Pari opportunità Clausole campione

Pari opportunità. In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Pari opportunità. 1) Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano pari opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Pari opportunità. Alla luce di quanto disposto dalla legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e delle iniziative intraprese in materia a livello nazionale ed europeo, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate a individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive e oggettive, che non consentano alle donne una effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro. A tal fine verranno programmati in ogni azienda specifici incontri tra le Parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, tenendo conto delle possibilità tecnico-organizzative e delle specificità del settore. In materia di politica degli orari e di ambiente di lavoro, le Parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative e alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità di valutare con particolare sensibilità le richieste di permesso avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare. Nell'ambito del previsto OSSERVATORIO DI SETTORE, con specifico riferimento alle finalità esposte in premessa alla presente appendice ed espressamente previste dall'art. 1 della legge 125/91, saranno valutate congiuntamente, anche al fine di prevenire eventuali conflitti in ordine all'applicazione delle normative in materia, tutte le azioni positive possibili per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, con particolare attenzione alle ricadute in materia di organizzazione e distribuzione del lavoro, formazione e qualificazione professionale. ...OMISSIS... - Assetti contrattuali e politiche del lavoro. Schema di Protocollo 23 luglio 1993. - Accordo sulla disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. - NON ACQUISITE TABELLE INERENTI: minimi tabellari e supplementi dei minimi per i prod. indipendenti di energia elettrica (rinnovo parte economica 1996-97)
Pari opportunità. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: • accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile; • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne; • perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali.
Pari opportunità. 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il MPI il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Pari opportunità. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, le Parti stipulanti costituiscono la Commissione nazionale paritetica Pari opportunità. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti: • stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente; • fornire alle Commissioni locali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza; • sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello locale. Possono costituirsi a livello locale, con le modalità che le Parti provvederanno a definire, Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi del D.lgs. n. 198/2006, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, forma oggetto di esame fra le parti a livello locale. Le Commissioni locali si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare: • iniziative di valorizzazione delle risorse femminili; • politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge; • piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Pari opportunità. 1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.
Pari opportunità. Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò viene prevista l’istituzione di appositi comitati paritetici per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
Pari opportunità. Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, azien- dale) a favore delle lavoratrici. In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanen- te per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.