Non discriminazione Clausole campione

Non discriminazione. 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Non discriminazione. Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Non discriminazione. 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
Non discriminazione. Le parti contraenti assicurano che al presente protocollo sia applicato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell'operatore del trasporto e sull'origine o sulla destinazione dell'autobus e del servizio effettuato.
Non discriminazione. In conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i citta- dini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. Il Cliente garantisce che molestie o discriminazioni nei confronti di dipendenti in qualsiasi forma non sono accettabili. Questo vale senza limitazioni per sesso, razza, casta, colore, disabilità, appartenenza sindacale, orientamento politico, origine, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale.
Non discriminazione. Ogni Parte contraente accorda ai prodotti importati dal territorio dell’altra Parte contraente o esportati verso questo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti analoghi importati dal territorio o esportati verso il territorio di un qualunque Paese terzo, per quanto riguarda le restrizioni o i divieti quantitativi compresa la concessione di licenze e il disciplinamento delle divise. 4 RS 0.632.21 5 RS 0.632.21
Non discriminazione. I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente nel territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Non discriminazione. Se una Parte conclude successivamente un accordo di cooperazione sull’uso paci- fico dell’energia nucleare nuovo o emendato con un altro Stato o gruppo di Stati che non contiene uno o diversi obblighi contenuti attualmente dal presente Accordo, o se una delle Parti accetta di applicare tali obblighi in modo da offrire vantaggi pra- tici più importanti a uno Stato cui si applicano tutti gli obblighi che il presente Ac- cordo esige dall’altra Parte, la Parte che ha concluso un simile accordo deve fare del suo meglio per fornire all’altra Parte un trattamento analogo e, se necessario, anche mediante emendamento del presente Accordo.
Non discriminazione. 1. Le parti vigilano affinché nelle procedure e pratiche di aggiudicazione degli ap- palti al di sopra dei valori soglia fissati all’articolo 3, paragrafo 4 gli enti interessati stabiliti sul loro territorio: