Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoria.

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Domanda. Si chiede conferma cheCon riferimento alla documentazione di offerta tecnica dei Lotti 5 e 6, all’interno dell’Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto è riportata la seguente dicitura: “le schede esperienze pregresse – Lotti supporto e le schede Business Case – Lotti supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’oneri, possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in una sezione dedicata e identificabile. In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’allegato 10 E, e quello previsto nell’allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento, si intenderanno cumulati.” Al riguardo – in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario predisposizione di tre documenti distinti per ciascun Lotto di supporto (70%primo documento: Relazione tecnica; secondo documento: Allegato Schede Esperienze pregresse; terzo documento: Allegato Scheda Business Case) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare • Il documento di “Relazione tecnica” dovrà essere contenuto entro 40 pagine, al netto di: - Copertina - Indice - Premessa - Sezione relativa alla “presentazione e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che descrizione dell’offerente” - Sezione relativa alla La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente documentazione coperta da nessun Fornitore, per ciascun lottoriservatezza”. Per tale ragione- Schede Esperienze Pregresse e Business Case, nell’esempio riportatoprodotte in documenti distinti; • l’allegato “Scheda Esperienze pregresse” dovrà essere contenuto entro 10 pagine, non sussiste alcun diritto al netto di copertina e indice dell’allegato; • l’allegato “Scheda Business Case”, dovrà essere contenuto entro 5 pagine, al netto di una copertina dell’allegato. • Il numero cumulato di pagine di offerta tecnica soggetto a valutazione sarà pertanto dato da: - 40 pagine relative al capitolo “3. Criteri di valutazione tecnica” del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento documento di Relazione tecnica - 10 pagine relative alle schede Esperienze pregresse presentate in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioniapposito documento; - 5 pagine relative alla scheda business case presentato in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriaapposito documento.

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Domanda. Conn riferimento al Capitolato d’Oneri – Art. 15.2 “Documentazione a Comprova delle Caratteristiche Tecniche” – pag. 39, si riporta: “Esclusivamente per il “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” di cui alle tabelle del par. 17.1 del presente Capitolato d’Oneri, ove offerto, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta”. Visto che l’assegnazione del punteggio prevede anche di adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, come si riporta: “L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure: ❑ Assicurazione sanitaria: C=0,4; ❑ Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a € 100 per l’accesso all’asilo nido: C=0,4; ❑ Miglioramento condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la nascita di ciascun figlio: C=0,2. Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure adottate, fino a un massimo di C=1”. Si chiede richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare che per l’attribuzione del punteggio si ritenga sufficiente un’autodichiarazione della società che si impegni ad adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro Risposta Si conferma cheche il punteggio di cui al “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” delle tabelle del par. 17.1 del Capitolato d’Xxxxx, è assegnato anche nel caso di dichiarazione di “mero impegno”. Non è necessario a tal fine, tuttavia, produrre un’autodichiarazione in tal senso, posto che al concorrente sarà consentito opzionare a Sistema, nell’ambito della “Scheda offerta tecnica” di cui al par. 15.1 del Capitolato Tecnico, la soluzione offerta. In caso di “impegno”, troverà applicazione, in caso sede di aggiudicazione del lotto 1esecuzione, il valore massimo spettante all’aggiudicatario l’art. 8 comma 3 dell’Accordo Quadro, e la previsione delle relative penali (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previstiart. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget14 comma 18). Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare il 30% di personale femminile-giovanile da impiegare sia riferito all’esecuzione dell’intero AQ e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato non alla singola installazione, e sia altresì riferito al solo caso nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitorequale l’offerente/aggiudicatario, per ciascun lotto”. Per tale ragionel’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nell’esempio riportatonecessiti di assumere personale GIACCHÉ, non sussiste alcun diritto del RTI CIN CASO CONTRARIO, primo aggiudicatario del lotto 1L'APPLICAZIONE DELLA NORMA, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoriaNELLE GARE CENTRALIZZATE, pertantoCONDURREBBE A DEGLI EFFETTI ABNORMI E DEL TUTTO SPROPORZIONATI, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatoreCON ECCESSIVO AGGRAVAMENTO ORGANIZZATIVO- ECONONICO A CARICO DELLE SINGOLE IMPRESE, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriaIRRAZIONALMENTE COSTRETTE A RECLUTARE PER OGNI ORDINE/ADESIONE DI TUTTO IL SSN IL PREDETTO 30%, CON UN EFFETTO MOLTIPLICATIVO DEL TUTTO ECCENTRICO ALLA RATIO LEGIS STESSA.

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Domanda. Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del lotto 1, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce Con riferimento al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) par. 22, laddove è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindieventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non è assegnata ex ante ad alcuno avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima cheche resterà pertanto immutato, nel corso potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della durata dell’Accordo Quadrorelativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non potrà dovesse confermare offerta o dovesse essere superata complessivamente da nessun Fornitoreescluso, per ciascun lotto”si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoriaSubentrerà, pertanto, rileva il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo ai fini lo scorrimento della scelta prioritaria graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte delle Amministrazioni; della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriapectore.

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Domanda. Si chiede conferma cheIl Capitolato D’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, pagg. 86 e seguenti, quanto segue. “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di aggiudicazione del lotto 12 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, il valore massimo spettante all’aggiudicatario in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lottoQualora, sicché una Amministrazione chein corso di esecuzione, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre causea seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione venga raggiunta da parte di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempiociascun singolo Fornitore aggiudicatario: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 milioni aggiudicatari • la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di servizi 4 aggiudicatari, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.” Si chiede conferma di confermare che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore l’estensione della garanzia venga richiesta a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Onerila garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota massima di erosione ordinato indicata (variabile a seconda 47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di estensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo operatori in graduatoriagrado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in considerazione del meccanismo termini di garanzia di massima partecipazione nell’interesse delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriaamministrazioni.

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Domanda. Si Documento: Capitolato Tecnico, par. 12 Penali, tabelle 13, 15, 17, e 18 del paragrafo 12.3 Penali Domanda: si chiede conferma chedi confermare l’interpretazione che il VUP indicato sia da considerarsi riferito al canone unitario dell’item oggetto di guasto fuori SLA e non al canone complessivo del servizio. In caso contrario si fa presente che l’incidenza percentuale della penale calcolata, risulterebbe direttamente proporzionale, sia al numero di item oggetto del servizio, sia al valore complessivo del servizio, contravvenendo a quanto previsto all’art. 113-bis. Comma 4 del Codice degli Appalti: I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in caso di aggiudicazione del lotto 1misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale che prescrive di commisurare la penale in modo proporzionale e mutuamente esclusivo all’importo del contratto oppure alle prestazioni del contratto. Nel caso in cui la penale dovesse essere comminata in modo proporzionale sia alla singola prestazione, sia al valore massimo spettante all’aggiudicatario complessivo del contratto, a parità di livello qualitativo del servizio erogato, si riscontrerebbe l’effetto che a fronte di un determinato livello di servizio con uno specifico ordine di grandezza per le penali (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70es. 0,1% del valore dei propri servizi previstidel contratto) esisterebbe sempre un contratto abbastanza grande in termini di apparati gestiti tale da comportare una penale oltre il 10%. Al fine di mero chiarimento del quesito Per maggiore chiarezza si declina riporta di seguito un esempioesempio di calcolo: CASO 1 - Gestione di 100 apparati Considerando un: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di Canone mensile per singolo item= 10 3 milioni di servizi per il lotto • Canone complessivo mensile = 1000 € • Numero Item contrattualizzati = 100 • FP = 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget VUP = 0,001 * 1000 € = 1 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% il valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 2 (numero guasti) * 1 (FP) * 1 5 milioni di servizi (VUP) * 50% (DLS) = 1 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 0,1 % • Canone mensile per il lotto singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 10.000 € • Numero Item contrattualizzati = 1.000 • FP = 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il VUP = 0,001 * 10.000 € = 10 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore rimanente della penale risulterebbe pari a: PLS = 20 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 100 € con incidenza percentuale rispetto al canone del budget previsto 1 % • Canone mensile per i servizi del Lotto singolo item= 10 € • Canone complessivo mensile = 100.000 € • Numero Item contrattualizzati = 10.000 • FP = 1 • VUP = 0,001 * 100.000 € = 100 € • DLS = 50% • Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il RTI C è risultato primo aggiudicatario valore della penale risulterebbe pari a: PLS = 200 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 10.000 € con incidenza percentuale rispetto al canone del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 7010 % di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriarimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.

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Domanda. Si chiede conferma In premessa, si sottolinea che, pur considerando le indicazioni di contesto presenti al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico (documento: ID 1598· MS EA Sogei ·Allegato 4 ·Capitolato tecnico.pdf) che descrivono i ruoli, i rapporti e le attività del Committente e della Stazione Appaltante, a far data dal 16 dicembre 2015, data antecedente alla pubblicazione della gara in oggetto. è attiva la convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" avente come oggetto analoga fornitura, a cui Sogei può aderire. Come noto, tale convenzione è disponibile per tutte le Amministrazioni Pubbliche. In relazione proprio a questa convenzione attiva, non si giustifica come. nonostante sia mantenuto sostanzialmente il medesimo oggetto di fornitura, da un lato vengono peggiorati elementi economici essenziali (termini di fatturazione e pagamento, tempi di fornitura, etc.), che aumentano i costi, e dall'altra si Impone un abbattimento del perimetro del corrispettivi. Infatti, Il listino a base d'asta della gara in oggetto (documento: XX 0000- MS EA Sogei – listino di gara) riporta valori economici che sono più bassi del 28% rispetto al listino consigliato al pubblico di Microsoft. Invece, nell'analoga procedura di gara per la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" il listino a base d'asta della gara coincideva esattamente con il listino consigliato al pubblico di Microsoft. Sempre la procedura di gara per la Convenzione recentemente attivata Imponeva uno sconto minimo sul listino di gara del 21,70% che ha determinato la sua aggiudicazione con uno sconto del 26%. Inoltre, l'impianto della procedura di gara in oggetto impone un ulteriore sconto sulla base d'asta almeno pari al 15%, come è riportato al paragrafo 6 del Disciplinare (documento: ID 1598· MS EA Sogei -Disciplinare.pdf), a pena esclusione. Dalle considerazioni precedenti è evidente che il combinato disposto dello sconto del 28% sul listino consigliato al pubblico e del requisito di un ulteriore sconto del 15% determina una richiesta di sconto complessivo almeno pari al 38,8% di gran lunga superiore al migliore sconto che è stato possibile ottenere nell'analoga gara che ha generato la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" la quale, si ribadisce, prevede, in particolar modo, termini di fatturazione e pagamento allineati alle normativa in essere. Pertanto, in prima Istanza, si richiede: • di innalzare la base d'asta al valori del listino consigliato al pubblico da Microsoft, come peraltro effettuato da codesta Amministrazione nel caso dell'espletamento della procedura di gara relativa alla convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3"; • e/o di eliminare la condizione, a pena esclusione, di applicare uno sconto almeno pari al 15%, presente al paragrafo 6 del Disciplinare; • di adottare i termini di fatturazione e pagamento, i tempi di fornitura previsti nella convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" Anche In relazione a quanto precedentemente esposto. si riportano qui di seguito le richieste di chiarimento: Premesso che - la fornitura in oggetto risponde ad esigenze diverse e afferenti un unico soggetto, ossia Sogei S.p.A. e non un numero indefinito di “utenti” come nel caso delle Convenzione, - la presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento di un contratto d’appalto e non alla stipulazione di una Convenzione, - la fornitura oggetto della presente procedura non trova esatta corrispondenza con quanto oggetto della convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3, - le condizione economiche previste nella presente procedura si collocano in continuità con forniture precedenti che si sono susseguite a partire dal 2009, - lo sconto previsto del 28% sul listino consigliato al pubblico da Microsoft è stato confermato da Agid che, in caso aggiunta, ha richiesto un ulteriore sconto del 15%. L’entità dello sconto previsto trova la sua motivazione nella presenza di aggiudicazione del lotto 1una componente fissa di rilevante entità con un minimo effort organizzativo necessario alla gestione di un unico cliente, il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) contesto, quest’ultimo, che si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione chedifferenzia sostanzialmente dalle Convenzioni caratterizzate, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre causeloro stessa natura, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione dalla indeterminatezza delle quantità che saranno effettivamente oggetto di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore acquisto e dalla eterogeneità dei propri servizi previsticlienti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% Alla luce di quanto previsto a budgetsuesposto, si ritiene di non accogliere alcuna delle richieste avanzate nella presente richiesta di chiarimenti poiché inconferenti rispetto alla presente procedura di gara. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis Relativamente alle modalità di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Onerifatturazione, la quota massima si considerino comunque le modifiche apportate in sede di erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatore, le Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoriaerrata corrige.

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Domanda. Si chiede conferma In relazione a quanto indicato: - nel Capitolato d'Xxxxx, paragrafo 1 "Informazioni generali" (pag. 5): "A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione ." e - nel Capitolato d'Xxxxx, paragrafo 3.3 “Requisiti necessari per la partecipazione” sotto punto a) pago 12: “con riferimento alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 111.2.2, lettera a), del Bando di gara: (i) al RTI o Consorzio nel suo complesso, in caso di aggiudicazione del lotto partecipazione in RTI o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che rientrano nello stesso lottoR.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il 70% di quanto previsto a budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Onericomunque, la quota massima dichiarazione di erosione cui all'Allegato 1 relativamente al proprio fatturato; (variabile ii) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che la mandataria dovrà, a seconda del numero pena di offerte valide) esclusione, possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo." In considerazione a quanto sopra esposto e considerando che non è stata fissata una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoriaminima di fatturato specifico per le società mandanti, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra indicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, viene richiesto se nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di incompatibilità dell’operatorepartecipazione ad una gara in RTI di tipo verticale, il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria può essere così soddisfatto: la mandataria deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo e le Amministrazioni dovranno scorrere mandati per la graduatoria.restante parte. Ad esempio la società mandataria può possedere una quota percentuale di fatturato specifico pari al 60% e la società mandante del 40%, cosicché la mandataria deve possedere il requisito del fatturato con una quota in una qualsivoglia misura superiore al 50% e la/le mandante/i nella/e restante/i parte/i?

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