Oggetto del contratto Clausole campione

Oggetto del contratto. Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.
Oggetto del contratto. 1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
Oggetto del contratto. Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Gabriele ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’impresa Galleria dello Sport srl, in persona del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che accetta e si obbliga relativamente alla “Fornitura di Vestiario e Calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze” per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 alle condizioni tutte di cui - al presente contratto; - all’offerta economica presentata in sede di gara, allegata al presente atto quale parte integrante come specificato al successivo art. 18, e conservata agli atti del Reparto Forniture, beni e servizi; - a quelle del Capitolato Speciale di Appalto di cui alla DD n. 7526/2018 da considerarsi parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e conservato agli atti del Reparto suddetto; Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Art. 26 del D. Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell’esecuzione dei servizi non emergono interferenze tra il personale del committente e quelle dell’appaltatore. Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, accetta l’esecuzione della fornitura in oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente dando atto di conoscere inoltre gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 che si impegna, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori.
Oggetto del contratto. ART. 3 –
Oggetto del contratto. BICI-T s.r.l., dietro il pagamento del prezzo concordato, consegna al Cliente il triciclo come sopra individuato, munito di luci anteriori e posteriori funzionanti, campanello, nonché di un cavo per antifurto del telaio (classe di sicurezza media) e un antifurto ad U marca Abus modello Facilo 32 (classe di sicurezza media). Numero due batterie litio 13A, 25,2V per triciclo e accessori aggiuntivi: Il Cliente dichiara di avere esaminato il triciclo in questione e di riceverlo da BICI-T s.r.l. in ottimo stato e perfettamente funzionante con specifico riferimento alle luci, alle ruote e alle gomme al momento della sottoscrizione del presente contratto. Eventuali vizi riscontrati devono essere tempestivamente segnalati dal Cliente a BICI-T s.r.l. e riportati per iscritto in calce al presente contratto. Il Cliente dichiara altresì di essere in grado di condurre il triciclo preso a noleggio e in particolare che i guidatori possiedono i requisiti di idoneità fisica (stato di buona salute) e la perizia necessarie per guidare tali mezzi. Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto è nominato custode del triciclo consegnatogli fino al momento della riconsegna (previo check out eseguito dal personale di BICI-T s.r.l.) e dichiara specificatamente di conoscere e accettare integralmente tutte le clausole del presente contratto, ivi comprese quelle contenute in eventuali allegati.
Oggetto del contratto. Il COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, di seguito denominato "Amministrazione comodante" concede in uso gratuito, a norma dell'art. 38 comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Comodatario" che accetta: l'immobile identificato dalla p.ed. 506/1 C.C. Mezzolombardo, così come riportato nelle planimetrie allegate sotto la lettera A) stato di fatto piante dell'edificio dato in comodato e B) planimetria generale della particella edificiale comprendente il cortile esterno ad uso della scuola (limitatamente all'andito della p.ed. 506/1 e con esclusione della p.f. 1678/1 - che rimane adibita a Num. prog. 6 di 17 parcheggio pubblico), quali parti integranti e sostanziali al presente atto, alla quale le parti fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento. Il rapporto di comodato in uso a titolo gratuito disciplinato dalla presente convenzione comprende anche l'uso gratuito di quant'altro sia funzionale ed accessorio all'Istituto di Istruzione "X. Xxxxxxx", di seguito denominato "Ente utilizzatore". L'immobile non può essere distolto dalla destinazione scolastica sopra indicata se non previa autorizzazione dell'Amministrazione comodante.
Oggetto del contratto. 1.1 Wind Tre S.p.A. opera nel campo dei servizi di telecomunicazioni quale licenziataria ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari e nella commercializzazione dei propri servizi si avvale di diversi marchi. Tra gli altri, Wind Tre S.p.A. offre servizi di comunicazione al pubblico su rete fissa, avvalendosi, nella commercializzazione di tali servizi, del marchio WINDTRE. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni” o “Condizioni di Contratto”) disciplinano il rapporto tra Wind Tre S.p.A., in qualità di Operatore Unico (di seguito denominata “WINDTRE”), ed il Cliente di cui all’art 1.2 in ordine alla fornitura, da parte di WINDTRE, dei servizi di telefonia vocale di rete fissa nonché dei servizi di accesso ad Internet, offerti congiuntamente o disgiuntamente in modalità di accesso diretto alla rete WINDTRE in zone coperte dalla rete WINDTRE stessa (di seguito complessivamente “Servizi” o “Servizi WINDTRE”), tutti meglio descritti nelle presenti Condizioni di Contratto e nel materiale informativo allegato, e si conformano ai principi ed alle disposizioni previste dalla Carta dei Servizi WINDTRE disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx e nei punti vendita WINDTRE. WINDTRE, come Operatore Unico, diventa, dal momento dell’attivazione dei Servizi, l’unico riferimento per il Cliente che non avrà più contatti con il precedente operatore telefonico, salvo quanto previsto da successive disposizioni di legge, dall’art. 13.1 e dalle condizioni speciali inerenti al/i Servizio/i prescelto/i dal Cliente, le presenti Condizioni di Contratto hanno portata generale e prevalgono su qualsivoglia altro accordo e/o pattuizione, a qualunque titolo ed in qualunque forma, tra WINDTRE ed il Cliente, salvo in caso di espressa approvazione da parte di WINDTRE. Nel caso di difformità tra la Proposta di cui all’art. 2.1 e le presenti Condizioni prevalgono queste ultime. Le presenti Condizioni di Contratto potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. I Servizi saranno resi mediante le modalità di seguito descritte.
Oggetto del contratto. 1.1 Ai sensi del Contratto, Sorgenia si impegna a mettere a disposizione del Cliente l’energia elettrica e/o il gas naturale, nelle quantità e caratteristiche di prelievo secondo quanto previsto nel Modulo di Adesione. Il Cliente si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da Sorgenia tutti i quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale necessari al proprio fabbisogno, presso il/i Punto/i di Prelievo dove è installato il Misuratore nei termini e alle condizioni che seguono.
Oggetto del contratto. 1.1 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto: la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale, da parte di Enel Energia (“Fornitore”), presso l’abitazione (“Sito”) del Cliente (“Cliente”) e gli altri servizi accessori alle stesse.
Oggetto del contratto. 1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.