Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata confermare che per ottemperare alla prescrizione prevista al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al § 7.1 punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti sono tenuti esclusivamente a quanto previsto sub b.1 ovvero “a produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e quindial consigliere regionale di parità” e non anche a quanto previsto sub b.2 per gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, i quali devono impegnarsi “a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo specifico Possesso stato di una qualificazione assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in corso caso di validitàaggiudicazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzataalla Consip S.p.A.., per la categoria OG10) ovvero se - nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro”.Ciò anche in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 47, commi 2 e 3 del CodiceDecreto Legge 31 maggio 2021 n. 77."Rif. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”."ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b)

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione ALL. 2 – CAPITOLATO TECNICO SPECIALE.PDF CAP. 5.4.2 Metriche e Dimensionamento Pag.26 In riferimento a quanto riportato nel paragrafo 5.3.2 dove "Va inteso, comunque, che nel servizi o di monitoraggio sono inclusi implicitamente tutti gli apparati hardware e i componenti software che costituiscono l’infrastruttura elaborativa da parte controllare, quali ad esempio i sottosistemi di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificostorage, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016gli apparati di rete, comma 2i prodotti middleware DBMS, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016Application server e Web server, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., ecc.." si chiede di voler chiarire se la partecipazione confermare che per "Server Logico" si possa intendere qualsiasi "oggetto" sottoposto a monitoraggio e che pertanto gli oggetti che costituiscono l’infrastruttura elaborativa da controllare concorrono alla definizione della numerosità e della relativa fascia di un concorrente estero sia subordinata remunerazione del servizio. Risposta Si conferma. CAPITOLATO ONERI.PDF 7.1 LETTERA B Premesso che - al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al § 7.1 punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri si legge: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 e 3 bis della L. n. 108/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e quindi, allo specifico Possesso generazionali): gli operatori economici che occupano più di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se100 dipendenti tenuti, ai fini dell’acquisizione sensi dell’ articolo 46 del punteggio D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.” - All’art. 1 del DM. 3018, si legge “comma 3. Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line di appositi campi riprodotti nel modulo allegato al presente decreto. A tal fine, sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Strumenti e Servizi”, e’ reso disponibile un applicativo dedicato alla compilazione di tali campi. ( ) comma 4. Al termine della procedura di compilazione dei moduli di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014comma 3, il servizio informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso. Comma 5. Il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di cui all’equipollente norma esteraparità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos( ) Comma 6. Risposta Con riferimento al La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale. ( ) Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica partecipazione sia soddisfatto allegando il rapporto trasmesso al ministero del lavoro e professionale la relativa ricevuta di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”avvenuta presentazione dello stesso.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al Al § 7.1 punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri si dice: “Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e quindigenerazionali): b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, allo specifico Possesso ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti a produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)parità”. Si chiede infine di voler chiarire seconfermare che tale prescrizione sia da considerarsi rispettata laddove un’azienda concorrente, ai fini dell’acquisizione con sede legale a Roma, produca copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali e al Ministero del punteggio Lavoro. Ciò in conformità a:• quanto previsto sul sito della Regione Lazio, Sezione “Consigliera di cui parità”, ove si dice: ”Il Rapporto va compilato esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d.m. 3 maggio 2018) accessibile al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica seguente link …..”• quanto indicato dal Decreto del Ministro del Lavoro e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) delle Politiche Sociali del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale3 maggio 2018, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madreprevede che il rapporto debba essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero stesso e che all’art. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 6 chiarisce che “La redazione del Codice. Relativamente rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 trasmissione del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego rapporto alla consigliera di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesteparità regionale….”." "ID 2174 Capitolato d'Oneri §7.1 b1)

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Domanda. Si chiedono chiarimenti L' articolo 9.4.2. Verifica tecnica del Disciplinare di gara cita testualmente :"Tutte le spese e i costi sostenuti per l'esecuzione della verifica di pre-aggiudicazione saranno a carico del Concorrente, compresi i costi di viaggio, vitto ed alloggio dei componenti della Commissione di Verifica pre-aggiudicazione in ordine numero massimo di 4 (quattro) persone, con espressa esclusione di ogni ed altra e qualsiasi spesa o costo non attinente alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)verifica tecnica. Si chiede infine di voler chiarire seprecisa altresì che, ai fini dell’acquisizione del punteggio de/l'esecuzione della verifica tecnica, è previsto un contributo da parte dei Concorrenti verso Consip S.p.A. secondo le modalità di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticosseguito indicate: . Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso in cui i Concorrenti indichino per lo svolgimento delle verifiche una struttura dislocata all'interno del territorio italiano è previsto un contributo giornaliero di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici euro 500,00 (cinquecento/00}; . nel caso in cui i Concorrenti indichino per lo svolgimento delle verifiche una struttura dislocata al di fuori del territorio italiano è previsto un contributo giornaliero di euro 1.100,00 (mil/ecento/00}; I suddetti importi unitari si intendono IVA esclusa e saranno dovuti dai concorrenti per ogni membro della Commissione fino al raggiungimento di un numero complessivo massimo pari a 5 (cinque) unità presenti all'esecuzione della verifica funzionale. I Concorrenti saranno nuovamente tenuti a sostenere i suddetti contributi nel caso in cui si renda necessario, per cause di forza maggiore, caso fortuito o qualsiasi altra causa imputabile ai concorrenti, ripetere la verifica tecnica" Si chiede di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione definire univocamente il numero dei componenti (4 o 5) ed il numero di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente giorni in modo che possa essere calcolato correttamente il costo da aggiungere ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre 9.000,00 Euro per le prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”presso Laboratori accreditati.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Art. 9 Schema di convenzione. All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 9 è specificato che ai sensi dell'art. 117, comma 4 D.Lgs. N. 163/2006 gli Organismi di diritto pubblico accettano preventivamente la cessione del credito. Alla luce di ciò, è corretto non riconoscere a tali organismi lo sconto "S" previsto per le PA in ordine alla partecipazione da parte caso di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeaaccettazione volontaria del crediti? Agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. Nello specifico3, visti commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, non sarà applicato lo sconto S. Infatti l’art. 83 del D.lgs9 dello Schema di Convenzione al comma 9 recita: “Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 50/20163 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 24, l’artD.Lgs. 216 del D.lgs. 50/2016n. 163/2006” e, al comma 1417, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale recita: “Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al punto 7.3precedente comma 9 che, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso all’atto dell’invio dell’Ordinativo di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 62 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del D.P.R. n. 207/2010contratto di fornitura, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso nelle modalità e nei termini di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo fatto salvo quanto previsto dall’artalle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 86 del Codice117 D.Lgs. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014n. 163/2006. Qualora, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economicicessione, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure il Fornitore avrà facoltà di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesteapplicare il medesimo sconto”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte Lotto: Parte Generale. Riferimento: disciplinare. Pag 33. Ove uno o più degli 81 dipendenti di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, SIN S.p.A. - di cui è riportato il curriculum vitae negli atti di gara - fossero soggetti all’applicazione dei divieti di cui al comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione 16-ter dell’articolo 53 del decreto del M.I.T.legislativo 30 marzo 0000, x. 000, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx , xx caso di partecipazione alla presente gara in costituendo RTI , si chiede di voler chiarire indicare se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale i divieti di cui al punto 7.3, lett. b) comma 16-ter dell’articolo 53 citato vigano per i soli componenti del Capitolato d’oneri (RTI nei cui confronti uno o più degli 81 dipendenti di SIN abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali o se tali divieti vigano per il costituendo RTI nel suo complesso e quindi, allo specifico Possesso quindi anche per i componenti del RTI nei cui confronti uno o più degli 81 dipendenti di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenzaSIN non abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali. In particolare entrambi i casi, si chiede di valutare chiarire attraverso quali modalità il caso costituendo RTI possa adempiere all’impegno contenuto nell’offerta economica e indicato nel Disciplinare di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 catgara a pag. VII33 (“manifestare l’impegno ad impiegare, in possesso xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, i dipendenti della società SIN che, come da prospetto allegato all’Accordo Quadro, risultano assunti da tale società alla data di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettricheentrata in vigore del predetto D.L. n. 51/2015”), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione senza che uno o più dei suoi componenti incorrano nei divieti e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio nelle sanzioni di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica ai citati articoli 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos165 del 2001 e 21 del D.Lgs. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) n. 39 del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”2013.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto

Domanda. Si chiedono chiarimenti Il paragrafo 4.4.3 del Disciplinare di Xxxx reca la precisazione per cui lo “sconto offerto in ordine gara si riferisce alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeafatturazione alla consegna (cfr. Nello specifico, visti l’art. 83 paragrafo 7.1 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 Capitolato tecnico) e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione che tale sconto sarà ridotto di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lettpercentuale per le Amministrazioni che richiederanno la fatturazione alla rendicontazione (cfr. b) paragrafo 7.2 del Capitolato d’oneri (e quinditecnico). Per esempio: sconto offerto in gara 15,36% corrisponde ad uno sconto di 14,36% in caso di fatturazione alla rendicontazione”. Dal canto suo, allo specifico Possesso l’Allegato 8, recante lo Schema di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, riferimento per la categoria OG10) ovvero se - presentazione delle giustificazioni relative all’offerta presentata in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza sede di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta gara (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenzac.d. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettricheBusiness Plan), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos alla voce “Ricavi dalla P.A. (illuminazione, illuminazione fatturato netto) e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)ricavi da proventi finanziari” nel richiamare il disposto dell’art. Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) 4.4.3 del Capitolato d’oneritecnico, ai sensi dell’artlascia “ferma l’autonomia dell’imprenditore nell’effettuare le stime di adesione”. 62 Tenuto conto della portata potenzialmente distorsiva di tale “autonomia” nella stima delle adesioni al servizio di rendicontazione e del D.P.R. n. 207/2010fatto che la Gara CONSIP per il Buono Pasto Elettronico è soltanto alla sua prima edizione, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso la scrivente Società chiede quali elementi di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o raffronto potranno essere richiesti a supporto di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione tali “stime” in sede di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia verifica della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”congruità dell’offerta.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificoIn riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 Documentazione Amministrativa, visti l’art. 83 punto 5.2 DGUE, del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.capitolato d’oneri, si chiede conferma che al punto B : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, vadano inseriti i nominativi di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale tutti i soggetti di cui al punto 7.3all’art. 80, lett. b) membri del Capitolato d’oneri (CdA a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o di controllo, dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e quindi, allo specifico Possesso comunque sino alla data di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente presentazione dell’offerta ed i soggetti sottoposti alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, verifica antimafia ai sensi dell’art. 62 85 del D.P.R. D.lgs 159/2011. Risposta Come indicato a pagina 17 di 68 del Capitolato d’Oneri: “nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 207/201050/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto”. Si conferma pertanto che l’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. B del DGUE, ove, di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si evidenzia infine come nel caso il riferimento di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente al quesito ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente “soggetti sottoposti alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del quale D.lgs 159/2011” sia erroneo in quanto l’indicazione di tali soggetti, come operata nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016, quali destinatari della causa escludente del comma 2 dell’art. 80, deve intendersi superata per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiestecorrettivo).

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Nel caso in ordine cui nella visura camerale viene indicato che il legale rappresentante è preposto della sede secondaria e null’altro e atteso che tale legale rappresentante non ha alcuna procura, tale visura può bastare come attestazione dei poteri di firma? Ai fini della dimostrazione dei poteri di firma del legale rappresentate preposto della sede secondaria è necessario che dalla visura camerale emerga che: a) l’oggetto sociale della sede secondaria in Italia è tale per cui la stessa è in grado di rappresentare la società estera in misura sufficiente alla partecipazione da parte alla presente procedura; b) il preposto alla sede secondaria è munito di operatori economici stabiliti sufficienti poteri di rappresentanza della filiale italiana. Altrimenti, è necessaria la produzione di apposita procura dalla quale si evincano i poteri di firma. Per completezza, con riferimento alla compilazione della documentazione di gara, si ritiene utile evidenziare che, in Stati Membri caso di partecipazione di una società estera per il tramite della Comunità Europeapropria sede secondaria in Italia ex art. Nello specifico2508 cod. civ. la giurisprudenza ha chiarito che la dichiarazione sui requisiti generali rilasciata dal preposto della sede secondaria deve essere riferita non solo all’ufficio di rappresentanza in Italia, visti l’artma anche alla società costituita all’estero, di modo che la Stazione appaltante sia messa nella condizione di poter accertare la sussistenza dei requisiti di moralità dell’impresa complessivamente considerata (cfr. 83 Cons. St., III, 22 gennaio 2015, n. 226). Pertanto nel punto 5 del D.lgsfac-simile di domanda di partecipazione (All. 50/20162 al Disciplinare) il dichiarante dovrà indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 23, l’artD.Lgs. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 50/2016 facendo riferimento anche ai soggetti della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma casa madre estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Documento: Allegato 5 Capitolato Tecnico, par. 8.3.2 pag. 55, par. 8.3.3 pag. 55 Domanda: Nel par. 8.3.2 citato è riportato: “Con l’accettazione del Progetto Esecutivo, l’Amministrazione accetta le tempistiche ivi esplicitate nel caso di presa in ordine alla partecipazione carico da parte del Fornitore delle linee telefoniche già in possesso dell’Amministrazione, come nel caso della fornitura di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeanuove linee telefoniche. Nello specificoLe tempistiche previste dal progetto esecutivo ed accettate dall’Amministrazione si intendono come nuovo riferimento nel calcolo dei relativi ritardi.” Nel par. 8.3.3 citato è riportato: “Il Fornitore dovrà garantire l’attivazione del servizio di fonia completo di tutti i servizi avanzati e di Rete Intelligente (Rete Privata Virtuale, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016servizi di Addebito al Chiamato o Ripartito, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 servizi di Numero Personale e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale Numero Unico di cui al punto 7.3paragrafo 5.6) entro 30 giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura o accettazione del Progetto Esecutivo per gli Appalti Specifici, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione tale termine è da intendersi come tempo massimo su linee già in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, possesso dell’Amministrazione/Unità Ordinante ovvero come tempo incluso nella tempistica prevista per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si linee nuove.” Si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo confermare che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)le tempistiche previste nel Progetto Esecutivo ed accettate dall’Amministrazione si intendono come nuovo riferimento nel calcolo dei relativi ritardi. Si chiede infine inoltre di voler chiarire sespecificare che cosa si intende con “come tempo incluso nella tempistica prevista per linee nuove” e qual è quindi, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o linee nuove, il tempo di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione attivazione del servizio di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono fonia completo di tutti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego servizi avanzati e di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”Rete Intelligente.

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Samples: Disciplinare Di Gara Rif: Capitolo 10.10 Pag. 70

Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine Con riferimento alla partecipazione procedura rfq_1815 - eGPA Servizi di innovazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri erogare nell’ambito della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 gestione dell’Innovation HUB del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (LIN n. 87/2020), si chiede conferma che ai sensi del paragrafo 3.1.1. del disciplinare di voler chiarire se la partecipazione gara l’elaborato di un concorrente estero sia subordinata 20 pagine debba riferirsi esclusivamente al possesso del requisito servizio di capacità tecnica e professionale Vertical Incubator di startup o di spin-off aziendali di cui al punto 7.3, lettpar. b) 2.1 del Capitolato d’oneri (Tecnico per un massimo di 20 punti e quindi, allo specifico Possesso che il concorrente debba quindi dichiarare in un documento separato in che misura intende soddisfare i sub criteri di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, valitazione ( Q2 – Q10) per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)raggiunimento del punteggio associato. Si chiede infine conferma che l’elaborato richiesto dal sub-criterio di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione valutazione del punteggio parametro qualità Q1 “Descrizione del Progetto di Lavoro e dell’Approccio/Metodologia” (Rif. Par. 3.1.1. del Disciplinare di gara) si riferisce al servizio di Vertical Incubator di startup o di spin-off aziendali di cui al Par. 2.1 del Capitolato Tecnico e che il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio è di 20 punti. Il suddetto Elaborato (firmato digitalmente) dovrà essere allegato, come previsto al Par. 5.B.1) del Disciplinare di gara (e con le modalità ivi indicate) nell’apposito spazio presente all’interno della “Busta digitale Tecnica”. Con riferimento agli altri sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014del parametro qualità (da Q2 a Q10) il Concorrente, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma esteraove intenda presentare offerta per uno, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UEpiù o tutti tali sub-criteri DOVRA’, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticoscome previsto al Par. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b5.B.2) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, Disciplinare di gara (e con le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali modalità ivi indicate) COMPILARE il/i corrispondente/i campo/i a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazionevideo presente/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale i all’interno della suindicata Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiesteBusta digitale Tecnica”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte All.3 Schema di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità EuropeaConvenzione, art. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta 9 Con riferimento al requisito comma 3, per le Amministrazioni Contraenti soggette all’obbligo di capacità tecnica fatturazione elettronica, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Amministrazione non fornisca i dati e professionale le informazioni (Codice Ufficio, Codice CIG) necessarie a tale modalità di cui fatturazione? Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 15 delle Condizioni Generali: “Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al punto 7.3momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) […] ; ii) […] ; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., lettdegli artt. b6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del Capitolato d’oneri18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 62 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3”. Tale informazione è pertanto un “elemento necessario” dell’Ordinativo di Fornitura in assenza del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quale vale quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, prescritto ai sensi del quale comma 9 del medesimo articolo. In merito al Codice Ufficio il fornitore aggiudicatario ha facoltà di rendere obbligatoria la compilazione di tale campo all’interno dell’allegato all’Ordinativo di fornitura, Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membriElenco dei punti di prelievo” obbligatorio per il perfezionamento dell’ordine di acquisto per le Amministrazioni soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia Si ricorda peraltro che il CUU può essere acquisito dal Fornitore anche tramite l’Indice della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”Pubblica Amministrazione - IPA.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte In materia di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeasubappalto “Con riferimento a (subappalto: art. Nello specifico, visti l’art. 83 10.3 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.capitolato d’oneri), si chiede richiede di voler chiarire se la partecipazione confermare che in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito raggruppamento temporaneo di capacità tecnica imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell’eventuale contratto di subappalto e professionale relativi adempimenti di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticoslegge. Risposta Con riferimento al requisito Si precisa che nulla osta a che siano le singole imprese raggruppate, ove ad aggiudicarsi la gara sia un R.T.I., a stipulare il/i relativo/i contratto/i di capacità tecnica subappalto con l’impresa/e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazionesubappaltatrice/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economicii, a condizione che gli operatori economici dimostrino le prestazioni che si affidano, nel rispetto delle previsioni dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e della disciplina di gara, siano ricomprese, a loro volta, all’interno dei servizi/attività che la singola impresa raggruppata svolgerà, in ossequio a quanto dalla stessa dichiarato nel “Documento di partecipazione alla gara” e riportato nel mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. A tal fine, si invita ciascuna impresa componente il R.T.I. concorrente – ove trattasi di R.T.I. costituendo – a dichiarare nel predetto “Documento di partecipazione alla gara” i servizi che si intendono affidare in subappalto, differenziando, se necessario, le misure relative dichiarazioni ove ciò sia motivato dalla diversa natura delle attività assunte in seno al raggruppamento, mentre per il R.T.I. costituito si conferma che la relativa dichiarazione dovrà essere resa dalla mandataria con l’accortezza, tuttavia, di garanzia indicare a quale/i impresa/e raggruppata/e la dichiarazione resa si riferisce ovvero, in alternativa, direttamente da questa/e ultima/e. Resta ferma l’attività di coordinamento e monitoraggio in capo alla mandataria del R.T.I., anche ai fini del rispetto della qualità proposte soddisfano le norme quota limite subappaltabile di garanzia della qualità richieste”.cui all’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Lotto: Parte Generale. Riferimento: disciplinare. Pag 33. In relazione all’impegno contenuto nell’offerta economica e richiesto dal Disciplinare di gara a pag. 33: “manifestare l’impegno ad impiegare, in ordine xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, i dipendenti della società SIN che, come da prospetto allegato all’Accordo Quadro, risultano assunti da tale società alla partecipazione da parte data di operatori economici stabiliti entrata in Stati Membri della Comunità Europeavigore del predetto D.L. n. 51/2015. Nello specificoConformemente ai principi comunitari e nazionali in materia di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., visti l’artil Fornitore provvederà, al momento dell'aggiudicazione e per i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ove richiesto dalla natura e dal dimensionamento delle prestazioni affidate, ad assumere il predetto personale, con contratto di lavoro di durata almeno pari a quella dell’appalto, assicurando, pertanto, ad esso priorità rispetto a soggetti terzi, a parità di qualifica e trattamento economico, e secondo le modalità operative di cui all’art. 83 50 del D.lgsD.Lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T..”, si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. indicare: a) cosa si intende per “soggetti terzi”; b) del Capitolato d’oneri (e quindiquali sono le modalità di contrattualizzazione di eventuale impiego dei dipendenti della società SIN, allo specifico Possesso di una qualificazione atteso che in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie base a quanto previsto dal d.lgs. 81/2015 i contratti di lavoro ed importia tempo determinato non possono avere una durata superiore a 36 mesi (comprese eventuali proroghe) rilasciata e valida nel proprio Paese che la durata dell’appalto (termine minimo imposto dal disciplinare per i contratti di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui lavoro) è richiesta la OG10 cat. VIIpari, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione nei lotti 2 e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici3, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”60 mesi.

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto

Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte Disciplinare 11.1 Garanzie definitive – Garanzia di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma Lungo Periodo e Garanzia per il Full Service Nel presente paragrafo viene indicato che “1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneristipula della Convenzione, ai sensi dell’art. 62 103 del D.P.R. D.Lgs. n. 207/201050/2016, una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia rilasciata in favore della Consip S.p.A. copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura. La mancata costituzione della garanzia nei confronti di Xxxxxx determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria.” Tale garanzia, in favore di Consip S.p.A., come di consueto, deve garantire il rispetto della convenzione (stipula dei singoli contratti con le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso singole stazioni appaltanti, per tutta la durata dell’accordo), da parte dell’aggiudicatario, nei confronti di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolataXxxxxx S.p.A. Per quanto riguarda le garanzie che coprono il mancato ed inesatto adempimento delle norme contrattuali, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesiqueste vengono emesse singolarmente, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economiciparte dell’aggiudicatario, a condizione favore delle stazioni appalti oggetto di fornitura. Si richiede pertanto che gli operatori economici dimostrino che le misure la durata della sovra menzionata fideiussione, a favore di garanzia Xxxxxx S.p.A., sia di pari durata della qualità proposte soddisfano le norme convenzione ovvero di garanzia della qualità richieste”12 mesi, rinnovabile di ulteriori 12 mesi.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla Con riferimento alle “fatture” previste sia al punto 32 della Domanda di partecipazione da parte (“di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeaessere a conoscenza che Sogei, ai sensi e per gli effetti all’art. Nello specifico, visti l’art. 83 4 comma 4 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 231/02 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.s.m.i., si chiede riserva di voler chiarire negoziare con l’aggiudicatario i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura e di tenerne in considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica”) che all’art. 24 “Pagamenti” dell’allegato 4 Capitolato tecnico, si segnala che lo scrivente Fondo Sanitario concorrente non emette fatture essendo un’associazione senza scopo di lucro che non svolge attività d’impresa e che non ha una partita IVA. Il Fondo Sanitario, a seguito dell’incasso dei contributi dall’Associato, rilascia un estratto conto/quietanza. Si chiede, quindi, se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarazione di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (25 della Domanda di partecipazione possa essere così riformulata: di essere a conoscenza che Xxxxx e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneriXxxxxx, ai sensi dell’arte per gli effetti all’art. 62 4 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madreD.lgs. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014231/02 e s.m.i., si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego riservano di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro negoziare con l’aggiudicatario i termini richiesti di pagamento dei contributi fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento della richiesta di contributi e di tenerne in considerazione in sede di formulazione dell’offerta economica. Con riferimento, invece, all’art. 24 del Capitolato si chiede conferma che ove nel testo si legga il termine “fattura” si debba intendere invece “estratto conto/quietanza” e che, comunque, tra la Stazione Appaltante ed il Fondo Sanitario fornitore non si applichi la fatturazione elettronica per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”motivazioni sopra esposte.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Facciamo riferimento al par 17 del Capitolato d'oneri come emendato dall'Errata corrige del 18.01.2019 per chiedere il seguente chiarimento: Inoltre, in ordine alla partecipazione da parte caso di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificoofferta delle caratteristiche tecniche migliorative 1.33 per il Lotto 1, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 1.34 per il Lotto 2, l’art1.27 per il Lotto 3, 1.24 per il Lotto 4, ovvero la caratteristica “Ampiezza di gamma: Offerta di ulteriori sonde, rispetto alle sonde previste nella configurazione base e a quelle previste quali opzionali”, il concorrente dovrà inserire, nell’apposita sezione del Sistema denominata “Listino prezzi sonde aggiuntive offerte” il documento in formato .pdf contenente l’ultimo listino ufficiale depositato presso la Camera di Commercio in data antecedente alla pubblicazione del presente bando o, in assenza di listino depositato, una copia dell’ultimo listino disponibile in vigore sul territorio nazionale. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 Il documento dovrà altresì contenere una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 207/2010n. 445/2000, comma 1, l’art. 90 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., concorrente.” a) Preso atto di quanto sopra si chiede di voler chiarire se la partecipazione confermare che il "listino prezzi delle sonde aggiuntive offerte" da inserire a Sistema potrà essere uno stralcio dell'ultimo listino in vigore nella parte relativa alle sonde aggiuntive e/o potrà contemplare esclusivamente le sonde aggiuntive offerte con esclusione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. altri dispositivi medici non pertinenti all'offerta; b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si Si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta chiarire quale sia la OG10 cat. VIIfunzione del "listino prezzi delle sonde aggiuntive offerte" e, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche)particolare, sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione se e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica in quale modo i prezzi indicati nei listini abbiano rilevanza rispetto all'offerta economica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”comunque nell'esecuzione dell'accordo quadro.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Tutte le Amministrazioni Pubbliche saranno obbligate ad aderire all’Accordo Quadro? Eventualmente, sono obbligate a recedere dai contratti in ordine essere? La normativa in materia di contenimento della spesa pubblica individua i soggetti tenuti ad aderire agli Accordi Quadro Consip. Al riguardo può farsi riferimento alla partecipazione da parte tabella obblighi/facoltà del 3 ottobre 2013 (i cui contenuti sono attualmente in corso di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificoaggiornamento) pubblicata su xxx.xxxxxx.xx, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016xxx.xxx.xxx.xxx.xx, comma 2xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e agli ulteriori provvedimenti normativi nel frattempo intervenuti, quali, l’art. 216 del D.lgs. 50/20169, comma 143 del D.L. n. 66/2014 e relativo DPCM di attuazione n. 95937 del 24 dicembre 2015 per gli anni 2016 e 2017, l’art. 62 del D.P.R. 207/20101, comma 1, l’art548 e seguenti della legge n. 208/2015. 90 La categoria dei “farmaci” è inserita nel DPCM n. 95937 del D.lgs. 50/201624 dicembre 2015 tra quelle per la cui acquisizione è obbligatorio (ai sensi dell’articolo 9, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione 3, del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale D.L. n. 66/2014) il ricorso ai soggetti aggregatori (di cui al punto 7.3alla delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016) da parte delle PA centrali e periferiche, lett. b) regioni, enti regionali, enti del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro SSN ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)enti locali nonché loro consorzi ed associazioni. Si chiede infine di voler chiarire seevidenzia, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficialeinoltre, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 l’articolo 9, comma 3 bis del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, dl 66/2014 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualitàcomma 3 possono procedere, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità siano disponibili i relativi contratti di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economiciConsip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, a condizione che gli operatori economici dimostrino che allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)”. Con riferimento ai contratti in essere, nell’ambito del quadro normativo vigente, le misure Amministrazioni potranno valutare autonomamente l’adozione di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”rimedi e modifiche contrattuali previsti dall’ordinamento.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte Con riferimento a quanto prescritto a pag 8 di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea56 del Disciplinare di gara: “Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, 38 comma 1, l’artlettere b), c) e m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 90 potrà, in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti Allegati 1 Bis quanti sono: ………. I Procuratori speciali con poteri di rappresentanza equiparabili agli amministratori di fatto in virtù del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si complesso delle attività svolte” Si chiede di voler chiarire se confermare che, relativamente ai suddetti “procuratori speciali con poteri di rappresentanza” della società, la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3necessità della presentazione delle dichiarazioni ex art. 38, c.1, lett. b) e c) del Capitolato d’oneri d.lgs. 163/2006 debba intendersi riferita unicamente ai procuratori che, a cagione dell’ampiezza dei poteri ad essi conferiti, siano assimilabili agli amministratori (e quindi, allo specifico Possesso anche di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenzafatto). In particolare tal senso si chiede è ormai espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di valutare il caso Stato con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23. Tale pronunzia, infatti - intervenuta proprio per rimediare alle diverse interpretazioni invalse sul punto - ha definitivamente sancito che con la locuzione di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento <<amministratori muniti del potere di un Lotto per cui è richiesta la OG10 catrappresentanza>> l’art. VII38 si riferisce soltanto ad un’individuata cerchia di persone fisiche che, in possesso base alla disciplina codicistica e dello statuto sociale, sono abilitate ad agire per l’attuazione degli scopi societari e che, proprio in tale veste, qualificano in via ordinaria, quanto ai requisiti di Certificazione per esecuzione moralità e di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche)affidabilità, sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiestel’intera compagine sociale”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte Nel punto 4.2 del Disciplinare di operatori economici stabiliti in Stati Membri gara sono fornite alcune indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. A pag. 16 di 56 del suddetto Disciplinare, parlando della Comunità Europea“dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. Nello specifico, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/201080, comma 1, l’artdel D.Lgs. 90 del D.lgsn. 50/2016”, è indicato: “si precisa che, nel D.G.U.E., parte II, sezione B, ‘Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico’, il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti (che rivestono le cariche di cui all’art. 50/201680, comma 8 e l’art3, del D.Lgs. 21 n. 50/2016) ed in particolare: <omissis>)”. Nella “III tranche” di chiarimenti della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione “gara per la prestazione dei servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le forze di sicurezza – ID SIGEF 1754”, alla domanda nr. 5 relativa proprio alla compilazione della parte II, sezione B, del decreto D.G.U.E., è stato risposto che “in tale sezione andranno indicati solo i dati dei sottoscrittori degli atti di gara” mentre l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del M.I.T., D.Lgs. n. 50/2016 verranno richiesti da Consip prima dell’aggiudicazione dell’appalto (ai concorrenti previsti). Le due informazioni paiono contrastanti: si chiede di voler chiarire confermare se la partecipazione nel D.G.U.E. debba essere l’elenco completo di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale tutti i soggetti di cui al punto 7.3all’art. 80, lettcomma 3, del D.Lgs. bn. 50/2016 (con nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica rivestita) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione ed in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”sezione.

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Domanda. Con riguardo al par. 17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA del capitolato d’oneri secondo cui “Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire a Consip S.p.A. attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:(…) inserimento, nell’apposita sezione del Sistema denominata “Listino prezzi sonde aggiuntive offerte” il documento in formato .pdf contenente l’ultimo listino ufficiale depositato presso la Camera di Commercio in data antecedente alla pubblicazione del presente bando. Il documento dovrà altresì contenere una dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Ciascun prezzo offerto unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.” Si chiedono chiarimenti chiede quanto segue: Premesso che- il deposito del listino prezzi alla CCIAA è facoltativo;- in ordine alla partecipazione da parte ossequio al principio di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europeatassatività delle cause di esclusione di cui all’art. Nello specifico83, visti l’art. 83 c. 8 del D.lgs. 50/2016, comma 2i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sarebbero comunque xxxxx.xx chiede di confermare che, l’arta corredo dell’offerta economica, potrà essere presentato il listino prezzi in vigore in data antecedente alla pubblicazione del bando anche se non depositato presso la CCIAA. 216 Precisiamo che la previsione in esame, ove diversamente interpretata, sarebbe comunque da considerarsi nulla ai sensi del cit. art. 83 c. 8 D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificoIn riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 Documentazione Amministrativa, visti l’art. 83 punto 5.2 DGUE, del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.capitolato d’oneri, si chiede conferma che al punto B : INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO del succitato documento, vadano inseriti i nominativi di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale tutti i soggetti di cui al punto 7.3all’art. 80, lett. b) membri del Capitolato d’oneri (CdA a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza di direzione o di controllo, dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e quindi, allo specifico Possesso comunque sino alla data di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente presentazione dell’offerta ed i soggetti sottoposti alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, verifica antimafia ai sensi dell’art. 62 85 del D.P.R. D.lgs 159/2011. Risposta Come indicato a pagina 17 di 68 del Capitolato d’Oneri: “nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 207/201050/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L ’indicazione dei nominativi dei soggetti dell’art. 80, comma 3, sarà chiesta con le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – modalità, successivamente descritte, al concorrente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria di merito di ogni Lotto”. Si conferma pertanto che l’indicazione dei nominativi dei soggetti ex art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 non è richiesta nella parte II, lett. B del DGUE, ove, di contro, andrà indicato unicamente il nominativo e l’indirizzo della/e persona/e abilitate per questa specifica iniziativa ad impegnare l’impresa. Si evidenzia infine come nel caso il riferimento di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente al quesito ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente “soggetti sottoposti alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del quale D.lgs 159/2011” sia erroneo in quanto l’indicazione di tali soggetti, come operata nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016, quali destinatari della causa escludente del comma 2 dell’art. 80, deve intendersi superata per effetto delle modifiche apportate a tale articolo dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiestecorrettivo).

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Domanda. Si chiedono chiarimenti ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 10 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “l’Amministrazione potrà in ordine alla partecipazione qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”. Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: “Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di operatori economici stabiliti trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specifico, visti l’art. 83 essere dal Responsabile del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.trattamento”, si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica confermare che gli audit e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (le ispezioni saranno rivolti alle sole attività e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione alle sole misure tecniche e organizzative poste in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)essere dal Responsabile. Si chiede infine inoltre di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio di cui al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione confermare che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4):

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Domanda. Si chiedono chiarimenti in ordine alla partecipazione da parte di operatori economici stabiliti in Stati Membri della Comunità EuropeaNell’art. Nello specifico17 “Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 Novembre 2012” del documento, visti l’art. 83 del D.lgs. 50/2016, comma 2, l’art. 216 del D.lgs. 50/2016, comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma al punto 1, l’art. 90 si stabilisce che il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,00% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T., si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri (e quindi, allo specifico Possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato)fatturato realizzato. Si chiede infine di voler chiarire seconfermare che per “fatturato realizzato” s’intendono soltanto gli importi mensili di canone, ai fini dell’acquisizione del punteggio addebitati per effetto dell’Ordinativo di cui al criterio fornitura eseguiti, e che quindi siano esclusi da tale definizione gli importi addebitati alle Amministrazioni per qualsiasi altra natura quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le franchige assicurative, gli anticipi e conguagli di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014carburante, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione le spese di cui all’equipollente norma esterarinotifica multe, anch’essa derivante dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticosetc. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica Ai sensi e professionale di cui al punto 7.3per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 2, lett. b) del Capitolato d’oneriD.M. 23 novembre 2012, si precisa che l’aggiudicatario delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 62 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, è tenuto a versare, con le modalità e nei termini di cui all’art. 5 dello anzidetto decreto, “una commissione (…) da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del D.P.R. n. 207/2010fatturato realizzato”, le imprese stabilite negli con riferimento agli acquisiti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, soggetti legittimati ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”normativa vigente.

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Domanda. Si chiedono chiarimenti Lotto: Parte Generale. Riferimento: disciplinare. Pag 33. In relazione all’impegno contenuto nell’offerta economica e indicato nel Disciplinare di gara a pag. 33 (“manifestare l’impegno ad impiegare, in ordine xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, i dipendenti della società SIN che, come da prospetto allegato all’Accordo Quadro, risultano assunti da tale società alla partecipazione da parte data di operatori economici stabiliti entrata in Stati Membri della Comunità Europea. Nello specificovigore del predetto D.L. n. 51/2015”), visti l’art. 83 si chiede di confermare che nessuno degli 81 dipendenti di SIN S.p.A., di cui è riportato il curriculum vitae negli atti di gara, è soggetto all’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del D.lgs. 50/2016decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, l’artnon possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 216 del D.lgs. 50/2016I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”), comma 14, l’art. 62 del D.P.R. 207/2010, comma 1, l’art. 90 del D.lgs. 50/2016, comma 8 e l’art. di cui all’articolo 21 della Proposta dell’ANAC finalizzata all’adozione del decreto del M.I.T.legislativo 8 aprile 2013, si chiede di voler chiarire se la partecipazione di un concorrente estero sia subordinata al possesso del requisito di capacità tecnica n. 39, e professionale successive modificazioni (“Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al punto 7.3comma 16- ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, lett. b) del Capitolato d’oneri (n. 165, e quindisuccessive modificazioni, allo specifico Possesso sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG10) ovvero se - in conformità e nel rispetto delle prescrizioni normative succitate - l’O.E. straniero possa partecipare in forza di una certificazione di qualificazione equipollente alla SOA richiesta (in termini di tipologie di lavoro ed importi) rilasciata e valida nel proprio Paese di residenza. In particolare si chiede di valutare il caso di un operatore economico spagnolo che intende concorrere all’affidamento di un Lotto per cui è richiesta la OG10 cat. VII, in possesso di Certificazione per esecuzione di lavori appartenenti al Gruppo I - Instalaciones eléctricas (Installazioni elettriche), sottogruppo 1 - Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos (illuminazione, illuminazione e luci luminosi) Categoria 6 (importo illimitato). Si chiede infine di voler chiarire se, ai fini dell’acquisizione del punteggio uno degli incarichi di cui al criterio presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di valutazione dell’offerta tecnica n. 18 - Possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, il medesimo operatore possa utilizzare la certificazione di cui all’equipollente norma estera, anch’essa derivante subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla Direttiva 2012/27/UE, UNE 216701 Clasificación de proveedores de servicios energéticos. Risposta Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, lett. b) del Capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea – come nel caso di specie – nonché nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici o di altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, presentano la certificazione/attestazione di qualificazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Resta fermo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. Relativamente alla certificazione UNI CEI 11352:2014, si applica quanto previsto dall’art. 87 comma 1 del Codice, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richiestecessazione dell’incarico).

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Samples: Disciplinare Di Gara – Paragrafo 12 – Subappalto