Parità di trattamento Clausole campione

Parità di trattamento. 1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore autonomo riceve nel paese ospitante, per quanto riguarda l’accesso a un’attività indipendente e al suo esercizio, lo stesso trattamento riservato ai citta- dini nazionali.
Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici. 2Esso bada a che i collaboratori / le collaboratrici non subiscano pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa di loro caratteristiche personali come, in particolare, il sesso, l’origine, la lingua, lo stato di salute, lo stato civile, la situazione familiare o una gravidanza. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, la promozione e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione.
Parità di trattamento. (1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può ricevere sul territorio dell’altra parte contraente, a motivo della propria cittadinanza, un tratta- mento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribu- zione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
Parità di trattamento. All'articolo 4 della Convenzione viene confermato il principio della parità di trattamento secondo il quale i lavoratori italiani in Slovenia ed i lavoratori sloveni in Italia, come pure i loro familiari, avranno pari diritti e obblighi dei cittadini dell'altro Stato contraente.
Parità di trattamento. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le persone alle quali es- sa si applica sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazio- ne di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Parte con- traente.
Parità di trattamento. La norma fondamentale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è la c.d. norma “antidiscriminatoria”, che stabilisce parità di trattamento fra il lavoratore a termine ed il lavoratore a tempo indeterminato. L’art. 6 dice esplicitamente che al lavoratore a termine spetta “ogni trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratti a tempo indeterminato (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”9. Nonostante le difficoltà di calcolo e di erogazione, non possono quindi essere negati ai lavoratori a termine neppure i premi di risultato. L’unico limite a quanto finora
Parità di trattamento. L’amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un’offerta in maniera consapevole. L’Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.
Parità di trattamento. 1Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità. 2Si adopera affinché i collaboratori / le collaboratrici non vengano discrimina- ti/e per caratteristiche personali quali ad es. cultura, provenienza, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche, identità di genere, aspet- to, stato di salute, età, stile di vita, situazione familiare o stato di gravidanza né subiscano svantaggi diretti o indiretti. 3Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di pos- ti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condi- zioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, lo sviluppo del personale, la riassunzione, la partecipazione in ambiti lavorativi e organi decisionali, il pensionamento e il licenziamento. 4Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni dirette o indirette. Le misure atte a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazione. 5L’azienda tiene conto specialmente, e comunque nei limiti delle possibilità aziendali, delle esigenze del personale con obblighi familiari e di assistenza.
Parità di trattamento. 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.