, e a fronte del rischio di escussione della cauzione provvisoria, potrebbe essere portato ad offrire unicamente veicoli identici a veicoli già esistenti e utilizzati per scopi dimostrativi. Alla luce di quanto sopra, si richiede a codesta stazione appaltante di rivalutare le modalità di esecuzione della verifica tecnica sul veicolo («L’importo a base ad es.: verifica di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per un veicolo avente la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»stessa driveline motore-cambio-telaio).

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Domanda. Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, Il Disciplinare di Gara a pag. 11 prescrive che Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato Ciascun aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idoneaessere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (N.O.S.) o abilitazione preventiva in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare (nei limiti sotto stabiliti) ad individuata impresa in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e Contratti delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di Assicurazionesoggetti in possesso del nulla osta stesso.” A riguardo, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami si osserva che numerose attività che un operatore telefonico deve svolgere per erogare i servizi oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento prevedono la trattazione di specificazione economica utile ai predetti fini e informazioni con la classifica di segretezza, infatti il modello di business di un qualsiasi operatore telefonico anche in possesso del NOS prevede che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base per erogare i servizi oggetto di gara è al netto siano esternalizzate numerose attività e siano acquisiti in subfornitura o subappalto numerose tipologie di Iva e/o beni e servizi. Si evidenzia che l’ipotesi di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri una eventuale immotivata richiesta del possesso del NOS per la sicurezza dovuti totalità delle attività necessarie per erogare i servizi oggetto di gara, ossia anche per quelle che non prevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori che non sono in possesso del Nulla Osta di Sicurezza. Ciò premesso, si chiede di indicare per l’esecuzione di quali specifiche attività è richiesto il Nulla Osta di Sicurezza, al fine di valutare meglio l’incidenza economica dell’eventuale subappalto di servizi a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni fornitori terzi in sede possesso del Nulla Osta di Ordinativo di Fornitura”»)Sicurezza e limitarne l’incidenza economica.

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Samples: Disciplinare Di Gara Rif: Capitolo 10.10 Pag. 70

Domanda. Chiarimento Assicurazione Una impresa facente parte della Comunità Europea può registrarsi al sistema in qualità di società mandante in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese? - qualora tutte le imprese in associazione siano registrate al Sistema, l’impresa mandataria, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà inserire il codice fiscale delle imprese mandanti registrate, - qualora, viceversa, non tutte le imprese in associazione siano registrate al Sistema, l’impresa mandataria dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, indicare i dati e le informazioni richiesti per la registrazione relativi alle imprese non registrate. Capitolato d’Xxxxxd’Oneri - Allegato 1 – Nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, paragrafo 21.1.4in caso di Avvalimento per i requisiti di capacità economica-finanziaria nel fatturato specifico dell’Impresa concorrente può dichiarare direttamente il fatturato specifico dell’Impresa Ausiliaria o deve apporre la dicitura che per Avvalimento il fatturato specifico è stato di Euro…? Capitolato d’Oneri - Punto 3.5.1.6 – Documentazione relativa all’Avvalimento – Cosa significa copia Autentica del Contratto di Avvalimento? Non è sempre un file in pdf e firmato digitalmente dalle parti? O deve essere prodotto in cartaceo? - invio in busta chiusa della copia autentica del contratto in formato cartaceo, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del le modalità stabilite nel Capitolato d’oneri; - qualora il contratto di avvalimento sia stato sottoscritto dalle parti con firma digitale, immissione a Sistema del medesimo contratto informatico. Tale contratto informatico non necessita di ulteriore apposizione di firma digitale al momento della sua immissione al Sistema. Capitolato d’Oneri - Allegato 1 – Nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, si possono cancellare le parti di non interesse? Capitolato d’Oneri - Allegato 2 - Relazione Tecnica – si chiede che venga inserito il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/Nominativo del produttore di Tessuto e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e lo stabilimento di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa produzione. Il che significa che occorre fare un RGPT con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, tessitori o basta soltanto inserire i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di Ordinativo di Fornitura”»).nominativi delle ditte?

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