FIDEIUSSIONE BANCARIA Clausole campione

FIDEIUSSIONE BANCARIA. Il conduttore, a garanzia del presente contratto e della esatta osservanza di tutti gli obblighi con il medesimo assunti, consegna al locatore fideiussione bancaria a prima istanza, per tutta la durata del contratto, pari a tre mensilità di canone, per una somma pari ad euro , . Il locatore è autorizzato a rivalersi a prima domanda sulla fideiussione in caso di danni riscontrati nel locale e di ogni eventuale suo credito fatto salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. Le spese di fideiussione sono a carico del conduttore.
FIDEIUSSIONE BANCARIA. Ove espressamente stabilito nel Contratto, l’Appaltatore deve cos ituire a favore del Committente cauzione sotto forma di fideiussione bancaria emessa da primario istituto di credito, nel testo conve- nuto con il Committente, escutibile a prima richiesta e per l'intero importo stabilito nel Contratto. Tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni deriv anti al Committente dall’eventuale inadempi- mento degli obblighi stessi. Il Committente ha diritto di disporre della cauzione. Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente al termine dell’esecuzione del servizio e/o della fornitura e/o al termine del diverso periodo indicato in Contratto ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che siano stati adempiuti dall’Appaltatore tutti gli obblighi contrattuali. 31. Contabilità 31.1. Contabilità dei compensi a misura Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali e alle norme contrattuali di misurazione. 31.2.
FIDEIUSSIONE BANCARIA. 9.1) La Conduttrice, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del pre- sente contratto di locazione, consegna, contestualmente alla firma dello stesso, una fideiussione per un importo pari ad Euro di durata pari a quella con- in data opporre eccezioni, xxx comprese quelle di cui agli articoli 1944, secondo comma co- dice civile. La ritardata integrazione della fideiussione costituirà causa di risoluzione di cui al successivo articolo 20).
FIDEIUSSIONE BANCARIA. 16.1. Su richiesta del Locatore, il Conduttore si impegna a consegnare a quest’ultimo, come forma di garanzia del rispetto delle obbligazioni contrattuali, una fideiussione bancaria con esclusione dell’onere di preventiva escussione, in forza della quale il Locatore potrà richiedere il pagamento al garante senza che questi possa opporre la pendenza di eventuali contestazioni pendenti tra Conduttore e Locatore riguardo al pagamento, o tra garante e Xxxxxxxxxx riguardo al rapporto all rent accruing to the actual redelivery, plus a penalty equal to ……% of the monthly rent for each day of delay. The Landlord shall reserve the right to seek greater damages, if applicable. ARTICLE 16 – GUARANTEE 16.1. Upon request of the Landlord, the Tenant shall undertake to deliver to the Landlord, as a performance bond, a bank guarantee without the duty to enforce precautionary payment by the principal debtor. Under the terms of such bond, the Landlord may demand payment of the guarantor, without thereby giving the grantor the right to refuse payment due to any dispute between the Landlord and Tenant regarding payment, or any dispute between the guarantor and Xxxxxx regarding the
FIDEIUSSIONE BANCARIA. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’AFFITTUARIA si impegna a consegnare alla CONCEDENTE, alla sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 26 delle Condizioni Generali, una fideiussione bancaria, a prima richiesta ed irrevocabile, di Euro 47.000,00 (quarantasette mila/00), in conformità con la bozza di fideiussione che si allega al presente contratto sotto la lettera “D”.

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  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse:

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Articolo 12

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.