L’avvalimento Clausole campione

L’avvalimento. Il Ministero della difesa riferisce63 che l’utilizzo dell’istituto è stato modesto; le strutture, peraltro, non hanno segnalato criticità. La Direzione dei lavori e del demanio, competente per i servizi di ingegneria, ha indicato come ricorrente, tuttavia, il suo utilizzo. La Marina militare riferisce che l’istituto è oggetto di verifica attraverso la documentazione prevista sul possesso dei requisiti di partecipazione. La Direzione 62 Nota n. 13151 del 27 aprile 2018. 63 Note n. 19502 del 7 marzo 2018 e n. 32731 del 20 aprile 2018. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 5/2020/G degli armamenti terrestri segnala il ricorso all’istituto in 2 soli casi. L’Esercito ha riferito che solo una percentuale minima delle imprese, sulla totalità dei contratti, se ne avvale. Il Comando generale dei Carabinieri ha chiarito che l’istituto viene utilizzato maggiormente nelle procedure per lavori e di fornitura di materiale di vestiario. La Direzione degli armamenti aeronautici ne ha fatto ricorso in 3 casi. Il Ministero dell’istruzione riferisce64 che nessun operatore economico partecipante alle gare se ne è avvalso. Per il Ministero della difesa65, la congruità dei prezzi per le procedure aperte e ristrette è effettuata mediante la determinazione del prezzo base. Il valore è dato sulla base di precedenti appalti, analisi di mercato, studi di settore, valutazioni di indici Istat e, per alcuni appalti, tenendo conto delle tabelle ministeriali e dei prezziari ufficiali. La verifica dei prezzi degli operatori economici viene effettuata dalla commissione giudicatrice, secondo le modalità previste dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Nell’ambito del procurement militare, le stazioni appaltanti possono far riferimento alle linee guida della direttiva del Segretariato generale della difesa, Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare. Le offerte vengono sottoposte a giudizio di congruità analitica per verificarne la coerenza in termini di ore di manodopera, forniture di materiali, oneri accessori (diaria, trasferta, ecc.); anche con riferimento alle procedure negoziate con 1 solo operatore per l’infungibilità della prestazione, si fa ricorso alla direttiva. L’amministrazione afferma di essersi dotata di tale metodologia per assicurare univocità di indirizzo e trasparenza. Negli ultimi anni, è stato introdotto uno strumento di stima basato su modelli parametrici...
L’avvalimento. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al punto IV.1.4) e tecnico professionali di cui al punto IV.1.5)
L’avvalimento. L’istituto dell’avvalimento, nel periodo oggetto d’analisi, è stato utilizzato raramente per le procedure selettive del Ministero degli affari esteri101 e mai per quelle del Ministero delle politiche agricole, al contrario del Corpo forestale, secondo cui, “da parte delle ditte partecipanti, è stato frequente, precipuamente per gli appalti relativi alla fornitura di capi di vestiario, laddove vengono stabiliti requisiti di carattere speciale (economico- finanziario o tecnico-professionale e organizzativo), per i quali la partecipazione alla procedura, da parte delle ditte interessate, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, più si presta al ricorso a tale tipo di istituto. In tali casi, l’amministrazione ha proceduto in conformità a quanto previsto dall’art. 49 del codice, effettuando le verifiche e i controlli sulla documentazione prodotta in sede di gara, anche in capo alle imprese ausiliarie, per accertare la sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità dell’avvalimento, ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento del contratto. Per le procedure poste in essere per l’acquisizione di forniture (…) altamente specialistiche destinate al settore aeromobili dcl Corpo forestale, l’istituto (…) non è consentito dalle norme internazionali. Infatti, il regolamento Easa (…) stabilisce che, nelle gare per l’affidamento di servizi di manutenzione o gestione dell’aeronavigabilità continua, le ditte interessate devono essere approvate secondo le norme Part 145 e non possono avvalersi di altre ditte”102. 100 Nota n. 4149 del 13 aprile 2016. 101 “Sono state segnalati i seguenti casi: Dgcs, un solo caso; Dgai - nell’ambito di una procedura negoziata - un solo caso, oggetto di soccorso istruttorio (comunque risolto positivamente); Dgri, un solo caso (oggetto di soccorso istruttorio), per il quale non vi sono state criticità” (nota n. 108798 del 31 maggio 2016). 102 Nota n. 31966 del 4 maggio 2016. Il Ministero degli affari esteri effettua “la valutazione di congruità dei prezzi sia nella fase antecedente l’avvio della procedura (art. 89 del codice, determinazione della base d’asta o del valore stimato dell’affidamento), sia, in presenza di elementi di dubbio, prima dell’aggiudicazione definitiva (art. 86, comma 3, del codice). La valutazione del prezzo base nelle gare d’appalto viene, normalmente, effettuata mediante riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato (inclusi gli affidamenti già in essere presso il ...
L’avvalimento. La procedura dell’avvalimento dei requisiti di qualificazione trova la propria disciplina negli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163/2006. L’istituto rappresenta una novità del nostro ordinamento direttamente scaturente dal recepimento dell’analogo istituto comunitario146. Difatti già nella Direttiva 18/2004 veniva consolidato normativamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della partecipazione alla gara, l’impresa può avvalersi dei requisiti di altre imprese, purché ne dimostri la disponibilità147. In tal senso il Considerando

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;