BUONI PASTO Clausole campione

BUONI PASTO. 9- NON utilizzabile perché non contiene le forniture ricercate;
BUONI PASTO. Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.
BUONI PASTO. 1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.
BUONI PASTO. Riconoscimento del buono pasto anche quando la prestazione lavorativa è svolta secondo le modalità del lavoro agile fuori dalle sedi aziendali.
BUONI PASTO. 1. Il valore del buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, è pari alla spesa che l’Amministrazione sosterrebbe per ogni pasto se optasse per l’istituzione della mensa di servizio tenuto conto di quanto contenuto nell’art. 102.
BUONI PASTO. Il diritto alla mensa, sancito dall’art. 29 CCNL del 20.09.2001, viene riconosciuto a tutti i dipendenti che espletano orario di lavoro, a qualsiasi titolo reso, ricadente nelle fasce orarie di erogazione del servizio mensa da parte delle mense aziendali: - fascia antimeridiana / pomeridiana compresa tra le 12,30 e le 14,30; - fascia pomeridiana / serale compresa tra le 19,30 e le 21,30. L’azienda priva del servizio di mensa per i dipendenti, riconosce il diritto mediante l’erogazione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, del valore previsto dal CCNL vigente. Per lo scopo le parti concordano di concedere un buono pasto giornaliero di € 6,45, di cui € 5,15 da parte dell’Azienda e € 1,30 come contributo del dipendente. Nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate a totale copertura dell’intero turno di lavoro, in sostituzione di personale a qualsiasi titolo assente, e con turni aggiuntivi di orario, anche in regime di reperibilità, durante giornate di riposo o di smonto dell’operatore chiamato a svolgere tali prestazioni, oltre al pagamento del lavoro straordinario, per la specificità degli istituti, danno titolo anche alla mensa ovvero in assenza al buono pasto. Per il rilievo dell’orario di lavoro prevedere necessariamente un budge per ogni posto di lavoro. Particolari articolazioni dell’orario di lavoro saranno valutate in una apposita seduta di concertazione con l’Azienda, legandole a specifiche indennità. Nei casi di servizio fuori sede, quando la località da raggiungere si trova tra la dimora abituale e la normale sede di servizio o quando la medesima comunque si trova più vicina alla dimora abituale che la normale sede di servizio, non si procede alla timbratura ed il correlativo inserimento del giustificativo delle ore complessive di servizio prestato (compreso il tempo di trasferimento) dovrà trovare riscontro nell’ordinativo di missione. I Dirigenti delle Unità organizzative sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale al medesimo assegnato. Al personale che inoltra specifica richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concessa una flessibilità oraria di 30/60 minuti sull’orario previsto. Si prevede una priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11/8...
BUONI PASTO. 11.1 Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno l’importo unitario del buono pasto di cui all’art. 50 del ccnl vigente è di € 5,00. Per i dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo “orizzontale” l’importo unitario del buono pasto di € 2,5 viene elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017 ; nelle giornate in cui, per esigenze di servizio, venga richiesta la prestazione di lavoro supplementare al pomeriggio, l’importo unitario sarà di € 5,00. Ai dipendenti che beneficiano dei permessi della L.104/92 (art.33) e del D.Lgs. 151/2001 - TU di sostegno alla maternità e paternità (Capo VI, art.39) e che prestano servizio solo nella mattinata, sarà riconosciuto un buono pasto del valore di € 2,50 elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017.
BUONI PASTO. Occorre ricondurre alla contrattazione collettiva la definizione degli importi dei buoni pasto erogati al personale, introducendo sistemi automatici di rivalutazione.
BUONI PASTO. 1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 con decorrenza dal 01/06/2008.
BUONI PASTO. 1. L’Amministrazione si impegna, entro il primo semestre 2018, ad elevare, per il personale dipendente del Comune, il valore del buono pasto ad Euro 7 (sette) tramite erogazione del medesimo in forma elettronica, ai sensi della L. n.190/2014 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 122/2017. Restano fermi i presupposti per la spettanza del buono pasto, secondo le vigenti disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.