Definizione di Richiamati

Richiamati il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 i...
Richiamati gli impegni presi dal Consiglio di amministrazione con la sopracitata delibera P.V. 14 del 12/05/2014 di prendere atto: della procedura relativa alle infrazioni (Allegato A alla delibera medesima), della tabella (Allegato B alla delibera medesima) relativa alle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a: Cadrezzate, Gazzada Schianno e Golasecca; dell'allegata tabella (Allegato C alla delibera medesima) relativa agli aggiornamenti di Regione Lombardia, inseriti nel monitoraggio Sistema Sire, con i quali Regione medesima ha trasmesso al Ministero e alla Ue il report da cui risultano tutte le procedure di precontenzioso in xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx, ove sono inserite situazioni ulteriori di contenzioso rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio, Visto che con atto ai rogiti del notaio Xxxxxxx Xxxxxx del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.; Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali; Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012 :
Richiamati la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; - tutte le Deliberazioni di Giunta regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari: - l’art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; - la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007; - l’art. 23 della l.r. 4/2008; - la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009 e successive integrazioni e modificazioni (DGR 390/2011; DGR 1899/2012, DGR 1828/2013;DGR 715/2015; DGR 664/2017; DGR 1047/2017); - le deliberazioni della Giunta regionale n. 2110/2009, n. 219/2010 , n. 1336/2010, n. 292/2014, n. 1800/2014, n. 273/2016; n. 1516/2018 e n. 1429/2019 inerenti il sistema di remunerazione; - le deliberazioni della Giunta regionale n. 2109/2009, n.1018/2014 inerenti al funzionamento dell’OTAP; - le determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna n 7597 del 6/6/2014 avente ad oggetto l’approvazione dello schema-tipo della domanda di rilascio dell’accreditamento definitivo; n. 10904 del 6/8/2014 avente ad oggetto “ Accreditamento definitivo dei servizi sociosanitari: Linee tecniche di indirizzo delle attività di verifica in attuazione della DGR 1018/2014”; n. 17320 del 17 /11/2014 avente ad oggetto l’approvazione degli schemi-tipo valevoli per il rilascio dell’accreditamento definitivo; Premesso che: - in data 22/08/2008 si è costituita l’Unione “VAL d’ENZA” tra i comuni di Montecchio Xxxxxx, Campegine, Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 2 dello Statuto stesso; - in data 11/02/2014, con atto REP. n° 19, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Xxxxxx, San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza della Provincia di Reggio Emilia, si è sottoscritto il nuovo atto costitutivo da parte dei Sindaci degli otto comuni aderenti, per ricomprendere anche il Comune di Canossa; - in data 31/03/2014 con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 12 si è approvata la Convenzione fra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Xxxxxx, S. Polo e X. Xxxxxx d’Enza per il conferimento all’Unione dei Comuni Val d’Enza della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei ser...

Examples of Richiamati in a sentence

  • Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

  • Si veda la sezione intitolata "Documenti Integralmente Richiamati" del presente Information Memorandum per la lista dettagliata delle informazioni che si intendono integralmente richiamate nel presente Information Memorandum.

  • Richiamati gli elementi e criteri di flessibilità del PI, con particolare riferimento alle previsioni dell’art.

  • Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al d.lgs 118/2011, così come integrati e corretti con il d.lgs 126/2014.

  • Approvazione del "Nomenclatore Strutture, Servizi ed Interventi Sociali".; Richiamati inoltre • l'art.


More Definitions of Richiamati

Richiamati. Il Direttore xxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxx la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024; la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024; il Decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024; il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 17/02/2022, che ha ridefinito l’incarico di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx con l’affidamento della direzione dell’Area delle Risorse del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali, del Settore del Turismo e Rete Bibliotecaria Bresciana e del Settore Risorse Umane;
Richiamati l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;
Richiamati la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 01.03.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2019; - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 22.03.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018; - la deliberazione di G.C. n. 58 del 12.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse; Richiamati inoltre: - l’articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”; - l’articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa “ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; - la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato “Contenimento della spesa” quanto segue: “Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l’anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell’obbligo di accertamento in questione com...
Richiamati l’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; l’articolo 10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 in data 14 luglio 2008;
Richiamati il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e, in particolare l’art. 5 - Assistenza territoriale - che, al comma 7, dispone che ” … omissis … le Regioni provvedono a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della “Farmacia dei Servizi”, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute… omissis…”; • il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, di cui all’Intesa sancita, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019) e, in particolare la scheda 8 - Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale - che, tra le linee di indirizzo per promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosa- nitaria nell’assistenza territoriale individua tra gli obiettivi quello di promuovere “la valorizzazione del ruolo del farmacista in farmacia che è un presidio rilevante della rete dei servizi territoriali per la presa in carico dei pazienti e per l’aderenza terapeutica degli stessi e non solo per la dispensazione dei medicinali, al fine di rafforzare l’accesso ai servizi sanitari. Tale processo trova la prima attuazione nell’ambito del percorso di definizione e attuazione della Farmacia dei servizi e della nuova convenzione nazionale”; RICHIAMATE, altresì, le leggi regionali: • 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; • 18 novembre 2016, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria) della Regione Liguria (X.Xx.Xx.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria”;
Richiamati. − l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, che prevede, fino alla data del 30 giugno 2023, che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; − il paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara che prevede che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020; Considerato che: - l’appalto del servizio di accoglienza in favore di cittadini ucraini attualmente in corso è di imminente scadenza (31.12.2022); - il progetto di accoglienza in favore di cittadini ucraini è finalizzato alla soddisfazione immediata ed improcrastinabile dei bisogni primari e vitali dei beneficiari, per i quali quindi è fondamentale garantire continuità di intervento, tenuto conto anche della peculiarità degli stessi, trattandosi prevalentemente di donne e di bambini; - il soddisfacimento delle predette esigenze attribuisce al servizio oggetto di affidamento carattere d’urgenza; Ritenuto pertanto: - di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione del servizio in via d’urgenza dal 01.01.2023, in pendenza della formale stipulazione del contratto di rinnovo, anche alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi la sottoscrizione del contratto a seguito dell’esito positivo dei controlli di legge; - di procedere alla sottoscrizione di apposito verbale di consegna del servizio in via d’urgenza, nel quale l’aggiudicatario dichiara di accettare la consegna senza sollevare riserva od eccezione alcuna, secondo le modalità e alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del Capitolato, dei relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica presentate in ...
Richiamati l’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), relativi alla determinazione a contrarre, con la quale si definiscono il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;