Definizione di Commissione giudicatrice

Commissione giudicatrice. (di seguito Commissione) si intende la Commissione incaricata dell’esame delle offerte nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/1990, soggetto responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, responsabile PO di Direzione presso la Direzione Welfare del Comune di Terni.
Commissione giudicatrice. (di seguito Commissione) si intende la Commissione incaricata dell’esame delle offerte nominata ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
Commissione giudicatrice la valutazione delle offerte (tecnica ed economica), oltre che la verifica della fase di ammissibilità dei concorrenti, sarà effettuata da apposita commissione nominata con atto della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016. La commissione sarà composta da n. 3, e comunque non superiore a 5, commissari. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di aggiudicare in tutto o in parte o di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

Examples of Commissione giudicatrice in a sentence

  • La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere.

  • Il numero massimo di pubblicazioni che sono valutate dalla Commissione giudicatrice è pari a 10.

  • La Commissione giudicatrice si può avvalere per lo svolgimento di tutte le riunioni degli strumenti telematici di lavoro collegiale, a condizione che tutta la documentazione presentata ai fini concorsuali sia disponibile in forma digitale.

  • I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.

  • L'eventuale esame orale può essere effettuato anche tramite videoconferenza, previo parere favorevole della Commissione giudicatrice e purché sia garantita la pubblicità della riunione.

  • I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre professori e ricercatori appartenenti a università in Italia e/o all'estero.

  • La Commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.

  • La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, secondo quanto disposto dal DM del 01.09.2016, n.

  • La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.


More Definitions of Commissione giudicatrice

Commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. min. 3 n. max 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Commissione giudicatrice si intende la Commissione nominata da Arexpo spa incaricata della valutazione delle Offerte.
Commissione giudicatrice organo costituito da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, preposto alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica. ▪ “Commissione di monitoraggio e validazione”: organo costituito da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’appalto, preposto alla valutazione ed approvazione dei deliverables delle tre fasi in cui si articola la procedura, attestanti la corretta esecuzione dei servizi di R&S oggetto delle rispettive fasi.
Commissione giudicatrice l'esame e la valutazione delle offerte è rimessa ad apposita Commissione nominata dal responsabile del servizio sociale.

Related to Commissione giudicatrice

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • Segue l’aleatorieta` nei futures Il future e`, nelle origini, una compravendita differita, con la quale una parte si obbliga a consegnare o a ritirare in una borsa uffi- ciale una data quantita` di materie prime, prodotti agricoli o di altri beni, ad una determinata scadenza preventivamente conve- nuta(51). E` un contratto suscettibile di diverse modalita` esecutive: tuttavia, benche´ alla scadenza del termine sia, di norma, possi- bile procedere all’attuazione della sua funzione tipica (e, quindi, all’attuazione dello scambio), nella maggior parte dei casi le parti provvedono, in un momento anteriore alla data prevista per l’e- secuzione, ad acquistare sul mercato una posizione uguale e contraria a quella detenuta, s`ı da far operare il meccanismo della compensazione(52). Il future, che viene negoziato in borse ufficiali specializzate e regolamentate, presenta clausole per lo piu` standardizzate su- scettibili di un numero indefinito di applicazioni eterogenee, sic- che´ l’autonomia dei contratti appare vincolata nella determina- zione del contenuto, potendosi esprimere unicamente riguardo al prezzo. L’organizzazione del mercato entro il quale la negozia- zione avviene prevede poi un particolare organo, la Cassa di compensazione e garanzia, che assume la veste di controparte in tutti i contratti, con la finalita` di offrire a ciascun operatore la garanzia della regolare esecuzione. In Italia una prima ed organica disciplina del mercato dei futures e` contenuta nella l. 2.1.1991, n. 1, cui hanno fatto seguito, dap- prima (febbraio 1992) la regolazione sulla negoziazione dei con- tratti a termine sui titoli di stato e su indici di borsa, poi (nel novembre 1994) il «Regolamento per il funzionamento del siste- ma telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mo- biliari o ad indici su tali valori mobiliari»; i futures, infine, sono stati annoverati tra i c.d. «strumenti finanziari» (concetto sosti- tutivo di «valore mobiliare») dal d.lgs. n. 415/1996. L’innovazione finanziaria che ha caratterizzato i mercati negli ultimi trent’anni ha, pero`, riguardato essenzialmente i contratti

  • Valore commerciale il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Relatore Presidente di sezione Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

  • Ricovero Ospedaliero Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 6,0%.

  • Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: XXXXXXX XXXXXXXXXX La monografia è inserita in una nota collana di studi giuridici (i «Quaderni di “Studi senesi”», n. 144), che può trarre beneficio, nella sua diffusione, non solo dalla prestigiosa casa editrice che la ospita, ma anche e soprattutto dall’elevata presenza della rivista da cui la collana trae origine nelle biblioteche giuridiche italiane: conviene sul punto ricordare, a titolo meramente informativo, che la rivista «Studi senesi» è attualmente posseduta – stando ai dati del catalogo ACNP (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xx) – da ben 69 biblioteche in tutta Italia. I relativi «Quaderni», inoltre, sono composti da contributi sottoposti ad una rigida procedura di referaggio e vantano un comitato scientifico e una direzione di assoluto prestigio nel panorama giuridico italiano. In ordine ai contenuti, la monografia si presenta come uno studio completo e puntuale della regola di «suitability» nelle relazioni contrattuali. Particolarmente interessante è la parte dello studio dedicata all’evoluzione storica della regola, al suo sviluppo nei sistemi di common law e alla sua «importazione» nei modelli continentali, che ne offrono espresso richiamo in alcuni dati normativi sottoposti dall’autore ad una rilettura sistematica dotata di rilevante originalità. Il rigore metodologico che accompagna costantemente l’indagine impedisce, infatti, di ritenere che tali parti dell’opera siano riconducibili a S.S.D. diversi da quello riguardante la presente valutazione comparativa o, più genericamente, si limitino ad operazioni di natura comparatistica, trattandosi, al contrario, di una vera e propria riflessione di diritto privato europeo, condotta alla luce di un’impostazione dogmatica classica di stampo positivo-normativistico riletta in ragione della sempre più evidente influenza che la regolamentazione di matrice comunitaria può avere nella rielaborazione delle categorie tradizionali. Il discorso ricostruttivo, per quanto inevitabilmente destinato a ripartirsi nell’analisi delle singole fattispecie nelle quali la regola è invocata, conserva un impianto unitario, perché dedica costante attenzione alla ricostruzione sistematica degli strumenti protettivi messi a disposizione del «cliente», in relazione alle qualificazioni soggettive che in concreto lo caratterizzano, nelle operazioni di acquisto di prodotti finanziari. Il contributo offre dunque un’originale valutazione anche della regolazione complessiva del mercato finanziario italiano ed europeo e le discipline di settore sono pazientemente ed attentamente vagliate alla luce della disciplina «generale» del contratto e del rapporto obbligatorio, alla quale è restituita nuova centralità mediante un’originale rilettura anche del dogma di eguaglianza formale del soggetto di diritto e del valore «integrativo» della regola di buona fede. L’elevata originalità dell’indagine, il rigore metodologico che l’accompagna, la completezza dei riferimenti bibliografici e la piena ascrivibilità della stessa al titolo preferenziale indicato dal bando di concorso ed incentrato sullo studio del «nuovo diritto dei contratti» consentono una sua qualificazione in termini di «eccellenza».

  • Carta dei Servizi indica i diritti e gli obblighi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e l’operatore di Telecomunicazioni. La Carta dei Servizi è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso indirizzo internet è possibile reperire informazioni sugli obiettivi ed i risultati di qualità del servizio InterPLANET, nonché le caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Premessa per poter correttamente liquidare un compenso di lavoro autonomo ed attagliare correttamente ad esso il regime dei rimborsi spese occorre sempre partire dal rapporto contrattuale che si desidera porre in essere al termine della fase amministrativa (interpello interno, procedura comparativa, esame curricula) che culmina con la scelta del prestatore.1 Ai fini fiscali ogni compenso , al di là dell’aspetto contenutistico sostanziale che può essere dei più vari (contratto di ricerca, contratto di insegnamento etc.) , deve essere inquadrato preliminarmente nelle categorie fiscali relative che, in tema di lavoro autonomo (civilisticamente ricomprese nell’articolo 2222 e seguenti del codice civile), sono: - Contratto di collaborazione temporanea non eteroorganizzata (collaborazione temporanea) - Contratto di lavoro autonomo occasionale - Contratto di lavoro autonomo professionale - Contratto di lavoro assimilato al lavoro autonomo (ad es per cessione opera dell’ingegno) Non si tratterà in questa sede, per la sua marginalità, la problematica del lavoro assimilato “puro” (ruolo PE in UGOV) che ,in conseguenza dell’evoluzione legislativa e della prassi dell’ Agenzia delle Entrate, trova forti limitazioni nelle amministrazioni pubbliche. L’attenzione sarà rivolta ai redditi di lavoro autonomo propriamente detto, occasionale (ruolo AU) o professionale (ruolo PR): solo cenni alle collaborazioni temporanee funzionali alla loro differenziazione ed il cui pagamento e gestione contabile e fiscale non grava sulle strutture dipartimentali, centri e sistemi. L’ottica sarà gestionale con integrazione degli aspetti fiscali, SIOPE e di bilancio. Ai fini della competenza nella liquidazione :  il contratto di collaborazione temporanea è una specifica forma di reddito di lavoro assimilato al dipendente (art. 50 1 comma lett. c-bis TUIR) la cui liquidazione è di competenza dell’ Amministrazione Centrale (Unita' Reclutamento e Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Determinato e Collaborazioni Temporanee)  tutte le altre tipologie contrattuali di lavoro autonomo sono di competenza delle singole strutture procedenti, eccettuate le fattispecie di incarichi di insegnamento che transitano sul portale BANCO Per quanto riguarda le missioni su contratti di collaborazione temporanea fiscalmente art. 50 1 comma lett. c-bis TUIR si ricorda che la loro liquidazione è a carico delle strutture. NOTA BENE: Si ricorda che anche i contratti relativi alla didattica sussidiaria, di cui allo specifico regolamento, seguono la medesima logica per cui se si sostanziano in contratti di collaborazione temporanea saranno di competenza della “Unita' Reclutamento e Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Determinato e Collaborazioni Temporanee” mentre per le forme occasionali e/o professionali saranno di competenza dei singoli Dipartimenti. Per la gestione contabile vedi sezione alle pag. 23 e 24.

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Aggiudicatario ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto.