Requisiti di qualificazione Clausole campione

Requisiti di qualificazione. Gli operatori economici devono autocertificare il possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria richiesta per i lavori in oggetto. E' ammesso l'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, ai sensi dell'art. 146 del Codice stesso.
Requisiti di qualificazione. Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.
Requisiti di qualificazione. I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di qualificazione. Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28 ovvero attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata: - da una SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 34/2000, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate; - dall’Albo Regionale Appaltatori di OO. PP., ex L. R. 09.08.2002, n. 14, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate; Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio.
Requisiti di qualificazione. A Pena di Esclusione
Requisiti di qualificazione. Art. 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria Art. 342 - Organi del procedimento e programmazione
Requisiti di qualificazione. ▪ Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.. ▪ dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell’attestazione resa conforme all’originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata: - da una S.O.A., regolarmente autorizzata, D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate; Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione (S.O.A.) devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio.
Requisiti di qualificazione a) requisiti di ordine generale: ► insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e degli ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente. Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo è di- sposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti in carica di seguito elencati: - titolare o direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - socio o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - soci accomandatari o direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l’esclusione in argomento è riferita ad entrambi i soci. Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 le indicazioni fornite dalla norma devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali discipli- nati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e precisamente:
Requisiti di qualificazione. I soggetti partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: