Definizione dei prezzi Clausole campione

Definizione dei prezzi. Il Fornitore indicherà i prezzi del Prodotto nell’ordine pattuito con il Cliente. Salvo diverso accordo i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, “franco fabbrica”. Il Fornitore fatturerà i Prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto, i prezzi saranno sempre espressi in Euro.
Definizione dei prezzi. Il prezzo di fornitura del servizio è indicato nell'Ordine.
Definizione dei prezzi. La commissione paritetica sulla base del rilevamento dei costi medi di produzione, dell’andamento dei mercati regionali e nazionali e dei quantitativi di prodotto atteso o giacenti nei magazzini di conservazione, stabilisce il prezzo minimo di base garantito, franco partenza azienda agricola, espresso in euro/q.le. Al prezzo base si aggiungerà un premio qualità legato ai principali parametri qualitativi secondo il pro- dotto oggetto di conferimento determinato nel disciplinare specifico del prodotto.
Definizione dei prezzi. Il prezzo di base (euro per tonnellate, IVA esclusa) delle materie prime oggetto del presente accordo, utilizzate per la produzione di pasta a marchio “Pasta di grano duro siciliano – Qualità certificata”, sarà determinato secondo la seguente procedura: Il prezzo di base sarà stabilito considerando la media delle quotazioni del grano duro, categoria “fino”, del Borsino dei prodotti cerealicoli di Enna, del periodo compreso tra la prima settimana di giugno e l’ultima settimana di dicembre dell’anno di riferimento della produzione del grano. Al prezzo di base si aggiungerà un premio qualità legato al contenuto proteico secondo quanto previsto dall’art 10. L’importo previsto per l’azienda agricola sarà corrisposto dal centro di stoccaggio diviso in due tranche: un acconto pari al 30% del valore del prodotto conferito calcolato considerando le quotazioni del grano duro, categoria “fino”, del Borsino dei prodotti cerealicoli di Enna, entro 30 gg dal conferimento; il saldo al 31 gennaio dell’anno successivo considerando per la definizione del prezzo finale del grano duro le indicazioni sopra descritte.
Definizione dei prezzi. Il prezzo di base (euro per tonnellate, IVA esclusa) delle materie prime oggetto del presente accordo, utilizzate per la produzione di pasta a marchio “Pasta di grano duro siciliano – Qualità certificata”, sarà determinato secondo la seguente procedura: Il prezzo di base sarà stabilito considerando la media delle quotazioni del grano duro, categoria “fino”, pubblicate da ISMEA con riferimento alle piazze di Catania e Palermo. Al prezzo di base si aggiungerà un premio qualità legato al contenuto proteico secondo quanto previsto dall’art 10. L’importo previsto per l’azienda agricola sarà corrisposto dal centro di stoccaggio in dodici mensilità a partire dalla fine del mese in cui è avvenuto il conferimento, ogni singola mensilità sarà determinata moltiplicando la quota di prodotto mensile, pari a un dodicesimo del prodotto complessivamente conferito, per il prezzo medio delle quotazioni ISMEA del mese di riferimento. Il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla fine del mese di riferimento (ad esempio se il conferimento avviene il 15 giugno, il primo pagamento sarà effettuato entro il 30 agosto e l’importo sarà calcolato moltiplicando un dodicesimo del prodotto complessivamente conferito, per il prezzo medio delle quotazioni ISMEA del mese di giugno, dopo il primo pagamento i successivi avranno cadenza mensile e nel nostro esempio l’ultimo pagamento sarà effettuato entro il mese di luglio dell’anno successivo). Nel caso in cui le aziende di trasformazione dovessero avere l’esigenza, in alcuni mesi dell’anno, di trasformare una quota mensile superiore ad un dodicesimo del prodotto conferito, il centro di stoccaggio potrà corrispondere all’azienda agricola una mensilità pari al valore del quantitativo di prodotto realmente conferito all’azienda di trasformazione nel mese di riferimento, valore che sarà determinato secondo la metodologia prima descritta. La parte rimanente di prodotto verrà retribuita ripartendola in maniera proporzionale nei restanti mesi. Il prezzo del grano duro franco partenza dal centro di stoccaggio sarà formulato considerando il prezzo del grano duro franco partenza azienda agricola, di cui al punto 1, maggiorato del costo relativo al servizio di stoccaggio pari a 2,00 €/t per ogni singolo mese di ammasso a partire dal mese di agosto (la mensilità viene calcolata dal 16° giorno) e comunque non inferiore a 5,00 €/t, del costo del trasporto dall’azienda agricola al centro di ammasso calcolato in maniera forfetaria e pari a 10,00 €/t, ed un prem...
Definizione dei prezzi. Il Fornitore indicherà i prezzi del prodotto nell’ordine pattuito con il Committente. In difetto di indicazione del prezzo si intendono applicati i prezzi di listino in vigore alla data di conferma d’ordine. Salvo diverso accordo scritto i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, determinati in base al termine di consegna indicato al punto 8.2 o a quello eventualmente concordato per iscritto tra le parti. Il fornitore fatturerà i prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Committente. Salvo diverso patto scritto, i prezzi saranno sempre espressi e da pagare in Euro. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del Committente, significative modifiche e varianti dei prodotti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.
Definizione dei prezzi. Viene eliminato e demandate ai contraenti le modalità di definizione del prezzo. Il pagamento dei quantitativi contrattualizzati avverrà al prezzo stabilito con le modalità previste nel contratto nel rispetto dei termini di pagamento in esso previste e che non potranno comunque eccedere i 45 giorni da fine mese di fatturazione.
Definizione dei prezzi. FCF, seguito ricevimento di una richiesta d’offerta correlata di tutta la documentazione necessaria, elaborerà una fattibilità tecnica ed un offerta economica. Il prezzo discusso ed accettato tra le parti dovrà poi essere riportato sugli ordini dal Cliente. Per qualsiasi modifica del Prodotto richiesta dal Cliente e delle attività correlate a nuova documentazione del Prodotto il prezzo sarà rivalutato da FCF.. Salvo diverso accordo i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso e, comunque, “franco fabbrica”. FCF fatturerà i Prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto, i prezzi saranno sempre espressi in Euro.
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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: