Difetti di costruzione Clausole campione

Difetti di costruzione. Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto, ogni qual volta il direttore dei lavori accerta che le lavorazioni sono state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le suddette lavorazioni. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generale d’appalto, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Il danno causato da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte...
Difetti di costruzione. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contradditorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.
Difetti di costruzione. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.
Difetti di costruzione. L’appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertati dal direttore dei lavori nel corso dell’opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell’opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18 del D.M. 145/2000 s.m.i..
Difetti di costruzione. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese e rischio, i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti. Sulla opposizione dell'appaltatore decide il Responsabile del Procedimento e qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, ne riferisce al Responsabile del Procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore; in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Difetti di costruzione. L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
Difetti di costruzione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Difetti di costruzione. Ferma la facoltà riservata alla Stazione appaltante, l’Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all’ordine ricevuto, si procederà d’ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l’effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni. Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell’Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purchè sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
Difetti di costruzione. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Se l’Appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile Unico del procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per la parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Difetti di costruzione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Generale, I'IMPRESA dovrà demolire e rifare, a sue spese, gli eventuali lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Qualora I'IMPRESA non ottemperi l'ordine ricevuto, la FER procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento delle opere, addebitando gli oneri relativi all'IMPRESA stessa. Qualora FER presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche. Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'IMPRESA, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica.