Definizione di Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; - in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata, dall’Impresa che sarà nominata capogruppo con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata, dal Consorzio medesimo; - in caso di Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere prestata, da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; - in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata, dall’Impresa che sarà nominata capogruppo con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata, dal Consorzio medesimo; - in caso di Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere prestata, da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio. - in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria; - in caso di R.T.I. costituendo nonché Consorzio ordinario costituendo dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 - in caso di R.T.I./Consorzio costituito dovrà essere inserita a portale, nell’Area “Qualificazione” della RDO on line, la copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo in caso di RTI e Atto Costitutivo in caso di consorzio; - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, devono essere altresì indicate, nell’Istanza (Allegato A), le parti dell’appalto (in percentuale e tipologia) che saranno svolte dalle singole imprese costituenti il R.T.I. o Consorzio stesso. -
Garanzia provvisoria l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

Examples of Garanzia provvisoria in a sentence

  • In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.

  • La mancata costituzione di detta Garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della Garanzia provvisoria.

  • Poste si riserva la facoltà di incamerare la Garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

  • Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore garanzia provvisoria ai sensi dell’art.

  • D) Garanzia provvisoria da presentare, a scelta del contraente, con le modalità previste dall’art.


More Definitions of Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da una
Garanzia provvisoria f) in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Garanzia provvisoria. 1% € 24.387,06; si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto, dal 2% all’1% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro per i due anni di durata, al netto dell’opzione eventuale di rinnovo per un ulteriore anno, ulteriormente riducibile nei casi previsti dall’art. 93.
Garanzia provvisoria garanzia pari al 2% dell'importo corrispondente al lotto per il quale l'operatore economico partecipa. In caso di partecipazione ad una pluralità di lotti, la garanzia è riferita al valore di ciascun lotto. La garanzia è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a favore della Stazione Appaltante, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate; in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Aset spa). La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità almeno pari a quella dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre, la garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 163/06 valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/06. Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee). In caso di ATI concorrente il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza ...
Garanzia provvisoria. ▪ in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria, con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; ▪ in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata dall’Impresa che sarà nominata capogruppo, con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; ▪ in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D. Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata dal Consorzio medesimo; ▪ in caso di Xxxxxxxxx ordinario costituendo, dovrà essere prestata da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio. Si fa presente, altresì: • in caso di R.T.I./Consorzio costituito dovrà essere inserita a portale, nell’Area Qualificazione della RDO on line, la copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo in caso di RTI e Atto Costitutivo in caso di consorzio; • in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, devono essere altresì indicate, nel DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (Allegato B), le parti dell’appalto (in percentuale e tipologia) che saranno svolte dalle singole imprese costituenti il R.T.I. o Consorzio stesso.
Garanzia provvisoria si chiede se, in caso di partecipazione a più lotti, debba essere prodotta una sola garanzia cumulativa di tutti i lotti in partecipazione o separate garanzie, una per ciascuno di essi.
Garanzia provvisoria come definita dall’art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pari a € 14.000,00# salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice.