Rotazione del personale Clausole campione

Rotazione del personale. La rotazione sarà effettuata sulla base delle indicazioni congiunte dall’Organo dirigente (Amministrazione Unico/ Consiglio di Amministrazione) e dal Responsabile dell’Anticorruzione.
Rotazione del personale. In base alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione l’Azienda, sulla base di quanto indicato nel “Piano Nazionale Anticorruzione” e nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione aziendale”, provvederà alla rotazione dei dirigenti richiamati a ricoprire incarichi particolarmente esposti al rischio di corruzione, fermo restando comunque la necessità di garantire continuità e coerenza nell’attività delle strutture. In tal senso, la rotazione del personale, intesa come alternanza tra più professionisti nelle decisioni e nella gestione delle procedure addette alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, riducendo il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra i singoli ed i soggetti esterni. Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione ordinaria sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e, conseguentemente, laddove la misura si rifletta sulla sede del servizio dovrà essere contemperata con il rispetto dei diritti individuali del dipendente (a titolo esemplificativo: diritti sindacali, L. n. 104/1992, D.lgs. n. 151/2001). La rotazione ordinaria è esclusa per le posizioni apicali di Direttore di Struttura Complessa le cui funzioni cliniche prevalgano su quelle gestionali e in ogni altro caso in cui la funzione sia infungibile anche in relazione all’appartenenza a categorie o professionalità specifiche e tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Nei suddetti casi e ove non sia possibile attuare la misura di prevenzione della corruzione della rotazione ordinaria, il Dirigente attua le modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività. Per quanto attiene la rotazione straordinaria, l’Azienda in ossequio a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera l-quater del D.lgs. n. 165/2001 e coerentemente con le linee di indirizzo disposte dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, attua la misura di prevenzione della rotazione straordinaria, quale misura cautelativa, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, individuabili altresì nei reati di cui al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione» e al D.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235, fatte salve ulteriori integrazioni, modifiche e chiarimenti del legislatore, ferma restan...
Rotazione del personale. La rotazione è una tra le diverse misure che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC «procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente /titolare di p.o. competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria ” è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. La rotazione del personale assegnato alle aree a rischio è considerata una misura fondamentale che il Piano Nazionale Anticorruzione individua e motiva ritenendo che: "l'alternanza tra più
Rotazione del personale. La Federazione Lombarda è impegnata a promuovere una politica tendente a favorire gli sviluppi di carriera all’interno dell’Azienda e nell’ambito del Sistema. Anche al fine di cui sopra, le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Lombarda per le riunioni con le XX.XX, a norma dell’art. 17 del C.C.N.L. di categoria. Il dipendente che abbia svolto per tre anni il medesimo lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto di precedenza per l'avvicendamento in altre mansioni equivalenti o superiori, nel termine di due anni. Xxx l’avvicendamento non sia stato disposto entro tale termine, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 del C.C.N.L. di categoria.
Rotazione del personale. I programmi di rotazione del personale previsti dagli artt. 116 e 117 del CCNL 7.12.2000, sentiti i lavoratori, saranno formulati in modo da prevedere, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative dell’azienda, la possibilità di favorire un opportuno avvicendamento anche nelle mansioni di cassiere e/o cassiere terminalista e del personale addetto ai servizi E.D.P. In caso di impossibilità di accoglimento delle richieste di avvicendamento, la Cassa Rurale - B.C.C. fornirà al richiedente le relative motivazioni entro 30 giorni. Insorgendo controversia in ordine alla prospettata difficoltà di accogliere domande di rotazione, si farà riferimento alla procedura di cui all’ultimo comma dell’art. 117 del C.C.N.L.
Rotazione del personale. L’attività di programmazione della rotazione del personale nell’ambito del Dicastero e, più in particolare, di quello operante nelle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, deve tener conto di vincoli natura oggettivi2 che si sostanziano:
Rotazione del personale. Occorre a riguardo premettere che la legge n. 190/2012 affronta la tematica della rotazione del personale all’art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 e nell’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione vengono forniti criteri per l’attuazione della misura di cui trattasi. Più recentemente la Determinazione n. 8/2015 di ANAC, a pag 16, nel trattare delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione precisa meglio l’ambito di questa misura: Alla luce di quanto sopra, spetta all’organo di indirizzo dell’ANAS, nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle indicazioni fornite dall’Autorità, dotarsi, all’interno della propria organizzazione, di adeguati criteri per dare attuazione alla rotazione del personale dirigenziale e di quello con funzioni di responsabilità nelle aree a più elevato rischio di corruzione, in modo da contemperare le esigenze della legge con quelle operative aziendali. Ciò posto, l’individuazione dei criteri da adottare non può prescindere dalla salvaguardia:
Rotazione del personale. Ciascun profilo professionale è articolato in una pluralità di compiti che possono essere espletati dal personale anche attraverso una rotazione annuale nelle mansioni, previa un’attività mirata di aggiornamento.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.